Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7615 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7615 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME NOME Montalto Uffugo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla memoria, già depositata in vista dell’udienza del 9 ottobre scorso, e chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso come in atti, insistendo per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese del ricorrente, come da nota depositata; udito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, ad NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso nella
qualità di amministratore di fatto e di diritto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 14 dicembre 2011.
A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha evidenziato come tutte le prove raccolte – segnatamente, quelle desunte dalle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini, del curatore fallimentare, del consulente tecnico del Pubblico Ministero, degli acquirenti delle unità immobiliari vendute dalla RAGIONE_SOCIALE e del coimputato NOME COGNOME, nonché dalla documentazione in atti -, deponessero univocamente per l’esercizio da parte dell’COGNOME di concrete funzioni di gestione della RAGIONE_SOCIALE (e ciò, anche prima di averne assunto formalmente la carica amministrativa, avendo partecipato alle trattative e ai rogiti di vendita di unità immobiliari della RAGIONE_SOCIALE), per l’appropriazione di somme di denaro di pertinenza della società (il corrispettivo della vendita a NOME COGNOME e a NOME COGNOME di unità immobiliari, nonché della vendita di un terreno ubicato nel Comune di Mendicino di proprietà della fallita) e per l’irregolare tenuta delle scritture contabili societarie, di cui egli aveva avuto certamente la disponibilità, così da impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME affidando l’impugnativa ad un ricorso principale, che consta di tre motivi, e ad un motivo nuovo.
Con il primo motivo del ricorso principale ha denunciato la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 1, legge fall. e il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alle condotte distrattive a questi contestate al capo D), punti 1), 3) e 4).
Ha dedotto che l’imputato sarebbe stato ritenuto responsabile di tali condotte, consistite nella appropriazione della somma di euro 174.000,00, quale corrispettivo della vendita di un terreno appartenente alla RAGIONE_SOCIALE ubicato nel Comune di Mendicino, nonché delle somme in contanti e non fatturate versate da NOME COGNOME e da NOME COGNOME sempre a titolo di corrispettivo di unità immobiliari da loro acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto amministratore di fatto della società fallita, ancorché non vi fosse prova dell’esercizio sistematico e autonomo di poteri gestori, non potendosi ritenere sufficiente in tal senso la sola sua partecipazione alle trattative e ai rogiti di vendita delle predette unità immobiliari o la sua contiguità con la società fallita, giustificata, piuttosto, dall’avere egli svolto lavori per conto di questa con le sue imprese edili. Sarebbe, invece, emerso dall’istruttoria dibattimentale: che gli assegni versati in
corrispettivo delle alienazioni dei predetti beni immobili erano stati posti all’incasso da NOME COGNOME, amministratore formale e commercialista della RAGIONE_SOCIALE; che l’imputato non disponeva di deleghe bancarie conferitegli dalla RAGIONE_SOCIALE; che, in ogni caso, le somme versategli da NOME e da COGNOME in contanti e in nero erano destinate al pagamento di opere aggiuntive, come da costoro confermato.
Ha rilevato, altresì, il difensore che mancherebbe un riscontro oggettivo dell’appropriazione di tali somme da parte di COGNOME e che la sentenza impugnata non si sarebbe fatta carico di spiegare le ragioni per le quali, pur in presenza del medesimo sostrato probatorio, i concorrenti nel reato erano stati assolti.
Con il secondo motivo del ricorso principale l’impugnante ha denunciato la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2 e 223, primo comma, legge fall. e il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo F).
Ha dedotto che l’imputato sarebbe stato ritenuto responsabile delle irregolarità contabili riscontrate sulla base di un ragionamento ispirato a presunzioni, ossia, sulla base del solo fatto che egli avesse rivestito la carica di amministratore della società dal 2009 fino alla dichiarazione di fallimento, quando, invece, si sarebbe dovuto considerare: che la contabilità della RAGIONE_SOCIALE era stata tenuta da RAGIONE_SOCIALE; che la documentazione della RAGIONE_SOCIALE era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nel 2011 e restituita al Curatore fallimentare nel 2014 e che non era stato dimostrato che COGNOME avesse potuto interferire sulla tenuta della contabilità aziendale.
