Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50784 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50784 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAGLIANO SABINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il secondo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e di rigettare nel resto; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per NOME e NOME
NOME, che ha chiesto di accogliere i ricorsi;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha chiesto di accogliere i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che, per quanto qui di interesse, ha riformato – riconoscendo le attenuanti generiche a COGNOME NOME e COGNOME NOME e rideterminando le pene principali e accessorie inflitte a tutti e quattro gli imputati – la sentenza de Tribunale di Rieti che aveva condannato NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nonché il solo COGNOME NOME anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 9 novembre 2010.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati avrebbero distratto e dissipato i beni della società fallita, nelle seguenti qualità:
NOME COGNOME, nella qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2005 al 19 settembre 2008 e di socio unico dal 27 giugno 2005 al 22 agosto 2006 della società fallita nonché nella qualità di socio occulto e di amministratore di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE“;
COGNOME NOME (coniuge di NOME), nella qualità di socia dal 4 luglio 2008 nonché di amministratrice per vari periodi della società “RAGIONE_SOCIALE“;
COGNOME NOME, nella qualità di socio e amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE“;
NOME NOME, nella qualità di socio e amministratore di fatto della società fallita nonché di amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” e d amministratore e socio della “RAGIONE_SOCIALE“.
In particolare: distraevano svariati autoveicoli e diverse attrezzature della società fallita, fingendo rapporti commerciali con la società “RAGIONE_SOCIALE” e con la società “RAGIONE_SOCIALE“; distraevano due furgoni, sottraendoli all’attivo fallimentare; distraevano i proventi delle vendite di alcuni automezzi e di alcune prestazioni eseguite in favore di taluni clienti.
I finti rapporti commerciali con la “RAGIONE_SOCIALE” sarebbero stati realizzati mediante un atto di trasferimento stipulato il 19 settembre 2008 fra NOME COGNOME, quale rappresentante della società fallita, e COGNOME
NOME, quale legale rappresentante della società acquirente, della quale era socia anche COGNOME NOME (coniuge di NOME). Il trasferimento era stato effettuato attraverso l’artificioso meccanismo di far presentare, tramite l’inconsapevole segretaria, una falsa denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione e dei certificati di proprietà dei veicoli della fallita, al fine di otten la riemissione direttamente in capo alla società acquirente, che ne diveniva formalmente intestataria, senza versare in cambio alcuna somma in favore della società fallita.
I finti rapporti commerciali con la “RAGIONE_SOCIALE” sarebbero stati realizzati mediante un atto di trasferimento stipulato in data 31 dicembre 2008, con il quale sarebbero stati trasferiti a quest’ultima società – di cui er amministratrice COGNOME NOME, coniuge di COGNOME NOME, giudicata separatamente – svariati beni della società fallita, in assenza di qualsiasi corrispettivo.
Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e quattro gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALE, si compone di tre motivi.
3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi aggiunti, presentati dalla difesa ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Contesta, inoltre, la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che la pronuncia di condanna «trovi conforto nell’istruttoria dibattimentale». Il ricorrente, invero, sostiene che non vi sarebbe prova né della distrazione in favore della “RAGIONE_SOCIALE” né del fatto che tale presunta distrazione avesse determinato il fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“.
3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva.
Sostiene che: il Tribunale avrebbe revocato l’ammissione della testimonianza di COGNOME NOME, inserito nella lista del pubblico ministero, senza fornire adeguata motivazione al riguardo; la difesa avrebbe dedotto specifico motivo di appello sul punto, chiedendo di dichiarare la nullità del provvedimento del giudice di primo grado; la Corte di appello avrebbe ritenuto infondata la questione dedicandole «pochissime battute».
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, evidenziando che il teste, in quanto contabile della società “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe potuto offrire un prezioso e qualificato contributo alla ricostruzione della vicenda.
3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali.
Sostiene che i giudici di merito avrebbero utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dall’imputato nel 2009, nell’ambito di altro procedimento penale.
Tali dichiarazioni sarebbero state utilizzate dai giudici di merito sia in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato che relativamente trattamento sanzionatorio.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, per NOME, si compone di due motivi.
