Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48486 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48486 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROSSIGLIONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi per il ricorrente gli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando la condanna del ricorrente per i soli fatti di cui ai capi A) e B) dell’imputazione afferenti de di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Genova l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando sei motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nullità della sentenza per avere la stessa ritenut fondata la prospettazione accusatoria utilizzando le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOMECOGNOME ascoltato come teste e divenuto, come era già prevedibile quando era stato ascoltato, successivamente indagato, così violando l’art. 63 cod. proc. pen.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in quanto non vi sarebbe alcuna prova che le somme corrisposte dalla società fallita alla società RAGIONE_SOCIALE, peraltro in forza di operazioni esistenti, fossero confluite nella sua disponibilità, non potendosi pervenire a tale conclusione per la sola genericità delle indicazioni delle fatture, trattandosi di prestazioni relative a servi standard del settore.
2.3. Il ricorrente denuncia, inoltre, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., l’erronea applicazione di una norma fiscale europea, integrativa di quella penale, in ordine all’assunta operatività, in epoca anteriore alla data del 31 dicembre 2019, di entrata in vigore della Direttiva CE n. 11910 del 2018, c.d. Vies.
Segnatamente, il COGNOME sottolinea, a riguardo, che le decisioni di merito avrebbero individuato tra i principali motivi fondanti la ritenuta fittizietà rapporti contrattuali tra la fallita RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE l’a circostanza che esse non avevano mai dichiarato tali operazioni nella banca dati “Vies”, senza considerare che il relativo obbligo era sorto solo successivamente e, in particolare, per l’Italia, dal 1° gennaio 2020.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza rispetto al reato bancarotta documentale per omessa e/o erronea valutazione dell’inaffidabilità
e/o inesistenza giuridica della contabilità della fallita rinvenuta dalla RAGIONE_SOCIALE nella casa del COGNOME ad Ovada e trascritta su supporti informatici.
Secondo la prospettazione dell’imputato, infatti, non sarebbe st considerato che egli non aveva consegNOME la documenl:azione rivenuta sul computer solo perché non sapeva di averla, tanto che aveva messo volontariamente a disposizione della Guardia di finanza il proprio hardware.
2.5. Il ricorrente deduce, mediante il quinto motivo, nulltà della senten appello per manifesta contraddittorietà e/o illogicità conseguente ad ome rilevazione di elementi decisivi per l’affermazione della sua responsabilità reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che egli, sin dal delle indagini, in sede di interrogatorio aveva riferito che ad usufruire dei di Dovercote erano le aziende slovacche e polacche già facenti parte del RAGIONE_SOCIALE.
2.6. Infine, con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, com lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogici motivazione nella misura in cui era stato denegato il riconoscimento de prevalenza anziché dell’equivalenza delle circostanze attenuanti generich fronte di una serie di concrete ragioni idonee quali l’età, il c comportamento processuale, l’aver fatto affluire nelle casse sociali l’impor Euro 80.000,00, nonché la conservazione della contabilità su suppor informatici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile~~~~ in quanto, come ha posto in rilievo la decisione impugnata, le dichiarazioni del coimput COGNOME COGNOME sono state utilizzate per supportare l’ipotesi accusatoria, ma d elementi forniti dallo stesso sono state compiute ulteriori indagini che h consentito di individuare prove documentali della distrazione.
Il divieto di cui all’art. 63 cod. proc. pen. riguarda, invero, l’utilizz dibattimento delle dichiarazioni rese ai fini dell’affermazione della responsa penale dal soggetto che sin dall’inizio avrebbe dovuto rivestire la qual imputato ma non si estende alla possibilità di tenere conto, ai fini delle in di quanto dal medesimo dichiarato per reperire altri elementi di prova.
Ad ogni modo, il motivo di ricorso trascura di considerare che dichiarazioni, aventi carattere autoindiziante, rese innanzi alla polizia giud da una persona non sottoposta ad indagini non sono utilizzabili contro chi l rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiaran
aliis, Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281807 – 01; Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, COGNOME e altri, Rv. 267571 – 01). In sostanza, le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindiziante sono pienamente utilizzabili contra alios, né se ne può eccepire l’inutilizzabilità erga omnes sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini (Sez. 3, n. 15476 del 24/02/2004, COGNOME, Rv. 228546 – 01).
Il secondo e il quinto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili per genericità, poiché trascurano di considerare gli elementi, che la Corte territoriale ha espressamente elencato, rinvenienti il proprio fondamento in prove documentali, che hanno consentito di pervenire all’affermazione della responsabilità del COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per distrazione.
Tali elementi, con i quali né con l’appello né mediante il ricorso per cassazione la difesa dell’imputato si è confrontato, sono i seguenti:
contratto di mandato di convenzione fiduciaria, stipulato in data 13 gennaio 2009, tra il COGNOME e il coimputato COGNOME, gestore della società di diritto ceco “RAGIONE_SOCIALE“, depositato presso un Istituto bancario di Lugano, corredato da una clausola di segretezza dal quale si desume che il primo era, attraverso il fiduciario COGNOME, il destinatario delle somme di denaro inviate da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE;
scambio di due messaggi di posta elettronica tra il COGNOME e l’COGNOME, volti rispettivamente a suddividere tra loro le somme corrisposte a COGNOME e ad escludere lo svolgimento di attività da parte di questa in favore della RAGIONE_SOCIALE;
comunicazioni tra il ricorrente e lo COGNOME dal quale si desume che il contratto tra le società era stato stipulato quasi un anno dopo l’emissione delle prime fatture.
Orbene, a fronte di un quadro probatorio così significativo per la dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell’imputato per aver distratto in proprio favore la somma di oltre 500.000 euro dalla società fallita, non si comprende quale rilievo decisivo potrebbe avere la questione dell’eventuale esistenza, rimasta priva di riscontri sul piano istruttorio e dunque meramente ipotetica, di alcune operazioni tra le due società.
Vi è dunque che, in definitiva, il COGNOME non si confronta con le reali ragioni che hanno condotto la decisione impugnata ad affermarne la responsabilità penale, con conseguente inammissibilità di detti motivi per difetto di specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Il terzo motivo non è fondato.
tt)
Occorre premettere, a riguardo, che il VIES è un archivio informatico nel quale sono presenti tutti i dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, istituito allo scopo di consentire celeri controlli da parte del Autorità preposte onde evitare frodi ed evasioni rispetto all’obbligo di pagamento dell’IVA per gli scambi tra i soggetti dell’unione europea, stante il principio, ch governa gli scambi intracomunitari, dell’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione.
L’archivio in questione, per le indicate finalità, è stato istituito sin dall’a 1993, mentre, a seguito del recepimento della Direttiva CE n. 11910 del 2018, dal 10 gennaio 2020, l’iscrizione nello stesso è “obbligatoria” solo nel senso che è divenuta elemento sostanziale e, quindi, indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle transazioni intracomunitarie. Gli operatori economici nazionali che operano elo che intendono operare con l’estero devono quindi verificare la loro iscrizione nella banca dati VIES e verificare che ne dispongano anche gli operatori economici con i quali operano. L’assenza di tali iscrizioni, infatti, non permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come “cessioni o acquisti intracomunitari”, determinando l’impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibillà IVA, di integrare le fatture ricevute in “reverse charge” e, dunque, di recuperare l’imposta pagata.
Ciò premesso, è evidente che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, le argomentazioni contenute, specie nella sentenza di primo grado, relative alla valenza indiziante dell’inesistenza delle operazioni poste in essere, costituita dall’omessa iscrizione dell’e imprese nel registro VIES, era rilevante non già rispetto all’obbligo, previsto solo successivamente, di tale iscrizione per effettuare il recupero di imposta, bensì quale ostacolo al compimento di efficaci controlli sulle operazioni compiute dalla società fallita con altre imprese comunitarie.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificit rispetto all’articolata motivazione della decisione impugnata la quale ha sottolineato come dalla documentazione contabile rinvenuta sul computer consegNOME dal COGNOME alla Guardia di finanza, in quanto estremamente lacunosa, non era stato possibile ricostruire il movimento degli affari della società fallita, con conseguente integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01), atteso che sull’amministratore di fatto ricadono i medesimi obblighi, anche rispetto alla tenuta della contabilità, propri dell’amministratore di diritto (ex al Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 – 01; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239040 – 01).
Il sesto motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile poiché la Corte territoriale ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, e dunque sottratta al sindacato in questa sede di legittimità, in ordine al giudizio ritenuta equivalenza e non di prevalenza delle circostanze ,attenuanti generiche sull’aggravante, sottolineando che la bancarotta fraudolenta documentale è stata frutto di un disegno fraudolento non marginale rispetto a quello che ha ispirato la distrazione.
Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 Il Consigliere COGNOME
Il Presidente