Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5159 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5159 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l ‘ imputato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso richiamandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l ‘ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 20 marzo 2024 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell ‘ aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dell ‘ avere commesso più fatti tra quelli previsti dalla legge fallimentare, dei delitti previsti dagli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2 (capi 1 e 2), 223, secondo comma, n. 1 in relazione all ‘ art. 2621 cod. civ. (capo 3) e 223, secondo comma, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (capo 4). Secondo quanto accertato in sede di merito, infatti, nella sua qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 18 giugno 2018, COGNOME aveva distratto, ai sensi dell ‘ art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., i beni dell ‘ azienda e in particolare quelli indicati in bilancio come immobilizzazioni materiali (quali impianti, macchinari attrezzature industriali e commerciali) per un valore di 555.939 euro nonché crediti della fallita per l ‘ importo complessivo di 1.485.223,15 euro (capo 1); aveva sottratto, ex art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della società relativi al periodo di attività, omettendo di consegnarli al curatore fallimentare e non permettendo, così, di ricostruire la movimentazione degli affari né di accertare le cause del dissesto (capo 2); aveva cagionato, ai sensi dell ‘ art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall. in relazione all ‘ art. 2621 cod. civ., il dissesto della società esponendo nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, riportando, nei bilanci dal 2014 al 2018, i dati patrimoniali in maniera pressoché identica di anno in anno, senza variazioni e omettendo di indicare i debiti erariali, al fine di occultare la perdita del capitale sociale avvenuta nel 2014 e la reale situazione patrimoniale, sino a giungere alla data del fallimento con un passivo totale pari a 4.194.465,33 euro, costituito quasi integralmente da debiti erariali (capo 3); nonché per avere, ex art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, omettendo sistematicamente di versare le imposte dovute sin dal 2008, così arrivando ad avere un debito verso l ‘ Erario pari a 4.194.465.33 euro (di cui 2.794.858,07 per IVA, 1.022.669,63 per imposte e sanzioni sui redditi e 8.976,02 per debiti previdenziali e assistenziali) costituente, quasi interamente, il passivo totale, pari a 4.529.593,74 euro (capo 4); in Milano il 18 giugno 2018 (data del fallimento).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo otto distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., l ‘ inosservanza dell ‘ art. 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di adottare un ‘ autonoma motivazione, limitandosi a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado e senza valutare quanto devoluto con i motivi di appello. L ‘ atto di gravame, infatti, avrebbe articolato contestazioni specifiche, come quelle sulla qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo 3) relative alle situazioni contabili del 2017 e del 2018 o sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, che avrebbero richiesto un compiuto approfondimento da parte della Corte territoriale in quanto si sarebbe trattato di elementi potenzialmente decisivi.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione con riferimento alla sussistenza del dolo e alla valutazione del compendio istruttorio, inidoneo a fondare il giudizio di responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio».
La Corte territoriale avrebbe fondato la sussistenza del dolo su una ricostruzione presuntiva, incentrata su inferenze logiche sganciate da concreti riscontri, tralasciando elementi oggettivi di segno contrario.
Infatti, in sede tributaria COGNOME sarebbe stato assolto in quanto le gestioni precedenti sarebbero state preponderanti, sul piano causale, nella formazione del debito fiscale, a conferma che il passivo trovava origine in una situazione debitoria pregressa. In tale contesto, la sentenza di appello si sarebbe limitata ad attribuire all ‘ imputato una generica accettazione del rischio, evocando il dolo eventuale, ma senza indicare elementi fattuali idonei a supportarlo. Inoltre, il danno recato al ceto creditorio, oltre a non risultare ingente nella parte attribuibile alla gestione di COGNOME, sarebbe stato in buona parte ristorato anteriormente all ‘ istanza di fallimento, con il versamento a fondo perduto di 130 mila euro nel marzo 2014, circostanza che contrasterebbe con l ‘ esistenza del dolo. E parimenti apodittica sarebbe la ritenuta sussistenza dell ‘ aggravante di cui all ‘ art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. in assenza di una disamina dell ‘ entità del danno patrimoniale e del contributo causale dell ‘ imputato alla sua produzione.