4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 e 185 cod. proc. pen.
Rappresenta che: nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza di discussione del 5 dicembre 2017, il Tribunale aveva nominato, in sostituzione del difensore di fiducia dell’imputato, assente a quell’udienza, l’AVV_NOTAIO, nonostante questi avesse prontamente rilevato la propria incompatibilità, essendo difensore di COGNOME NOME (originario coimputato, poi deceduto); la difesa aveva proposto specifico motivo d’appello, evidenziando che tale nomina aveva determinato una nullità di ordine generale, riguardando l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato; la Corte di appello aveva ritenuto infondata la questione, sostenendo che, nel caso specifico, la causa di incompatibilità non si presentava effettiva, concreta e attuale.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione sul punto della Corte di appello, evidenziando che: il difensore aveva tempestivamente rappresentato l’incompatibilità; i due imputati risultavano concorrenti nel reato; dall’istruttori era emerso che, già a partire dalla seconda metà del 2008, «la presunta alleanza» tra i due «aveva cominciato ad incrinarsi», atteso che ciascuno «cercava di trarre il massimo vantaggio dalla disgregazione della compagine societaria per ricostruirsi autonomamente una propria analoga attività». Quest’ultima circostanza, a parere del ricorrente, renderebbe del tutto evidente la situazione di incompatibilità rappresentata dal difensore d’ufficio.
4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.
Contesta il ruolo di amministratore di fatto della società fallita riconosciuto all’imputato, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe evidenziato alcuna
valida prova circa l’accertamento del concreto esercizio dei poteri tipici inerenti alla qualifica in questione, dalla cessazione dell’incarico formale di amministratore fino alla data di fallimento.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, per NOME, si compone di due motivi.
5.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi aggiunti, presentati dalla difesa ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Sostiene, inoltre, che: il giudizio di responsabilità a carico dell’imputata mera socia della “RAGIONE_SOCIALE” – sarebbe basato sul solo rapporto coniugale con NOME COGNOME; i testi avrebbero smentito che le condotte contestate potessero essere attribuite all’imputata; nell’istruttoria dibattimentale, non vi sarebbe alcuna traccia della presunta attività distrattiva in favore della “RAGIONE_SOCIALE” e tantomeno del presunto profitto che l’imputata avrebbe tratto dalla distrazione; non potrebbe in alcun modo riscontrarsi il dolo specifico in capo all’imputata.
5.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, proponendo le medesime censure proposte da RAGIONE_SOCIALE, con il secondo motivo del suo ricorso.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che: l’imputato avrebbe rivestito, per breve tempo, solo un ruolo formale in seno alla società; i giudici di merito non avrebbero «investigato il tema dell’esistenza dell’elemento psicologico del reato»; la Corte di appello avrebbe erroneamente equiparato la posizione dell’imputato a quella di COGNOME NOME, che andrebbero nettamente differenziate, atteso che quest’ultima era la moglie di NOME e la sede della società coincideva proprio con l’abitazione della coppia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Il ricorso di NOME deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura relativa ai motivi aggiunti si presenta intrinsecamente generica, non avendo il ricorrente indicato quale specifica questione – contenuta in tali motivi – non sia stata affrontata dalla Corte di appello e non avendo argomentato in ordine alla specifica rilevanza di essa in relazione a uno dei punti della decisione.
Del tutto generiche e versate in fatto sono le restanti doglianze, con le quali il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).
Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha reso motivazione adeguata e priva di vizi logici anche con riferimento alla condotta distrattiva in favore della “RAGIONE_SOCIALE“.
In particolare, ha evidenziato che, come emerso in maniera pacifica dalle dichiarazioni rese dai testi, proprio NOME COGNOME, attraverso la sua segretaria, aveva provveduto a presentare le false denunce di smarrimento dei documenti di circolazione e dei certificati di proprietà di svariati veicoli per poi ottenerne riemissione in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, senza che per il trasferimento del parco macchine fosse corrisposto alcun prezzo alla fallita.
La Corte territoriale ha risposto anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; COGNOME, Rv. 281935).
