Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50440 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50440 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADERNO DUGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento limitatamente alla mancata applicazione dell’art. 545 bis cpp e inammissibilità nel resto udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 28 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza datata 1 febbraio 2021 in sede di rito abbreviato, che lo aveva condannato – esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219 comma 1 I. f. e ritenuta invece quell cui all’art. 219 comma 2 n. 1 I. f. – alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con le accessorie e il risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazi delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per plurimi episodi di distrazione di risorse beni, ascrittogli in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, dichiarata fallita il 9 maggio 2016.
1.Sono stati articolati 9 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. pen. per incompletezza del dispositivo della sentenza di primo grado, non rilevata dal giudic d’appello, in quanto nel conteggio della pena, valutata la sussistenza della circostan aggravante dei più fatti di bancarotta, non avrebbe indicato la pena- base successivamente incrementata per effetto dell’aggravante a 4 anni di reclusione, abbattuta poi dalla riduzi del terzo prevista per il giudizio abbreviato.
1.2.11 secondo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606 lett. e), b) e proc. pen., in quanto non sarebbe stata fornita motivazione dalle sentenze di merito in ordin all’intervenuta condanna per la frazione distrattiva di somme di denaro destinate al pagamento di fatture, peraltro legittimamente emesse dall’RAGIONE_SOCIALE (bensì cancella dal registro delle imprese dal 2009 ma dotata di regolare partita IVA, mantenuta nel tempo) per riaddebito spese varie di euro 18.182,33.
1.3.11 terzo motivo si è soffermato sui medesimi vizi a riguardo della ritenuta distrazione risorse liquide destinate al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile in cui aveva sed la società fallita, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, concesso in RAGIONE_SOCIALE al COGNOME-person fisica, ma di fatto sub-locato alla citata società; COGNOME aveva acquisito il bene in loca finanziaria nel 2005 e sino alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE – collocata nel luglio 2 aveva regolarmente anticipato il maxi-canone iniziale e corrisposto ulteriori canoni per valore complessivo di euro 173.867,53; per tali ragioni, in definitiva, dal 2009 avrebbe dovu correttamente gravare sulla società l’onere del pagamento dei canoni dovuti per l’occupazione dell’immobile, a prescindere da un formale subentro di quest’ultima nel contratto di RAGIONE_SOCIALE veste di conduttrice del bene e dalla conseguente impossibilità di riscattare il bene medesim divenuto poi di proprietà del COGNOME all’esaurimento del pagamento dei ratei del RAGIONE_SOCIALE d parte della società e da lui immediatamente rivenduto a terzi.
1.4.11 quarto motivo è insorto – con il richiamo del vizio di cui all’art. 606 lett. e) c pen. – contro la sentenza di secondo grado, meramente confermativa dell’erronea statuizione
del primo giudice, fondata sull’illogico argomento – anche per travisamento della prova, ch non ha considerato un documento prodotto dalla difesa a riguardo della percentuale di svalutazione dei veicoli – secondo il quale sarebbe stato sopravalutato il prezzo di vendita alcuni automezzi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla società, perché quest’ultima, una volta messa i liquidazione, li ha ceduti a terzi a prezzi molto modici dopo soli 6 anni dall’acqu incompatibili con l’ordinario ammortamento degli stessi.
1.5.11 quinto motivo ha denunciato il vizio di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in r alla ritenuta distrazione di euro 58.842,55, attinenti ad un versamento in denaro contant effettuato dal ricorrente nelle casse societarie a soddisfacimento di un credito della società suoi confronti, sull’illogico rilievo che non sarebbe stata fornita prova del trasferimento somma, invece desunta dalle appostazioni contabili, la cui regolarità non sarebbe stata messa in discussione dalla curatela.
1.6.Con il sesto motivo, il ricorrente si è doluto di un vizio di motivazione in ordin affermata distrazione di euro 4.500, addebitati alla società per l’uso di una scheda prepagat intestata a COGNOME NOMENOME moglie del COGNOME, in relazione alla quale la difesa avreb dimostrato trattarsi di esborsi nell’interesse della società, perché la scheda in esame sareb stata utilizzata, insieme ad altre due, dai dipendenti della società impegnati in lavori di ed nel Comune di Coubervoie (in Francia), come confermato dal teste COGNOME, ex operaio incaricato delle prestazioni e come avrebbe potuto confermare un impiegato della Banca che aveva suggerito in tempi non sospetti di intestare una scheda alla di lui consorte, la cui deposizi era stata vanamente invocata ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod. proc. pen..