Sul versante della documentazione contabile, verrebbe contestata una condotta omissiva fraudolenta in relazione alla tenuta irregolare dei bilanci, senza distinguere tra bilancio irregolare e bilancio dolosamente artefatto, posto che un bilancio «in fotocopia» non equivarrebbe a un occultamento fraudolento, non risultando palese la finalità di ingannare i creditori. Il curatore fallimentare sarebbe
stato, comunque, in grado di ricostruire l ‘ andamento economico-patrimoniale dell ‘ impresa sulla base della documentazione messa a disposizione dall ‘ imputato, a conferma dell ‘ esistenza di elementi contabili sufficienti. Pertanto, a fronte di una tenuta irregolare della contabilità solo colposa, il fatto contestato al capo 2) avrebbe dovuto essere riqualificato come bancarotta semplice.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., l ‘ inosservanza dell ‘ art. 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. non essendo state enunciate le ragioni per le quali la Corte avrebbe ritenuto «non attendibili le prove contrarie» e l ‘ ipotesi alternativa prospettata dalla difesa con riferimento alla buona fede dell ‘ imputato, alla falsificazione dei bilanci tenuti «in ciclostile» dal 2014 al 2016, comprese le situazioni contabili del 2017 e 2018 di cui al capo 3), alla tenuta delle scritture contabili, in gran parte consegnate alla curatela (capo 2), all ‘ occultamento della perdita del capitale sociale (capo 3) che mal si concilierebbe con le condotte di distrazione di cui al capo 1), alla non riconducibilità dell ‘ ingente debito erariale alla fase gestoria di COGNOME (capo 4).
Con i motivi di gravame sarebbe stato evidenziato che non era stata riscontrata alcuna operazione di maquillage di bilancio, come sarebbe accaduto ove vi fosse stato un intento fraudolento, senza che, sul punto, sia stata presa posizione da parte della sentenza impugnata. Analogamente, per la bancarotta patrimoniale per distrazione di cui al capo 1), si sarebbe omesso di indicare le immobilizzazioni materiali e i crediti che il curatore non aveva rinvenuto nell ‘ asse fallimentare e che COGNOME aveva consentito rimanessero iscritti in bilancio, anche nelle rendicontazioni riferite al 2017 e 2018 presentate al curatore, laddove proprio la conservazione di quelle poste attive anche nelle ultime rendicontazioni, dimostrerebbe l ‘ assenza di un intento fraudolento. Infatti, se NOME avesse agito con fraudolenza, non avrebbe conservato in bilancio le poste attive che lo accusavano di bancarotta per distrazione, né avrebbe omesso di indicare in bilancio i debiti verso l ‘ Erario già svelati e agevolmente riscontabili; né avrebbe celato dati di palmare evidenza (v. debito erariale di cui al capo 4) o palesato dati che avrebbe dovuto cancellare o aggiustare (immobilizzazioni materiali e crediti al capo 1). A riprova, il curatore, nella relazione ex art. 33 legge fall., avrebbe riportato che l ‘ imputato il 12 luglio 2018 aveva «consegnato diversi fascicoli cartacei» e una serie di documenti contabili e fiscali indicati nella PEC del 16 luglio 2018.
Quanto al capo 4), l ‘ appello avrebbe segnalato che il primo Giudice aveva equiparato impropriamente l ‘ omissione sistematica del versamento delle imposte a ll’ avere «ripetutamente omesso di onorare» il debito erariale pregresso alla gestione di NOME. Inoltre, la Corte di appello affermerebbe apoditticamente che l ‘ imputato non poteva non avere contezza dalla pregressa gestione, facendone derivare la fraudolenza e l ‘ adesione al disegno criminoso. Con i motivi di appello, poi, la difesa di NOME avrebbe evidenziato che il debito erariale era maturato (quasi
per intero) prima che egli assumesse la carica di amministratore, sicché l ‘ omesso pagamento delle imposte non gli sarebbe stato addebitabile quale scelta sistematica di gestione aziendale, tant ‘ è che nel capo di imputazione si leggerebbe «sin dal 2008»; e le due sentenze di assoluzione emesse dal Tribunale di Milano per i reati fiscali ex artt. 10quater e 10ter , d.lgs. n. 74 del 2000, afferirebbero a fatti perfettamente sovrapponibili al debito contestato al capo 4), di cui il curatore avrebbe ribadito l ‘ esistenza «sin dal 2008», prima dell ‘ ingresso di NOME come amministratore. La Corte di appello non sarebbe stata in grado di indicare la prova della connotazione fraudolenta delle condotte contestate e, dunque, di confutare la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa.
Quanto ai bilanci c.d. fotocopia (vedi pag. 9 sentenza) la Corte territoriale eviterebbe di considerare la portata degli elementi giustificativi offerti a discarico.
A fronte del devoluto, la sentenza di appello non spiegherebbe le ragioni per cui possa ritenersi provata la traslazione fraudolenta di poste di bilancio inveritiere (vedi capi 1, 2 e 3) nonché l ‘ omesso versamento delle imposte (capo 4).
2.4. Con il quarto e il quinto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 3), riguardanti l ‘ esposizione in bilancio, dal 2014 al 2016, e nelle rendicontazioni sintetiche del 2017 e 2018 presentate alla curatela, di fatti non rispondenti al vero anche con riferimento alle immobilizzazioni materiali e ai crediti di cui al capo 1), nonché l ‘ omessa indicazione dei debiti erariali di cui al capo 4), nonché in relazione alla redazione di bilanci «in fotocopia» e all ‘ asserita esistenza del dolo.
