Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5239 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5239 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, datata 04.04.2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21.03.2024, ha assolto per non avere commesso il fatto NOME dal reato di bancarotta per distrazione a lui ascritto; previa riqualificazione nei suoi confronti del reato bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi di cui all’art. 217 I. fall., ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno e mesi due di reclusione, revocando le pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 219 cod. pen. e applicandogli la sanzione accessoria di cui all’art. 217, ultimo comma, I. fall. con durata eguale a quella della pena principale.
La stessa sentenza di appello ha confermato la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché le pene accessorie fallimentari inflitte loro per la durata di anni dieci, in relazion ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e impropria, ritenuta l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.
I reati sono riferiti al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, società con oggett sociale il trasporto di merci su strada; commercio all’ingrosso di pneumatici, ricambi per auto; noleggio di autoveicoli e motoveicoli nuovi e usati; commercio, tra l’altro, di piante e fiori. Il fallimento è stato dichiarato il 27.09.2018.
Gli imputati sono stati, in diversi periodi, tutti amministratori legali della società.
I reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale – per i quali sono stati condannati, all’esito del giudizio di appello, soltanto COGNOME e COGNOME hanno ad oggetto le condotte, rispettivamente, di sottrazione dal patrimonio sociale di dieci autoveicoli, mai rinvenuti dal curatore, e di sottrazione e omessa tenuta delle scritture contabili societarie, che, nell’ultimo bilancio, riportavano un valore di cassa pari a 203.157 euro.
Il reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose è contestato sin dall’inizio ai soli COGNOME e COGNOME, perché causavano il fallimento della RAGIONE_SOCIALE omettendo il pagamento per l’utilizzo di lavoratori interinali forniti dal RAGIONE_SOCIALE e utilizzando la fallita per un’operazione di truffa ai dani dell RAGIONE_SOCIALE consistita nel noleggio di quattro vetture Fiat Panda, seguito dall’immediato inadempimento del pagamento dei canoni di locazione, con mancata riconsegna delle vetture, mai ritrovate.
La sentenza di secondo grado ha chiarito espressamente che gli appelli sono stati proposti soltanto avverso la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo così l’affermazione di responsabilità per i delitti di
bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta distrattiva “definitivamente accertata”.
Avverso la citata sentenza d’appello hanno proposto ricorso i tre imputati, con diversi atti di impugnazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di un unico motivo con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta semplice ex art. 217 I. fall., come riqualificato nei suoi confronti il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il ricorso di NOME COGNOME è strutturato seguendo due motivi.
4.1. Il primo eccepisce violazione di legge con riguardo all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
La ricorrente lamenta nullità assoluta per il mancato rinvio per legitt impedimento del difensore dovuto ad altro concomitante impegno professionale, non potuto tempestivamente comunicare alla cancelleria del GUP del Tribunale di Roma per l’udienza preliminare del 28.05.2021.
L’udienza si è celebrata, così, con vulnus del diritto di difesa, in assenza dell’imputato e del suo difensore di fiducia, che, nella data del 28.05.2021, era stato indicato quale viceprocuratore onorario di udienza presso il Tribunale di Ascoli Piceno nella stessa giornata, sicché non aveva potuto comunicare in tempo il proprio legittimo impedimento.
L’udienza preliminare nel processo a carico della ricorrente si è svolta, quindi, alla presenza del solo difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale non ha mai comunicato nulla al difensore di fiducia assente, né all’esito dell’udienza del 28.05.2021, né all’esito di quella di rinvio precedente, i cui il legittimo impedimento era stato, invece, accolto dal giudice.
Ciononostante, il GUP, all’udienza del 30.11.2021, ha ritenuto sussistente l’ipotesi di abbandono della difesa e ha nominato un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., mentre invece, secondo la giurisprudenza di legittimità l’assenza per un’udienza del difensore di fiducia non può essere considerata ipotesi di abbandono.
Si denuncia, altresì, il mancato rispetto della disciplina prevista in tema di nomina del difensore d’ufficio per i casi di assenza: il giudice non ha contattato l’ufficio centralizzato appositamente preposto per indicare il difensore d’ufficio di turno e si è servito del turno di reperibilità delle Camere Penali di Roma, estranee all’organismo centralizzato istituito proprio per la migliore tutela del diritto difesa, attraverso sistemi di selezione che garantiscono più adeguata qualità.
2 GLYPH
Ua
4.2. Il secondo motivo di censura denuncia vizio di contraddittorietà e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, quanto all’affermazione di responsabilità della ricorrente (non si precisa rispetto a quale reato, se quello di bancarotta fraudolenta distrattiva e impropria o quello di bancarotta fraudolenta documentale, unica contestazione in relazione alla quale, peraltro, era stato proposto motivo di appello, come evidenziato dalla sentenza impugnata).
I giudici di secondo grado hanno esaminato solo superficialmente le prove e si sono limitati a richiamare acriticamente le argomentazioni giustificative della condanna pronunciata dal giudice di primo grado.
Il ricorso evidenzia che la ricorrente non aveva poteri gestori, nonostante la carica di amministratrice unica ricoperta dalla data di costituzione della società sino al 20.10.2025. Il vero amministratore – come ha chiarito anche il curatore sarebbe il coimputato COGNOME, che si occupava di tutta l’attività di gestione.
