Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43303 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43303 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Firenze il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato – applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari ed applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna – la sentenza del Tribunale di Firenze del 19 maggio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e di
bancarotta fraudolenta impropria di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
A NOME COGNOME si contesta di avere, quale presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 21 marzo 2012, cagionato con operazioni dolose il fallimento della società, lasciandola gravata da debiti e ponendola in liquidazione in data 4 giugno 2009 contestualmente rendendola non operativa e proseguendo la stessa attività imprenditoriale negli stessi locali, con gli stessi macchinari e gli stessi dipendenti con la diversa denominazione sociale di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, di cui era amministratrice di fatto e con la quale stipulava in data 8 giugno 2009 un contratto di affitto di azienda che dissimulava la cessione dell’azienda, senza effettiva contropartita (capo A); alla predetta si contesta anche di avere, nella suddetta qualità ed allo scopo di procurarsi un profitto, deliberato atti di disposizione dei beni sociali e precisamente la emissione di note di credito per complessivi euro 100.493,40 nei confronti dell’affittuaria con le quali rinunciava al pagamento di forniture effettivEimente eseguite, la cessione alla affittuaria di beni ammortizzabili del valore di euro 110.178,43 al prezzo di euro 9.062,90, nonché la cessione, in assenza di contropartita per i canoni già corrisposti, di contratti di leasing in favore della RAGIONE_SOCIALE, sebbene avesse un interesse in conflitto, essendo amministratrice di fatto di questa società, così cagionando intenzionalmente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un danno patrimoniale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità per il capo A).
Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere integrato il reato pur ritenendo essa che la condotta dell’imputata aveva solo aggravato un già esistente dissesto della società poi fallita, poiché per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose occorre il nesso causale tra la condotta e la verificazione del dissesto.
Aggiunge la ricorrente che l’aggravamento neppure sussiste, poiché al momento dell’operazione dolosa i debiti ammontavano ad euro 2.400.000,00, come affermato nella consulenza tecnica del dottAVV_NOTAIO COGNOME, mentre al momento della dichiarazione di fallimento il passivo era pari ad euro 1.915.000,00.
Peraltro, il contratto conteneva una clausola risolutiva che prevedeva la sua
inefficacia in caso di suo non gradimento da parte degli organi fallimentari, in caso di ammissione a concordato preventivo, e tale circostanza evidenzierebbe la sua natura non distrattiva.
Su tale circostanza, dedotta alla pagina 3 della memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2021, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 215 e 223, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità per il capo B).
Sostiene che le condotte menzionate nel capo B) non avrebbero natura distrattiva in quanto la emissione delle note di credito era dovuta alla eccessiva onerosità del prezzo di vendita alla RAGIONE_SOCIALE che non era in grado spuntare un adeguato profitto dalla rivendita, con il rischio per la RAGIONE_SOCIALE di non riuscire ad incassare i canoni dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE quale affittuaria.
Segnala che la Corte di appello, ritenendo ingiustificata tale riduzione del prezzo, addossata esclusivamente alla vendil:rice, avrebbe motivato in modo illogico ed in contrasto con le conclusioni del consulente, che pure aveva dato atto della misura eccessiva dei prezzi di vendita alla RAGIONE_SOCIALE che non veniva posta in grado di percepire un adeguato profitto dalla rivendita delle merci. Inoltre, sostiene la ricorrente, in talune occasioni le medesime merci risultavano pagate due volte dalla RAGIONE_SOCIALE
In relazione a tali circostanze, lamenta la ricorrente, la Corte territoriale non si è pronunciata, riaffermando la assenza di giustificazioni commerciali in ordine all’emissione delle note di credito.
Peraltro, la Corte di appello ha trascurato che l’emissione delle note di credito era avvenuta solo per le merci i cui prezzi di rivendita erano assai vicini a quelli di acquisto e che la società poi fallita aveva interesse a che l’affittuaria fosse in «buona salute», dovendo la RAGIONE_SOCIALE contribuire alla sua liquidazione attraverso il pagamento dei canoni di affitto.
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe travisato il fatto laddove ha affermato che anche dopo l’emissione delle note di credito, avvenuta nel 2010, non vennero corrisposti i canoni di affitto, in quanto i canoni vennero versati in data 28 ottobre 2011, mediante compensazione di poste tra le due società.
Anche quanto alla vendita dei beni ammortizzabili, dei quali si contesta alla ricorrente la vendita sottocosto in favore dell’affittuaria, sono state ignorate le conclusioni del consulente tecnico, che aveva evidenziato un grave decremento del valore del macchinario, a causa della sua obsolescenza e della crisi del settore,
che aveva dato causa all’immissione in offerta sul mercato di un gran numero di macchinari di quel tipo. In ogni caso, non essendo stata effettuata una stima del macchinario, non poteva stabilirsi se esso fosse stato venduto sottocosto. La circostanza che il macchinario fosse stato alienato dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE al prezzo di euro 5.000,00 e poi da questa rivenduto al prezzo di euro 15.000,00 non dimostrava che questo fosse il suo valore di mercato, potendo l’incremento di prezzo essere dovuto ad un aumento di valore del bene conseguente a fattori contingenti di mercato.
Quanto al mancato rinvenimento di due autovetture detenute dalla fallita in virtù di contratti di leasing, i veicoli erano stati restituiti alle società concedenti.
Ciascuna delle due società aveva pagato alle concedenti i canoni di rispettiva competenza ed al termine del contratto i veicoli erano stati riconsegnati.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e della mancanza e manifes1:a illogicità della motivazione.
Sostiene che sarebbe stato violato il canone dell’ «oltre ogni ragionevole dubbio», in quanto la stessa Corte territoriale ha ammesso che era possibile che l’imputata sperasse di reperire risorse con le quali evitare il fallimento, dando così atto di un dubbio sulle finalità distrattive e dolose dell’operazione, e ciononostante, contraddittoriamente, ha affermato la penale responsabilità dell’imputata anziché proscioglierla per mancanza del dolo.
Né sarebbe vero che la società poi fallita sia stata privata di ogni suo attivo, poiché alla RAGIONE_SOCIALE è stata ceduta solo la disponibilità dell’azienda in cambio del versamento dei canoni di affitto che sono stati effettivamente corrisposti.
I creditori chirografari sono stati soddisfatti nella misura del 30% perché questa era la percentuale stabilita in sede di concordato fallimentare ed i creditori chirografari erano stati ammessi per l’importo di soli euro 12.078,40, cosicché quasi tutto il passivo è stato soddisfatto, tanto c:he all’imputata sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. In realtà, sostiene la ricorrente, anche tali elementi depongono in favore dell’insussistenza del dolo e di una volontà distrattiva in capo all’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove si sostiene che l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta impropria non sussisterebbe in quanto le operazioni dolose non avrebbero causato, ma solo aggravato il dissesto.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione è costante nell’affermare che
ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria previsto dall’art. 223 secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 3413 del 16/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247316).
Laddove, poi, si sostiene che neppure ricorrerebbe un mero aggravamento del dissesto, la ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
Né rileva che l’operazione dolosa non abbia natura distrattiva. La natura distrattiva dell’operazione avrebbe imposto la riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale. È, invece, proprio l’assenza della finalità distrattiva che consente di qualificare il fatto come bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 2, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, nel senso sopra descritto.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno affermato la penale responsabilità dell’imputata per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di infedeltà patrimoniale ed è pertanto irrilevante la circostanza che le condotte descritte nel capo di imputazione non avessero natura distrattiva o che la imputata non fosse animata dall’intento di condurre la società al fallimento.
Integrano il reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ. gli at dispositivi posti in essere dall’agente in conflitto d’interessi con la società e idone a cagionare un danno per quest’ultima (Sez. 6, n. 50795 del 26711/2019, Tavasci, Rv. 277728).
La condotta di bancarotta patrimoniale per distrazione prevista dall’art. 216
legge fall., che esige una finalità di danno per i creditori, è in rapporto di specialit reciproca con quella da infedeltà patrimoniale, prevista dall’articolo 2634 cod. civ., che presuppone un conflitto di interessi da cui consegua un danno per la società ed esige una finalità di ingiusto profitto per l’agente o di vantaggio per i terzi.
Sono del resto diversi gli interessi tutelati rispettivamente dagli artt. 216 e 223, primo comma, legge fall., destinati a tutelare i creditori sociali, e dall’articol 2634 cod.civ., destinato a tutelare il patrimonio sociale; questa diversità di oggetti giuridici spiega anche perché la seconda fattispecie sia punibile a titolo di bancarotta solo quando abbia determinato il dissesto, che finisce per incidere sulle ragioni dei creditori (v. Cass. Sez. V 16 gennaio 2007 n. 6140 e Sez. V 5 marzo 2008 n. 13110).
Poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra il compimento delle condotte connotate da infedeltà patrimoniale, per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento, e l’assenza della finalità di causare i fallimento, stante la diversità concettuale tra l’elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest’ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l’assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti.
Nel resto le censure della ricorrente, lacidove si afferma che le condotte oggetto di contestazione non hanno cagionato un danno alla società poi fallita, aggravandone il dissesto, attengono al merito e non sono ammissibili in questa sede.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al capo A), deve considerarsi che l’art 223, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942 prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, COGNOME, Rv. 214856).
GLYPH
1F
Analoghe considerazioni valgono in relazione al capo B), atteso che anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da infedeltà patrimoniale non è richiesto che il reo abbia agito con l’intento di cagionare il fallimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 15/09/2023.