Le ipotesi accusatorie di cui al capo 3) e al capo 4) sarebbero teologicamente avvinte, in quanto i fatti di falso in bilancio risulterebbero connessi al debito erariale contestato al capo 4); ed entrambe le fattispecie sarebbero sussumibili nella bancarotta semplice, risultando prive di una connotazione dolosa. In quest ‘ ottica, con riferimento al capo 4), potrebbero ipotizzarsi operazioni di imprudenza (anche grave) con riferimento al ritardato fallimento, ovvero all ‘ aggravato dissesto con colpa grave, escludendosi, pertanto, il dolo. Con i motivi di appello, infatti, si sarebbe dedotto che la presentazione di «bilanci in ciclostile», con la trasposizione dei medesimi dati errati nei bilanci dal 2014 fino alle rendicontazioni sintetiche 2017-2018, dovrebbe considerarsi la ‘ madre ‘ di tutte le imputazioni, ma anche la ‘ prova regina ‘ dell ‘ assenza di un concreto intento fraudolento.
Con riferimento alle condotte di cui ai capi 1) e 3), le scelte gestorie sarebbero state pregiudizievoli per lo stesso imputato, sicché sarebbe contraddittorio attribuire una connotazione fraudolenta alle condotte, apoditticamente affermata
in sentenza senza far cenno alla questione della riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice richiesta dalla difesa. In realtà, l ‘ assenza del dolo sarebbe evincibile dalla circostanza che «non è stata effettuata/riscontrata alcuna operazione di maquillage di bilancio, con revisioni e aggiustamenti tesi a occultare e ammantare» (pag. 6 dei motivi di appello) come avrebbe dovuto essere in caso di ipotesi fraudolenta, posto che l ‘ imputato avrebbe dovuto registrare in bilancio la non acquisizione dei cespiti e l ‘ inesigibilità dei crediti di cui al capo 1). I dati erronei/inveritieri riportati anche nelle rendicontazioni aggiornate al 2017 e 2018 fornite al curatore dimostrerebbero che l ‘ imputato non avrebbe agito con fraudolenza, posto che egli non avrebbe consentito che si mantenessero dei dati contabili/patrimoniali non corretti. Inoltre, dalle conclusioni del curatore, richiamate in sentenza (vedi pag. 5), emergerebbero dei fatti in linea con la versione difensiva. Invero, proprio la circostanza che «l ‘ anomalia della trasposizione di identici valori contabili ha inizio con il bilancio 2014» (v. relazione ex art. 33 legge fall. e sentenza impugnata pag. 5) confermerebbe la versione dell ‘ imputato, il quale avrebbe spiegato che dal 2014 la società non era più operativa, nascendo da qui la decisione dei bilanci c.d. fotocopia. Ergo , i bilanci in ciclostile partirebbero dal 2014 e non dal «dicembre 2010», quando COGNOME assunse la gestione, perché dal 2014 la società non era più operativa e si pensò di poter «semplificare» la redazione dei bilanci, portandosi dietro le primigenie macroscopiche inesattezze relative alle immobilizzazioni materiali e dei crediti, di cui al capo 1), frutto di mera sciatteria, ma non di dolo.
Inoltre, la sentenza impugnata incorrerebbe in uno svarione quando afferma che, con la consegna della rendicontazione della «situazione patrimoniale aggiornata al 14/06/2018» (vedi pag. 5), l ‘ imputato avrebbe «confermato l ‘ esistenza di tali poste contabili», supportando tale assunto con la «versione offerta dall ‘ imputato» e non smentita. In buona sostanza, i Giudici di merito, in maniera contradittoria, affermerebbero che la ricostruzione difensiva alternativa non sia credibile in quanto smentita dal curatore, il quale, tuttavia, riporterebbe la stessa versione, senza spiegare le ragioni per le quali non sarebbe plausibile che NOME abbia consapevolmente consegnato documenti contabili che già in partenza sapeva essere errati.
2.5. Con il sesto e il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. (capo 1), dell ‘ art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. (capo 2); dell ‘ art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall. (capo 3), dell ‘ art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. (capo 4), nonché l ‘ inosservanza dell ‘ art. 546, comma 1, n. 1, cod. proc. pen., risultando mancante la motivazione sulla richiesta di riqualificare i fatti di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) come bancarotta semplice. Si censura, in particolare, l ‘ attribuzione di una connotazione fraudolenta
alle condotte di bancarotta in luogo di un addebito colposo; e, quanto al capo 4), che la minima parte del debito erariale ascrivibile alla gestione di NOME non avrebbe inciso in maniera determinante nella causazione del dissesto, potendo rimproverarsi all ‘ imputato solo l ‘ inerzia/lentezza nel prendere atto dell ‘ esposizione con l ‘ Erario maturata sin dal 2008. Ciò alla luce dell ‘ indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decisione dell ‘ amministratore di ritardare l ‘ istanza di fallimento può «essere ricollegata a una vasta gamma di dinamiche gestionali, che si estende dall ‘ estremo dell ‘ assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento a quello della opinabile valutazione sull ‘ efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse».