Il ricorso di NOME COGNOME si struttura sulla base di due motivi di censura.
5.1. Le due argomentazioni difensive sono identiche ai motivi di ricorso di NOME COGNOME, ovviamente riferiti all’imputato ricorrente; motivi che, dunque, si richiamano in questa sede.
Va aggiunto che il ricorso segnala come COGNOME non abbia avuto poteri gestori dopo la cessione della società.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l’inammissibilità dei ricorsi.
6.1. La difesa di NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede sia accolto il ricorso proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il reato di bancarotta semplice documentale, come riqualificata la condotta all’esito del giudizio di appello, non è prescritto.
Il ricorso, nella sua estrema genericità, per quel che è dato comprendere, calcola probabilmente la prescrizione – il cui dies a quo decorre dalla data della sentenza di fallimento, pronunciata il 27.09.2018 – soltanto nel tempo ordinario previsto dall’art. 157, primo comma, cod. pen. (sei anni), dimenticando che a questo deve essere aggiunto il tempo di interruzione, per un massimo ulteriore
3 GLYPH
previsto dall’art. 161, secondo comma, cod. pen., pari ad un quarto del tempo ordinario necessario a prescrivere (dunque un anno e sei mesi).
Si giunge così alla data del 27.03.2026, senza contare l’ulteriore sospensione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017 n. 103, che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata tale disciplina con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175 – 01, che ha precisato come, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021).
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avendo lo stesso contenuto possono essere trattati insieme, sono inammissibili anch’essi.
2.1. Il primo motivo di natura processuale è manifestamente infondato.
La richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, anche se dovuto a motivi di salute, deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all’acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Corno, Rv. 283851 – 01).
Il disposto dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. non lascia dubbi al riguardo.
Nel caso di specie, sono gli stessi ricorsi a evidenziare che non vi fu alcuna comunicazione del legittimo impedimento al GUP per l’udienza del 28/05/2021, data l’urgenza della nomina a VPO di udienza ricevuta dall’avvocato difensore degli imputati, sicchè non è possibile oggi sollevare alcuna questione al riguardo.
Per l’ottima ragione che, se il giudice non conosce neppure l’esistenza dell’impedimento non può certo valutarne la legittimità.
Quanto alla questione proposta in ordine all’irritualità o illegittimità dell nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. per l’errata valutazione circa l’abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia dei ricorrenti, in virtù della sua assenza alla citata udienza, deve rammentarsi che la qualificazione del comportamento del difensore di fiducia, che rifiuti la dialettica processuale, come abdicativo dei diritti di difesa, spetta al giudice, che legittimamente nomina un sostituto (Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, NOME., 16/04/2019) Rv. 275725 – 01).
La Corte di appello ha illustrato ampiamente la correttezza della procedura di nomina del difensore di ufficio, con argomenti e una ricostruzione con la quale i
motivi dei ricorsi non si confrontano, consegnando le censure ad una sorte di inammissibilità per aspecificità.
I difensori dei tre imputati, si chiarisce a pag. 2 della sentenza impugnata, non erano comparsi per tre udienze consecutive. Solo dopo tale constatazione, in chiave di garanzia e bilanciando i diversi interessi in gioco, il Tribunale ha deciso di nominare due nuovi difensori d’ufficio, selezionati tra i difensori di turno dell Camera penale di Roma, iscritti nell’apposito elenco e prontamente reperibili, data la necessità di provvedere velocemente.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico e manifestamente infondato.
I ricorrenti non rappresentano neppure il reato in relazione al quale è svolta impugnazione (e sono stati condannati sia per bancarotta fraudolenta distrattiva che documentale), senza chiarire in alcun modo eventuali deficit ricostruttivi dell’elemento oggettivo o soggettivo di uno dei delitti in esame e limitandosi soltanto a invocare l’annullamento della sentenza impugnata perché entrambi non avrebbero avuto poteri gestori.
I ricorsi non si confrontano, sul tema specifico, con la motivazione del provvedimento di appello, che ha evidenziato:
il periodo estramente significativo in cui NOME COGNOME è stata amministratrice, peraltro sin dalla costituzione della società fallita, coincidente con l’intero periodo di attività di quest’ultima; le testimonianze che collegano l’imputata alla festione sociale e le prove documentali, come ad esempio i contratti di locazione a lungo termine conclusi tramite sottoscrizione della ricorrente; il mancato deposito dei bilanci; la connessione tra i reati di bancarotta documentale e di bancarotta fraudolenta distrattiva; la prova logica sulla necessità di far sparire la contabilità sociale;
analoghe considerazioni per il ricorrente NOME COGNOME, marito di COGNOME; personaggio che, seguendo le deposizioni rese da coloro che avevano avuto contatti commerciali o lavorativi con la fallita, emerge dalla motivazione della sentenza come colui il quale gestiva effettivamente la RAGIONE_SOCIALE (anche curando i rapporti con i fornitori e i dipendenti), di cui era stato anche amministratore unico per un breve periodo.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025.