Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6169 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAVAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
preso atto della memoria, delle conclusioni e della nota spese depositate per la parte civile. dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell’udienza preliminare, a conclusione del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la pena responsabilità dell’imputato, quale amministratore di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE in ordine a due episodi di bancarotta patrimoniale e a un episodio di bancarotta semplice.
La prima contestazione (capo 1) si riferisce a un complesso di operazioni attraverso le quali l’imputato avrebbe distratto il denaro della fallita per onorare debiti personali, pr collegamento con l’attività imprenditoriale.
2.1 La seconda contestazione (capo 2) è riferita alla conclusione da parte dell’imputato de contratto preliminare di compravendita di un immobile, il cui prezzo era stato destiNOME finalità che nulla avevano a che vedere con l’attività svolta dalla promittente venditrice.
2.2 La terza contestazione (capo 3) riguarda il ritardo con il quale era stata inoltrat dichiarazione di fallimento, nonché la prosecuzione dell’attività, nonostante lo stato sofferenza in cui la società versava.
La difesa, in via preliminare, sottolinea che tra le due pronunce di merito non ricorre l’ipo di doppia conforme, in quanto:
con riferimento al capo 1) della rubrica, mentre ad avviso del giudice di primo grado operazioni realizzate avrebbero avuto come scopo la distrazione di denaro, diversamente, per la corte territoriale la finalità sarebbe stato quella di «svuotare» la RAGIONE_SOCIALE fine di realizzare un «trasferimento» d’impresa in favore della RAGIONE_SOCIALE croato.
con riferimento al capo 2) della rubrica, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto distrazione sul presupposto che il preliminare di vendita fosse simulato, diversamente, la cort territoriale l’operazione aveva ritenuto l’estraneità della stessa agli interessi della soci prescindere da un’effettiva distrazione.
Tanto premesso, la difesa articola tre motivi di ricorso.
4.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 1351 e 1414 cod. civ. e 216 legge fall., in meri capo 2) della rubrica lamenta che, quanto al preliminare di compravendita, i giudici di merit hanno omesso di considerare che la reale volontà della RAGIONE_SOCIALE era quella d concludere il contratto definitivo a proprio vantaggio, come desumibile dalla cospicua somma versata in favore della stessa in sede di preliminare, e non quella di distrazione, atteso l’accordo concluso garantiva, in caso di mancata conclusione del contratto definitivo, il rien del bene nel patrimonio della società.
4.2. Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vi di motivazione, lamenta che i giudici della corte territoriale hanno travisato il compend istruttorio, ipotizzando, a fronte dell’asserita assenza di rapporti commerciali tra le compagini, un trasferimento d’impresa dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che la costituzione di quest’ultima e i finanziamenti in fav della stessa erano volti a risollevare le sorti della prima, consentendole di commercializzare prodotti con migliori margini di guadagno.
4.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per viz motivazione, lamenta che la corte territoriale, a fronte del compendio probatorio, avrebbe dovuto ritenere l’operazione di costituzione e finanziamento della società croata come diretta a consentire alla RAGIONE_SOCIALE di commercializzare prodotti a basso costo, realizz dalla compagine croata, e, dunque, di avvantaggiarsi di una maggiore liquidità, così evitando il fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Occorre premettere che, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una doppia conforme della decisione dì primo grado.
Invero, al di là dei censurati disallineamenti nella formulazione delle argomentazioni, motivazione offerta dalla corte d’appello, che richiama espressamente le considerazioni e conclusioni «ben illustrate nella sentenza di primo grado», pue evidenziando un’apprezzabile autonomia di giudizio rispetto a quest’ultima, concorda con la stessa nell’analisi e nel valutazione degli elementi di prova.
Premesso che la difesa non contesta né il ruolo di amministratore di fatto svolto dal COGNOME, né le operazioni dispositive effettuate, la sentenza in verifica ha fornito valutazione analitica e logico-giuridica sui punti specificamente indicati nell’atto di appello.
Privo di pregio è il primo motivo.
I giudici della corte territoriale, in merito ai prelevamenti operati dalla società italiana in di quella croata, evidenziata l’irrilevanza della registrazione delle operazioni, in qu meramente rappresentative di un fatto oggettivo e, peraltro, prive di causali operative, hanno evidenziato l’assenza di un idoneo compendio probatorio comprovante l’asserita finalità di risollevare con le stesse le sorti della RAGIONE_SOCIALE
Né, in assenza di una chiara smentita emergente dal compendio probatorio acquisito, tale prova può essere desunta, come preteso dalla difesa, ad excludendum, in quanto la prova della
distrazione dei beni della società dichiarata fallita è desumibile proprio dalla manca dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione a favore del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucell Rv. 267710).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto del tutto insufficiente a vinc presunzione di distrazione delle operazioni, peraltro prive di causali, l’asserita, ma n provata, circostanza che le stesse avrebbero salvato le sorti della compagine sociale.
Quanto al motivo che investe la conclusione del contratto preliminare di compravendita – in relazione al quale la difesa ha evidenziato la finalità tutt’altro che distrattiva, comprova dalla circostanza che, grazie alla stessa, la RAGIONE_SOCIALE aveva percepito u cospicua somma, sia dalla garanzia del rientro del bene in caso di inadempimento, da cui l’assenza di un possibile danno ai creditori -, i giudici di merito hanno evidenziato che le relative all’importo stabilito nel contratto preliminare risultavano pagate alla società RAGIONE_SOCIALE, creditrice di COGNOME NOMENOME moglie del COGNOME, e non alla promitten venditrice e, a conforto della natura distrattiva delle operazioni, la corte territoriale h atto del contenuto di due missive, inoltrate all’indirizzo dei coniugi COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, società mandataria della RAGIONE_SOCIALE, con le quali la mittente, a seguito del pagamento della somma concordata a saldo e stralcio della comune obbligazione dei destinatari, rinunciava alla procedura esecutiva promossa nei loro confronti da Unicredit Banca, originaria creditrice. Di qui, la deduzione di estraneità dell’operazione alle esigenza de compagine sociale, cui non è conseguito alcun beneficio economico.
5.1 Ancora, a sostegno della decisione assunta, i giudici di merito hanno evidenziato che sia la mancata registrazione del contratto preliminare di compravendita, a fronte della corresponsione di un anticipo del valore di oltre centosessantamila euro, sia la fissazione per conclusione del contratto definitivo di un termine di circa dieci anni dal preliminare – da l’eventuale recupero del bene, in caso di inadempimento, in tempi oltremodo dilatati – sono sintomatici del perseguimento di interessi forieri di danni per la compagine sociale.
5.2 La corte territoriale ha ravvisato nel comportamento ascritto al COGNOME il solo interesse porre rimedio alla procedura esecutiva intrapresa dall’istituto bancario nei confronti suoi e de moglie e, al contrario, il totale disinteresse al conseguente depauperamento del patrimonio sociale in pregiudizio dei creditori, così facendo buon governo del principio di diritto seco cui «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori» (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106).
5.3 Del resto, si afferma nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del d di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, ma è sufficiente che il depauperamen dell’impresa sia avvenuto destinando le risorse a impieghi estranei all’attività, «sicché, u volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilie qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza» (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto, Rv. 288725).
Infondato è anche il terzo motivo, con il quale la difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto nella pronuncia in verifica, il compendio probatorio avrebbe consentito di ravvisare nell’operazione di investimento nella società croata, produttrice di beni a bass costo, alla cui commercializzazione sarebbe stata deputata la RAGIONE_SOCIALE, una formula per evitare il fallimento.
Invero, al di là di una mera critica a quelle che sono le considerazioni rese nella motivazio della sentenza, la difesa nulla ha dedotto, limitandosi a richiamare le osservazioni rese da giudice di primo grado in merito alla scarsa marginalità delle lavorazioni della RAGIONE_SOCIALE, al solo scopo di giustificare i finanziamenti erogati alla RAGIONE_SOCIALE con operazioni che, per quanto già detto, non erano affatto vantaggiose per la prima.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.741,00, oltre access di legge.
Così deciso il 08 gennaio 2026.