2.6. Con l ‘ ottavo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti previste dall ‘ art. 219, commi 1 e 2, n. 1, legge fall.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive sulla buona fede dell ‘ imputato, che non si sarebbe mai sottratto alle convocazioni e alle richieste della curatela, come indicato nella relazione ex art. 33, legge fall. Inoltre, la sentenza impugnata richiamerebbe il risarcimento del danno compiuto da NOME con il versamento alla curatela di 20.000 euro quale «indice di positiva valutazione del complessivo comportamento processuale dell ‘ imputato» (pag. 15), ma, al contempo, non farebbe riferimento al versamento a fondo perduto di 130.000 euro effettuato dall ‘ imputato nel marzo 2014 per chiudere un fido con la Banca Popolare di Sondrio . Del pari, la Corte di appello priverebbe illogicamente di rilievo le sentenze di assoluzione emesse nei confronti di NOME e aventi ad oggetto ipotesi di indebita compensazione, benché «sul piano del disvalore complessivo del fatto» e della «cospicua incidenza sull ‘ ammontare del passivo del sistematico mancato pagamento del debito erariale» (pag. 15), esse rivestano un rilievo determinante nel giudizio di bilanciamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va rilevato, in premessa, che le censure difensive articolate con i motivi di ricorso che vanno dal secondo al settimo si caratterizzano per un intreccio talvolta ripetitivo e non sempre ordinato delle questioni dedotte, che, dunque, è opportuno riallineare, secondo criteri di economia espositiva, lungo l ‘ asse delle contestazioni formulate dai capi di imputazione.
3. Muovendo, pertanto, dal capo 1), relativo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, osserva il Collegio che il ricorso non articola, sostanzialmente, specifiche contestazioni in ordine all ‘ elemento materiale del reato, concernente la realizzazione di condotte di distrazione o dissipazione dei beni aziendali e, in particolare, di quelli indicati in bilancio come immobilizzazioni materiali, quali beni, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature industriali e commerciali per un valore di 555.939 euro nonché crediti della fallita per l ‘ importo complessivo di 1.485.223,15 euro. Rispetto a tali condotte, dunque, in assenza di concrete censure difensive, può ritenersi che la sentenza impugnata ne abbia dimostrato l ‘ avvenuta realizzazione e che, dunque, a carico di COGNOME sia stato adeguatamente provato il compimento di attività distrattive o dissipative dei crediti (esposti nei bilanci ma non indicati specificamente dall ‘ imputato) e delle immobilizzazioni materiali anch’esse indicate nei bilanci relativi agli esercizi dal 2011 al 2013 (ritenuti veritieri anche perché la genuinità di tali documenti non è stata mai posta in discussione dall ‘ imputato) e mai reperiti dal curatore, secondo il quale la fallita, all’atto del controllo, non era più titolare di beni o attività di sorta. Circostanza, questa, avvalorata dal fatto che l ‘ amministratore, interrogato dal curatore fallimentare, aveva riferito che la società, la cui attività era sostanzialmente cessata a partire dall ‘ esercizio 2014, non aveva più beni o attività, senza essere in grado di fornire alcuna adeguata giustificazione di tale situazione. Dunque, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, sul punto, del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta accertato che la società fallita ha avuto la disponibilità di determinati cespiti non ritrovati dal curatore e dei quali l ‘ amministratore non abbia saputo giustificare l ‘ effettiva destinazione alle effettive necessità dell ‘ impresa, si deve concludere che essi siano stati oggetto di dolosa distrazione (cfr. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664 -01). E che le condotte distrattive fossero imputabili a NOME COGNOME, amministratore della società fin dal 2010, è stato adeguatamente motivato a partire dal rilievo per cui i primi anni di gestione della società presentavano risultati «discretamente positivi», sicché, da un punto di vista logico, in tale fase doveva ritenersi l ‘ esistenza di immobilizzazioni e di beni strumentali per l ‘ esercizio dell ‘ attività di impresa nonché la titolarità di crediti verso la clientela, di tal che le distrazioni dovevano essere state compiute nel periodo successivo, allorché COGNOME era subentrato nell’amministrazione della società medesima .
Ciò che, invece, è stato contestato, in particolare attraverso il terzo, quarto e quinto motivo, è che le condotte de quibus siano state poste in essere in maniera fraudolenta. In proposito, gli argomenti difensivi svolti in ricorso sottolineano, in particolare, che se NOME avesse agito con fraudolenza, egli non avrebbe certo conservato in bilancio le poste attive che ne attestavano le condotte di distrazione,
né avrebbe omesso di indicare in bilancio i debiti verso l ‘ Erario, agevolmente riscontabili.