La censura relativa alla mancata prova di un nesso di causalità tra condotta distrattiva e fallimento, inoltre, si presenta manifestamente infondata. Al riguardo, va ribadito che «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).
2.2. Il secondo motivo del ricorso di NOME e il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo le medesime censure – sono inammissibili.
I motivi sono privi di specificità estrinseca, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.
In particolare, la Corte di appello ha rilevato che il Tribunale aveva espressamente e adeguatamente motivato in ordine alla superfluità del teste.
Si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudice può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile e risulti incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Rv. 278794).
Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo si presenta anche generico sotto il profilo intrinseco, non avendo i ricorrenti dimostrato la decisività del testimone non escusso, essendosi limitati ad affermare che il teste avrebbe potuto fornire un contributo alla ricostruzione della vicenda.
2.3. Il terzo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
Esso, in primo luogo, si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato quale sarebbe il diverso procedimento nell’ambito del quale l’imputato avrebbe reso le dichiarazioni in questione e non avendo indicato neppure quali specifiche dichiarazioni rese dall’imputato nel 2009 sarebbero state utilizzate dei giudici di merito per il giudizio di responsabilità e per il trattamen sa nzionatorio.
Il motivo, inoltre, si presenta carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato la documentazione necessaria al fine di verificare se effettivamente le dichiarazioni in questione siano state rese in diverso procedimento (e non avendone chiesto l’allegazione alla cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato).
Il motivo, infine, si presenta carente sotto il profilo della decisività, no avendo il ricorrente dimostrato che eliminando le dichiarazioni in questione il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio sarebbero stati sicuramente diversi (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, COGNOME, Rv. 233708; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516).
il ricorso di NOME deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso, infatti, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che, nel caso in esame, il presunto conflitto di interessi tra coimputati non era effettivo, concreto e attuale, atteso che la difesa di ciascuno dei due imputati convolti nella questione non era stata mai fondata sull’attribuzione della responsabilità all’altro e che le argomentazioni a sostegno dell’uno non si presentavano inconciliabili con quelle a sostegno dell’altro.
Si tratta di un’affermazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «l’incompatibilità che, a norma dell’art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l’affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento» (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273766).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
In primo luogo, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con la quale la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca.
Con tale motivo, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura relativa ai motivi aggiunti si presenta intrinsecamente generica, non avendo la ricorrente indicato quale specifica questione – contenuta in tali motivi – non sia stata affrontata dalla Corte di appello e non avendo argomentato in ordine alla specifica rilevanza di essa in relazione a uno dei punti della decisione.
Del tutto generiche e versate in fatto sono le restanti doglianze, con le quali la ricorrente ha articolato censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti.
La ricorrente, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza.
Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha reso motivazione adeguata e priva di vizi logici anche con riferimento alla responsabilità dell’imputata per la distrazione dei beni in favore della “RAGIONE_SOCIALE“.
In particolare, ha evidenziato che, dall’istruttoria, era emerso che l’imputata, moglie di NOME COGNOME, era consapevolmente coinvolta nelle vicende della “RAGIONE_SOCIALE“, che aveva la sede sociale presso la sua residenza e di cui era socia al 50% (e di cui, a partire dal 4 gennaio 2011, sarebbe diventata anche amministratrice di diritto). L’imputata aveva prestato un fattivo contributo alla condotta distrattiva in favore della “RAGIONE_SOCIALE” e, peraltr in quanto socia al 50%, aveva beneficiato direttamente del trasferimento dei veicoli della fallita.
La Corte territoriale ha risposto anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’ambito della trattazione del secondo motivo del ricorso di NOME.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
5.1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con esso, il ricorrente ha articolato generiche censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti.
Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha reso motivazione adeguata e priva di vizi logici in ordine alla responsabilità del COGNOME, evidenziando come egli non solo, proprio nel momento del trasferimento dei
veicoli, era l’amministratore di diritto della società beneficiaria, ma era stato anche il firmatario della scrittura del 19 settembre 2008 con la quale il trasferimento era stato realizzato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 6 ottobre 2023.