Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11563 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11563 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Jesi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell ‘ imputato che, oltre ad insistere per l’accoglimento del ricorso, ha rappresentato un errore materiale nel calcolo della pena in continuazione;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha deciso unitariamente sugli appelli proposti dall’imputato NOME COGNOME nei confronti di due decisioni di condanna emesse dal Tribunale di Torino in relazione a fatti di bancarotta relativi a diverse vicende, andando poi a riformare tali pronunce in ragione del l’ applicazione del regime della continuazione della pena tra le stesse.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, anzitutto, a due motivi di impugnazione con riferimento alla vicenda della RAGIONE_SOCIALE fallita RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, tale vizio deriverebbe dalla ricostruzione operata in quattro punti della motivazione della decisione censurata con riguardo: al mancato apprezzamento dei dati forniti dal consulente tecnico del pubblico ministero in ordine all ‘avvenuta spoliazione fraudolenta della RAGIONE_SOCIALE prima dell’assunzione del suo incarico di consulente in tale RAGIONE_SOCIALE; circa il momento dell’assunzione del predetto incarico; in ordine al la credibilità attribuita ai due amministratori, COGNOME e COGNOME, in violazione della regola sancita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per omessa valutazione delle risultanze delle intercettazioni che mostravano la sua estraneità ai fatti gestori e alle decisioni di bilancio.
Segnatamente, rispetto a tali profili, evidenzia, quanto al primo, che, come riconosciuto anche nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, le cause del fallimento della RAGIONE_SOCIALE devono essere attribuite alle attività fraudolente compiute dagli amministratori, con grande abilità e scaltrezza operativa, negli anni precedenti al conferimento dell’incarico ad esso ricorrente, attraverso l’utilizzo di uno schema consueto di spoliazione della RAGIONE_SOCIALE, realizzato mediante la costituzione di una nuova RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata, il trasferimento delle attività o di parte di esse a detta nuova RAGIONE_SOCIALE, e poi lo scioglimento e la liquidazione della vecchia RAGIONE_SOCIALE sino alla cancellazione della stessa. Schema rispetto al quale gli amministratori avevano aggiunto, successivamente, la costituzione di RAGIONE_SOCIALE estere che servivano alla delocalizzazione della produzione e a drenare risorse di denaro, anche in favore del NOME e della moglie nonché della COGNOME.
Sotto un secondo aspetto, la contraddittorietà della motivazione rispetto all’individuazione del momento in cui egli aveva assunto l’incarico di consulente, si fonderebbe sulla circostanza che la Corte territoriale avrebbe individuato una data non corrispondente alla verità dei fatti, desunta dalle dichiarazioni rese nel proprio interesse dagli amministratori COGNOME e COGNOME.
A tale fine, evidenzia che le vicende più gravi (ad esempio, gli affitti di azienda e la costituzione di RAGIONE_SOCIALE in Romania), erano cristallizzate nel bilancio del 31 dicembre 2012 -alla stregua di quanto riconosciuto anche nella relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero – data nella quale egli non era
ancora divenuto consulente della RAGIONE_SOCIALE, come sarebbe avvenuto soltanto nell’ottobre 2013, quando era stata cambiata la sede legale.
Sotto un terzo profilo, come detto, l’imputato censura la logicità della motivazione rispetto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME, poiché tali soggetti erano amministratori imputati per i medesimi reati a lui attribuiti e non vi erano elementi di riscontro idonei a corroborare l’ attendibilità delle relative dichiarazioni.
D’altra parte, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, come indicato a pag. 20 dei motivi di appello, alcune dichiarazioni della COGNOME erano espressamente smentite in atti.
Infine, sotto un quarto profilo, la motivazione sarebbe viziata laddove avrebbe ritenuto che egli era a conoscenza della situazione di insolvenza della COGNOME facendo riferimento a una serie di intercettazioni (intercorse tra lui, la signora COGNOME e la COGNOME) nei mesi anteriori al fallimento, poiché egli si limitava ad interfacciarsi con gli amministratori solo per l’inserimento dei dati contabili, predisposti all’interno della RAGIONE_SOCIALE, poche volte all’anno , e aveva comunque un ruolo meramente esecutivo rispetto alle determinazioni gestionali del NOME, vero dominus della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo assume violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale rispetto alla disciplina del concorso di un soggetto extraneus nei reati fallimentari commessi dagli amministratori.
In proposito rammenta che, come affermato a più riprese nella stessa giurisprudenza di legittimità, non può estendersi, sic et simpliciter , al consulente contabile la responsabilità degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE neanche nel caso in cui nel bilancio siano esposti dati non corrispondenti al vero, atteso che il consulente contabile non è tenuto ad attestare la verità, sicché, ai fini d ell’ attribuzione della relativa responsabilità penale, occorre che venga dimostrato un quid pluris , ossia un concorso attivo dell ‘ extraneu s nelle condotte degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, con riferimento ai singoli reati per i quali è stato condannato, sottolinea, quanto a quello ascritto al capo b), relativo al delitto di bancarotta documentale, che la sentenza lo tratta alla medesima stregua di un amministratore, senza considerare che la contabilità era integralmente gestita all’interno dagli impiegati della RAGIONE_SOCIALE e dagli amministratori, che i libri obbligatori erano regolarmente tenuti e che la difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e dello svolgimento degli affari dipendeva in via esclusiva dagli atti fuorvianti degli amministratori che avevano gestito le operazioni in modo talmente confuso da non renderle comprensibili neppure ad esso consulente.