Osserva, nondimeno, il Collegio che l ‘ argomentazione difensiva prova troppo alla luce della puntuale e del tutto logica ricostruzione fattuale compiuta in sede di merito.
In particolare, una volta riconosciuto che l’attività era stata interrotta a partire dall’esercizio 2014 , come ammesso dallo stesso COGNOME e come confermato dal fatto che i bilanci, proprio in quell’anno , non evidenziavano nel conto economico alcuna voce di ricavo né significative voci di costo, ecco che allora il mantenimento di impianti, macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto non rispondeva più ad alcuna logica economica, di modo che, non essendo stati rinvenuti dal curatore, essi dovevano essere stati ceduti o comunque dismessi a titolo certamente oneroso, trattandosi di beni che mantenevano un dato valore; e anche i crediti dovevano essere stati oggetto di analoghi atti distrattivi. Di tal che la riproduzione nei bilanci di poste attive ormai non più esistenti, lungi dal configurare una sorta di maldestra ‘ confessione ‘ delle condotte distrattive, rappresentava, invece, il modo per nascondere ai creditori e ai soggetti eventualmente interessati a verificare la reale situazione della società, il fatto che quest ‘ ultima era ormai una scatola vuota non più operativa, spogliata di tutte le risorse di cui, in passato, disponeva. Una conclusione, questa, che si colloca entro il perimetro di una ragionevole opinabilità di apprezzamento e che non può affatto definirsi illogica; e rispetto alla quale le obiezioni difensive assumono una connotazione meramente rivalutativa, volta a delineare differenti scenari probatori, apparendo, dunque, volte a realizzare un’ operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.
Venendo, quindi, al capo 2), relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consistita nella sottrazione, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, dei libri e delle scritture contabili della società, il ricorso deduce, in particolare con il secondo motivo, che il curatore fallimentare sarebbe stato in grado di ricostruire comunque l ‘ andamento economico-patrimoniale dell ‘ impresa sulla base della documentazione messa a disposizione dall ‘ imputato, a conferma dell ‘ esistenza di elementi contabili sufficienti. Pertanto, a fronte di una tenuta soltanto irregolare della contabilità, dovuta soltanto a colpa, il capo 2) avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.
Tale motivo, tuttavia, si palesa, nel complesso, come aspecifico.
Va premesso che la fallita era stata costituita come società a responsabilità illimitata e che rispetto a tale tipologia societaria i libri e le scritture contabili obbligatorie sono quelli previsti dagli artt. 2214 e 2478 cod. civ. (tra i quali vi sono il libro giornale, il libro degli inventari, nonché il libro delle decisioni dei soci, il libro
delle decisioni degli amministratori ecc.), cui si aggiungono la documentazione contabile (costituita, per ciascun affare, dagli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché dalle copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite) e le scritture non obbligatorie, per le quali, parimenti può ipotizzarsi il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175 -01; Sez. 3, n. 18927 del 24/02/2017, Signo ‘ , Rv. 269910 – 01). Una nozione quella di «libri» e «scritture contabili» nella quale non rientrano, invece, i bilanci (così Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 – 01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; Sez. 5, n. 37077 del 07/06/2022, COGNOME, Rv. 283797 – 01; Sez. 5, n. 3016 del 03/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287436 -01, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest ‘ ultimo nella suddetta nozione).
Stando alle argomentazioni difensive, svolte già con il relativo motivo di appello e poi ribadite con l ‘ odierno ricorso, si sarebbe in presenza di una mera tenuta irregolare delle scritture contabili, il cui carattere fraudolento avrebbe dovuto essere escluso in quanto l ‘ imputato aveva sempre riportato in bilancio il patrimonio della società, sicché le irregolarità non sarebbero state compiute per occultare dolosamente il movimento degli affari della fallita; e vertendosi in un caso di addebito colposo, sarebbe stato configurabile unicamente un delitto riconducibile all ‘ art. 217, secondo comma, legge fall. Nella medesima prospettiva, il ricorso afferma, sia pure senza ulteriormente argomentare, che le scritture contabili, sarebbero state «in gran parte consegnate alla curatela» (v. pag. 10 del ricorso).
La tesi difensiva, tuttavia, non si confronta con l ‘ affermazione, già contenuta nella sentenza di primo grado e diffusamente articolata anche con la sentenza di appello, secondo cui le scritture contabili non erano mai state tenute ovvero, se presenti, erano state comunque occultate dall ‘ imputato, avendo egli dichiarato falsamente al curatore che esse erano custodite presso lo studio professionale del AVV_NOTAIO, salvo poi ammettere che la gestione contabile della fallita era di sua esclusiva competenza una volta che la curatela aveva compiuto gli opportuni accertamenti presso lo studio del professionista, il quale aveva riferito di non avere mai gestito la situazione contabile della fallita, avendo unicamente trasmesso i dati di bilancio da essa forniti. E non essendo state le scritture contabili mai reperite, la Corte territoriale ha concluso, del tutto logicamente, che esse fossero state nascoste, ricavando la finalità di pregiudicare i creditori dal fatto che, in tal modo, si impedisse la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, occultando la presenza, pacifica, di condotte distrattive e di rilevanti falsificazioni dei bilanci (v. su quest’ultimo punto infra § 6). Mentre rispetto alle situazioni contabili relative al 2017 e al primo semestre 2018, la sentenza ha evidenziato, anche in tal caso in maniera congrua e logica, come esse siano state
artatamente predisposte, presentando l ‘ indicazione dei medesimi valori patrimoniali da un anno all ‘ altro, con ciò configurandosi il delitto di bancarotta fraudolenta documentale post-fallimentare, su cui il ricorso non ha saputo adeguatamente controdedurre.
Quanto, poi, al capo 4), relativo al delitto di bancarotta fraudolenta impropria per avere l’amministratore cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, omettendo sistematicamente di versare le imposte e le prestazioni previdenziali e assistenziali dovute, le considerazioni difensive, già affacciate con in sede di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, devono ritenersi non fondate.
Nel dettaglio, il ricorso ribadisce, in particolare con il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo, la tesi difensiva secondo cui le gestioni dal 2008 al 2010, anno del subentro di NOME in qualità di amministratore, sarebbero state preponderanti, sul piano causale, nella formazione del debito fiscale, tanto che l ‘ imputato sarebbe stato assolto, con due sentenze del Tribunale di Milano, dagli addebiti mossigli per i reati fiscali di cui agli artt. 10quater e 10ter , d.lgs. n. 74 del 2000; dimodoché i Giudici di merito avrebbero dovuto distinguere la condotta avente ad oggetto l ‘ omissione sistematica del pagamento delle imposte da quella consistita nel non onorare il debito pregresso. E che egli avesse agito accettando il rischio del fallimento, e dunque operando con dolo eventuale, sarebbe il frutto di una ipotesi solo congetturale, esclusa dal fatto che il danno recato al ceto creditorio sarebbe stato in buona parte ristorato con il versamento a fondo perduto di 130 mila euro già a marzo 2014, con ciò dovendo definitivamente escludersi qualunque connotazione fraudolenta alle condotte ascrittegli, che ben avrebbero potuto essere ricondotte all ‘ ambito di una «opinabile valutazione sull ‘ efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse».
Al riguardo osserva, nondimeno, il Collegio che, innanzitutto, è pacifico e non contestato che il passivo fallimentare della RAGIONE_SOCIALE fosse costituito, per 4.194.465,33 euro, da 8.976,02 euro per debiti previdenziali e verso istituti assistenziali, per 1.022.669,63 euro da imposte e sanzioni su imposte di redditi, per 2.794.858,07 euro per IVA, sanzioni e soprattasse (in relazione agli anni d ‘ imposta 2008, 2009 e 2012), mentre i debiti chirografari ammontavano a 367.961,61 euro. Tali debiti erano certamente il frutto del mancato pagamento dei debiti assunti anche nella gestione precedente al dicembre 2010, data in cui NOME aveva assunto la carica di amministratore della società, come dimostrato dalla sua assoluzione dall ‘ addebito relativo ai debiti tributari. E, tuttavia, come evidenziato dalla Corte territoriale, le operazioni dolose oggetto della contestazione relativa al delitto sub capo 4) della rubrica erano consistite nel
sistematico inadempimento dei debiti fiscali che ancora gravavano sulla società al momento in cui l’imputato era subentrato nella gestione della stessa.
In proposito, va premesso che il consolidato orientamento della giurisprudenza ritiene che anche le condotte omissive possano integrare la nozione di operazioni dolose dettata dall ‘ art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., in essa rientrandovi tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all ‘ organo amministrativo, quando da esse derivi il dissesto dell ‘ impresa e, indi, il suo fallimento (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 – 01) o anche soltanto l’ aggravamento della situazione economica della società, quando esso sia tale da condurre, prevedibilmente, al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188 -01, secondo cui la nozione di dissesto ha natura economica e implica un fenomeno in sé reversibile; in termini v. anche Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259051 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247316 – 01). Una sistematica elusione dei doveri gravanti sull’amministratore che fa sì che la situazione pregiudizievole sul piano patrimoniale discenda non già da singole condotte, quanto da un fatto di maggiore complessità strutturale implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all ‘ esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316), che possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali o previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da esso potendo conseguire il prevedibile aumento della esposizione debitoria di quest ‘ ultima nei confronti dell ‘ Erario e, con essa, il dissesto dell ‘ impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 – 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046 – 01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684 – 01; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492 – 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259997 – 01).