1.7. Il settimo motivo ha eccepito – agganciandosi al vizio di motivazione – la riconducibi dell’accusa di bancarotta per distrazione degli importi destinati al pagamento dei compensi all’amministratore alla fattispecie, eventualmente, di bancarotta preferenziale; il ricor avrebbe dimostrato, attraverso la testimonianza di COGNOME NOME, di aver sempre e con intensit operato nell’interesse societario e l’assunta esorbitanza delle somme sarebbe stata illogicamente collegata alla persistente condizione di dissesto dell’ente, sin dalla costituzione; non sarebbe stata valutata, inoltre, l’avvenuta decurtazione degli importi ne anni 2013 e 2014 rispetto alle annualità precedenti.
1.8. L’ottavo motivo ha dedotto il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessio delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, quale non potrebbe essere addebitato il mancato incasso dei crediti della società nei confront di imprese cadute in fallimento.
1.9. Il nono e ultimo motivo ha fatto riferimento ai vizi di cui all’art. 606 lett. c) e proc. pen., perché la difesa, in sede di conclusioni, ha chiesto alla Corte d’appello di valu l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc e il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi e comunque rigettato la richiesta sull’erroneo rilievo dell’assenza di procura speciale in capo al difensore, quando il ricorrente presente all’udienza di discussione.
Considerato in diritto
E’ meritevole di accoglimento l’ultimo motivo, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiara inammissibile.
1.11 primo motivo non è consentito dalla legge, è generico e manifestamente infondato.
Costituisce consolidato orientamento ermeneutico, nella giurisprudenza di legittimità, che il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena ba dell’aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l’omessa indicazione dei crite determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall’altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risul organico ed inscindibile” (Cass. sez.5, n. 40005 del 07/03/2014, NOME COGNOME, Ry.260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, COGNOME e altro; sez.6, n. 403 del 16/06/1990, COGNOME e altro, Rv. 186229).
Si tratta di un principio applicabile, per identità di ratio, anche al cumulo giuridico delle pene previsto per la c.d. continuazione fallimentare (Sez. U n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in pro Loy, Rv.249665) e la Corte territoriale, così emendando la lacuna dell’enunciato della sentenz del giudice di prime cure, ha indicato la pena base in anni 3 di reclusione ed effettua conteggio dell’aumento previsto dall’art. 219 comma 2 n. 1 I.f. in anni uno, con il pedisse abbattimento del terzo previsto dal rito abbreviato.
La ragione di ricorso, del resto, si rivela anche, da un lato, fuori fuoco, perché “ag sussistenza del vizio di cui alla lett. c) dell’art. 606 comma 1 cod. proc. pen. quando n versa in una ipotesi di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutiliz o decadenza per “incompletezza del dispositivo” – che non deve contenere l’estrinsecazione del procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma esprime la volontà finale del giudice – e, dall’altro, aspecifica, perché non “aggredisce” le modalità di calcolo guisa puntualizzate dalla sentenza di secondo grado, reiterando la critica di indeterminatez del trattamento sanzionatorio formulata contro il verdetto del primo giudice, superata da repliche del giudizio di gravame.
2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che ci si trova in presenza di una c.d. “doppia conforme” su responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d’appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze
merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 20 Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368).
In virtù del principio di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, dunque osservarsi che il “vuoto” eventualmente colmato dalla motivazione della sentenza di secondo grado non dia luogo a nullità.
Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del più generale principio secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo gr ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, NOME e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227).
E allora, legittimo, lineare ed insindacabile in questa sede si palesa l’ordito della motivazi del giudizio di gravame, che – oltre a richiamare le proposizioni della pronuncia di primo grad – ha disatteso la versione difensiva della plausibilità dei costi personalmente sopportati riaddebitati con l’anomala emissione di fatture in epoca successiva alla cancellazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese) dall’imputato per la gestione operativa e d parco-veicoli della società poi fallita, di contro ragionevolmente attribuibili alla vol drenarne le ultime risorse in pieno stato di dissesto.
3.11 terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere tra congiuntamente perché in comune travolti da un giudizio di improponibilità, aspecificità e d manifesta infondatezza.
Deve esser ribadito il principio di diritto secondo il quale alla Corte di cassazione è preclus possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quel compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quell effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilev o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., no massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno
ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e alt Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
A riguardo, in particolare, della distrazione dell’importo relativo al versamento dei canoni contratto di locazione immobiliare stipulato da RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE sopportato dalla società dal 23 ottobre 2009 al gennaio 2016, pochi mesi prima dell’apertura della procedura concorsuale, le argomentazioni articolate dalle conformi sentenze del giudizio di merito sono piane, logiche e persuasive, dal momento che l’imputato – e naturalmente a prescindere dall’avvenuta, formale sub-locazione, peraltro non autorizzata dalla concedente, in capo alla società poi fallita, comunque deprivata dei benefici del subentro nel contratto in ve di conduttrice – ha personalmente fruito del riscatto dell’immobile a ridosso del fallimento de società – tanto che lo ha immediatamente venduto a terzi, ragionevolmente allo scopo di sottrarlo ad eventuali iniziative intentabili dalla curatela del fallimento, e per un comunque significativamente superiore ai ratei di locazione che il medesimo ha sostenuto di aver complessivamente corrisposto tra il 2005 e il 2009; a quest’ultimo proposito, anzi, all luce della lagnanza di travisamento della prova documentale “per omissione” – formulata dal ricorrente – deve solo rilevarsi, sotto un primo profilo, che, per costante giurisprudenz questa Corte, l’elemento probatorio che si assume travisato deve essere decisivo e tale da disarticolare l’intero ragionamento ricostruttivo, operato dal giudice di merito (tra le sez.5, n. n. 25248 del 12/05/2022, COGNOME, non massimata; sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv.283370); l’allegato n. 5 al ricorso per cassazione è prevalentemente costituito da un prospetto excel, di evidente estrazione autoreferenziale, privo di qualsiasi valenza conducente, prima ancora che di efficacia demolitiva, e, in ogni caso, quand’anche rispondesse al reale – nell’offrire alla Corte di legittimità una possibile riedizione alternativa del interpretativo della materia probante – esso non varrebbe ad intaccare le osservazioni declinate dalle sentenze di primo e secondo grado a riguardo della connotazione depauperatrice dell’operazione così congegnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ad analoga sorte valutativa non si sottraggono le ragioni del quarto motivo di impugnazione, perché il ricorrente omette di confrontarsi con il tessuto complessivo delle motivazioni de concordi pronunce di merito, che hanno inteso evidenziare che il progetto ideato dall’imputato – nel propendere per la estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (salvo conservarne la partita IVA allo scopo di giustificarne formalmente, in qualche modo, il tracciamento contabile) e per costituzione della società a responsabilità limitata, la cui attività non è mai invero decolla è tradotto in un espediente nel complesso funzionale ad eludere la responsabilità personale dell’inadempimento delle obbligazioni imprenditoriali con la creazione di una persona giuridica
esponibile soltanto con il proprio patrimonio, e, per l’effetto, a spogliarne progressivamente disponibilità finanziarie e patrimoniali a proprio vantaggio.
In tale contesto, non si coglie alcun profilo di manifesta illogicità – che non è consentito t dalla contrapposta rielaborazione contenuta nel ricorso – nell’opzione interpretativa del prim giudice, condivisa dalla Corte territoriale, secondo la quale anche il parco dei veicoli sia s venduto alla fallita con l’intento di trarne indebito profitto, salvo poi dismetterlo, in pie di decozione e nella previsione del destino fallimentare, in linea con il reale valore di merca ma ad un prezzo “nettamente inferiore rispetto a quello di svalutazione” se rapportato a quello praticato dall’imputato alla società nell’anno 2009.
Sono inconsistenti e privi di efficacia destrutturante i rilievi del quinto motivo, riguarda distrazione di euro 58.845,22 – la cui restituzione in denaro contante è stata razionalmente plausibilmente ritenuta indimostrata, in assenza di evidenze traibili dalla documentazione bancaria analiticamente esaminata dal curatore fallimentare, che avrebbe dovuto registrarne l’accredito effettivo sui conti correnti societari – e la distrazione dell’ammontare di 40 euro, non resi dall’imputato alla società in virtù dell’ appostazione contabile di compensazione con un personale contro-credito per assunto pagamento di canoni di locazione immobiliare, altrimenti non riscontrato e del resto ingiustificato perché in ogni caso ammantato dal contesto depauperativo già illustrato con riferimento alla vicenda del RAGIONE_SOCIALE dell’immobi sopracitato (pag. 5 sentenza di primo grado, pag.17 sent.appello).
D’altro canto, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l presunzione di attendibilità delle scritture contabili, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. ci è automaticamente trasponibile nella materia dei reati fallimentari, dovendo il giudic comunque accertarne l’intrinseca affidabilità, avvalendosi di altri elementi ed indicatori este alla mera e formale registrazione (cfr. ad es. sez. 5, n.55805 del 03/10/2018, RAGIONE_SOCIALE c/RAGIONE_SOCIALE, Rv.274621).
Volto, ancora, a sollecitare una non consentita “rilettura” del materiale probatorio è il s motivo, esulando dai poteri della Corte di Cassazione quello della rivalutazione dell argomentazioni in base alle quali, per un verso, non sia stata fornita – anche alla lu dell’insindacabile giudizio di inconcludenza della deposizione testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado e di consentanea assenza di più pregnanti conferme, provenienti da un funzionario di banca – di appagante dimostrazione della riconducibilità della scheda prepagata, intestata a COGNOME NOME, a quelle utilizzate dal personale della società nel cors delle giornate lavorative in territorio francese e, per altro verso, che tale conclusion suggerita anche dall’annotazione delle scritture societarie, che ha dato conto di un credito dell società verso COGNOME, espressiva di un’esposizione debitoria gravante su quest’ultimo.
4.11 settimo motivo è generico e manifestamente infondato.
L’erogazione di significativi compensi, a favore dell’imputato amministratore della società socio unico, deliberante, senza circostanziarne i presupposti, pro domo sua – è stata ritenuta di
entità incongrua e dunque tale da integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazion (Cass. sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv.266311), in virtù di ragionate e convergent declinazioni, immuni da critiche di intrinseca illogicità, con le quali le doglianze del ricors si sono confrontate, limitandosi, anzi, a riproporre le lagnanze già esaustivamente respinte in secondo grado avuto riguardo, in particolare, alle persistenti ed ingravescenti condizioni d squilibrio finanziario della società, sistematicamente inadempiente alle obbligazioni tributarie previdenziali.
La ragione di ricorso è confinata ad una presunta, non corretta ponderazione della testimonianza di COGNOME, sulla cui attendibilità sono state espresse convincenti riserve e cui rilevanza è stata ridimensionata, con giudizio esente da censure di legittimità, a cagion della sua complessiva genericità.
5. L’ottavo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 19 della sentenza impugnata, pag. 7 sentenza primo grado) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferim quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri, anco non espressamente affrontati.
Tale interpretazione è altresì ispirata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il gi può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini diminuente, non è più esauriente il solo dato dell’ insussistenza di precedenti penali (Cass. sez 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
6. Il nono motivo è nella sostanza fondato.
E’ stato impropriamente evocato dal ricorrente l’art. 545 bis c.p.p., che dispone che “quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articol della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e
all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”; si tratta, come evidente, di una norma processuale che disciplina un’iniziativa autonoma e discrezionale del giudice che procede, esercitabile immediatamente dopo la lettura del dispositivo, estranea al contesto procedimentale in cui si è collocata l’istanza della cui reiezione ci si duole in qu sede.
La regola processuale di riferimento, correttamente invocabile, è l’art. 95 del Decre Legislativo n. 150 del 2022, che prevede che le norme previste dal Capo terzo della Legge n. 689 del 1981 – quelle relative alle sanzioni sostitutive – si applicano anche ai procedimen penali pendenti in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della riforma.
La Corte territoriale ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro pubblica utilità, sul mero presupposto dell’avvenuta formalizzazione dell’istanza da parte de difensore non munito di procura speciale.
Il collegio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando l’imputato sia presente all’udienza e non interferisca nelle richieste formulate in s vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime (cfr. per il principio espresso, Sez. U n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680).
Ora, se è vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – come si è da tempo ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitut disciplinate dall’originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 – essa rientra nel perimetro d valutazione discrezionale del giudice (ex multís, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01) – e se è altrettanto vero che tale principio è estensibile alle nuove “pe sostitutive”, in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. n. 689/81) – rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in ta senso dall’appellante, presente all’udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza – o meno – dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis cod pen..
Ed invero, con opzione interpretativa che il collegio reputa di condividere, la giurisprudenza legittimità, nel conformarsi al dato letterale dell’art. 95 cit., si è recentemente espres senso favorevole all’applicazione dell’istituto nel processo di appello anche a prescindere dall specifica formulazione di un motivo di gravame o di un motivo nuovo ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. – che non è richiesta dalla disciplina transitoria, che assume porta derogatoria anche rispetto al disposto di cui all’art. 597 comma 5 cod. proc. pen. come restrittivamente interpretato da Sez. U n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME – – così da ampliarne le facoltà di sollecitazione alla fase della trattazione o della discussione finale (sez. 6, n. del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta sostituzione della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 8/11/2023
Il con&qFjere estensore
Il Presidente