Con riferimento al delitto sub c) di bancarotta fraudolenta preferenziale, lamenta che ancora una volta la decisione impugnata lo equipara ad un amministratore, sebbene risulti che l’intera gestione dei rapporti con i creditori era riservata agli amministratori , nell’ambito di una strategia che gli era completamente ignota.
Quanto al delitto di aggravamento del dissesto tramite falsi in bilancio osserva sia che la sentenza si è limitata ad affermare, apoditticamente rispetto alla sua posizione, che egli era consapevole di eseguire le disposizioni di un cliente che agiva in modo illegale e gli forniva gli strumenti concreti per realizzare il suo disegno criminoso. Sennonché la decisione non si era avveduta che ciò non era sufficiente ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale, poiché il consulente contabile non può essere chiamato a rispondere per la mancata rimozione di dati falsi, non rivestendo egli un siffatto ruolo che è invece proprio del sindaco o del revisore.
Con riguardo al delitto di cui al capo a), ossia alla causazione del fallimento con dolo, per effetto di false operazioni, sottolinea che la sentenza impugnata ha trascurato il dato decisivo per il quale le operazioni dolose indicate nel capo di imputazione risalivano tutte già alla data di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, nel gennaio dell’anno 2009, e che egli non aveva apportato alcun concreto contributo causale alle stesse.
Anche risetto alle vicende relative al fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l ‘imputato, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a due motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge rispetto all’ affermazione della sua responsabilità penale per i capi A.2) e A.3) della rubrica, in punto di attribuzione del ruolo di concorrente nei predetti reati.
Premette, a tal riguardo, che egli era lo storico consulente della RAGIONE_SOCIALE sin da quando era gestita dal defunto suocero della signora COGNOME, che aveva continuato ad aiutare quando era subentrata come amministratrice dopo il decesso del suocero. Evidenzia che, poiché la predetta COGNOME era priva di capacità manageriali, come era emerso in sede istruttoria dalle dichiarazioni della teste COGNOME e dalle due lettere che le aveva inviato negli anni 2009 e 2014, l’ aveva peraltro espressamente invitata a presentare richiesta di fallimento.
Rappresenta, inoltre, che, dato che la RAGIONE_SOCIALE fallita gestiva all’interno della propria struttura le scritture contabili ed egli si limitava a recepirne il contenuto, la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non avere individuato la sua attività volta a garantire l’impunità ovvero a rafforzare, con le proprie
assicurazioni, il progetto delittuoso dell’amministratrice che, anzi, egli aveva cercato di dissuadere dal compimento dei propri propositi.
3.2. Con il secondo motivo, sempre riferito alla vicenda della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’imputato lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto all ‘affermazione della sua responsabilità penale.
Segnatamente, con riferimento al delitto di cui al capo A1), osserva che, sebbene le prove documentali e captative dimostrino il passaggio di denaro e le finalità dei bonifici (ossia di euro 10.000,00 per la costituzione della RAGIONE_SOCIALE e di euro 9.690,00 per il compenso in favore del COGNOME), è stata assunta, senza alcuna prova, la sua partecipazione alle operazioni distrattive poiché egli aveva avallato tali passaggi di denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi di ricorso che riguardano le vicende relative al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Occorre rammentare, in termini generali, che, come più volte affermato da questa Corte, il legale o il consulente contabile può concorrere in qualità di extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, solo se, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una RAGIONE_SOCIALE in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, COGNOME, Rv. 281042; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, COGNOME, Rv. 25756).
1.2. Le decisioni di merito, pur richiamando i superiori principi, non ne hanno fatto tuttavia corretta applicazione nella fattispecie concreta.
Non è stato infatti adeguatamente chiarito, nel solco degli stessi, in quale misura l’attività del NOME si sia discostata da quella di un soggetto che, nell’espletamento del proprio mandato professionale, fornisce consigli ai propri clienti per risolvere problematiche correlate all’attività di impresa.
Al riguardo va d’altra parte considerato che gli elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dai coimputati che avevano definito la propria posizione ex art. 197bis cod. proc. pen. sono costituiti essenzialmente da intercettazioni dalle quali non emergono, almeno in forza di quanto si ritrae dalle argomentazioni di
entrambe le pronunce di merito, gli stessi, ritraendosi, piuttosto, indicazioni di carattere ambivalente.
E quanto detto si riverbera sulle argomentazioni spese per affermare la responsabilità dell’imputato per i reati contestati, che non tengono effettivamente conto, a tal fine, della veste di extraneus dello stesso.
1.2. Segnatamente, con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la decisione impugnata ha omesso di considerare i motivi di appello con i quali era specificamente contestata l’integrazione del dolo, limitandosi a sottolineare che le condotte del NOME, tenute prima della dichiarazione di fallimento, erano sintomatiche della piena capacità dello stesso di incidere sulle attività preordinate ad occultare lo stato esistente e le operazioni poco trasparenti individuate dal curatore e dal consulente tecnico, animate dalla specifica volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del reato.
Sennonché detta specifica volontà è stata così affermata, alla medesima stregua di quanto avvenuto in primo grado, in maniera assertiva ed apodittica.
1.3. E’ meramente apparente, inoltre, la motivazione della pronuncia censurata rispetto al concorso del NOME nel delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale commesso dagli amministratori, atteso che non si comprende dalla stessa, posto che i pagamenti in favore dei creditori strategici nonostante gli ingenti debiti verso il fisco sono stati effettuati dagli amministratori, in quale maniera egli avrebbe rafforzato i propositi criminosi dei predetti amministratori.
1.4. La motivazione della decisione della Corte territoriale è altresì incorsa nel vizio di contraddittorietà manifesta laddove ha affermato la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui al capo c), ravvisando prova della partecipazione dello stesso finanche nella circostanza, che avrebbe potuto essere oggettivamente intesa in senso opposto, per la quale, una volta aperta la procedura fallimentare aveva consigliato agli imprenditori di richiedere una rateizzazione dei debiti fiscali.
1.5. Quanto, poi, al delitto di cui al capo d), la pronuncia impugnata ha sottolineato che da plurime emergenze probatorie è risultato che il fraudolento occultamento dell’erosione del capitale nei bilanci di esercizio, specie a partire dall’anno 2013, è stato agevolato dal contributo morale e materiale dell’imputato. Al riguardo la Corte territoriale ha in particolare valorizzato che: come dichiarato dal COGNOME, il COGNOME era divenuto suo consulente quando quelli precedenti avevano rifiutato la sua richiesta di far emergere una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella reale; grazie al contributo dell’imputato che, con la sua grande esperienza professionale gli aveva fornito i ‘giusti’ suggerimenti sugli aggiustamenti da apportare al bilancio della RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME aveva potuto perseguire i suoi propositi delittuosi; era stato il COGNOME a
individuare una ‘ prestanome ‘ per sostituire l’amministrat rice COGNOME individuata nella persona di NOME COGNOME, avendo egli stesso suggerito alla COGNOME di dismettere la carica per evitare di incorrere in responsabilità, specie per il crescente indebitamento verso il fisco.
Ora, nel fondare l’affermazione del COGNOME su tali argomentazioni, la decisione impugnata non si avvede che l’imputato, quale commercialista e consulente contabile, non aveva il dovere di controllare la veridicità dei dati del bilancio e, nell’esercizio della sua attività, poteva suggerire ai propri clienti, senza essere concorrente in operazioni delittuose, consigli per esporre in modo più favorevole la situazione della RAGIONE_SOCIALE.
Né, peraltro, almeno da quanto si evince dalle pronunce di merito, le dichiarazioni della COGNOME circa la disponibilità dell’imputato ad effettuare aggiustamenti del bilancio per occultare la reale situazione della RAGIONE_SOCIALE sono state riscontrate perché dalle stesse intercettazioni riportate dalla pronuncia della Corte territoriale e da alcune e-mail sono emerse, anzi, almeno in alcune occasioni, perplessità del ricorrente ad effettuare alcune operazioni.
Quanto alla vicenda del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per contro, i motivi di ricorso non sono fondati.
Detti motivi, infatti, neppure si confrontano con l’ampia e congrua motivazione della decisione impugnata, né con quella della pronuncia di primo grado rispetto alla quale costituisce una c.d. doppia conforme, che hanno ricostruito in maniera logica la vicenda grazie alle risultanze captative e all’esito delle perquisizioni documentali presso lo studio del ricorrente.
Con argomentazioni congrue – contrastate con una ricostruzione alternativa fondata sulle missive inviate dall’imputato dall’amministratrice affinché chiedesse il fallimento che le pronunce di merito hanno in considerazione del quadro complessivo ritenuto ragionevolmente essere proprio strumentali ad evitare una responsabilità le predette sentenze hanno invero giustificato l’affermazione della colpevolezza del NOME in forza di solide risultanze processuali dalle quali è emerso che delle operazioni contestate, anche in danno dell’inconsapevole amministratrice, che riponeva nei suoi confronti piena fiducia, egli era l’autentico dominus. Invero, come si evince inconfutabilmente dalle intercettazioni, oggetto di interpretazione non manifestamente arbitraria da parte dei giudici di merito, la costituzione della nuova RAGIONE_SOCIALE mirava allo svuotamento definitivo della fallita e al trasferimento dei relativi clienti alla newco, della quale l’imputato sarebbe diventato socio di maggioranza.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati relativi al fallimento RAGIONE_SOCIALE, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Restano di qui assorbite le questioni rappresentate dalla difesa nella memoria circa il corretto calcolo della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati relativi al fallimento RAGIONE_SOCIALE, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino;
Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME