Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51481 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51481 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Gran Bretagna il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nata a Teramo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 17 febbraio 2023 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione dei NOME COGNOME; letta la memoria depositata il 14 novembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della ricorrente NOME COGNOME, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata il 15 novembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente COGNOME, con la quale si insite per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2023, la Corte d’appello di L’Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, nelle loro rispettive qualità di amministratore di diritto e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 20 marzo 2012), dei reati dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto, attraverso plurimi prelevamenti, la complessiva somma di euro 267.000, nonché un furgone e una pluralità di beni strumentali) e bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto gran parte delle scritture contabili della detta società in modo tale da precludere la ricostruzione del movimento degli affari), contestati al capo A), nonché, il solo COGNOME, nella sua qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il settembre 2011) del reato di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, la relativ documentazione contabile), contestato al capo C).
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi d’impugnazione.
Il primo, formulato in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, attiene al profilo dell’accertamento della responsabilità e deduce l’insussistenza dei reati contestati e il travisamento della relativa prova.
Il primo punto oggetto di censura riguarda le ritenute funzioni gestorie relative alla società RAGIONE_SOCIALE. Premette la difesa che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulla scorta della sola procura institoria rilasciata in favore del ricorrente dall’amministratore della società; circostanza che, tuttavia, secondo la difesa, non solo sarebbe in sé inidonea a fondare il preteso accertamento, ma avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere la sussistenza delle ritenute funzioni, proprio in ragione di un’autonoma legittima fonte del potere esercitato.
La conclusione alla quale sarebbe giunta la Corte territoriale non potrebbe, peraltro, fondarsi né sulle pregresse funzioni di amministrazione svolte in relazione alla diversa società RAGIONE_SOCIALE, salvo a non voler trasformare la responsabilità penale in una mera colpa d’autore; né alla luce del ritenuto prelevamento della somma di euro 54.000, in relazione al quale nessuna prova risulterebbe emersa
dall’istruttoria dibattimentale se non la mera indicazione dell’operatore bancario (che avrebbe scritto sulla contabile “esecutore signor COGNOME“)
Analoghe censure vengono mosse in relazione alla distrazione della somma di euro 267.000 (tutte riconducibili all’amministratore di diritto, NOME COGNOME), alla ritenuta sottrazione del furgone (ceduto alla commercialista, in epoca anteriore al fallimento, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte) e dei beni strumentali (la cui esistenza, al momento della dichiarazione di fallimento, non risulta realmente accertata se non alla luce del solo dato contabile, peraltro in sé inattendibile e dedotto sulla scorta di risalenti elenchi cespiti).
Quanto al reato di bancarotta documentale contestato al capo C) (relativo alla società RAGIONE_SOCIALE), la difesa censura la ritenuta sussistenza della condotta in ragione del fatto che la documentazione era, pacificamente, in possesso della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, professionista incaricata della tenuta della contabilità; contabilità che, secondo le sue stesse dichiarazioni, si sarebbe sempre rifiutata di consegnare nonostante le ripetute richieste avanzata dall’amministratore. Da ciò non solo l’impossibilità di imputare al COGNOME una reale condotta di sottrazione della detta documentazione, ma anche di ritenere il relativo profilo soggettivo e, quindi, l’intenzione di pregiudicare il ceto creditorio, con conseguente eventuale derubricazione dei reati in bancarotta semplice e connessa dichiarazione di estinzione per sopravvenuta prescrizione.
Il secondo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 219 I. fall.), attiene al profilo sanzionatorio censura da un canto il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità (di cui all’art. 219, ultimo comma I. fall.) e, dall’altro, l’eccessiva gravos della pena concretamente irrogata, anche in punto di sanzione accessoria, in relazione alla quale, peraltro, mancherebbe radicalmente la motivazione a sostegno della relativa quantificazione.
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse della COGNOME si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, a mezzo del quale si censura il percorso logico argomentativo posto dai giudici di merito a sostegno della ritenuta responsabilità. Sostiene la difesa che la Corte territoriale avrebbe fondato l’accertamento sull’unico dato rilevante rappresentato dalle funzioni svolte dalla COGNOME. Ciò, tuttavia, senza considerare come il coimputato, in forza della procura institoria che gli consentiva di operare senza alcun limite esterno o interno, fosse in realtà il vero amministratore della società. Circostanza idonea ad escludere non solo la riconducibilità delle singole condotte contestate alla COGNOME, ma anche e soprattutto una sua piena consapevolezza delle stesse, in sé non deducibile dal solo daio , formale delle funzioni ricoperte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Appare opportuno premettere che, sotto il profilo processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254). Prova che può legittimamente trarsi anche dal conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, dep. 21/01/2015, Semeraro, Rv. 262630).
Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, estrapolati dalle fonti probatorie specificamente indicate, di assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente.
In particolare:
le pregresse funzioni gestorie svolte all’interno della società RAGIONE_SOCIALE (poi portata al fallimento), la cui attività fu sostanzialmente continuata dalla RAGIONE_SOCIALE (al cui fallimento si riferiscono le contestazioni di cui al capo A), tanto che i dipendenti hanno riferito che percepirono il passaggio dall’una all’altra ditta solo dalle intestazioni delle buste paga;
la circostanza per cui le disposizioni operative era sempre impartite dall’imputato COGNOME;
la presenza della procura institoria (resasi opportuna in ragione del pregresso fallimento dichiarato in relazione alla precedente società), non limitata a taluni affari;
il prelevamento di 54.000 euro a lui imputabile in ragione della pacifica indicazione dell’operatore bancario, in sé prova sufficiente a fondare l’imputabilità dell’operazione e non contraddetta da simmetriche deduzioni difensive.
Le deduzioni difensive non solo non si confrontano con tali analitiche argomentazioni, ma non evidenziano neanche profili di manifesta illogicità o
contraddittorietà, limitandosi a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali, peraltro, attraverso un’analisi parcellizzata dei singoli elementi probatori, laddove la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto non solo in sé, ma anche nel vicendevole rapporto logico e fattuale che lo lega agli altri elementi probatori, perché solo attraverso la valutazione unitaria del contesto è possibile attingere la verità processuale (cfr. Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 248128).
Accertate le funzioni gestorie in capo al COGNOME, è sufficiente ribadire come l’amministratore di fatto della società fallita è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844) e risponde dei reati fallimentari non già quale extraneus, ma in via diretta e personale, a prescindere dalla responsabilità del soggetto qualificato.
E da ciò la corretta imputazione (anche) al COGNOME non solo della distrazione delle somme di denaro oggetto dei prelevamenti contestati (riconducibili, alla luce delle accertate funzioni gestorie, anche all’amministratore di fatto), ma anche della distrazione del furgone, in relazione al quale la difesa ne riconosce la pregressa disponibilità.
È, infatti, orientamento consolidato di questa Corte che ove l’atto distrattivo consista nell’occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385).
Ebbene, la difesa, riconoscendone la disponibilità, si limita a rilevare un’asserita (peraltro solo ipotizzata) cessione intervenuta in tempi antecedenti la dichiarazione di fallimento, ma non allega (e neanche deduce) che il ricavato sia stato utilizzato per fini coerenti con lo svolgimento dell’attività economica dell’impresa. E in ciò la sussistenza del reato, tanto nella sua dimensione oggettiva, quanto in quella soggettiva, essendo il reato contestato assistito dal solo dolo generico e, quindi, dalla sola consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739).
Analoghe considerazioni anche con riferimento alla residua condotta distrattiva, riferita alla ipotizzata sottrazione dei macchinari.
Va premesso che, effettivamente, l’accertamento della responsabilità in capo all’amministratore per la condotta distrattiva contestata trova il suo presupposto logico nell’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425). Accertamento che non è condizionato né da uno specifico onere di dimostrazione in capo al fallito, né da alcuna presunzione e neanche dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa prevista dall’art. 2710 del codice civile. Corredo che, invece, deve essere valutato (quanto, appunto, al profilo dell’attendibilità) secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715).
Ciononostante, la stessa bancarotta documentale rappresenta un ulteriore significativo indizio a favore della fraudolenta sottrazione dei beni: la documentazione contabile è stata tenuta in modo incompleto proprio al fine di impedire un’attendibile ricostruzione della consistenza patrimoniale e del movimento degli affari. Argomentare in senso contrario, condurrebbe ad ottenere l’effetto paradossale di giovarsi della sottrazione della documentazione per realizzare, poi, l’ulteriore condotta distrattiva, “coperta”, appunto, dalla tenuta irregolare della documentazione stessa.
Le censure afferenti al capo C) sono, invece, manifestamente infondate.
Va premesso che, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda, per cui egli potr avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resterà sempre responsabile per l’attività da essi svolta nell’ambito dell’impresa, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Rv. 212147) e sussistendo, comunque, l’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (Sez. 5, n. 2812 de 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258947).
In ogni caso, la Corte territoriale ha dato atto non solo della radicale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal commercialista, ma anche del dato storico per cui, in relazione alla predetta documentazione, non vi fossero concreti elementi per ritenere che ne fosse stata sollecitata la restituzione e lo stesso imputato aveva affermato essere stata perduta (affermazione intrinsecamente contraddittoria con quanto poi asserito in sede difensiva).
Quanto al profilo soggettivo, è pur vero che la dimostrazione del dolo specifico deve essere rigorosa, rappresentando la linea di confine rispetto alla bancarotta semplice documentale, in quanto è l’elemento della frode, nella specie così connotata, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina, parimenti, l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01). Ma la prova dell’ipotizzato scopo fraudolento, sotteso alla sottrazione, ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo (e, quindi, nello specifico, dalle contraddittorie dichiarazioni rese dall’imputato), e, in particolare, dall’attivit distrattiva dei beni aziendali, della quale, pur non essendovi contestazione, vi è concorde valutazione, da parte dei Collegi di merito, in ordine alla circostanza per cui la società RAGIONE_SOCIALE (in relazione alla quale risultano, invece, contestate le condotte distrattive) fosse sostanzialmente la prosecuzione della RAGIONE_SOCIALE (al cui fallimento si riferisce la contestazione di cui al capo C).
1.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile in quanto genericamente formulato (essendosi la difesa limitata a rilevare l’applicabilità dell’attenuante di cui all’ultimo comma del citato art. 219 e l’eccessività della pena irrogata, anche in punto di sanzioni accessorie) e, comunque, manifestamente infondato.
Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410).
Ciò considerato, in concreto, la determinazione del trattamento sanzionatorio, effettuato in misura prossima al minimo edittale, risulta quantificata alla luce delle modalità della condotta tenuta, dell’importo delle somme e dei beni sottratti al
fallimento, della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti penali. E tanto, alla luce delle superiori considerazioni, dà conto della manifesta infondatezza delle censure sollevate.
Quanto all’invocata attenuante, la Corte territoriale ha, poi, fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte in ordine alla necessaria valutazione della diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimís, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), escludendo, alla luce del valore dei beni sottratti, la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 367.000 euro.
Analoghe considerazioni anche con riferimento alle pene accessorie fallimentari, la cui determinazione è avvenuta in modo coerente con quella indicata per la pena principale e, quindi, anche per questa valgono le medesime considerazioni già prospettate in precedenza.
Ad identiche conclusioni anche con riferimento al ricorso proposto nell’interesse della COGNOME.
La Corte, invero, ha ritenuto come questa, figlia del coimputato, non si fosse limitata a rivestire formalmente la carica amministrativa, ma avesse consapevolmente partecipato alla commissione dei reati posti contestati, valorizzando una pluralità di elementi fattuali autonomamente significativi, quali la sua presenza costante in azienda, la consegna delle buste paga e i plurimi prelevamenti di denaro da lei effettuati.
Ebbene, la ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, ma si limita a riproporre le medesime argomentazioni già prospettate al giudice d’appello, confutandone l’accertamento di merito, senza considerare che tale vaglio, presupponendo un apprezzamento in fatto, è insindacabile in sede di legittimità, quando la decisione sia sorretta da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006).
E tanto vale anche in relazione alla ritenuta sussistenza del profilo soggettivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, per il quale valgono le medesime considerazioni offerte per il COGNOME. Tanto più che quella di cui al capo A) è stata contestata in termini di irregolare tenuta della documentazione contabile, fattispecie assistita, com’è noto, dal solo dolo generico. Elemento, in relazione al quale, valido elemento deduttivo è rappresentato dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, atteso che la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili (ch rappresenta l’evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato) è di regola funzionale all’occultamento o alla
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dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659).
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ricorr condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidehte
NOME COGNOME
CORTE Di CASSAZIONE