Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41745 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41745 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OFFANENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; per la parte civile, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO nel senso dell’inammissibilità del ricorso e della condanna alla rifusione delle spese di giudizio; per il ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 15/01/2015, il Tribunale di Biella dichiarava NOME COGNOME, quale amministratore di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 02/02/2010, responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto un immobile della società) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto i libri e le scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e, con la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la recidiva specifica e infraquinquennale, lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni.
Investita dell’appello dell’imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 13/10/2022, applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva e l’aggravante ritenute in primo grado, ha rideterminato in anni 3 di reclusione la pena principale e in anni 3 la durata delle pene accessorie fallimentari.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alla qualifica soggettiva dell’imputato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrata la qualifica di amministratore di fatto in capo a COGNOME, moglie di COGNOME, nonostante la missiva di COGNOME a quest’ultimo dalla quale si evince l’invito rivolto al ricorrente ad assumere la carica in luogo della moglie “impossibilitata”, essendo stata condannata in altro processo. La motivazione sul punto è carente, in quanto limitata al rilievo che la posizione di COGNOME era stata archiviata, laddove il commercialista COGNOME non aveva ricordato la data precisa in cui la stessa COGNOME gli aveva consegnato i documento contabili e si “relazionava” con gli impiegati, attività ritenute dalla sentenza impugnata non manifestazione di poteri gestori, laddove l’istruttoria ha dimostrato che all’investitura formale di COGNOME non corrispondeva l’effettivo esercizio dell’attività di gestione, risultando, al contrario, una penetrante ingerenza esercitata da COGNOME, mentre erroneo è il riferimento alla disciplina di cui all’art. 40 cod. pen.
2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all’imputazione di bancarotta per distrazione. Secondo i giudici di merito, la società era in dissesto almeno già dall’anno precedente l’assunzione della
carica di amministratore da parte di COGNOME, sicché a tale data la garanzia patrimoniale dei creditori era ormai inesistente, mentre le sentenze di merito non hanno chiarito in cosa si doveva individuare il dolo della bancarotta patrimoniale, essendo la condotta riconducibile a un’operazione avventata e imprudente, ma non necessariamente estranea agli scopi sociali, sicché la preesistenza dell’insolvenza e l’evidenza delle condotte contestate depongono per la mancanza del dolo della bancarotta fraudolenta, essendo più appropriata la qualificazione in termini di bancarotta semplice.
2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto, nonostante l’assenza di documentazione contabile, la curatela ha potuto individuare con immediatezza l’operazione ritenuta poi “sospetta”, ossia la vendita dell’immobile, risultando al più configurabile la bancarotta documentale semplice.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Per la parte civile, l’AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e per la condanna alla rifusione delle spese d giudizio; per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo muove dall’assunto, all’evidenza erroneo, di una sorta di “incompatibilità” logico-giuridica tra le figure dell’amministratore di fatto e quello di diritto, laddove dette figure ben possono concorrere nella realizzazione di fatti di bancarotta. D’altra parte, il ricorso si sottrae alla compiuta disamina delle puntuali, specifiche condotte distrattive ascritte all’imputato (meglio esaminate in sede di scrutinio del secondo motivo), univocamente espressive della consapevole gestione del ruolo amministrativo ricoperto (nell’ampio intervallo temporale che va dal 01/04/2005 alla declaratoria di fallimento) nella prospettiva fraudolenta messa in luce dalle conformi sentenze di merito, sicché, sotto questo profilo, il ricorso si rivela del tutto aspecifico.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito il fatto distrattivo contestato, rilevando che l’imputato ha partecipato personalmente e consapevolmente, quale rappresentante legale della fallita (parte venditrice), alla vendita dell’immobile a RAGIONE_SOCIALE (che come evidenziato dalla conforme sentenza di primo grado, era, al momento del negozio, socio unico della fallita), confermando di conoscere tutti gli elementi dell’atto e di sapere che il prezzo non era mai stato incassato; sempre dalla sentenza di primo grado si apprende che, come riferito dall’imputato, era stata prodotta una copia fotostatica di un assegno relativo al corrispettivo della cessione (mai posto all’incasso) artatamente alterata, non corrispondendo all’esistenza di alcun titolo emesso al fine dell’acquisto dell’immobile. Elementi, questi in estrema sintesi richiamati, alla luce dei quali la sentenza impugnata rileva come risulti pienamente integrata la fattispecie della bancarotta per distrazione sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo. Il ricorso delinea la vendita in questione come operazione avventata e imprudente, ma la deduzione è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha rimarcato la piena consapevolezza dell’imputato della fisionomia distrattiva della vendita) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Per altro verso, il ricorso fa leva sullo stato di insolvenza della fallita al momento in cui l’imputato ne assunse la carica di amministratore, ma la deduzione è manifestamente infondata, posto che proprio lo stato di insolvenza rafforza la ricostruzione dei giudici di merito circa la finalizzazione della vendita alla sottrazione dell’immobile alla garanzia del ceto creditorio.
Anche il terzo motivo è inammissibile. A fronte della genericità del motivo di appello (in buona sostanza, reiterativo della tesi secondo cui amministratore di fatto della fallita era COGNOME), la Corte di appello ha rilevato che l’assoluta mancanza di un’ordinata contabilità a partire dal 2007 aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso deduce che il curatore aveva individuato l’operazione ritenuta distrattiva (deduzione peraltro assente nel gravame), ma la prospettazione è manifestamente inidonea a inficiare il rilievo della Corte distrettuale, che ha congruamente motivato anche in ordine al dolo, dando conto della rappresentazione in capo al ricorrente dell’alterazione fraudolenta della contabilità, volta a impedire o a rendere più difficile la ricostruzione della società fallita.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Nulla può liquidarsi in favore della parte civile, la quale non ha fornito alcun contributo al fine di contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 13/09/2023.