Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42377 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42377 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilita’ riportandosi alla requisitoria già depositata.
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi ed insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, che aveva dichiarato NOME COGNOME, quale amministratore unic della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 13/09/2010, colpevole del delitto di cui all’a 2 n. 2 L.F. ( capo A) per avere cagionato con le operazioni distrattive descritte in imputa ed esponendo passività inesistenti, il fallimento della società, nonché, in concorso con NOME COGNOME, per avere stipulato un contratto di fitto di azienda del 5 maggio 2009 in fa della RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore unico la RAGIONE_SOCIALE, a cui cedeva tutti vendita e tutta la merce esistente in magazzino, distraendo la somma di euro 143.016,49 relativa per lo più a merci cedute, oltre che per la riduzione del canone di affitto (capo B)
1.1.Secondo la sentenza impugnata, la società fallita era in una situazione di crisi già nel e aveva chiuso l’esercizio 2008 con una perdita netta di euro 614.643,00; le operazio distrattive, sub A) e sub B), tutte accertate, avevano aggravato lo stato di dissesto fi dichiarazione di fallimento, e rilevano penalmente a prescindere dal nesso causale.
Ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, svolgendo, con un unico atto, sei motivi.
1.Con il primo motivo, nell’interesse di COGNOME NOME, denuncia vizio della motivazione de sentenza impugnata in merito all’affermazione di responsabilità, lamentando il mancato scrutin del nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento, quale evento del reato, nep essendo state indicate le ragioni e gli elementi utili a dimostrare che l’evento fosse stato p e voluto dallo COGNOME, sul piano dell’elemento soggettivo; richiama, altresì, il contenuto consulenza di parte al fine di contestare la affermazione della sentenza impugnata circa mancata prospettazione di ipotesi alternative.
Con il secondo motivo, nell’interesse di COGNOME NOME, la difesa deduce violazione di l e vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all’affermazione responsabilità, sostenendosi che la ricorrente, quale extraneus, non avrebbe posto in essere condotte causalmente orientate e consapevoli.
Con il terzo motivo, per COGNOME NOME, vengono denunciati violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo B), soste che l’operazione di affitto di ramo d’azienda e i successivi atti di cessione degli artic merce esistente sarebbero degli atti leciti tesi a recuperare liquidità per la falli momento della cessione non aveva più alcuna operatività.
Il quarto motivo, che denuncia ancora violazione di legge e vizio di motivazione, ha rigua alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negata con formula di stile, e, dunqu con motivazione inesistente o apparente, in specie soffermandosi la doglianza sulla posizione COGNOME.
Analoghi vizi vengono DEDOTTI con il quinto e il sesto motivo con riguardo al mancato riconoscimento, in favore di COGNOME, della continuazione con due precedenti sentenze
condanna del tribunale di Patti, che l’hanno riguardata. Quanto alla sentenza del 25/10/2017, s sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la decisione era passat in giudicato al momento della richiesta difensiva, formulata all’udienza di discussione 19/09/2022, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione in data 21/06/2022. Con riguardo alla sentenza del 15/10/2018, sussisterebbero i presupposti di fatto per il riconoscimen dell’unicità del disegno criminoso.
Sono stati presentati motivi nuovi nell’interesse di COGNOME, aventi riguardo, specificamen quinto e al sesto motivo.
3.1. Con una prima doglianza, riferita al quinto motivo del ricorso originario, il difensore e di avere formulato in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello la richies riconoscimento della continuazione con altra sentenza, quella del 25/10/2017, relativa condanna per reati fiscali, con allegata documentazione comprovante la irrevocabilità, e di ave allegato elementi di fatto (la contiguità temporale fra i due reati e il fatto che entramb stati commessi quali amministratori del-la “RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE“), a supporto della istanza. All di ciò, l’omessa dichiarazione relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2011 (un anno dopo fallimento della RAGIONE_SOCIALE), per cui la RAGIONE_SOCIALE è stata condannata dal Tribunale di Patti, risp perfettamente ad un disegno criminoso di prosecuzione, in maniera fraudolenta, di un’attivi non più in grado di assolvere ai suoi impegni creditizi e contributivi, con l’unico intento di d somme a favore dei soci della società.
3.2. Con un secondo motivo, correlato al sesto motivo del ricorso originario, si insist considerare sussistenti i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuazione. Esp che la COGNOME, totalmente incensurata ed estranea a qualsivoglia dinamica criminale prima del 2010, commesso ben tre reati nel giro di soli tre anni e tutti obiettivamente legati al fal della RAGIONE_SOCIALE Anche il reato di truffa, commesso nel 2013 e per cui nel 2018 ven condannata dal Tribunale di Patti, può, pertanto, a pieno titolo rientrare nel medes disegno criminoso degli altri due. La crisi aziendale della RAGIONE_SOCIALE, le susseg difficoltà economiche, impedivano il regolare svolgimento di ogni attività economica da par della COGNOME, costringendola a vivere di espedienti anche illeciti al fine di provvedere al sostentamento e ai propri bisogni di vita, come la riparazione di una macchina. Dunque, si vu significare che l’indicatore cardine del “medesimo disegno criminoso” è appunto quell sistematicità e le abitudini programmate di vita cui l’imputata fu “costretta” negli anni successivi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1.11 ricorso nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile. Quello di COGNOME invece, è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
Il primo motivo di ricorso, formulato nell’interesse di COGNOME, è manifestamente infon oltre che genericamente formulato, per omesso confronto con gli argomenti spesi dai Giudici d
merito in “doppia conforme”. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche qu sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell’i della genericità del ricorso, non solo l’a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancan correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, COGNOME, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità, c conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Se n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634). Nel caso in esame, i motivi di ricors ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, di g che gli stessi devono considerarsi non specifici e, quindi, inammissibili. Nella sente impugnata, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che a NOME COGNOME sono contestate, qualità di amministratore della società fallita, una serie di condotte distrattive, analiti illustrate nella sentenza di primo grado (restituzioni ai soci e a sé stesso ingiust simulazioni di pagamenti verso terzi per distrarre risorse, esposizione di passività inesiste costi fittizi, occultamento di rimanenze), neppure contestate dall’appellante, e ha rilevat tali condotte, poste in essere in maniera continuativa e reiterata, hanno di fatto svuota casse sociali e si ponevano in oggettivo contrasto con gli scopi e gli interessi sociali, a prodotto il depauperamento del patrimonio sociale e la sottrazione di importanti risorse a garanzia dei creditori ( pg. 3).
2.1. La tesi secondo cui all’appellante sarebbe rimproverabile il mero disordine nella gestione conti della società risulta qui inammissibilmente riproposta, in quanto attinente al merito decisione, e, comunque, manifestamente infondata e priva di confronto con il riferimento condotte distrattive poste in essere dall’imputato, in particolare negli anni 2009 e 2010, hanno ulteriormente aggravato il dissesto, già manifestatosi all’inizio del 2008, condotte nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella impugnata, erano state descritte come connotate dalla totale assenza di diligenza nell’esperimento del mandato d amministratore e totalmente estranee a qualsiasi logica imprenditoriale, tanto da avere condot a un “abnorme squilibrio tra attività e passività” tale da portare “alla concreta e consapevole messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa… e all’accertamento in capo all’a della consapevolezza e volontà in concreto pericolosa”( pg. 16 sentenza Tribunale). Posto che la sentenza impugnata e quella conforme di primo grado si integrano (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e la loro motivazione deve essere apprezzata congiuntamente in presenza di una “doppia conforme” ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto che tratti di condotte che valgono a dimostrare l’incidenza della condotta dell’imputato sullo di dissesto e la piena consapevolezza dell’attività fraudolenta posta in essere.
2.2. Infine, risulta inammissibilmente prospettata anche la deduzione difensiva incentrata sul tesi alternativa, affidata del tutto genericamente al richiamo testuale della relazion consulente di parte, senza articolare una specifica censura alla valutazione operata in prim grado dal Tribunale, che aveva rilevato come “la scarna relazione del C.T. della Difesa in nulla appare in grado anche solo di scalfire le solidissime ed oggettivamente documentate risultanze contabili analiticamente passate in rassegna” ( pg. 15 sentenza di primo grado).
Anche il secondo motivo – afferente alla posizione della COGNOME – risulta manifestament infondato: la sentenza impugnata ha pienamente condiviso la rappresentazione proveniente da quella di primo grado, che ha illustrato con precisione e chiarezza gli indici di fraudol ravvisati nelle condotte della ricorrente, amministratrice unica e socio fondatore della soc “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE che ha acquistato, a condizioni più che favorevoli per l’acquirente, e del contrastanti con la asserita necessità dell’impresa cedente di recuperare liquidità, i beni d società fallita. Il contributo consapevole della stessa è stato logicamente desunto da circostanza che l’imputata abbia sopportato un esborso minimo, a fronte del valore della merce e del canone di affitto effettivamente versato, così prestandosi in modo consapevole contribuire al disegno finalizzato a depauperare la società in dissesto. I giudici di m hanno ravvisato il dolo del concorrente estraneo ritenendo a tale scopo sufficiente, in linea la più recente giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza di contribuire alla riduzione consistenza patrimoniale dell’impresa: il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a que dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del disse della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 – dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879 ; conf. Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059 – 01; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 Rv. 271123 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I terzo motivo è finalizzato a conseguire una non consentita alternativa ricostruzione dei f e delle prove, laddove la Corte d’appello, con una incensurabile valutazione di merito, quanto non logicamente supportata, ha ritenuto la natura distrattiva dell’operazione contesta sub B), la quale ha contribuito ad aggravare lo stato di dissesto della società, mentr ricorrente svolge una censura meramente contestativa, piuttosto che evidenziare profili violazioni di legittimità compiute dal collegio. E’ principio pacifico in sede di legittimità inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell’apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limit ripercorrere l’iter argornentativo svolto dal giudice di merito per verificare la comple e l’insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispo della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
5. Manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, sul rilievo della presenza di precedenti condanne a carico di entrambi gli imputati, oltre che per la intrinseca gravità d condotte, affatto modeste, e per a mancanza di profili positivi da valutare nella prospet dell’attuazione della pena. La valutazione è coerente con il consolidato canone ermeneutico d questa Corte, a tenore del quale il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circosta attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propri decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruament motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattor attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 2424 conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a dete o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalit del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficient tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549)Sono
6. Risulta adeguatamente motivato anche il mancato riconoscimento, in favore di COGNOME, della continuazione con la sentenza del Tribunale di Patti emessa il 15 ottobre 2018, giacchè l Corte di appello, con argomentazione incensurabile dinanzi al Giudice di legittimità, in qua non afflitta da vizi logici palesi, ha ritenuto che il fatto in essa compendiato afferis comportamento tenuto a una notevole distanza rispetto al fallimento che ha dato origine ai fat di bancarotta in esame, e che, quindi, in assenza di elementi sintomatici, non emergenti dal sentenza né dalle deduzioni difensive sviluppate in quella sede, difettasse il requisito dell’u deliberazione iniziale. Invero, come si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, non può mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand’anche dovuta ad un determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l’unitaria e anticipata ideazion più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l’istituto disciplinato da secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896). Non vanno, cioè, confuse la ricaduta nel reato o l’abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell’istituto della continuazione, ovv caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati com necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l’autonomia di tali pian valutativi, giacchè l’art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all’applicazione dell’istit continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa d fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli al purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l’appartenenza dei fatti de ad un’unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre,
al contrario, non è riconoscibile l’unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di temp intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attivi delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, d identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201).
E’ fondata invece la doglianza con la quale, nell’interesse di COGNOME, si lamenta il manc riconoscimento della continuazione con altra sentenza del Tribunale di Patti, emessa nei suoi confronti il 25 ottobre 2017, sul rilievo della mancanza del requisito della irrevocabilità. per quanto si legge in sentenza, l’istanza di riconoscimento della continuazione è stata formulat all’udienza di discussione del 19/9/22; dalla annotazione di cancelleria allegata dalla di ricorrente emerge che la predetta sentenza è divenuta irrevocabile in data 21 giugno 2022, dunque, ben prima dell’udienza dinanzi alla Corte di appello durante la quale venne formulata l’istanza. La decisione impugnata risulta, dunque, fondata su un dato di fatto erroneamente valutato, essendone stato travisato il contenuto, e deve essere annullata, con rinvio al Giudi di merito per nuovo giudizio in relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti riconoscimento della continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 25/10/2017, irrevocabile il 21/06/2022.
L’esito del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugna limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, esclusivamente con riguardo al riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del tribunale di Patti d 25/10/2017. Nel resto, il ricorso della COGNOME è inammissibile, così come quello nell’interess COGNOME.
8.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di COGNOME consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a COGNOME NOME e alla continuazione con la sentenza Tribunale Patti 25/10/2017 passata in giudicato il 21/06/2022, con rinvio pe nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Inammissibili i ricorsi nel r e condanna il ricorrente COGNOME NOME ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
gosì deciso in Roma, addì 11 luglio 2023