Coerentemente con tale cornice di principio le sentenze di merito hanno accertato che dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali era conseguito l ‘ aumento della esposizione debitoria della fallita nei confronti dell ‘ Erario per effetto della maturazione di interessi e delle sanzioni aggiuntive, le quali avevano inevitabilmente inciso sulla dimensione del passivo producendo, dunque, un aggravamento del dissesto. E rispondendo all ‘ obiezione difensiva, ribadita con l ‘ odierno ricorso, secondo cui il debito tributario rimasto inadempiuto era in larga parte maturato in anni precedenti alla gestione dell ‘ imputato, la Corte territoriale ha condivisibilmente osservato come quest ‘ ultimo, una volta subentrato nell ‘ amministrazione della società, avesse deciso, anziché provvedere
tempestivamente al pagamento del debito in questione, di continuare a non adempiere, nonostante l ‘avvenut a notifica di una pluralità di cartelle esattoriali per importi progressivamente crescenti, come ammesso dall ‘ interessato in sede di interlocuzione con il curatore e di interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria. Dunque, secondo quanto correttamente osservato dai Giudici di merito, le operazioni dolose dovevano identificarsi nell ‘ omesso inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive, senza che assumesse rilievo che il relativo momento genetico di queste si collocasse prima dell ‘ inizio della gestione dell ‘ imputato, comunque tenuto ad adoperarsi per onorare i debiti della società indipendentemente dal momento in cui essi fossero sorti. E ciò sull ‘ ovvio rilievo che, diversamente opinando, il cambio di gestione nella società consentirebbe di sottrarsi alle responsabilità per bancarotta l ‘ amministratore subentrante che continuasse a non adempiere alle obbligazioni in precedenza contratte per conto e nell ‘ interesse della società. Inoltre, con specifico riferimento alle sentenze di assoluzione dello stesso COGNOME in relazione ai delitti di indebita compensazione ex art. 10quater , d.lgs. n. 74 del 2000, che secondo il ricorso non sarebbero state adeguatamente valorizzate in sede di merito, la sentenza impugnata ha, in realtà, precisato che l ‘ assoluzione dell ‘ imputato è stata determinata dal fatto che le compensazioni illecite ascrittegli nel capo di imputazione si riferivano a periodi in cui egli non era amministratore, sicché anche le odierne censure sul punto devono ritenersi infondate.
Quanto, poi, all ‘ elemento soggettivo del delitto in esame, il carattere colposo nell ‘ inadempimento è stato logicamente escluso in ragione della sua sistematicità e della non contestata consapevolezza della doverosità del pagamento per l ‘ amministratore, tenuto conto, altresì, della pacifica prevedibilità del fatto che tale condotta avrebbe determinato l ‘ aggravamento delle passività e, conseguentemente, avrebbe concorso a cagionare il dissesto. Una conclusione pienamente coerente con l ‘ indirizzo giurisprudenziale che richiede, per la fattispecie contestata, la consapevolezza e volontà dell ‘ operazione alla quale consegua il dissesto (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 265510 – 01), senza la necessità, però, che quest ‘ ultimo sia voluto, essendo sufficiente la prevedibilità del medesimo effetto dell ‘ azione illecita (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349 – 01), che secondo un più risalente indirizzo dovrebbe valutarsi in astratto ( ex plurimis Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, COGNOME, Rv. 262207 -01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247315 – 01) e che secondo più recente e preferibile opinione deve essere, invece, apprezzata in concreto (così Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, COGNOME, Rv. 288351 – 01). Apprezzamento che, nella specie, è stato congruamente compiuto.
6. Infondate sono, poi, le doglianze che concernono il delitto contestato al capo 3), per avere l ‘ imputato concorso a cagionare il dissesto della società esponendo nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, riportando, nei bilanci dal 2014 al 2018, i dati patrimoniali in maniera pressoché identica di anno in anno, senza variazioni e omettendo di indicare i debiti erariali, al fine di occultare la perdita del capitale sociale avvenuta nel 2014 e la reale situazione patrimoniale, sino a giungere alla data del fallimento con un passivo totale pari a 4.194.465,33 euro, costituito quasi integralmente da debiti erariali.
In proposito, il ricorso ha dedotto, in particolare con il terzo, quarto e quinto motivo, che la Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni per cui non abbia ritenuto credibile la versione della difesa in relazione alla tenuta dei bilanci «in ciclostile» dal 2014 al 2016; ovvero che, non essendo la società più operativa dal 2014, si fosse pensato di «semplificare» la redazione dei bilanci, riproducendo le primigenie macroscopiche inesattezze, frutto di mera sciatteria, atteso che l ‘ assenza di operazioni di maquillage di bilancio escluderebbe qualunque intento fraudolento.
Sul punto, deve però osservarsi che, come sottolineato dalla sentenza di appello (v. pag. 9), è sostanzialmente incontestato che nei bilanci relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, sottoscritti e depositati dall ‘ imputato presso il registro delle imprese, la fallita aveva riportato le medesime voci, senza apportare alcuna variazione di anno in anno, indicando passività nei confronti dell ‘ Erario pari a soli 161.055 euro, a fronte di un debito a favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE delle entrate quantificato in quasi 4,2 milioni di euro. Del pari, non è contestato che anche grazie a tali rappresentazioni contabili la società aveva ottenuto la «ristrutturazione» del proprio debito verso la Banca Popolare di Sondrio con una dilazione dei pagamenti, differendo nel tempo la messa in liquidazione della società e, quindi, accrescendo l ‘ entità complessiva del debito e aggravando il dissesto.
Quanto, poi, al tema della buona fede o, comunque, dell ‘ assenza di intento fraudolento nella predisposizione dei bilanci secondo il sistema del «copia e incolla», la tesi difensiva, lungi dall ‘ essere stata disattesa senza adeguata motivazione, è stata invece respinta sul logico rilievo che la non veridica rappresentazione contabile fosse stata elaborata dall ‘ imputato per descrivere una situazione economica della società meno grave di quella effettiva, onde mantenerla artificiosamente in vita, e di nascondere ai creditori la distrazione dei beni e dei crediti della società posta in essere dall ‘ amministratore all ‘ indomani della cessazione dell ‘ attività (v. quanto osservato supra al § 3). Mentre l ‘ argomentazione secondo cui, ove l ‘ imputato avesse avuto intenti fraudolenti, avrebbe apportato le opportune modifiche in sede di presentazione dei bilanci o quantomeno nelle rendicontazioni 2017-2018, di cancellare e occultare quelle
stesse poste patrimoniali, è stata ritenuta, in maniera del tutto logica, non decisiva, tenuto conto delle poste false già presenti nei bilanci precedenti al fallimento, tali da perfezionare già in quel momento l ‘ azione fraudolenta contestata, senza che potessero rilevare, per escluderle, le condotte successive al fallimento medesimo.
Infondata è, ancora , la questione relativa alla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 219, primo comma, legge fall., ritenuta sussistente per i delitti contestati ai capi 1) e 4); questione cui il ricorso dedica un fugace cenno al secondo motivo, rilevando che non sarebbe stata compiuta una adeguata disamina dell’entità del danno patrimoniale e del contributo causale dell’imputato alla sua produzione.
In proposito appare sufficiente osservare che la sentenza impugnata, richiamando l’ingente valore dei beni e dei crediti fotografati dall ‘ ultimo bilancio attendibile, relativo all ‘ esercizio 2013, oggetto di distrazione nonché il cospicuo ammontare del debito erariale rimasto inadempiuto , ha assolto all’onere motivazionale richiesto, in maniera peraltro coerente con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto d a ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675 – 01).
Venendo, indi, all’ottavo motivo di impugnazione, concernente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante prevista dall’art. 219, primo e secondo comma, n. 1, legge fall., va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell ‘ equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l ‘ adeguatezza della pena irrogata in concreto ( ex plurimis Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 -01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 – 01). Ebbene, la Corte territoriale ha specificamente vagliato, condividendolo, il giudizio di equivalenza formulato in primo grado, confermandone la correttezza in rapporto, da un lato, agli indici positivi valorizzati in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall’altro lato, alla pluralità dei fatti di bancarotta e all’entità del danno patrimoniale, alla luce del valore dei beni so ttratti
all’esecuzione concorsuale e del sistematico mancato pagamento del debito erariale. Dinnanzi a tale motivazione, che manifesta nitidamente il concreto apprezzamento compiuto dalla Corte di appello, espressione di un chiaro giudizio di merito, le considerazioni difensive, nella parte in cui intendono affermare una maggiore pregnanza delle circostanze favorevoli all’imputato, si connotano per un approccio palesemente rivalutativo, come tale non consentito in sede di legittimità.
Le considerazioni che precedono consentono, dunque, di rilevare l ‘ inammissibilità del primo motivo di doglianza, in quanto generico e manifestamente infondato. Invero, il ricorso deduce che la Corte territoriale omesso di compiere un ‘ autonoma motivazione, limitandosi a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado e senza valutare quanto devoluto con i motivi di appello. Tuttavia, dalla puntuale esposizione di quanto precede emerge nitidamente la puntualità e precisione della rassegna compiuta dalla sentenza di appello, che ha preso in esame le varie ragioni di censura e le ha confutate con argomentazioni corrette giuridicamente e sorrette da un ‘ adeguata costruzione logica, senza che possa ravvisarsi un illegittimo riferimento al primo provvedimento, solo vagamente evocato in sentenza. Quanto, poi, alle contestazioni specifiche formulate con l ‘ atto di appello, che avrebbero richiesto un maggiore approfondimento da parte della Corte territoriale, il motivo si limita a ribadire le questioni attinenti alla qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo 3) e al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, che il Collegio ha già fatto oggetto di specifica trattazione, alla quale, pertanto, si rinvia (v. supra §§ 6 e 8 del «considerato in diritto»).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME