Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 841 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava parzialmente in senso più favorevole al reo solo sotto il profilo della determinazione della durata della pena principale, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 19.2.2016, aveva condannato COGNOME NOME, nella sua qualità di amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita dal tribunale di Catania con sentenza del 25.10.20:1.2, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commessi attraverso le condotte descritte nel capo d’imputazione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) travisamento della prova in punto di attribuzione all’imputato del ruolo di co-gestore di fatto della società fallita; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
2.1. Con requisitoria scritta del 25.8.2022, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Entrambi i motivi di ricorso appaiono inammissibili.
Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso si osserva come il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, richiede di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia
inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702).
Ciò impone, in tutta evidenza, al ricorrente di individuare e rappresentare con un sufficiente grado di specificità le ragioni che consentono di attribuire valore decisivo alla prova travisata, anche nel caso in cui il travisamento venga dedotto sotto il profilo della omessa valutazione di circostanze risultanti da atti specificamente indicati, dovendosi intendere in tale ultima ipotesi come “decisivi” quegli elementi di fatto dotati di una forza dimostrativa tale da disarticolare il ragionamento probatorio, che, ove considerati, avrebbero condotto inevitabilmente ad un epilogo decisorio favorevole al ricorrente.
Orbene il ricorso presentato dal COGNOME non corrisponde a tali requisiti di ammissibilità, in quanto con esso l’imputato contesta l’interpretazione da parte della corte territoriale del significato da attribuire alla prova dichiarativa assunta.
Ma, come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Le censure difensive, peraltro, si presentano anche come semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese
dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta realmente, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Infatti, sul ruolo di gestore ed organizzatore delle attività della società fallita ricoperto dal ricorrente, insieme con il fratello COGNOME NOME, hanno concordemente riferito tre dipendenti della società fallita, COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, le cui dichiarazioni, rileva la corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, coprono tutto il periodo in contestazione, in quanto il COGNOME, ha attribuito al ricorrente un’ingerenza nella gestione della società anche in un periodo, successivo al 2010, in cui quest’ultimo era cessato dalla carica di amministratore di diritto, in cui era stato sostituito dal fratello NOME.
Il COGNOME, infatti, ha dichiarato di avere lavorato per i COGNOME dal 1998 al 2013 e che in tale periodo erano stati entrambi i fratelli “a pagare le sue retribuzioni in contanti, a impartire le disposizioni nei singoli punti vendita, nonché a ritirare gli incassi giornalieri”, compiti tipici dell’attività di gestione (cfr. pp. 5-6 della sentenza oggetto di ricorso).
Il ricorrente insiste nell’evidenziare come il COGNOME nel verbale di sommarie informazioni del 23.4.2015 (allegato al ricorso) abbia affermato di avere lavorato alle dipendenze del “gruppo” riferibile ai fratelli NOME dal 1998 al 2013, aggiungendo di non saper dire con esattezza il periodo in cui ha lavorato per la “RAGIONE_SOCIALE“, ma, per l’appunto, si tratta di un rilievo attinente alla valutazione delle dichiarazioni del dipendente, che ha comunque riferito di una gestione comune delle società del “gruppo” da parte dei fratelli COGNOME e di essersi insinuato al passivo del fallimento della società di cui si discute, per l’importo di euro 9000,00, pari alla mancata corresponsione in suo favore del trattamento di fine rapporto.
Identiche considerazioni valgono anche per il secondo motivo di ricorso.
Si osserva al riguardo che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell’amministratore “di diritto (cfr. Cass., sez. V, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 1 , 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094).
Senza tacere che la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore cli fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040).
Ciò posto risulta del tutto corretto il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito per affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Come si evince, infatti, dal contenuto della relazione del curatore fallimentare (che, come è noto, non costituisce mera comunicazione di notizia di reato, ma documento utilizzabile in giudizio, ai sensi cell’art. 234, c.p.p.: cfr. Cass., sez. V, n. 8857 del 3.2.2004, rv. 228756), le scritture contabili non venivano reperite e tale circostanza integra l’ipotesi di cui alla prima parte dell’art. 216, co. 1, n. 2), I. fall., desumibile dalla fisica sottrazione delle menzionate scritture contabili alla disponibilità degli organi del fallimento, che può verificarsi anche nella forma della omessa tenuta delle scritture medesime (cfr. Cass., sez. V, n. 26379 del 5.3.2019, rv. 276650), sorretta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, posto che, come evidenziato dai giudici
di merito, con logico argomentare, la mancanza delle scritture contabili non può essere casuale, apparendo, piuttosto funzionale ad impedire l’emersione delle condotte distrattive realizzate con la contestata operazione di scissione parziale, attraverso la quale, mediante la dissimulazione di un vero e proprio trasferimento di ramo d’azienda, si è concretizzata la distrazione dei beni costituenti il patrimonio della società fallita, posto a garanzia dei creditori sociali.
4. Con riferimento alle pene accessorie “fallimentari”, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d’ufficio l’illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).
Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all’irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata
della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).
Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania, esclusivamente per la rideterminazione, sorretta da adeguata motivazione nel caso in esame mancante, della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all’ultimo cprnrna dell’art. 216, I. fall,
Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti del COGNOME, per quel che riguarda l’affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale.
La non totale soccombenza dell’imputato comporta che quest’ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 30.9.2022