Con il terzo motivo del ricorso principale il difensore di NOME COGNOME ha denunciato la violazione degli artt. 62bis e 99, quarto comma, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di esclusione della recidiva contestata all’imputato e di applicazione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Ha dedotto che la conferma dell’applicazione della recidiva sarebbe corredata da una motivazione apodittica e stereotipata, non calibrata sulla specificità dei precedenti penali dell’imputato (risalenti e non pertinenti, ad esempio quelli attinenti a reati in materia di stupefacenti), di modo che sarebbe stata omessa quella valutazione individualizzata della pericolosità sociale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. Ha lamentato, infine, la carenza e l’illogicità della motivazione sottesa al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, delle quali l’COGNOME sarebbe stato meritevole in considerazione della collaborazione prestata agli organi della procedura fallimentare (avendo restituito
la documentazione societaria), del ruolo marginale avuto nella vicenda e dell’assenza di sua pericolosità sociale nell’attualità.
Con il motivo nuovo, presentato con memoria del 23 settembre 2025, sono l’impugnante ha approfondito le questioni già dedotte con il ricorso principale.
In particolare: in riferimento alla qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE riconosciuta in capo ad NOME COGNOME, ha contestato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la sua partecipazione ad incontri con gli acquirenti di unità immobiliari della società fallita avrebbe dimostrato l’esercizio continuativo e significativo da parte dell’imputato di funzioni gestorie della stessa, in assenza di indici formali di tali funzioni, come il possesso di deleghe bancarie o di poteri di firma per conto della RAGIONE_SOCIALE; in riferimento alla prova delle condotte distrattive ascritte all’COGNOME, ha evidenziato come le somme versate dagli acquirenti degli immobili fossero transitate su conti di terzi non a lui collegati e come il denaro versato in contanti dagli acquirenti medesimi fosse, comunque, destiNOME al pagamento di opere extracontrattuali, alla stregua di quanto da quelli confermato; in riferimento all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ha censurato, per un verso, l’operata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto, come per gli altri imputati, nello schema della bancarotta semplice documentale, per altro verso, come non vi fosse prova della volontà dell’COGNOME di impedire la ricostruzione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE e del relativo volume degli affari; in riferimento al diniego di esclusione della recidiva e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha lamentato la mancata considerazione di decisive allegazioni difensive.
Con requisitoria in data 13 settembre 2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate in data 19 settembre 2025 e 27 novembre 2025 il difensore della parte civile costituita ‘RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto del ricorso.
La trattazione orale del ricorso ha avuto luogo all’odierna pubblica udienza, fissata a seguito di differimento per legittimo impedimento del difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte territoriale ha motivato la conferma della condanna inflitta ad NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestatogli al capo D) della rubrica, in riferimento alle condotte distrattive di cui ai punti 1), 3) e 4), evidenziando come le stesse – aventi ad oggetto la somma di euro 205.394,54 sottratta alla cassa della fallita e la somma complessiva di euro 73.750,00 ricevuta dagli acquirenti di immobili da questa venduti – fossero state poste in essere dall’imputato, che aveva agito da amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, in un’epoca (successiva al 2008) in cui lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE si era già manifestato, senza che fosse stata trovata alcuna plausibile giustificazione del loro compimento, tantomeno nelle scritture contabili irregolarmente tenute.
COGNOME, infatti, prima di assumere – a far data dal luglio 2009 – la carica di amministratore formale della RAGIONE_SOCIALE, l’aveva di fatto continuativamente gestita: aveva partecipato alle trattative e alla stipula di contratti di compravendita di unità immobiliari ad essa appartenenti e ne aveva ricevuto il prezzo in contanti, come concordemente riferito dagli acquirenti delle stesse (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) e dal consulente del Pubblico Ministero, il quale – rilevato un rapporto anomalo tra la RAGIONE_SOCIALE e le due imprese riferibili all’COGNOME (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che avevano realizzato quelle unità immobiliari per conto della RAGIONE_SOCIALE), perché «vi erano una serie di pagamenti per banca o per cassa che eccedevano il fatturato (di oltre euro 250.000,00)» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) – aveva ritenuto che solo l’esercizio di fatto delle funzioni gestorie della RAGIONE_SOCIALE spiegasse la sottoscrizione da parte dell’imputato di varie ricevute di pagamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Né vi era prova – a dire della Corte – che le somme oggetto di distrazione fossero state comunque destinate a soddisfare finalità societarie, a esempio a pagare «lavori extra capitolato» effettuati dalle società dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Risultava, invece, che il prezzo della vendita del terreno nel Comune di Mendicino (pari ad euro 174.000,00) era stato corrisposto mediante assegni circolari e assegni bancari, il cui equivalente monetario non era stato versato da NOME COGNOME, amministratore pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE (che li aveva posti all’incasso), nei conti della RAGIONE_SOCIALE ma ad NOME COGNOME, che se ne era appropriato (cfr. pag. 40, ultimo capoverso, della sentenza impugnata): circostanza, questa, comprovata dall’annotazione contabile di quel pagamento come avvenuto per contanti (cfr. pagg. 41 e 42 della sentenza impugnata). Delle somme di denaro ricevute in nero nel corso del 2008 da COGNOME COGNOME COGNOME, acquirenti di unità immobiliari vendute dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME,
poi, non era riuscito a dimostrare, tramite ad esempio l’esibizione di fatture, a che titolo le avesse incamerate: ossia, se per conto di una delle sue imprese (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE).
Anche le condotte di irregolare tenuta delle scritture contabili societarie dovevano ritenersi funzionali ad impedire la ricostruzione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, attinto dalle condotte distrattive del dominus COGNOME: non altrimenti, ad esempio, si sarebbe potuta spiegare l’annotazione del pagamento del corrispettivo della vendita del terreno di Mendicino come avvenuto in contanti, piuttosto che tramite assegni, come in effetti accaduto.
A fronte di tale completa ricostruzione dei fatti e di non illogica loro valutazione, le deduzioni difensive si rivelano infondate.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101 – 01; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767).
Applicato tale principio al caso di specie, si appalesa congrua e corretta in diritto la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine al riconoscimento in capo ad NOME COGNOME della qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE I comportamenti da lui tenuti – consistiti nell’avere, tra il 2006 e il 2009, partecipato alle trattative di vendita di unità immobiliari della fallita; presenziato ai relativi rogiti; incassato somme di denaro consegnate dagli acquirenti, talvolta apponendo la sua firma «su varie ricevute di pagamento» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), altre volte senza rilasciare alcuna quietanza (come nel caso delle compravendite COGNOME e COGNOME) -denotano inequivocabilmente l’esercizio di funzioni tipicamente gestorie della RAGIONE_SOCIALE, essendo egli intervenuto in atti relativi alla commercializzazione degli immobili costruiti dalla società. Si tratta, peraltro, di indici sintomatici della gestione di fatto della società fallita non suscettibili di essere revocati in dubbio in ragione dell’assenza di deleghe formali conferite all’COGNOME: egli, infatti, non avrebbe potuto esserne destinatario, perché, secondo quanto allegato dalla sua stessa difesa, nel periodo d’interesse era sottoposto a misura di prevenzione. Neppure la destinazione delle somme da lui ricevute in nero dagli acquirenti delle unità
immobiliari compravendute al pagamento di «lavori extra capitolato», svolti dalle sue imprese (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), è tale da offrire una incontrovertibile spiegazione alternativa del suo operato, tale imputazione non essendo stata provata specificamente né davanti ai giudici di merito (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) né tanto meno in questa sede.
2.2. Parimenti infondati sono i rilevi che si appuntano sulla sussistenza delle condotte distrattive di cui al capo D), punti 1), 3) e 4) della rubrica e della condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili societarie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della RAGIONE_SOCIALE
2.2.1. Quanto alle condotte distrattive di cui ai punti 1), 3) e 4) del capo D), va rilevato che tutte sono state poste in essere quando amministratore protempore della RAGIONE_SOCIALE era NOME. Questi – per quel che si apprende dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 40)- , non è stato condanNOME in relazione ad esse, in concorso con COGNOME, perché, nonostante la fondatezza dell’appello del Pubblico Ministero contro la sua assoluzione, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli si era medio-tempore estinto per prescrizione; di modo che le censure sollevate dal ricorrente in ordine al diverso trattamento riservatogli rispetto al concorrente sono generiche.
Le ulteriori doglianze, che deducono l’assenza di prova in ordine all’effettiva appropriazione delle somme di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME COGNOME, non solo sono articolate senza alcun confronto, men che meno critico, con il contenuto delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME (cfr. pag. 40, ultimo capoverso, della sentenza impugnata) e da COGNOME e COGNOME (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), ma non sono neppure corredate dalla specifica allegazione di elementi fattuali, decisivi ed inopinabili, atti a sovvertire i rilievi del giudice di merito secondo cui quelle somme non transitarono, comunque, sui conti della RAGIONE_SOCIALE, vennero registrate in contabilità come oggetto di pagamenti in contanti e, in ogni caso, non vennero reperite dal Curatore. Sarebbe spettato, invece, ad NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società fallita, dare spiegazione della destinazione a scopi aziendali loro impressa (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 – 01): infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’amministratore di fatto di una società è investita degli stessi doveri e poteri dell’amministratore di diritto (Sez. 5, n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308 – 01).
2.2.2. Generiche e manifestamente infondate sono le censure che si dirigono sulla condanna di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Una volta accertato che egli, divenuto amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE a far data dal 16 giugno 2009, aveva ricevuto da NOME COGNOME le scritture contabili societarie – come da nota di loro consegna del 16 giugno 2009, nella
quale vi sarebbe stato, tra l’altro, un preciso riferimento anche al registro dei beni ammortizzabili e al registro degli inventari, questi mai consegnati alla Curatela fallimentare (cfr. pag. 39, ultimo capoverso, e pag. 40, primo capoverso) -, egli avrebbe dovuto curarne la regolare tenuta. Incompatibile con essa era, infatti, la falsa registrazione di pagamenti avvenuti tramite assegni (tra questi il pagamento del prezzo del terreno di Mendicino) come avvenuti per contanti, nonché l’omessa registrazione delle somme ricevute in contanti da COGNOME e COGNOME a saldo degli acquisti delle unità immobiliari della RAGIONE_SOCIALE Non illogicamente, invero, tali irregolarità sono state ritenute dalla Corte territoriale capaci di impedire l’agevole ricostruzione della destinazione impressa dall’COGNOME alle risorse aziendali.
Infondati sono, infine, i rilievi in punto di trattamento sanzioNOMErio applicato al ricorrente.
La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per disattendere la richiesta di esclusione della recidiva reiterata infra-quinquennale contestata ad NOME COGNOME – nel senso che il suo certificato penale restituirebbe «la figura di un soggetto incline alla consumazione di reati molto gravi ed anche recenti o coevi rispetto alle attuali contestazioni che legittimano quel giudizio di maggiore pericolosità sociale dell’appellante e l’aumento di pena» – risulta, in effetti, pienamente in linea con quanto richiesto da questa Corte in tema di giustificazione dell’applicazione della circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, in motivazione). Del resto le deduzioni sviluppate dal ricorrente per censurare la statuizione al riguardo sono del tutto generiche.
Di nessun pregio risultano, altresì, le doglianze che si appuntano sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non illogicamente giustificato sulla base della circostanza che nessuna effettiva collaborazione sarebbe stata prestata dall’imputato agli organi della Curatela, avendo egli assolto al suo obbligo di consegnare le scritture contabili societarie ben tre anni dopo la dichiarazione di fallimento, e sulla base del ruolo tutt’altro che marginale da lui avuto nella vicenda.
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 11/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME