Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40996 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40996 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONTEBELLO IONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti ali atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15.11.2017 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOME NOME NOME – che li aveva dichiarati colpevoli di svariate ipotesi di reati di bancar fraudolenta documentale e patrimoniale fallimentari come loro rispettivamente ascritti – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine ai reati a loro ascri capi A, B (l’unico ascritto anche a COGNOME NOME), C ed E del procedimento n. 2277/03, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219 L.F., e ai capi A e B del procedimen 2114/03, perché estinti per prescrizione, nonché, ritenuta la diversità del fatto contest all’imputato COGNOME NOME NOME capo D del procedimento n. 2277/03, ha ordinato la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, e quanto ai reati di ai residui capi C e D del procedimento n. 2114/03, aventi ad oggetto fattispecie distratti in relazione NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarata RAGIONE_SOCIALE il 7.1.2003 – ascritte a COGNOME, quale amministratore/liquidatore – ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, riducendola ad anni quattro e mesi tre di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
3.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME tre motivi relativi ai cap d’imputazione di cui al procedimento n. 2277/03 e quattro motivi afferenti i ca d’imputazione di cui al procedimento n. 2114/03 – tranne uno sui vantaggi compensativi riferito a tutte le imputazioni – di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen., con numerazione progressiva (da 1 a 7)
3.1.Col primo motivo NOME l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge nonché l’omessa e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento agli artt. 546, comma 1 lett. E, 1 comma 3, c.p.p., 111, comma 6, Cost., nonché omessa motivazione, riproposizione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, mancata valutazione delle doglianze difensive; con riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, L.F., 192 c.p.p., omessa valutazione de compendio probatorio a discarico, veridicità delle annotazioni contestate, in ogni cas carenza dell’elemento soggettivo del reato, omessa motivazione in punto di dolo dei reati contestati.
La sentenza di appello ha fatto pedissequamente propria la tesi sostenuta dNOME sentenza di primo grado relativamente NOME ritenuta falsità delle annotazioni contabili di cui al ca dell’imputazione elevata nel procedimento n. 2277/03 NUMERO_DOCUMENTO; tutto ciò peraltro fondandosi
esclusivamente sulla relazione ex art. 33 I.f. e sulla successiva deposizione in dibattiment del curatore fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dottAVV_NOTAIO COGNOME, omettendo di confront con tutti gli elementi forniti dNOME difesa relativi alle risultanze contabili contestate.
3.2.Col secondo motivo NOME l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge nonché l’omessa e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento agli artt. 216, comma 1 n. 1 L.F. 192 c.p.p., l’omessa valutazione del compendio probatorio a discarico, e l’insussistenza delle condotte di distrazione. La condotta contestata al capo C del procedimento n. 2277/03, ritenuta parimenti configurata dNOME Corte d’appello, riguarda la presunta distrazione somme dal patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’importo di dire 24.159.088 e 96.636.357. La Corte di appello ha fondato la motivazione sulla ritenuta inesistenza dei crediti descritti nei capi B, risultanti in capo ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME NOME NOME per tre miliardi e cinquecento milion lire nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che i predetti avevano poi ceduto in data 22 dicemb 1998 al RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I due predetti importi di cui al capo C sono collegati all’operazione descritta nei precedenti capi A e B, riguardante credito dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME di lire tre miliardi e cinquecento milioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quindi del RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quali si è argomentato già col primo moti Indi si evidenzia come effettivo dovesse ritenersi l’accollo da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, essen essa debitrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del debito di quest’ultima nei confronti dei due s RAGIONE_SOCIALE COGNOME e di questi con il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sicché in esecuzione di tale convenzione i crediti derivanti dai proventi dei canoni locazione dell’immobile locato all’ASL n. RAGIONE_SOCIALE furono ceduti al RAGIONE_SOCIALE e NOME sRAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente, non può affermarsi che l’accollo da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei suddetti debiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE configurerebbe un tentativo di condotta distrattiva assenza di qualsiasi contropartita economica per l’accollante (capo B) né che i canoni effettivamente incassati dal RAGIONE_SOCIALE e dNOME RAGIONE_SOCIALE abbiano integrato una distrazione (capo C). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3.11 terzo motivo NOME l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge nonché l’omessa e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento agli artt. 223, comma 2, n. 2 L.F., del codice di rito, nonché l’omessa motivazione in punto di utilità per la RAGIONE_SOCIALE falli l’omessa motivazione sullo stato di dissesto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del nesso causale con l’operazione contestata.
È da ritenersi analogamente affetto da carente motivazione la decisione relativa NOME condotta distrattiva di cui al capo E del procedimento n. 2277/03. Tale capo di imputazione censura l’operazione di concessione di un’ipoteca sull’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a favore delle banche a garanzia dei debiti delle altre RAGIONE_SOCIALE del gruppo COGNOME che, a parere dell’accusa nonché dei giudici di merito, non avrebbe prodotto alcuna utilità per l RAGIONE_SOCIALE ma anzi pregiudicato l’equilibrio economico e finanziario RAGIONE_SOCIALE stessa alterando alt la par condicio creditorum per effetto RAGIONE_SOCIALE prelazione acquisita dalle banche rispetto agli
altri creditori. La Corte d’appello ha totalmente aderito all’assunto accusatorio circa mancanza di corrispettiva utilità (sinNOMEgma) in capo NOME NOME derivante dNOME suddett operazione, dNOME quale avrebbe, appunto, solo subito una diminuzione patrimoniale senza alcun ritorno; laddove nel corso del giudizio di primo grado si era specificamente dimostrata e documentata l’utilità in capo NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita dNOME stessa sopravvivenza d RAGIONE_SOCIALE, poiché il rifiuto di concedere l’ipoteca avrebbe di sicuro comportato direttamente indirettamente il fallimento RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE assieme a quello delle altre RAGIONE_SOCIALE d gruppo.
3.4.Col quarto motivo si NOME, in relazione alle fattispecie del procedimento n. 2114/03, in particolare a quelle di bancarotta fraudolenta documentale contestate ai capi A e B rispettivamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME con riferimento ai periodi in cui ciascuno di essi ha ricoperto la carica di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestate ai capi C e D (il primo ascritto solo COGNOME NOME e il secondo ad entrambi i RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME ed NOME), l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge nonché l’omessa, manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento agli articoli 216, comma 1, n. 2 L.F. e 192 C.P., nonché l’omessa valutazione del compendio probatorio a discarico – attestante la veridicità delle annotazioni contestate. tal caso la Corte territoriale richiama i passaggi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ove riporta dichiarazioni in merito rilasciate dal curatore fallimentare il quale confermava le prop riRAGIONE_SOCIALE, per come effettuate però prima di disporre del disco D del computer appartenente ad altra RAGIONE_SOCIALE del gruppo, la RAGIONE_SOCIALE; tale disco – acquisito ag atti del giudizio – contiene tutte le scritture contabili obbligatorie per legge, sia regolarmente trascritte sui registri vidimati che quelle ausiliarie, tutte aggiornate NOME del fallimento. Indi si contestano anche le imputazioni afferenti gli importi di 1.578.662.174 e di lire 188.620.330 delle condotte distrattive di cui al capo C del proc. 2114/03, oltre che quella contestata al capo D. 3.5.Col quinto motivo si NOME – con riferimento a tutte le imputazioni – l’erron applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, l’omessa e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferiment all’art. 216, comma 1, n. 2 L.F., nonchè l’omessa, contraddittoria, motivazione in punto d vantaggi infragruppo derivanti dalle disposizioni patrimoniali contestate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si contesta, in particolare, la ricostruzione svolta dNOME Corte di appello al punto 4.4. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che ha ritenuto non applicabile alle fattispecie in argomento la teoria dei vantaggi compensativi infragruppo derivanti dalle disposizioni patrimonia realizzate dagli imputati; negando in particolare la configurabilità di vantaggi anche indir nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE fallite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza confrontarsi con quan emerso in sede di istruttoria dibattimentale a partire dalle deposizioni dei direttori di ba i quali confermavano i benefici dedotti dNOME difesa per tutte le RAGIONE_SOCIALE del gruppo COGNOME
le quali in tal modo non sarebbero state oggetto di iniziative giudiziarie, scongiuran fallimenti a catena.
Non è stato altresì considerato che tutte le operazioni di trasferimento di risorse infragrup sono avvenute in forza di uno specifico accordo consacrato nel verbale di assemblea totalitaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1993 ed effettuate sempre con contropart economica (interessi riportati in contabilità) che rendeva economicamente equilibrata l’operazione (escludendone la rilevanza penale), ma soprattutto con la certezza del buon esito dell’operazione, in quanto le RAGIONE_SOCIALE vantavano robusti crediti dNOME RAGIONE_SOCIALE e godevano d un’ingente patrimonio immobiliare (valutato circa 30 milioni di lire, a quel tempo). Infat regola la previsione di un congruo tasso di interesse (come nel caso di specie) e/o d un’adeguata garanzia è sufficiente per ritenere economicamente equilibrata l’operazione e quindi escluderne la rilevanza penale che può essere ancora più favorevolmente valutata qualora determini ulteriori effetti positivi per la concedente (l’esempio classico è quello finanziamento erogato dNOME controllante ad una RAGIONE_SOCIALE del gruppo che si trovi in un momento di difficoltà che produca benefici per l’impresa finanziatrice proprio perché consente NOME controllata di uscire dNOME crisi temporanea).
Peraltro, sia le RAGIONE_SOCIALE controllate che quella controllante avevano informato i terzi (e particolare le banche erano informate) dando pubblicità delle relative cointeressenze e dei collegamenti e/o compartecipazioni esistenti tra le RAGIONE_SOCIALE del gruppo di proprietà esclusiv dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME. E’ risultata infatti dall’istruttoria dibattimentale che l’ingegnere COGNOME, quale amministratore di tutte le RAGIONE_SOCIALE del gruppo COGNOME e socio insieme ai RAGIONE_SOCIALE delle stesse, abbia svolto un’attività di gestione del gruppo esplicitata in atti negoziali, posti in essere in nome proprio e, perciò, come fonte di responsabilità diretta loro autore, aventi correlativamente una obiettiva altitudine a perseguire utili risu economici, per il gruppo e per le sue varie componenti, causalmente ricollegabili all’attiv medesima.
Per cui, a fronte delle dinamiche tipiche del fenomeno dei gruppi, caratterizzate da continu interscambi tra le diverse componenti, non sarebbe corretto isolare – considerandolo come fonte di responsabilità – il singolo atto, come ha fatto il tribunale, pur apparendo di pe dannoso per la RAGIONE_SOCIALE che lo compie (in particolare concessione di garanzie senza apparente corrispettivo a favore di altre RAGIONE_SOCIALE del gruppo) ma occorrerebbe tener conto dei ritorni di utilità connessi all’appartenenza al gruppo, che possono comportare, in un valutazione globale, un sostanziale riequilibrio di vantaggi e svantaggi patrimoniali. L’av agito, pertanto, avendo quale unico obiettivo l’interesse del gruppo, con la fondat previsione di conseguire vantaggi futuri idonei a compensare l’apparente pregiudizio conseguente all’atto di disposizione incriminato, esclude la configurabilità del fatto tipic reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, escludendo altresì la volontà dell’agente compiere un fatto di distrazione idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale e a indebolire l
posizione dei creditori che invece ne sono usciti rafforzati. Le operazioni contestate inf avevano la prioritaria esigenza – con il salvataggio del gruppo – di tutelare gli interess creditori delle singole RAGIONE_SOCIALE appartenenti al gruppo e di consentire la prosecuzione di tu le attività delle varie RAGIONE_SOCIALE, per cui le stesse operazioni avvenute all’interno del gr non hanno i connotati dell’atto depauperatorio o distrattivo in quanto l’operazione del singola RAGIONE_SOCIALE, che veniva apparentemente sacrificata, avrebbe potuto provocare una crisi temporanea ma comunque reversibile grazie all’intervento di sostegno delle altre e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale non versava certo in stato di insolvenza, anzi disponeva di un rilevante patrimonio, e tale sua condizione generava effettivi ed adeguati benefici di ritorno a favo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE temporaneamente depauperata. Il punto nevralgico di tale ragionamento che è stato completamente disatteso, ignorato ed anzi escluso irragionevolmente dal tribunale, è certamente quello RAGIONE_SOCIALE situazione economica del gruppo, così come documentata e scaturita dall’istruttoria dibattimentale anche con le testimonianze rese in udienza d direttori di banca, al momento delle varie operazioni infragruppo.
Infatti, i vantaggi compensativi, ai quali si faceva riferimento e che escludono la sussisten del dolo di distrazione contestata, presuppongono l’esistenza di condizioni di benessere e comunque la concreta prospettiva di quasi certo risanamento delle imprese coinvolte, così da escludere che le singole operazioni contestate avessero potuto provocare il depauperamento delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo.
3.6.Col sesto motivo si NOME l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, l’omessa e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento agli articoli 216, comma 1, n. 2 L.F., non l’omessa, contraddittoria, motivazione in punto di sussistenza del dolo.
3.7. Col settimo motivo si NOME vizio di motivazione, contraddittorietà ed erroneit RAGIONE_SOCIALE condanna relativamente al reato contestato al capo C del procedimento n. 2214/03.
Quindi si insta per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione di legge, anche in ordine al risarcimento dei danni, evidenziando, i estrema sintesi, che le risultanze processuali confermano l’insussistenza di qualsivogli profilo di responsabilità contestata ai ricorrenti, con ricadute anche in punto di risarcim del danno, e che, attesa l’insussistenza di un elemento costitutivo del reato, si sareb potuto e dovuto pervenire ad un’assoluzione nel merito, così escludendosi la responsabilità sul versante civilistico.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME, con l’unico motiv articolato, la RAGIONE_SOCIALEzione dell’art. 157 cod. pen., dell’art. 578 del codice di rito, n difetto assoluto di motivazione sulla pronuncia relativa alle statuizioni civili. La Corte di appello, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, ha confermat la condanna alle statuizioni civili nonché condannato gli imputati e quindi anche COGNOME
NOME NOME rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese del processo del g
di appello – liquidate in euro 1750 per ciascuna di loro oltre accessori come per legge nonostante avesse pronunciato declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Ed invero, le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione con la sentenza n. 39614 del 19 ottobre 2022 hanno affermato che in tema di decisione sugli effetti civili ex articolo 578, comma 1 cod. proc. pen., il giudice di appello che nel pronunciare la declaratoria di estinzione reato per prescrizione pervenga NOME conclusione, sia sulla base RAGIONE_SOCIALE semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di valuta difformi, che la causa estintiva è maturata prima RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili in essa contenuta. Nel caso di specie l’esclusione dell’aggrava di cui all’art. 219 per l’ipotesi del contestato tentativo riconduce l’ipotesi ai reati pe la prescrizione si consuma nel termine di anni sei aumentati di un quarto per l’avvi dell’azione giudiziaria con la conseguenza che NOME data RAGIONE_SOCIALE resa pronuncia di primo grado, del 01/03/2011, il reato doveva ritenersi ormai prescritto, di tal che il giudice di ap avrebbe dovuto dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE statuizione civile resa dal tribunale.
In ogni caso, la Corte di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il è intervenuta condanna, deve decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni de capi RAGIONE_SOCIALE sentenza che concernono gli interessi civili non essendo sufficiente ai RAGIONE_SOCIALE de conferma RAGIONE_SOCIALE condanna al risarcimento del danno dare atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione l’art. 129, comma 2, del codice di rito. La ricostruzi ermeneutica operata dNOME giurisprudenza di legittimità è certamente in linea con l configurazione del principio di presunzione di innocenza, di talché una sentenza come quella in questa sede gravata, che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione conferma le statuizioni civili, diviene de facto una sentenza di condanna. La Corte di appello ha manifestamente RAGIONE_SOCIALEto l’art. 578 c.p.p. a norma del quale quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore RAGIONE_SOCIALE parte civile, il giudice di appello o la Co Cassazione nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni dei capi RAGIONE_SOCIALE sentenza che concernono interessi civili. Tanto significa che la decisione afferente alle statuizioni civili deve frutto di adeguata valutazione e conseguente motivazione da esternarsi in sentenza laddove nel caso di specie manca RAGIONE_SOCIALE da parte del giudice di appello l’accertamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie civilistica dell’illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., così come difetta ogni motivazione al riguardo. Quindi si insta per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia nella part in cui il giudice di appello non ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado riferimento alle statuizioni civili per intervenuta prescrizione in primo grado; in via subordinata, si chiede dichiarare la RAGIONE_SOCIALEzione dell’art. 578 c.p.p., e in conseguenza di disporre l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per materia in grado d appello in ordine alle statuizioni civili.
I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dNOME legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi propo al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell’imputato COGNOME NOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili, reiterando censure a cui la Corte di appell aveva già dato risposte precise ed esaustive; ciò nondimeno va rilevata, di ufficio, l’illeg delle pene accessorie applicate all’imputato COGNOME NOME per la durata fissa di dieci ann – affrontabile anche di ufficio trattandosi di profilo incidente sulla legalità RAGIONE_SOCIALE p applicandosi il principio di legalità RAGIONE_SOCIALE pena anche con riferimento alle pene accessor (Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione); ed invero, la discipli dell’art. 322 prevista dal Codice RAGIONE_SOCIALE crisi di impresa, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 reca la medesima rubrica «Bancarotta fraudolenta», replica le stesse condotte già previste nell’art. 216 legge fall., cosicché l’unico elemento innovativo è di natura lessicale ed att all’uso dei termini «fallito» e «fallimento», che vengono sostituiti con il riferim «l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale» e «liquidazione giudiziale», nonché a modifica RAGIONE_SOCIALE disciplina delle pene accessorie fallimentari ora previste fino ad un massim b’ di dieci anni, conseguente NOME sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, n. 222/2018, che già aveva prodotto i suoi effetti sostanziali – in vigore dal 10 luglio 2022 per quanto previsto dall’art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall’art. 42, comma 1, lett. a) del dl. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dNOME L. 29 giugno 2022, n. ha recepito, appunto, la durata delle pene accessorie fino a dieci anni. Sicché le pene accessorie applicate nel caso di specie, antecedentemente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE suindicata disposizione e RAGIONE_SOCIALE stessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, nella misura fissa di dieci anni sono oramai illegali per espressa, stessa, disposizione normativa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne discende che il ricorso di COGNOME NOME non può essere dichiarato inammissibile, di qui la rilevabilità da parte di questa Corte RAGIONE_SOCIALE intervenuta prescrizione dei reati a lui asc capi C e D del proc. n. 2114/03, per i quali era residuata condanna, agli effetti penal civili, in appello.
Consegue, pertanto, per COGNOME NOME, che la sentenza impugnata, agli effetti penali, va annullata senza rinvio per detta causa estintiva (assorbito in tale epilogo decisorio il set
motivo, vertente su errore avente rilievo agli effetti penali, comunque non sussistente, come poi si dirà).
Il ricorso di COGNOME NOME va invece dichiarato inammissibile in relazione agli effetti c scaturenti dNOME sentenza impugnata per le ragioni che verranno di seguito indicate.
2.Ciò posto, s’impongono delle precisazioni preliminari, avendo il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME sollevato il tema dell’estensione dell’art. 578 cod. proc. pen – relativamente NOME declaratoria di prescrizione già pronunciata in appello con conferma per COGNOME NOME delle statuizioni civili – tema che si appalesa di rilievo anche per COGNOME NOME avendo questa Corte rilevato la prescrizione dei reati per i quali era residuat condanna anche agli effetti penali e al contempo dichiarato inammissibile il ricorso agl effetti civili (la Corte di appello ha peraltro già dichiarato la prescrizione del reato d capo B del proc. 2277/03 anche nei confronti di COGNOME NOME oltre che di altri reati a medesimo ascritti, confermando le statuizioni civili).
Il tema, invero, investe in generale la portata del sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di appello e de Cassazione in sede di valutazione del fatto ai soli effetti civili.
3.Si procederà, quindi, ad esaminare innanzitutto il ricorso proposto nell’interesse d COGNOME NOME.
Esso è generico e manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Quanto NOME prima doglianza, si osserva che la causa estintiva è maturata nel corso del giudizio d’appello in quanto l’aggravante del danno di rilevante gravità in relazi all’unico capo (capo B, proc. 2277/03) d’imputazione contestato a COGNOME NOME, a differenza di quanto si assume in ricorso, non è stata esclusa né in primo né in secondo grado, come correttamente precisato nella sentenza impugnata (a pag. 50); con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione, calcolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE disciplina pi favorevole di cui NOME legge n. 251 del 2005, è – trattandosi di fattispecie tentata – p anni 12 e mesi 6 sicchè esso tenuto conto RAGIONE_SOCIALE data del reato del 15.11.2002 e RAGIONE_SOCIALE data di emissione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado del 1.3.2011, non era ancora decorso prima di tale pronuncia.
3.2. Quanto, poi, NOME doglianza che lamenta l’omesso accertamento in ordine ai profili d responsabilità civile del ricorrente, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto i ricorso, la Corte territoriale si è soffermata adeguatamente sulla condotta di tent bancarotta fraudolenta per distrazione ascritta anche a COGNOME NOME, rispetto NOME quale secondo l’impostazione accusatoria, la falsità nelle scritture contabili di cui al capo A ( 2277/03) costituiva il mezzo per realizzare le distrazioni (le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE Corte appello in ordine ai capi A e B vanno, pertanto, considerate complessivamente).
La Corte di appello nel ripercorrere la vicenda, sia pure facendo riferimento NOME fattispe penale contestata al fine di saggiarne la conferma ai RAGIONE_SOCIALE civilistici, ha dato ampiame conto delle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione di conferma delle statuizioni civili, con le quali il rico del tutto mancato di confrontarsi, limitandosi a dedurre genericamente che la Corte di appello avrebbe dovuto – in conformità ai principi espressi dNOME Corte Costituzionale nel pronuncia n. 182 del 30.7.2021 – verificare la condotta avendo come parametro l’illecito civile e non il reato, non essendo sufficiente ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE condanna risarcimento del danno dare atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ar 129, comma 2, del codice di rito; laddove – si ribadisce – la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenz impugnata va oltre la mera constatazione RAGIONE_SOCIALE non evidenza RAGIONE_SOCIALE ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 comma 2 cod. proc. pen., avendo comunque esaminato il fatto storico contestato attenendosi alle doglianze poste in appello dal ricorrente (costituenti sempre l’ambito entro cui muoversi sia sotto il profilo penale che civile non avendo peralt il ricorrente in appello mosso deduzioni specifiche sotto il profilo civilistico né cont specificamente la sussistenza del danno).
E’ a tal punto il caso di precisare – e ciò vale pe entrambi i ricorsi – che la Costituzionale, nella sentenza n. 182/2021 richiamata in ricorso, nel dichiarare non fondata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. sollevata sotto i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEzione RAGIONE_SOCIALE presunzione di innocenza sancito dNOME Costituzione e a livello europe ha in buona sostanza affermato che l’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE norma contenuta nell’art. 578 del codice di rito, come recepita nella stessa giurisprudenza questa Corte, non consente di avere dubbi sulla legittimità di essa.
Ha in particolare affermato la Corte Costituzionale che non sono fondate le questioni d legittimità costituzionale dell’art. 578 del codice di procedura penale (per asserito cont con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6, par. 2, C.e.d.u., nonché con gli a e 117 Cost. con riferimento agli artt. 3 e 4 direttiva 2016/343/UE e all’art. 48 Carta di nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunc condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato favore RAGIONE_SOCIALE parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare e reato per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti d disposizioni e dei capi RAGIONE_SOCIALE sentenza che concernono gli interessi civili. In motivazion Corte Costituzionale ha messo in rilievo la ratio sottesa all’art. 578 c.p.p., riscontrabile nell’esigenza di escludere che cause estintive del reato, indipendenti dNOME volontà delle pa possano compromettere le pretese civilistiche del danneggiato dal reato, nei casi in cui sia intervenuta una pronuncia di condanna. Una tale finalità – ha ulteriormente puntualizzato la Corte – risponde, in deRAGIONE_SOCIALEtiva, «NOME necessità di salvaguardare evidenti esigenze di econom processuale e di non dispersione dell’attività di giurisdizione» (differenziando quindi le ip
in cui l’estinzione dipenda, invece, da una scelta RAGIONE_SOCIALE parte come, ad es., nel caso de rimessione RAGIONE_SOCIALE querela).
La Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di un bilanciamento tra esigenze contrapposte ravvisabile nella giurisprudenza di Strasburgo: secondo quanto esplicitato dNOME sentenza in discorso, infatti, la Corte E.d.u. ha rimarcato che il diritto in argomento non pregiudicare quello del danneggiato dal reato a vedere soddisfatte le sue pretese risarcitori al contempo, però, la salvaguardia RAGIONE_SOCIALE presunzione di innocenza si impone nel momento in cui la pronuncia sul risarcimento del danno contiene una dichiarazione di colpevolezza.
La Consulta ha in buona sostanza rilevato che la previsione censurata a rigore non imporrebbe al giudice dell’impugnazione, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizio o per amnistia, di svolgere un accertamento sulla colpevolezza dell’imputato, sebbene incidenter tantum, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decisione sulle istanze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE parte civil ciò è, anzitutto, desumibile dallo stesso tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione in discorso, il non pone alcun obbligo di tal tipo (a differenza di quanto fa l’art. 578-bis c.p.p. che stat espressamente «il previo accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato»: un vaglio che, peraltro, – ha puntualizzato la Corte costituzionale – risulta doveroso in tale fattis giacché si è di fronte a sanzioni di carattere punitivo ai sensi dell’art. 7 C.e.d.u.).
Ne deriva pertanto – secondo quanto espresso nella decisione – che nell’ipotesi contemplata dall’art. 578 c.p.p., la Corte di appello o la Cassazione, una volta dichiar l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, nella prospettiva di decidere sulle istan tipo risarcitorio RAGIONE_SOCIALE parte civile, devono limitarsi a compiere un accertamento di na civilistica, che coinvolge unicamente gli elementi costituitivi dell’illecito civile. rigorosamente precluso un qualsiasi vaglio sulla responsabilità penale dell’interessato.
In altri termini, il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla doman risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale contemplata dNOME norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’ aquiliano (art. 2043 cod. civ.); ma tale accertamento, evidentemente, non può prescindere dal fatto storico contestato che rimane il punto di riferimento RAGIONE_SOCIALE verifica agli effetti la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale ad affermare che la verifica va, ovviamente fatta con riguardo al “fatto” come storicamente considerato nell’imputazione penale).
L’eventuale RAGIONE_SOCIALEzione del principio espresso dNOME Corte Costituzionale da parte de giudice di merito che si sia spinto in disamina impingente il fatto anche come reato non pu risolversi tuttavia – di per sé – in un motivo di invalidità o insufficienza RAGIONE_SOCIALE mot (laddove peraltro nel caso di specie le vicende sono analizzate avendo come punto di riferimento i vizi denunciati in quella sede che afferivano alle fattispecie penali, e in ogn la Corte di appello, sebbene li abbia affrontati continuando ad avere come parametro le fattispecie penali, rectius i fatti storici penalmente contestati – così dando implicitamente
conto anche delle ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata assoluzione nel merito – non si è comunque mai espressa in termini di colpevolezza, non è mai giunta a presentare, espressamente, la persona come colpevole, né ha mai affermato che gli imputati dovessero continuare ad essere ritenuti colpevoli; avendo piuttosto essa adoperato le fattispecie penali rimandano comunque al fatto storico come oggetto di imputazione al quale occorre continuare a fare riferimento anche ai RAGIONE_SOCIALE civili – come mero parametro per verificare la infondatezza dei vizi denunciati e la ricorrenza dei presupposti per la conferma de statuizioni civili; laddove, per altro verso, riguardo al danno – ingiusto – proprio del civile – non oggetto di alcuna specifica critica da parte dei ricorrenti che non h contestato, specificamente, né la responsabilità civile né la provvisionale pure concessa, nella presente sede né in appello, esso non potrà che essere oggetto di specifico accertamento nella più appropriata sede civile da parte del giudice civile a cui è rimessa o valutazione al riguardo, essendo peraltro generica la condanna al risarcimento del danno pronunciata nel presente giudizio e confermata dNOME Corte di appello).
A tutto ciò si aggiunga che la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 129 cod proc. pen.- a termine RAGIONE_SOCIALE quale, in presenza di una causa estintiva del reato, l’assoluzi nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l’innocenza dell’imputato coordinarsi con la presenza RAGIONE_SOCIALE parte civile e con la pronuncia di una condanna in prim grado. Il giudice dell’appello, infatti – come sottolineato nella pronuncia Sez. U, n. 2206 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228-01 – nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell 578 cod. proc. pen., sull’azione civile e deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria RAGIONE_SOCIALE causa di estinzione del reato, quando la prova RAGIONE_SOCIALE innocenza non risulti ictu ocuili. In presenza di amnistia o prescrizione, pertanto, la valutazione approfondita a RAGIONE_SOCIALE civilistici, che porti all’esclusio responsabilità penale per l’insufficienza probatoria, esplica i suoi effetti sulla decisione con la conseguenza che deve essere pronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accert contraddittorietà o insufficienza RAGIONE_SOCIALE prova (tema ripreso nella sentenza Sez. 5 , n. 46 del 20/09/2021, Rv. 282380 – 01 che dopo aver richiamato il passaggio testé riportat contenuto nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza Sez. U, COGNOME, ha affermato: ” ch queste conclusioni non sono suscettibili di essere messe in discussione per effetto di Cor cost. 30/07/2021, n. 182, per l’assorbente ragione che, indipendentemente da un’approfondita valutazione degli esiti ricostruttivi di quest’ultima decisione e del significato extraprocessuale che si è ritenuto di assegnare al principio di presunzione di innocenza, al stregua RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo (v., di recente, sulla scia di C europea dei diritti dell’uomo 12/07/2013, NOME c. Regno unito, sentenza 20/10/2020,
COGNOME c. San Marino e 10/10/2020, COGNOME c.Grecia), resta il fatto che siffatte garanzie sono destinate a realizzare un favor per l’imputato” ).
Il fatto che non sia possibile pronunciarsi in termini di colpevolezza non esclude quin che il vaglio del compendio probatorio – lo stesso che è stato posto a base RAGIONE_SOCIALE condanna i primo grado – possa, anzi, debba costituire oggetto di valutazione approfondita da parte de giudice allorquando dichiari la prescrizione e la condanna in primo grado sia stata pronunciat anche agli effetti civili; per altro verso, si deve anche osservare che il diritto NOME pres d’innocenza rectius di non colpevolezza – comporta che non si possa affermare la colpevolezza in assenza di una condanna deRAGIONE_SOCIALEtiva ma non anche che si debba affermare, in positivo, l’innocenza di un soggetto che sia stato condannato sia pure solo in primo grad (fino a quando non sia deRAGIONE_SOCIALEtivamente assolto) ovvero di un soggetto condannato in primo grado per un reato poi dichiarato prescritto (dal momento che tale soggetto per ambire ad una pronuncia positiva in termini di innocenza deve rinunciare NOME prescrizione).
Sicché nel caso in cui il vaglio approfondito del compendio probatorio formatosi i relazione NOME fattispecie penale sia stato dettato dal fatto che NOME prescrizione del re accompagnassero le statuizioni civili, difficilmente si potrebbe ravvisare una lesione del di NOME presunzione di innocenza ove esso sia stato appunto saggiato non già per affermare la colpevolezza dell’imputato ma unicamente nell’ottica di verificare la permanenza RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile – con la conseguenza che il difetto di prova in ordine ad essa non p che riverberarsi sul piano penale comportando il ben più favorevole effetto dell’assoluzione luogo RAGIONE_SOCIALE declaratoria di prescrizione.
Ne discende che il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile oltre che per manifesta infondatezza, innanzitutto per assoluta genericità, essendosi in buon sostanza limitato a contestare la conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile unicamente NOME luce d principio affermato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 182/21, senza un benché minimo confronto con la sentenza impugnata.
4.11 ricorso presentato nell’interesse di NOME.
Quanto al ricorso di COGNOME NOME, è, in premessa il caso di precisare che quanto affermato dNOME Corte Costituzionale nella sentenza sopra riportata in ordine al perimetro del vaglio deve essere effettuato in caso di declaratoria di prescrizione corredata da statuizioni civ anche da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione che proceda in tal senso – non ha ripercussioni sul profilo preliminare dell’inammissibilità del ricorso – che rimane di competenza di questa Cor anche a seguito RAGIONE_SOCIALE novella introdotta dNOME cd. riforma Cartabia di cui al d.lgs. 150/2 tale profilo dell’inammissibilità non potrà che essere affrontato secondo i principi ordinari tema di sindacato di legittimità, oramai consolidati, sanciti da questa Corte, principi che possono che valere anche nel caso in cui i vizi denunciati devono essere riguardati unicamente sotto il profilo delle statuizioni civili.
Sicché va operato il preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso anche in caso declaratoria di prescrizione corredata da statuizioni civili, comparando i motivi articolat gli argomenti esposti nella sentenza impugnata, rimanendo pur sempre la specificità dei motivi articolati in ricorso il primo parametro di valutazione del ricorso anche agli effett
Ebbene, ciò posto si osserva che il ricorso in scrutinio – fondato agli effetti pena essere, come preannunciato, nelle more intervenuta la prescrizione anche dei residui due reati contestati ai capi C e D del proc n.2114/03, per i quali era intervenuta conferma condanna in appello (i fatti risalgono al 7.1.2003, data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE, sicché il termine di prescrizione – che, in virtù RAGIONE_SOCIALE contestata e ri aggravante di cui all’art. 219 comma 1, è quello più favorevole di anni 18 e mesi computato ai sensi RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina introdotta dNOME legge del 2005 – è, pur tenen conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 404, interamente decorso i 15.11.2019, dopo la sentenza di appello) – è invece inammissibile agli effetti civili, risu i motivi articolati, imperniati sulle fattispecie penali che si assumono insussistenti ragioni di volta in volta indicate ma aventi rilievo anche ai RAGIONE_SOCIALE civilistici, aspecifici, essi di un effettivo confronto con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Di seguito si passano in rassegna, singolarmente, i motivi esposti in ricorso.
4.1. Quanto al primo motivo, riguardante le false annotazioni contabili descritte nel ca A del proc. n. 2277/03 – riflettente la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica (per avere tenuto la RAGIONE_SOCIALE i libri e le scritture contabili in maniera tale consentire la esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) – è opportu riportarne, qui, il contenuto per esteso per coglierne l’assoluta genericità.
Si assume innanzitutto che la Corte d’appello affermi contraddittoriamente come falsa l’annotazione RAGIONE_SOCIALE concessione del mutuo di lire 1.700.000.000 sulla scorta dell’assenza di un contratto di mutuo tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Cassa di risparmio di RAGIONE_SOCIALE, pur dando a del riscontro probatorio dell’accredito di lire 1.698.000.000 sul conto corrente intestato a RAGIONE_SOCIALE acceso proprio presso il suddetto istituto bancario con data di accredito del 16 magg 1994, eseguito tramite il Banco di Napoli di Francoforte. Non spiega sul punto la Corte territoriale – prosegue il ricorso – da dove quindi deriverebbe quell’accredito riscontra perché non rappresenti proprio il mutuo contestato come insussistente; ed infatti la difesa aveva ben rappresentato come la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata dei fratell COGNOME, fosse stata costituita il 22 dicembre 1992 con un capitale sociale di lire 20 milio per realizzare, gestire una casa di cura ad indirizzo reumatologico con riabilitazion mediante l’acquisto e l’adeguamento strutturale di un complesso immobiliare in RAGIONE_SOCIALE Ioniche di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllante le RAGIONE_SOCIALE del gruppo RAGIONE_SOCIALE nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE successiva cessione dei 9/10 delle quote a professionisti specializza in quel settore sanitario. In attesa del rilascio delle varie autorizzazioni, sia realizzazione dell’adeguamento degli immobili che per ottenere i necessari accreditamenti
da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEne, onde procedere NOME cessione delle quote societarie, la COGNOME aveva intanto avuto necessità di disporre di finanziamenti per far fronte ai pagamenti dovuti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto del complesso immobiliare di RAGIONE_SOCIALE 3oniche; poiché nel corso degli anni i RAGIONE_SOCIALE COGNOME, soci esclusivi RAGIONE_SOCIALE jonica RAGIONE_SOCIALE, avevano riservatament affidato ad una RAGIONE_SOCIALE fiduciaria RAGIONE_SOCIALE Banca Nazionale del Lavoro, e cioè NOME RAGIONE_SOCIALE, parte dei proventi a loro spettanti dalle attività svolta negli anni dalle socie gruppo, da custodire con riserva per essere eventualmente utilizzate in caso di necessità, era stata ravvisata l’opportunità di porre quelle somme a garanzia di un temporaneo finanziamento da richiedere al sistema bancario per il sostegno dell’iniziativa industriale corso di completamento da parte RAGIONE_SOCIALE NOME nella prospettiva di una pronta restituzione delle somme con il conseguente ripristino del fondo presso la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia non appena conseguita la programmata cessione a terzi dei 9/10 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, nell’aprile del 1994 era stata incaricata la stessa fiduciaria RAGIONE_SOCIALE di porre le so che teneva in custodia, ammontanti ad oltre un miliardo e 700 milioni di lire, a garanzia d un finanziamento di pari importo da concedere NOME Nascita con l’impegno di mantenere l’operazione nella più assoluta riservatezza. Pertanto il dirigente RAGIONE_SOCIALE fiduciaria RAGIONE_SOCIALE, che in quel periodo seguiva il rapporto con i RAGIONE_SOCIALE COGNOME, accogliendo la richi di mantenere riservata l’operazione, decise di non affidare l’incarico dell’erogazione de prestito NOME Banca Nazionale del Lavoro proprietaria RAGIONE_SOCIALE fiduciaria – vigendo l’obbligo del segnalazione NOME centrale rischi anche RAGIONE_SOCIALE garanzia prestata in numerano – ma di rivolgersi ad una banca italiana con sede all’estero la quale avrebbe concesso il finanziamento con la garanzia costituita dalle somme di 1,7 miliardi di lire dei frat COGNOME che il dirigente RAGIONE_SOCIALE fiduciaria, dottor COGNOMECOGNOME avrebbe provveduto a trasferire deposito ad un’altra fiduciaria esterna di sua conoscenza. Pertanto il 28 Aprile ed il 2 maggio 1994 era stata prelevata dNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia la somma complessiva di 1.719.804 di lire e tramite la RAGIONE_SOCIALE fiduciaria estera l’importo di lire 1.700.000 era stato posto a garanzia un mutuo di pari entità che il Banco di Napoli di Francoforte ha provveduto ad erogare NOME NOME in esecuzione di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 3 maggio 1994 dall’ingegnere NOME COGNOME, amministratore all’epoca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il contratto in questione conteneva condizioni certamente più favorevoli rispetto ai normali contratti di finanziamento soggetti a rischio per l’ente mutuante. Il 4 maggio 1994 l’amministratore RAGIONE_SOCIALE NOME aveva quindi acceso in RAGIONE_SOCIALE presso l’agenzia n. 21 RAGIONE_SOCIALE Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE un conto corrente sul quale il successivo 13 maggio veniva accreditata, con valuta 16 maggio 1994, la somma di 1.698.719.000 al netto delle spese sull’importo erogato dal Banco di Napoli di Francoforte per un miliardo e settecento milioni di lire e nello stes giorno lo stesso importo veniva trasferito dNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE con l’assegno 921 RAGIONE_SOCIALE Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Prosegue il ricorso evidenziando che risulta dalle registrazioni contabili RAGIONE_SOCIALE NOME, semp nella stessa data, la registrazione dell’accredito sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE somma di u miliardo e settecento milioni di lire RAGIONE_SOCIALE Cassa di Risparmio RAGIONE_SOCIALE. Dall’esame dei da contabili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che il curatore non ha potuto visionare redigere la relazione ex art. 33 I.f. perché solo successivamente sono stati estratti dai pe del tribunale dal computer “inceppato” dal curatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (l’altra soci degli COGNOME incaricata RAGIONE_SOCIALE tenuta delle scritture contabili di tutte le RAGIONE_SOCIALE del grup è consentito effettuare il riscontro delle operazioni contabili riguardanti l’esistenz mutuo, cioè del finanziamento dell’importo di un miliardo e settecento milioni di lire indic NOME voce “mutuo caricalFI” e del corrispondente versamento in data 16 maggio ’94 dello stesso importo sul conto Cassa di Risparmio RAGIONE_SOCIALE.
Sicché è infondata la ricostruzione accusatoria – si conclude in ricorso – secondo cui sarebbe stata rappresentata in contabilità falsamente l’esistenza del mutuo per un miliardo e settecento milioni di lire laddove lo stesso fu invece effettivamente erogato. La stes sentenza impugnata ha, peraltro, dato atto dell’effettivo trasferimento dell’importo di lir miliardo e settecento milioni dNOME RAGIONE_SOCIALE NOME NOME RAGIONE_SOCIALE con asseg del 16 maggio 2014 (quindi il mutuo, si ribadisce, era effettivo e sussistente), affermand però come non risultasse riscontro bancario circa l’avvenuta estinzione del mutuo, risultando solo l’annotazione contabile, la n. 3 del 28.2.1998, che riportava l’estinzione mutuo in parola. Tale annotazione, così come quella del 31.12.98, relativa al versamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte dei soci COGNOME NOME NOME NOME di un miliardo e settecento milioni di lire, divenendo questi ultimi creditori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il mede importo, sono state ritenute operazioni solo fittizie. Nessuno accenno, neanche in tal caso però NOME documentazione agli atti giustificativa di tali operazioni e valorizzata dNOME ; confutazione delle interpretazioni sul punto date dal curatore. A sostegno RAGIONE_SOCIALE veridici delle operazioni la difesa aveva chiarito e documentato che il debito di un miliardo settecento milioni iscritto al passivo del bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE banca f stato sostituito da un debito di pari importo (esente da interessi) nei confronti dei fr COGNOME NOME e NOME. L’operazione di estinzione del mutuo era stata registrata in contabilità dNOME dipendente che non aveva però indicato come autori del versamento gli ingegneri NOME e NOME COGNOME ma la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ci si accorgeva poi dell’errore e quindi si procedeva NOME rettifica a fine anno dandosi atto che erroneamente l’estinzione del debit era stata registrata come effettuata dNOME RAGIONE_SOCIALE invece che da NOME e NOME COGNOME. Pertanto, si conclude per la palese contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appell nella parte in cui ritiene accertata la falsità delle scritturazioni contabili del 28 Febbrai e del 31 dicembre 1998, quantomeno viziata da grave carenza non avendo valutato nella sua totalità il compendio probatorio agli atti nonché le suddette deduzioni difensive. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, pur a voler ritenere il primo motivo, testé in parte riportato, supportato interesse nella misura in cui esso, nell’attaccare la fattispecie RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudole documentale di cui al capo A, contestato al solo COGNOME NOME (rispetto al quale risulta peraltro attestata la irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna), e non anche al ricorren COGNOME NOME, avrebbe inteso porre in discussione la fattispecie di tentata bancarotta patrimoniale contestata al capo B a tutti i RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME, NOME e NOME, risu evidente la sua assoluta genericità.
Esso, dopo aver operato una dettagliata ricostruzione tesa a dimostrare la veridicità dell’erogazione del mutuo e del trasferimento del relativo importo in favore RAGIONE_SOCIALE societ RAGIONE_SOCIALE – che si assumeva creditrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per averla finanziat nell’acquisto dell’immobile – ovvero circostanze pacifiche attestate dallo stesso curatore riportate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 17 e sgg. in cui si pone piuttosto l’accen sulle discrasie presenti nelle scritturazioni contabili al riguardo che descrivev un’operazione del tutto diversa da quella effettivamente avvenuta, lasciando intendere l’erogazione di un mutuo da parte RAGIONE_SOCIALE Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE laddove si era trattato di un accredito di somme in valuta estera da parte del Banco di Napoli di Francoforte), diventa del tutto generico nella parte decisiva relativa NOME effettiva estinzione del mut NOME riconducibilità di tale operazione ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Ed infatti, nella sentenza impugnata è messa in discussione la estinzione del mutuo da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e non l’effettivo pervenimento RAGIONE_SOCIALE somma di un miliardo e settecento milioni nelle casse RAGIONE_SOCIALE COGNOME, prima, e in quelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi – quindi la sussistenz credito dei RAGIONE_SOCIALE NOME NOME NOME verso la NOME che, secondo la prospettazione difensiva avrebbero rimpinguato le casse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in conseguenza di tale estinzione.
Pur a voler ritenere erogato il “mutuo” di un miliardo e settecento milioni di lire in fa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e ciò di là delle discrasie emergenti dNOME contabilità come ex post ricostruita circostanza che, come detto, non è affatto esclusa nella sentenza impugnata, ciò che invece non risulta affatto, e costituisce il fulcro RAGIONE_SOCIALE decisione, è che il mutuo erogato sia sta effettivamente estinto (cfr. pag.19 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), emergendo tale estinzione solo delle inattendibili annotazioni contabili che riportano l’operazione, alle quali si appe buona sostanza il ricorso sostenendone la veridicità senza nulla argomentare sulla effettività dell’operazione.
Il ricorso si limita ad argomentare sulla sola base delle registrazioni contabili ritenute veritiere nella ricostruzione dei giudici di merito in mancanza di riscontri bancari rinvenuti né addotti col presente ricorso – e mira ad evidenziare soprattutto come per mero errore fosse stata indicata la RAGIONE_SOCIALE quale creditrice RAGIONE_SOCIALE NOME NOME non i frat NOMENOME laddove il fulcro a monte RAGIONE_SOCIALE contestazione accusatoria rectius il fatto storico attribuito – gira intorno NOME inattendibilità delle scritturazioni contabili afferente l’ del mutuo con relativo subentro dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME; l’impugnazione, invece, quanto NOME
effettiva estinzione del mutuo che avrebbe fatto sorgere il credito dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nu dice di concreto, rimandando genericamente al compendio probatorio in atti e agli argomenti difensivi.
Tutto ciò senza considerare – si aggiunge a pag. 20 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata – che nel dicembre del 1999 il credito dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE NOME si ampliava anc più in misura esponenziale a seguito di accollo, da parte di quest’ultima, di un debito del RAGIONE_SOCIALE verso i medesimi soci COGNOME NOME NOME NOME per l’importo di lire tre miliardi cinquecento milioni; in conseguenza di ciò si capovolgevano le posizioni tra NOME e NOME ed era la NOME che si trasformava in creditrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’importo di 1.719.205.318, divenendo improvvisamente debitrice dei soci COGNOME per lire 3.500.000 che si aggiungevano ai miliardo e settecento milioni di lire. La logica dell’accollo, precis Corte di appello, sfugge del tutto perché è difficile andare a pensare che poiché si è debito di una somma ci si accolli un’ulteriore somma (e, tra l’altro, anche di tutto ciò non vi documentazione esterna di conferma RAGIONE_SOCIALE correttezza delle operazioni annotate; tutto scaturiva esclusivamente da quanto annotato in contabilità e attraverso varie corrispondenze tra soci, l’ultima in termine di tempo era quella del 27 dicembre ’99 a firma appunto, dell’amministratore RAGIONE_SOCIALE COGNOME che scriveva sic et simpliciter NOME RAGIONE_SOCIALE che ” in relazione all’intesa intercorsa dichiariamo di assumerci il vostro debito di lire tre mil mezzo risultanti dalle vostre scritture contabili nei confronti dell’ingegnere NOME e NOME COGNOME“).
Quindi, conclude la Corte territoriale, guardando globalmente l’operazione, vi era, da una parte, l’impossibilità di ricostruire un debito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un miliardo e settecento mi di lire di cui non era stato individuato esattamente neppure chi erano i veri titola dall’altro, un accollo di tre miliardi e mezzo senza causa.
Anche rispetto a tale accollo – contestato al n. 4 del capo A – del tutto genericamente ricorso si limita a rimandare NOME documentazione allegata dal curatore degli ingegneri NOME e NOME COGNOME NOME domanda di ammissione al passivo del fallimento NOME NOME quale emergerebbe che i predetti erano creditori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di 3.500.000 per apporti in denaro, derivati da obbligazioni sottoscritte e non riscosse, utili percepiti p garanzia di esposizioni bancarie, escussi ad inizio del 1997 dalle stesse banche, utili no percepiti ma regolarmente presenti nella contabilità, laddove la contestazione accusatoria -rectius il fatto storico attribuito – afferisce piuttosto all’accollo del debito da part NOME, che non avrebbe trovato alcuna specifica giustificazione in atti.
Tutto ciò – si aggiunge – senza considerare – lo si annota solo ad colorandum la razionalità RAGIONE_SOCIALE complessiva operazione per la NOME, che, costituita con un capitale social di soli 20 milioni di lire, avrebbe acquistato un immobile per euro 3.432.000.000 pe l’esercizio di un’attività imprenditoriale, per la quale, secondo quanto si afferma nello ste
ricorso, non erano state ancora concesse le relative autorizzazioni, con fondi provenienti da altra RAGIONE_SOCIALE.
Né di maggiore specificità è caratterizzato il motivo nella parte in cui contesta la condott cui al n. 5 del capo A del procedimento n. 2277/03 riguardante l’annotazione in contabilità di un versamento su un conto bancario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per lire 600 milioni come proveniente dNOME RAGIONE_SOCIALE, laddove tale somma sarebbe stata invece rimessa dNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello anche qui avrebbe lapidariamente avNOMEto l’asserita falsità RAGIONE_SOCIALE relati scrittura contabile, richiamando le dichiarazioni del curatore secondo cui la suddetta somma sarebbe stata direttamente trasferita dNOME RAGIONE_SOCIALE NOME NOME tramite bonifico, senza passar dNOME RAGIONE_SOCIALE, non risultando peraltro “documentato alcun rapporto di finanziamento con pattuizione di corresponsione di interessi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE“. L’operazione relati al trasferimento dei 600 milioni di lire – si evidenzia in ricorso – è stata ampiame descritta dall’ingegnere NOME COGNOME nella memoria depositata all’udienza del 28 novembre 2009 e confermata nella memoria del settembre 2010: si tratta, nella fattispecie, di una cosiddetta triangolazione finanziaria, illustrata in udienza sia dall’ingegnere COGNOME che dal professore NOME COGNOME (Presidente del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), adottata nel trasferimento diretto RAGIONE_SOCIALE somma di lire 600 milioni da RAGIONE_SOCIALE NOME NOME effettuato con il bonifico del Banco di Napoli del 17 settembre ’97 con registrazione in contabilità dei distinti passaggi di denaro da RAGIONE_SOCIALE a COGNOME e da ionic COGNOME.
Si assume che non esistendo tra RAGIONE_SOCIALE e NOME rapporti di natura finanziaria, operando l’una nel campo immobiliare e l’altra in quello sanitario, ma risultando invece rapporti finanziamento tra le stesse RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (abilitata per statut anche all’esercizio di attività finanziaria), il trasferimento RAGIONE_SOCIALE somma di 600 mi imposto dNOME banca, ha dovuto necessariamente interessare il rapporto di finanziamento esistente tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la NOME.
Evidenti sono i limiti di una tale impostazione che fonda il sovvertimento di quella contenu nella sentenza impugnata su argomenti di tipo meramente logico, peraltro, affetti da indubbia vaghezza a fronte dell’inconfutabile dato del bonifico bancario, non escludendo essa, per altro verso, che diversamente possano essersi atteggiati in concreto i rapporti tr le RAGIONE_SOCIALE che si assumono per stessa tesi difensiva facenti parti di un unico gruppo nel quale le stesse variamente interagivano tra loro.
Null’altro potrebbe poi aggiungere l’ulteriore aspetto evidenziato in ricorso secondo cui operazioni RAGIONE_SOCIALE triangolazione non avrebbero avuto bisogno di “pezze di appoggio” perché operazioni attestate dallo stesso libro giornale vidimato del 1997 di ciascuna delle tre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, confermate dai relativi mastrini; laddove oggetto di contestazione è appunto la inattendibilità di tali risultanze contabili non tracci bancariamente quanto al passaggio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, risultando piuttosto unicamente il
bonifico tramite Banco di Napoli di RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME; a fronte di ciò il rinvio effettivi e reali rapporti delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo e RAGIONE_SOCIALE funzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” si appalesa, evidentemente, non dirimente.
Quanto, infine, NOME contestazione avente ad oggetto il dolo del reato di bancarott fraudolenta documentale di cui al capo A proc. n. 2277/03 – contestato unicamente a COGNOME NOME non anche al ricorrente COGNOME NOME – è solo il caso di precisare che essa non considera che ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudolenta documentale contestata, ovvero quella cd. generica, è sufficiente il dolo generico.
4.2. Il secondo motivo si fonda in parte sugli stessi argomenti già esaminati nell’affrontare il primo motivo, assumendo come presupposto del suo argomentare la veridicità delle appostazioni contabili riflettenti i crediti che i RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME avrebbero vantato – per un miliardo e settecento milioni e per tre miliardi e cinquecent milioni – nei confronti RAGIONE_SOCIALE COGNOME, laddove tale assunto come sopra esposto non ha trovato alcuno effettivo riscontro in atti (si rimanda quindi a tutto quanto già sopra dett riguardo).
Il motivo è ulteriormente generico, non confrontandosi con la ben più ampia ricostruzione svolta al riguardo nella sentenza impugnata che alle pagine 32 e sgg., in particolare a pagg. 33 e 34, rappresenta, ulteriormente, come dovesse ritenersi implausibile che al credito dei soci COGNOME NOME NOME di un miliardo e 700 milioni incardinato sulla RAGIONE_SOCIALE, se n’era aggiunto, in seguito, nel 1999, un altro di tre miliardi e 500 milioni, vantato dai medes nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui debito ad un certo punto, senza motivazione, era sta accollato dNOME NOME che diventava debitrice dei predetti per il complessivo importo di miliardi e 200 milioni di lire e da debitrice si trasformava, in forza di tale accollo, cr RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOME per 1.719.205.318. Anche detta rilevante operazione economica, si ribadisce nella sentenza impugnata, risultava fondata solo sulle registrazioni contabili e s uno scambio di corrispondenza tra soci e legali rappresentanti delle RAGIONE_SOCIALE, tutto ovviamente, consumatosi nella ristretta cerchia dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME che vi partecipavano ora come soci ora come amministratori. L’ultima delle note, in ordine di tempo, con cui era stato realizzato tale travaso era quella del 27 dicembre ’99 a firma dell’amministratore dell NOME che scriveva puramente e semplicemente NOME RAGIONE_SOCIALE: ” in relazione alle intese intercorse dichiariamo di assumerci il vostro debito di lire tre miliardi e mezzo risultati vostre scritture contabili nei confronti dell’ingegnere NOME e NOME COGNOME“. L’accollo er del tutto privo di qualsiasi dato di certezza del credito e per nulla conveniente per la soci che non si comprende la ragione per cui già debitrice di un miliardo e 700 milioni di lire confronti dei due soci si gravasse, immotivatamente, di ulteriori tre miliardi e 500 milion è detto innanzi, precisa la Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE risposta generica offerta da COGNOME sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE manovra che sarebbe stata dettata esclusivamente dNOME decisione di
concentrazione dei crediti dei RAGIONE_SOCIALE su una sola delle RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna considerazion dell’interesse di quest’ultima).
Il seguito era costituito dNOME cessione del credito complessivo degli ingegneri COGNOME di miliardi e 200 milioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE NOME a favore dei due consorzi suindica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – a garanzia del pegno di somme prelevate in assenza di autorizzazione da parte dell’ingegnere COGNOME NOME dai due consorzi, di cui era stato legale rappresentante, per un corrispondente importo (1100+4100 quindi 5200), cui si era accompagnata anche l’operazione di cessione dei canoni di locazione maturati e maturandi spettanti NOME NOME dNOME locazione dell’immobile all’RAGIONE_SOCIALE, partecipavano oltre che i RAGIONE_SOCIALE cessionari dei loro crediti anche COGNOME NOME in qualità amministratore unico RAGIONE_SOCIALE NOME (al riguardo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello rinvia a sentenza di condanna emessa nei confronti di COGNOME NOME – valutata quale mero documento in assenza di attestazione di deRAGIONE_SOCIALEtività – in merito ai problemi intercorsi ordine NOME gestione da parte di COGNOME NOME delle finanze del RAGIONE_SOCIALE di cui era presidente del consiglio di amministrazione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cu era presidente del consiglio direttivo e amministratore, indicati evidentemente solo ad colorandum).
A seguito di tale ultima operazione sul bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava iscritto un deb favore del RAGIONE_SOCIALE per l’importo di quattro miliardi e 100 milioni di lire debito di un miliardo e 100 milioni a favore di RAGIONE_SOCIALE; indi, conclude la sentenz impugnata ribadendo che la RAGIONE_SOCIALE nessun rapporto avrebbe avuto con le due RAGIONE_SOCIALE richiamate se non per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione e che questa ne comprometteva deRAGIONE_SOCIALEtivamente l’equilibrio economico in quanto in tal modo veniva per di più sostituito al credito intro con le modalità descritte nella sua contabilità dei soci COGNOME NOME ed NOME quello nei confronti di due soggetti giuridici ad essa del tutto estranei – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – esponendola al relativo recupero forzato.
Si precisa infine che la condotta distrattiva in parola è contestata al capo B procedimento n. 2277/03 come tentativo (in quanto il disegno sottrattivo non era stato portato a compimento giacché gli immobili RAGIONE_SOCIALE NOME erano stati nel frattempo sottoposti a pignoramento dNOME creditrice ipotecaria BNL in forza del proprio contratto di mutu fondiario. Facevano parte RAGIONE_SOCIALE cessione anche i canoni di locazione dell’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma per la parte maturata dopo il fallimento il curatore nomina aveva provveduto NOME riscossione dei canoni locativi. Diversamente, consumata è la distrazione, di cui al capo C dell’imputazione a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali legali rappresentanti pro-tempore, degli importi che sarebbero stati concretamente percepiti da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, secondo la cessione concordata dei canoni di locazione provenuti dall’RAGIONE_SOCIALE e assegnati al RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE nel per successivo al terzo trimestre 2001 e fino al primo trimestre 2002).
Evidente rimane dunque la genericità del motivo anche in parte qua a fronte RAGIONE_SOCIALE complessiva e puntuale ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda svolta dNOME Corte di appello, sopra riportata.
Né potrebbe aggiungere alcunché di dirimente la ulteriore generica circostanza evidenziata in ricorso secondo cui la NOME non poteva essere considerata impresa a rischio in quanto non aveva alcuna necessità finanziaria per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE sua attività, consistent esclusivamente nella percezione dei canoni di affitto degli immobili di proprietà siti in Sa Ioniche concessi in locazione all’RAGIONE_SOCIALE per il canone annuo di lire 357.912.432 (laddov peraltro è la stessa prospettazione difensiva ad avere evidenziato quale fosse il ben diverso programma RAGIONE_SOCIALE NOME relativo NOME gestione di una casa di cura e come in virtù di esso avesse contratto i debiti); nè l’ulteriore annotazione secondo cui sarebbe stato dimostrat che a fronte del valore degli immobili posseduti valutati 6.735.691.795 i debiti più rilev RAGIONE_SOCIALE NOME consistevano – solo – nell’importo di lire un miliardo e 500 milioni, interessi, dovuti NOME BNL in relazione al mutuo ipotecario gravante sugli immobili, in que di lire 1.475.826.126 nei confronti RAGIONE_SOCIALE .RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per finanziamenti erogati l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili, e di lire 197.507.774 risul dall’esposizione in essere nei confronti del Banco di Napoli.
IL motivo è, infine, del tutto generico anche in punto di contestazione del dolo – generic richiesto per la bancarotta distrattiva.
4.3. Quanto alle generiche censure che afferiscono al capo E del proc. n. 2277/03 esse sono inammissibili innanzitutto per carenza di interesse, essendo la distinta fattispecie di a tale capo d’imputazione contestata – ed attribuita – unicamente a COGNOME NOME.
4.4. Quanto al quarto motivo afferente i fatti oggetto delle imputazioni di cui procedimento RAGIONE_SOCIALE n. 2114/03, esso è da ritenere, parimenti, del tutto generico.
Innanzitutto, va precisato che le doglianze per la parte afferente il reato di bancaro documentale ascritto al capo B al solo NOME COGNOME, pur a voler tener conto RAGIONE_SOCIALE prospettata connessione esistente tra essa e le altre condotte contestate, sono inammissibili per carenza di interesse dal momento che il collegamento è solo insito nella ricostruzione generale dell’operazione come prospettata in ricorso, laddove l’affermazione di responsabilità attiene NOME specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta documental imputata al solo COGNOME NOME NOME che il ricorso contesta anche sotto il profilo del dolo d quale non vi è parimenti ragione di discutere rispetto al ricorrente.
L’operazione peraltro è descritta come unitaria in ricorso per il solo fatto che a far sfondo ad essa vi sarebbero gli avvenimenti accaduti ad inizio del 1997, quando il rapporto di tutte le banche nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo dei RAGIONE_SOCIALE.
Si era verificato infatti, si espone in ricorso che, pur avendo la RAGIONE_SOCIALE, altra so riconducibile agli COGNOME, rinunciato in data 2 dicembre 1996 all’amministrazione
contro
llata (richiesta il 13 giugno precedente in conseguenza dell’avvio dell’operazione cd. RAGIONE_SOCIALE promossa dNOME RAGIONE_SOCIALE il 6 Marzo 1996) a seguito del concreto interesse mostrato nel frattempo da un’importante azienda nazionale per rilevare la RAGIONE_SOCIALE sportiva purché svincolata dNOME procedura concorsuale, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, invece di procedere ad una tempestiva declaratoria di improcedibilità o di archiviazione RAGIONE_SOCIALE pratica, aveva, “con un inopinato e anomalo provvedimento assunto di iniziativa” – così testualmente in ricorso – disposto d’ufficio l’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare su RAGIONE_SOCIALE sportiva dichiarando ufficialmente in data 24 gennaio 1997 che “occorre verificare se ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di ufficio del fallimento”. In prati veniva concretamente a prospettare il pericolo del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cu l’ingegnere NOME COGNOME COGNOME la maggioranza assoluta del capitale sociale, ne era l’amministratore unico con ogni potere, ne garantiva personalmente con i suoi beni personali e le sue RAGIONE_SOCIALE tutte le esposizioni finanziarie in essere nei confronti delle banc Il timore di un possibile fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sportiva – si prosegue in ricorso – pro un contraccolpo per le banche le quali ancor più si NOMErmarono quando dNOME lettura dei giornali del 12 Febbraio 1997 appresero che il magistrato responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE promotore dell’operazione RAGIONE_SOCIALE aveva rilasciato NOME stampa delle “sconcertanti dichiarazioni” – così testualmente in ricorso – , contenenti l’espl sollecitazione a richiedere il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esprimendo sorpresa e disappunto nel constatare come nessuno ne avesse ancora avanzato l’istanza. Il paventato fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preoccupò fortemente le banche in quanto esposte nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un ammontare di oltre sei miliardi di lire, come ufficialmente attestato dal centrale rischi RAGIONE_SOCIALE Banca d’RAGIONE_SOCIALEia, interamente garantito dNOME fideiussione persona dell’ingegnere NOME COGNOME; per cui, qualora il tribunale avesse deciso di dichiarare i fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le banche avrebbero potuto e dovuto rivalersi obbligatoriamente per il soddisfacimento dei propri crediti sui beni personali dell’ingegner NOME COGNOME e quindi su tutte le RAGIONE_SOCIALE del gruppo (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) di sua proprietà. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Indi, se non a giustificazione totale delle condotte ma quanto meno per circoscriverne la portata nell’ambito del contesto delineato, il ricorso evidenzia come tutte le banche seguito degli inopinati comportamenti delle autorità giudiziarie civili e penali, e piuttosto, degli ingenti debiti innanzitutto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – pertanto decisero di congel per prudenza gli affidamenti concessi a tutte le RAGIONE_SOCIALE del gruppo procedendo NOME revoca di tutti i conti correnti bancari e scrivendo a incaglio le relative posizioni presso la ce rischi RAGIONE_SOCIALE Banca d’RAGIONE_SOCIALEia; ciò naturalmente non perché – si assume apoditticamente in ricorso – come ha affermato il tribunale le RAGIONE_SOCIALE non fossero in grado di restitui finanziamenti ricevuti dal sistema bancario, tra l’altro erogati a fronte di corrispond mandati di pagamento o di crediti certi da incassare soprattutto da enti pubblici e comunque
largamente garantiti dal rilevante patrimonio immobiliare delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo, ma per evitare in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione del tribunale fallimentare un ampliamento delle esposizioni finanziarie.
Il mutamento del rapporto improvvisamente assunto dal sistema bancario nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo agli inizi del ’97 sarebbe stato ampiamente esposto dal direttore COGNOME del Banco di Napoli e dai direttori delle banche esaminati quali testimoni, che avrebbero tutti attestato in udienza che le RAGIONE_SOCIALE amministrate da NOME COGNOME (confermate come primarie clienti) erano in sé solvibili e che la chiusura dei conti disposta all’inizio del ‘ la richiesta di rientro immediato dall’esposizione e la minaccia di adire le vie legali p recupero di tutti i crediti era derivata esclusivamente dal fatto che la RAGIONE_SOCIALE risulta tutti gli effetti collegata per proprietà, amministrazione, garanzia, alle altre socie gruppo, come peraltro risultante ufficialmente dalle rilevazioni RAGIONE_SOCIALE centrale rischi d Banca d’RAGIONE_SOCIALEia. Risulta dagli atti del processo infatti – si afferma sempre in ricorso – ch in precedenza con lettera del 2 gennaio ’97 l’ingegnere NOME COGNOME aveva aggiornato tutte le banche sulla situazione delle attività delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo compresa quell riguardante la RAGIONE_SOCIALE, a cui era seguita in data 9 gennaio 1997, su richiesta dell stesse banche, la consegna di un prospetto delle iniziative e delle opere in corso d esecuzione e di prossima realizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle RAGIONE_SOCIALE operative sue partecipate, predisposto dNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. All’interesse delle banche di recuperare i loro crediti corrispondeva evidentemente – si assume in ricorso – anche quello delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo per cui, concordata per il 18 Febbraio ’97 una riunione presso il Banco di Napoli, i direttori di tutte le banche creditrici, pur confermando il blocco asso dei conti correnti, hanno congiuntamente dichiarato di essere disponibili a soprassedere a qualsiasi iniziativa in danno delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME condizione irrinunciabile che tutti gli incassi non condizionanti la prosecuzi delle attività fossero per l’intero destinati al rientro di tutte le esposizioni comprese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che i crediti delle banche venissero per intero garantiti dall’ipotec tutti i beni immobili di proprietà delle RAGIONE_SOCIALE del gruppo e personale dei soci. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In realtà, a ben vedere, la stessa ricostruzione svolta in ricorso non implica che le socie del gruppo all’epoca fossero pienamente solvibili – come si vorrebbe lasciare intendere tendendo a ricondurre il comportamento delle banche ad eventi esterni e NOME vicenda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dal momento che le banche promisero di desistere dal promuovere immediatamente procedure esecutive (ivi compresi evidentemente eventuali procedure concorsuali) solo a patto che – come detto – fossero concesse ipoteche su tutti i beni dell RAGIONE_SOCIALE e su quelli dei soci e che tutti gli incassi fossero per l’intero destinati al ri tutte le esposizioni e non solo di quelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la contropartita erano anche garanzie personali prestate da COGNOME NOME che si intendeva evidentemente di preservare.
In tale contesto si inserirebbe, quindi, la vicenda relativa all’incasso RAGIONE_SOCIALE somma di cui lodo arbitrale col RAGIONE_SOCIALE. Infatti, solo due giorni dopo l’incontro del Febbraio 97 con tutti i direttori delle banche – si espone in ricorso – il Tribunale di Re RAGIONE_SOCIALEa rendeva esecutivo il lodo arbitrale che condannava il RAGIONE_SOCIALE a versare NOME RAGIONE_SOCIALE l’importo di lire 5.409.732.204 e prontamente con lettera del 21 Febbraio 97 dell’ingegnere NOME COGNOME l’evento veniva comunicato a tutte le banche; sicché dopo l’incasso, che avvenne il 20 settembre ’97, i direttori delle banche decisero di riparti l’importo in proporzione all’ammontare dei crediti vantati da ciascuna banca concordando di procedere analogamente nella ripartizione dei successivi incassi dei mandati di pagamento maturati dalle RAGIONE_SOCIALE del gruppo, onde rientrare da tutte le esposizioni.
Gli importi che furono pagati alle banche sarebbero quelli contestati al capo A, relativo a finanziamento RAGIONE_SOCIALE somma di lire 600 milioni in favore di “collegate”, al capo B, relati all’annotazione in data 22 Febbraio ’98 di una rimessa RAGIONE_SOCIALE somma di lire 106.194 126, e al capo C – sempre del procedimento RAGIONE_SOCIALE n. 2214/03 – nonché al capo A n. 5 del processo RAGIONE_SOCIALE n. 2277/03 (capo che, come detto, al pari di quello B del procedimento n. 2214/03, riguarda il solo COGNOME NOME).
Ebbene, basta leggere i capi d’imputazione testé indicati per comprendere che ciò che si assume in ricorso afferisce piuttosto a condotte che secondo le contestazioni si sono invece risolte in distrazioni di denaro dalle casse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore di non meglio individua “collegate” – così ad esempio per l’annotazione in contabilità, in maniera da non consentire l’identificazione dei soggetti beneficiari né RAGIONE_SOCIALE causale, del bonifico del 17.9.97 di seic milioni di lire da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di “collegate”.
Il motivo – tutto imperniato sul contesto creatosi a causa del comportamento assunto dalle banche ed agganciato NOME vicenda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come se queste circostanze potessero costituire di per sé una valida giustificazione delle condotte contestate – nulla di più concr adduce in relazione all’annotazione RAGIONE_SOCIALE somma di 600 milioni di lire, costituente l’ogget specifico dell’imputazione di cui al capo A e, sotto il profilo distrattivo, di quella d capo C, che rappresentano, come detto in premessa, i fatti storici a cui occorre invece fare riferimento anche ai RAGIONE_SOCIALE civilistici.
Quanto NOME bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A – contestata dall’accusa per essere state le scritture contabili all’epoca consegnate al curatore ritenute frammentari e contenenti dati non attendibili e quindi tali da non consentire agli organi RAGIONE_SOCIALE procedura ricostruzione degli affari e del patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ci si limita invero ad evidenz genericamente, che in sede di giudizio fu acquisito il disco D contenente tutte le scrittu obbligatori per legge, sia quelle regolarmente trascritte sui registri vidimati che qu ausiliarie, tutte aggiornate NOME data del fallimento, e che il fallimento sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE furono dichiarati su istanza dei liquidatori ossia dei curatori, rispettivame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che disponevano di tutte le scritture contab
aggiornate. Tale impostazione – è evidente – costituisce il tentativo di accreditare che scritture contabili fossero complete ed attendibili per il solo fatto che sulla base di avrebbero richiesto il fallimento i suindicati soggetti, circostanza che evidentemente non pu provare di per sé l’assunto, tenuto anche conto che quello accusatorio si fonda, invece, su ben altri elementi concreti dettagliatamente illustrati proprio dai curatori dei fallimen dichiarati; elementi che il ricorso ritiene peraltro di poter superare adducen genericamente che poi in giudizio si sarebbero acquisiti altri dati contabili estratti dal D, rispetto ai quali i giudici di merito si sono comunque espressi (cfr. pagg. 12 e sgg. de sentenza impugnata in cui, dopo essersi evidenziato come tale disco D del computer, appartenente non NOME RAGIONE_SOCIALE ma NOME RAGIONE_SOCIALE, nell’immediatezza del fallimento non fosse stato indicato tra le cose da esaminare, si rappresenta che in ogni caso la successiva apertura di tale disco intervenuta in giudizio aveva consentito l’acquisizione de mastrini non rinvenuti in precedenza, laddove il libro giornale degli anni successivi a que per i quali era stata effettuata la consegna si presentava comunque irregolare perché per quegli anni avrebbe dovuto essere vidimato e bollato; in ogni caso il curatore aveva precisato che i dati informali acquisiti a seguito dell’apertura del disco D non aveva comunque colmato le consistenti carenze RAGIONE_SOCIALE ricostruzione effettuata nel 2003 dopo la dichiarazione di fallimento, i cui esiti restavano validi nonostante il confronto effettuat le proprie riRAGIONE_SOCIALE e il materiale sopraggiunto – così ad esempio in relazione al registrazione del bonifico bancario di 600.000.000 di lire del 17.9.97, emesso dNOME RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale la curatela ha riconfermato che non era emersa alcuna valida motivazione dell’operazione e che non era risultato che RAGIONE_SOCIALE fosse gravata da obbligazioni nei confronti di alcuna delle RAGIONE_SOCIALE degli COGNOME, ribadendo che in ogni caso il passaggio di denaro risultava da NOME NOME NOME NOME NOME NOME avvenuto attraverso la RAGIONE_SOCIALE come assumeva la difesa. Indi, sempre secondo quanto riportato in sentenza, il curatore aveva ribadito che le scritture, nella misura in cui esistenti, erano inattendibili sotto vari pro per le incompletezze rilevate che per gli esiti delle riRAGIONE_SOCIALE dei fatti gestionali att documentazione diversa recuperata dNOME curatela, che sulle scritture contabili non risultavano registrati o lo erano in modo difforme, riscontrandosi pure l’annotazione contabilità di movimenti inesistenti sugli estratti conto bancari; il che aveva aggravato difficoltà di ricostruzione incontrate, ad esempio, anche con riferimento all’esat individuazione delle consistenze immobiliari, in quanto la RAGIONE_SOCIALE era ancora proprietaria d unità immobiliari essendo stati redatti solo preliminari di compravendita dei singo appartamenti con i promissari acquirenti rispetto ai quali la curatela aveva dovuto effettuar svariati accertamenti aliunde -ivi compresi quelli presso l’ufficio sentenze avendo alcuni dei promissari acquirenti adito l’autorità giudiziaria per l’adempimento in forma specifica d contratto, anche se solo una parte delle citazioni erano state trascritte. Sicché, si conclu al riguardo nella sentenza, gli esiti di tale ultimo riesame chiariscono l’inconsistenza d Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contestazioni degli imputati nella parte in cui hanno inteso giustificare le manchevolezze soprattutto formali RAGIONE_SOCIALE contabilità, e l’assenza delle pezze di appoggio ad essa relativ insistendo sul guasto del computer, secondo loro avvenuto quando si trovava nella disponibilità del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in realtà RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe comportato le incompletezze riscontrate nella relazione del curatore).
Ebbene, in linea generale, si osserva che l’eventuale acquisizione di ulteriori dati contab acquisiti solo nel corso del giudizio penale non ha rilievo, incombendo sull’amministratore l’obbligo di deposito delle scritture contabili ovvero di tempestiva consegna di esse a curatore affinché lo stesso possa celermente procedere a tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le vicende e il patrimonio societario nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura fallimenta senza dover ricorrere ad indagini aliunde (cfr. per tutte Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346 – 01); laddove, per altro verso, nel caso di specie la circostanza che sarebbero stati i suindicati liquidatori a chiedere il fallimento non esimeva certamente gli imputati avevano concretamente operato in qualità di amministratori delle medesime RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo RAGIONE_SOCIALE regolare tenuta delle scritture contabili, prima, e RAGIONE_SOCIALE comple tempestiva, messa a disposizione, poi, di esse.
Al più i dati contabili acquisiti solo in corso di giudizio potrebbero essere valutati ai fin ricostruzione delle vicende distrattive e dar conto RAGIONE_SOCIALE regolare ed adeguata tenuta dell scritture contabili perché ove dovessero emergere, anche aliunde, elementi che sconfessano le distrazioni, di essi occorre tener conto, ma nel caso di specie, come detto, la valenza de dati successivi, ai RAGIONE_SOCIALE di una diversa ricostruzione ovvero del superamento delle carenze e RAGIONE_SOCIALE inattendibilità delle scritture contabili, è stata espressamente esclusa, mentre contro, nulla di più concreto si è addotto in ricorso.
Il motivo articolato sulle distrazioni contestate al capo C a COGNOME NOME, qual amministratore e liquidatore fino al fallimento, e al capo D, è dunque generico imperniandosi esso sulla vicenda delle banche laddove le contestazioni contenute in tali capi afferiscono a condotte specifiche.
Nulla aggiungono i riferimenti svolti in relazione ad alcuni degli importi contestati c oggetto di distrazione al capo C dell’imputazione, essendo essi, a loro volta, del tut generici.
Ed invero, quanto al primo importo di 1.578.662.174 (rimessa con bonifico bancario RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE in data 17.9.1997) ci si limita ad affermare che esso importo – e n quindi la distrazione oggetto del presente procedimento – è stato già oggetto del giudizio de processo penale “RAGIONE_SOCIALE” nel quale COGNOME NOME sarebbe stato prosciolto all’udienza preliminare dal G.u.p. con sentenza confermata dNOME Corte di appello, pendente in Cassazione, senza specificare neppure in relazione a quali fattispecie di reato.
Quanto all’importo di lire 188.620.330, contestato all’ultimo punto del capo C RAGIONE_SOCIALE rubrica che riguarderebbe una somma totale costituita secondo l’accusa da più prelievi ritenuti
illegittimi avvenuti nel corso degli anni dal 96 al 2001 – il ricorso si limita ad assumere la generica contestazione dell’accusa è rimasta una pura affermazione di principio, in quanto rimasta sfornita RAGIONE_SOCIALE dimostrazione che il saldo passivo fosse stato determinato proprio da prelievi illegittimi sui conti intestati NOME RAGIONE_SOCIALE; tale dimostrazione – si assume – s stata necessaria in quanto appare arduo ipotizzare che un soggetto si appropri indebitamente di somme transitate sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella quale si è costituit garante ben sapendo che in caso di mancata restituzione delle somme sarà chiamato come è avvenuto – a rispondere con il proprio patrimonio personale del debito esistente. Si affida, in buona sostanza, la confutazione dell’articolata ricostruzione svolta nelle confor sentenze di merito riguardo NOME fattispecie distrattiva in argomento ad un argomento di tipo logico di per sé – all’evidenza – non dirimente, non idoneo appunto a disarticolare quant diffusamente illustrato dai giudici di merito (cfr. in particolare pagg. 30 e 31 e 60 d sentenza impugnata).
Del pari generico, in quanto fondato su mere generiche prospettazioni, è il motivo afferente la somma di lire 630.688.270 contestata al capo D – sempre del procedimento n. 2114/03 quale distrazione patrimoniale – che non riguarderebbe una singola operazione ma sarebbe il totale derivante da una differenza operata dal giudice delegato tra la somma di li 2.397.970.774, ricavata dallo stato patrimoniale quale credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso COGNOME NOME, e la somma di lire 1.578.662.174 – contestata al primo punto del capo C – destinata NOME RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indicata spartizione delle banche del ricavato del lo arbitrale RAGIONE_SOCIALE. Esso nel contestare che il tribunale non si sarebbe sforzato di motivare l fondatezza dell’assunto accusatorio, assume genericamente che la suddetta operazione aritmetica sarebbe viziata in quanto nella somma totale utilizzata sarebbero compresi gli utili di COGNOME NOME nella RAGIONE_SOCIALE quale socio RAGIONE_SOCIALE e i crediti sempre di COGNOME NOME verso le RAGIONE_SOCIALE del gruppo e trasferiti ad NOME, come risulterebbe dNOME contabilità, ne logica e con gli scopi anzidetti; per altro verso, il motivo è inammissibile anche perché raffronta direttamente con la sentenza del tribunale laddove il punto è stato trattato anch in quella di appello. (cfr. pag. 31 e pag. 60 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Evidente è dunque la inammissibilità anche di tale censura, che nel resto si fonda sempre su mere congetture legate ai possibili risvolti di una consulenza tecnica che avrebbe consentito di chiarire gli aspetti dubbi e che ingiustamente non sarebbe stata ammessa.
4.5. Né di maggiore apporto sono gli argomenti sviluppati col quinto motivo – che riguarderebbe tutte le fattispecie dei due procedimenti – che ruotano interno ai cd. vantaggi compensativi infragruppo, attraverso i quali – nonostante la loro genericità – si pretende dare concretezza a quanto tra le righe si è più o meno accennato nei precedenti motivi attraverso i ripetuti riferimenti all’esistenza di un gruppo COGNOME, ai collegamenti c sarebbero esistiti tra le varie RAGIONE_SOCIALE del gruppo, NOME posizione unitaria dalle stesse a rispetto al sistema bancario che le avrebbe rese dipendenti l’una dall’altra.
DNOME lettura del quinto motivo balza evidente la sua assoluta genericità, risultando del tut inconferenti, appunto per la loro palese astrattezza, gli argomenti spesi a sostegno dell’assunta configurabilità in relazione alle fattispecie contestate dell’ipotesi de vantaggi compensativi infragruppo – contemplata nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a condizioni ben precise da individuarsi nella loro specificità.
Esso tende a giustificare sia le appostazioni contabili – stante il riferimento, in premes NOME bancarotta documentale – sia i travasi di liquidità da una RAGIONE_SOCIALE ad altre, attraverso, un lato, il contesto sopra delineato in cui sarebbero venute a trovarsi le RAGIONE_SOCIALE del presunt gruppo nel 1997 (che si profilava ed era considerato tale soprattutto nell’ambiente bancario in considerazione RAGIONE_SOCIALE riconducibilità delle RAGIONE_SOCIALE tendenzialmente ai medesimi soci e amministratori, delle garanzie personali, in particolare di quelle che secondo la stessa impostazione difensiva era all’epoca il principale garante, COGNOME NOME), e, dall’altro, i c vantaggi compensativi infragruppo che nel caso di specie sarebbero derivati NOME RAGIONE_SOCIALE disponente per la mera prospettata possibilità che attraverso gli apparenti e temporanei sacrifici RAGIONE_SOCIALE stessa si sarebbe ottenuto il riequilibrio RAGIONE_SOCIALE situazione economica del grup e quindi anche RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE apparentemente depauperata, ovvero scongiurata l’iniziativa di azioni giudiziarie, in particolare la possibilità di fallimenti con effetto do
Come anticipato, però, la giurisprudenza di questa Corte in tema di vantaggi compensativi è molto precisa e non lascia spazio a riRAGIONE_SOCIALE che genericamente si basano su presunti ma indimostrati effetti positivi.
E’ vero infatti che in via generale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natu distrattiva di un’operazione – deRAGIONE_SOCIALEta infra-gruppo – può essere esclusa – solo – in presen di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la societ RAGIONE_SOCIALE e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali, ma è altrettanto vero che, co avuto modo di precisare questa Corte in diverse conformi pronunce, per escludere la natura distrattiva di un’operazione deRAGIONE_SOCIALEta infragruppo, invocando il maturarsi di vantagg compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la RAGIONE_SOCIALE disponente, dovendo invece l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la RAGIONE_SOCIALE depauperata, ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la RAGIONE_SOCIALE apparentemente danneggiata (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545 – 01 Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501); mentre una tale specifica dimostrazione, come si osserva nella pronuncia impugnata, manca nel caso di specie
La sentenza impugnata ha invero in maniera adeguata ed esauriente evidenziato la mancata individuazione di chiari e determinati vantaggi compensativi, che potessero giustificare trasferimenti intra-gruppo e la genericità delle allegazioni difensive in ordine a partite societarie che, come ben posto in rilievo dal P.G. nella requisitoria, null’altro – al potrebbe aggiungere – dimostrano se non che si tratti di RAGIONE_SOCIALE operanti all’interno di medesimo gruppo (non qualificato).
Il ricorso nella sostanza non fa che reiterare censure d’appello alle quali la Corte territ aveva già fornito risposte congrue, delle quali è però il caso di precisare la portata valenza sotto il profilo giuridico, avuto riguardo NOME cornice giuridica disegnata in ma dNOME giurisprudenza di legittimità (perspicua, ad esempio, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019 Rv. 277545).
Innanzitutto, il concetto di gruppo di RAGIONE_SOCIALE appartiene a una dimensione finanziaria ch lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse RAGIONE_SOCIALE, con la consegu che la destinazione di risorse da una RAGIONE_SOCIALE all’altra, sia pur collegate, integra la viol del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condot del delitto di bancarotta per distrazione: per escludere la natura distrattiva di un’operaz infragruppo non è dunque sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero (come appunto tende a fare il ricorso) l’esistenza di un vantaggio per la RAGIONE_SOCIALE controlla (dovendo invece l’interessato dimostrare – come già sopra detto – in maniera specifica, saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo ovve la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per RAGIONE_SOCIALE apparentemente danneggiata (ciò che invece il ricorrente ha totalmente trascurato di fare secondo quanto emergente dalle conformi pronunce di merito), elementi indispensabili per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la RAGIONE_SOCIALE depauperata RAGIONE_SOCIALEtiva del vincolo patrimoniale rispetto allo scopo sociale).
Come già osservato nella pronuncia impugnata – e per certi versi ammesso nello stesso ricorso che fonda le censure su aspetti che non centrano l’obbiettivo assumendo la sufficienza di dati diversi da quelli ritenuti determinanti nella giurisprudenza di questa Corte – manca nella stessa prospettazione difensiva una precisa indicazione dei vantaggi compensativi in termini tali da dimostrare con chiarezza che essi riequilibrino gli effetti immediatame negativi per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. COGNOME adduce a sostegno RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dell’ipotesi in scrutinio si ferma piuttosto prospettazione dell’effetto domino che altrimenti si sarebbe generato – laddove secondo quanto precisano le sentenze di merito le RAGIONE_SOCIALE versavano già in situazione di crisi – , rivendicazione RAGIONE_SOCIALE mancanza di una locupletazione personale dell’imputato e ad una generica imputazione delle operazioni NOME logica aziendale e a quella infragruppo; tratta all’evidenza di argomenti che non sono sufficienti a supportare l’assunto RAGIONE_SOCIALE natura no distrattiva delle operazioni in una logica di infragruppo, in assenza di quei dati certi co
in punto di saldo finale positivo, o quanto meno di concreta e fondata prevedibilità vantaggi compensativi che, come detto, necessitano ai RAGIONE_SOCIALE che occupano.
Pur a volere ravvisare la rilevanza dei vantaggi compensativi in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale in virtù del principio di offensività estrapolabile dal disp normativo di cui all’art. 2634 cod. civ. – peraltro già desumibile dal sistema in punto necessaria considerazione RAGIONE_SOCIALE reale offensività delle condotte – rimane evidente che tale impostazione deve comunque confrontarsi con gli ulteriori principi parimenti fondanti i ‘sistema fallimentare’ – che conservano la loro validità anche rispetto all’illecito civil non perde la sua genesi “fallimentare” per il fatto che la fattispecie concreta abbia pers rilievo penale rimanendo comunque fermo ai RAGIONE_SOCIALE civili il parametro del fatto stori contestato in sede penale – primo tra tutti quello secondo cui l’influenza dei collegament RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del gruppo sulla configurabilità dei reati in esame d essere esaminata nel rispetto dell’autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; di conseguenza deve essere allegata dall’imputato, a fronte natura oggettivamente distrattiva dell’operazione, l’esistenza di uno specifico vantaggio anche in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivante dall’atto di disposizione patrimoni complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la RAGIONE_SOCIALE di benefici, qua meno indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effet immediatamente negativi dell’operazione stessa, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. E tale vantaggio deve essere sufficientemente indicato – anche in termini quantitativi – per dars l’immediata percezione del suo rilievo, e non meramente, nominativamente e genericamente, enunciato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in deRAGIONE_SOCIALEtiva enucleato i pilastri RAGIONE_SOCIALE attitu esimente del vantaggio compensativo, compendiabili – come peraltro riportato anche da autorevole dottrina: nella circostanza che i benefici indiretti per la RAGIONE_SOCIALE sacrificata connessi a un vantaggio complessivo del gruppo e idonei a compensare efficacemente l’immediato pregiudizio patrimoniale per la RAGIONE_SOCIALE a favore di altra consociata; n cristallizzazione di tale ultimo giudizio secondo il metro RAGIONE_SOCIALE prognosi postuma (orienta dNOME ragionevole previsione dell’agente in ordine NOME complessiva neutralità dell’at dispositivo per le ragioni dei creditori), dunque non circoscritto al ritorno compensat immediato per l’ente depauperato, restando fermo nel nostro ordinamento il principio cardine RAGIONE_SOCIALE distinta soggettività e RAGIONE_SOCIALE formale indipendenza giuridica delle RAGIONE_SOCIALE gruppo in virtù RAGIONE_SOCIALE quale la RAGIONE_SOCIALE non può legittimamente imporre alle RAGIONE_SOCIALE controllate il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate (e contro gli eventuali abusi dell’influenza dominante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE restano perciò azionabili i rimedi previsti in via generale dNOME disciplina societaria essenzialmente le norme in tema di conflitto di interessi dei soci e soprattutto deg
amministratori, nonché quelle che regolano la responsabilità degli amministratori per i danni da essi arrecati al patrimonio sociale. Ciò si completa attraverso la preclusione dell’effe liberatorio laddove la consociata pregiudicata (e poi RAGIONE_SOCIALE) oppure la beneficiaria versass già all’epoca dell’operazione in stato di crisi irreversibile: in ambedue i casi difet qualunque razionalità economica ex ante a sostegno dell’atto dispositivo, vuoi perché l’insolvenza dell’ente depauperato impedisce allo stesso di godere di vantaggi di ritorno non immediati, vuoi perché la decozione RAGIONE_SOCIALE consociata beneficiaria illumina il caratter meramente e deRAGIONE_SOCIALEtivamente depauperatorio del trasferimento di ricchezza compiuto a suo vantaggio; laddove nel caso di specie il ricorso glissa sulle connotazioni finanziarie de situazioni in cui versavano le RAGIONE_SOCIALE coinvolte – delle quali vi è cenno nelle sentenze merito – assumendo genericamente – pure a fronte di quanto da esso stesso evidenziato quanto all’NOMErme creatosi nel sistema bancario – che esse non versassero neppure in situazione di crisi (laddove peraltro, ad esempio, la RAGIONE_SOCIALE versava, secondo la stessa prospettazione difensiva, quanto meno in situazione di forte indebitamento avendo avviato la procedura – ora abrogata – dell’amministrazione controllata).
Nel caso di specie, i trasferimenti di denaro sarebbero intervenuti, secondo la prospettazione difensiva, in conseguenza dell’atteggiamento assunto dalle banche che temevano, a causa delle situazione in cui – evidentemente – versava la RAGIONE_SOCIALE sportiva, i tracollo a cascata delle diverse RAGIONE_SOCIALE degli COGNOME, sicché per evitare, appunto, che ciò accadesse – come se ciò potesse integrare pur nella sua assoluta genericità un vantaggio compensativo nei termini indicati dNOME giurisprudenza di questa Corte – si sarebbero poste in essere le condotte contestate; laddove, è per altro verso pure il caso di rilevare, de distrazioni contestate solo una è a vantaggio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sportiva RAGIONE_SOCIALE che la difes assume essere stata l’unica in difficoltà economica, e che occorreva quindi sostenere per evitare il tracollo anche delle altre RAGIONE_SOCIALE, risultando le altre condotte a favore di “coll e quella di cui al capo D in favore proprio dello stesso imputato COGNOME NOMENOME
Tutto ciò senza considerare che – come già posto in evidenza nelle sentenze di merito – le RAGIONE_SOCIALE avevano assunto una fisionomia unitaria non già perché costituenti un vero e proprio gruppo quanto piuttosto per la fisionomia e dimensione che avevano assunto nel contesto bancario, in quanto, come evidenzia lo stesso ricorso, riconducibili alle stesse persone, gl COGNOME, che avevano rilasciato anche garanzie personali – di cui evidentemente temevano l’escussione – in relazione ad alcune di esse.
Ed invero, come ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente questa Corte, è configurabile un “gruppo di imprese” rilevante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ipotizzabilità di even “vantaggi compensativi” – anche tra enti che abbiano differente natura giuridica (RAGIONE_SOCIALE ed associazioni senza RAGIONE_SOCIALE di lucro) – purché tra loro si instauri un rapporto di RAGIONE_SOCIALE non di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giurid controllante (Sez. 5, Sentenza n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635 – 01; fattispecie in cui
la Corte ha escluso, in concreto, l’esistenza di un “gruppo di imprese” per l’assenza d attività di RAGIONE_SOCIALE da parte dell’associazione senza RAGIONE_SOCIALE di lucro indicata come controlla nonché di un centro unico di coordinamento delle attività e di un piano di azione imprenditoriale comune con le RAGIONE_SOCIALE fallite ad essa collegate).
Come si è già ben posto in rilievo nella pronuncia di questa Quinta Sezione testè indicata, affinché si possa parlare di gruppo di RAGIONE_SOCIALE in senso tecnico, non è sufficiente che rapporti tra RAGIONE_SOCIALE siano improntati ad uno statico legame di “proprietà” di quote dovendo piuttosto essi essere riconducibili ad una dinamica di “gruppo”, che presuppone attività d gestione sotto la RAGIONE_SOCIALE ed il controllo di una RAGIONE_SOCIALE. In tale situazione, in assenz cioè, di un gruppo economico costituito in concreto, non sussiste alcun problema di verifica di “vantaggi compensativi”.
Nel caso di specie, di là RAGIONE_SOCIALE delibera di assemblea totalitaria del 23 dicembre 1993 assemblea totalitaria dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – attraverso la quale secondo il ricorso si sarebbe ufficializzato il gruppo, ben noto alle banche, come richiede disciplina, affidandosi NOME RAGIONE_SOCIALE la gestione unitaria del gruppo, che si sareb avvalsa del personale delle RAGIONE_SOCIALE e dei professionisti che collaboravan con la RAGIONE_SOCIALE – null’altro di concreto è stato evidenziato al riguardo (tenuto conto neppure l’esistenza di un rapporto di controllo societario è di per sé sufficiente per afferm che si è di fronte a un gruppo di RAGIONE_SOCIALE – facendo esso al più presumere “l’esercizio d attività di RAGIONE_SOCIALE e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE“, in cui si concretizza l’essenza del fenomen di gruppo – non essendo, come detto, di per sé sufficiente il mero rapporto statico tr controllante e controllate; laddove ben altre sono, peraltro, le previsioni riguardo rilevanza esterna del gruppo di imprese, si pensi ad esempio a quella in tema di bilancio consolidato, del quale non si fa cenno).
La sentenza impugnata ha, in ogni caso, altresì, evidenziato al riguardo che, a prescindere dNOME configurabilità del cosiddetto “gruppo RAGIONE_SOCIALE” (di cui avrebbero fatto parte, oltre al RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE, anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, non anche la RAGIONE_SOCIALE), nella pacifica assenza dei presupposti per la redazione di un bilancio consolidato di gruppo, deve anzitutto rilevarsi che alcuni degli a distrattivi oggetto di contestazione sono stati posti in essere in favore di RAGIONE_SOCIALE comunqu estranee al gruppo come prospettato dNOME stessa difesa (in primo luogo le condotte distrattive compiute in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestate ai capi C e D del procedimento n. 2277/03, relativo al fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come pure gli atti di distrazione di ingenti somme di denaro prelevate dal patrimonio dell RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestati al capo C del procedimento n. 2114/03).
In altri termini si è, in buona sostanza, ritenuto che nella congerie di intrecci di vi come emerse e ricostruite, esse, di là di eventuali intenzioni programmatiche, si
contraddistinsero più per il carattere preminentemente ‘personalistico’ impresso NOME gestione delle RAGIONE_SOCIALE dello pseudo gruppo – in gran parte garantite dagli COGNOME e in particolare da NOME COGNOME – che per l’impostazione più propriamente imprenditoriale/gestionale/direttiva che è propria RAGIONE_SOCIALE cd. logica dell’infragruppo – che adduce genericamente sullo sfondo a giustificazione di quanto accaduto.
L’impostazione delineata in ricorso non è stata, pertanto, ritenuta – giustamente – idonea ad assurgere a giustificazione degli ammanchi, che si sono verosimilmente verificati anche a causa proprio delle modalità di gestione adottate, connotata più da commistioni e cointeressenze che da logiche infragruppo, logiche che, in ogni caso, non produssero concreti vantaggi per nessuna delle imprese dell’ipotizzato gruppo, tant’è che esse sono NOME fine confluite, tutte, in procedure fallimentari; sicché la stessa prospettazione in termin ritorno vantaggioso per la RAGIONE_SOCIALE disponente in considerazione degli interessi pattuit rimane una mera ipotesi, la quale, per la vaghezza dei presupposti che ne avrebbero consentito la realizzazione – piuttosto smentita dalle condizioni di crisi in cui già versav le RAGIONE_SOCIALE tant’è che le banche, secondo la stessa prospettazione difensiva, non si erano limitate a chiudere i conti ma avevano anche chiesto nuove garanzie da parte di tutte – , non è neppure idonea a incidere sull’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE condotta.
In ogni caso, pur a voler ritenere pertinente il richiamo RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all 2634 cod. civ. (che esclude, relativamente NOME fattispecie incriminatrice dell’infede patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la RAGIONE_SOCIALE apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione RAGIONE_SOCIALE sua appartenenza a un più ampio gruppo di RAGIONE_SOCIALE e presuppone, comunque, innanzitutto la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE logica dell’appartenenza a un più ampio gruppo di imprese), ovvero a volerne cogliere la rilevanza nella misura in cui essa conferisce valenza normativa a principi – già desumibili dal sistema in punto di necessaria considerazione RAGIONE_SOCIALE reale offensività delle condotte – applicabi anche alle fattispecie sanzionate dalle norme fallimentari (segnatamente, a fatti d disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi) rimane evidente conclude, in deRAGIONE_SOCIALEtiva, nella sentenza impugnata – che tale impostazione deve comunque confrontarsi con gli ulteriori principi parimenti fondanti il ‘sistema fallimentare’ ( particolare, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702 – 01). Occorre quindi far capo innanzitutto a quel principio, più volte ribadito, secondo cui l’influenza dei collegamenti de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del gruppo sulla configurabilità dei reati fallimentari deve es esaminata nel rispetto dell’autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferib NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nel caso di specie del tutto pretermesse nell’impostazione difensiva).
Nondimeno, la sentenza impugnata, passando comunque a considerare i prospettati vantaggi compensativi, non ha mancato di fare riferimento al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di cd.
vantaggi compensativi infragruppo di cui si è sopra fatto cenno, e NOME stregua di esso h reputato che non potesse escludersi la natura distrattiva delle operazioni intervenute nell vicenda in esame. In particolare, la corte territoriale ha evidenziato come l’orientament giurisprudenziale suindicato si fondi, da un lato, sul limite apprestato NOME configurabilit reato di infedeltà patrimoniale dal comma 3 dell’art. 2634 cod. civ., che esclude l’ingiusti del profitto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo; dall’altro, sul principio, stabilito in tema di RAGIONE_SOCIALE e coordinamento societario dal 2497 c.c., che analogamente esclude la responsabilità se il danno risulta mancante NOME luce del risultato complessivo dell’operazione.
Ciò posto, ha quindi osservato la sentenza impugnata come nel caso di specie, invece, il vantaggio compensativo che sarebbe derivato NOME RAGIONE_SOCIALE, come pure NOME RAGIONE_SOCIALE, dagli atti oggettivamente depauperati sarebbe consistito, secondo la stessa prospettiva difensiva, nella disponibilità delle banche a soprassedere a qualsiasi iniziativa in danno delle societ del gruppo e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, laddove le garanzie prestate in favore delle RAGIONE_SOCIALE erano state prestate soprattutto dagli COGNOME e non dalle RAGIONE_SOCIALE tra lor rispetto alle quali si sono piuttosto registrati gli accolli e i trasferimenti di denaro og contestazione; sicché non si può neppure affermare – conclude la corte territoriale – che v fosse una corresponsabilità di fronte alle banche, ad esempio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i debiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sportiva che avrebbe potuto in qualche modo giustificare – nell’ottica difensiva appunto, gli esborsi di denaro; esborsi, sia quelli descritti nel capo C che nel capo D d procedimento n.2114/03, rimasti senza causa e in assenza di contropartita economica (avvenuti in alcuni casi addirittura in favore dello stesso COGNOME NOME) e con evident pregiudizio per i creditori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima che peraltro non si esaurivano nei sol istituti bancari.
E’ solo il caso di aggiungere con riferimento al distinto aspetto involgente l’elemen soggettivo – il cui corrispondente motivo non può che essere a sua volta infondato, mutuando la medesima impostazione di fondo del vantaggio compensativo di gruppo seguita in ricorso nel tentativo di offrirsi una giustificazione agli esborsi intervenuti una effettiva causale o contropartita, RAGIONE_SOCIALE quale si sono già sopra indicati tutti i limit il dolo generico necessario e sufficiente ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrazione RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudole patrimoniale non può ritenersi escluso in virtù dell’assunta prospettiva del salvataggio dell RAGIONE_SOCIALE del gruppo e RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che avrebbe guidato l’agire dell’imputato, momento che non è stata ritenuta ragionevole la previsione di una ripresa delle RAGIONE_SOCIALE, non ravvisata nel caso di specie a fronte del quadro delineato.
Né la prospettiva potrebbe cambiare ove tale aspetto soggettivo sia riguardato sotto il profilo civilistico – ove, peraltro, si prescinde – sempre – dNOME prevedibilità del danno.
1.
Anche il quinto motivo, nella sua assoluta genericità rimane, quindi, aspecifico rispetto ag argomenti diffusamente spesi dai giudici di merito riguardo al tema dei vantaggi compensativi oltre che manifestamente infondato per tutto quanto esposto.
4.6. Il sesto motivo, che lamenta che la Corte di appello si sarebbe limitata sostenere la sussistenza del dolo generico sia con riferimento NOME bancarotta fraudolenta documentale che a quella patrimoniale distrattiva, è, oltre che manifestamente infondato essendo pacifica la giurisprudenza di questa Corte riguardo NOME sufficienza del dolo generico sia riguardo NOME bancarotta distrattiva che NOME bancarotta fraudolenta documentale cd. generica quale è quella contestata nel caso di specie, anche generico. Esso si limita a contestare che la Corte di appello si sarebbe limitata a ravvisare il dolo generico consistent nella consapevole volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte senza valutare il fine specifico di arrecare danno creditori; e non considera che la sentenza impugnata ha affermato ciò in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. 5, Sentenza n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739 – 01).
Errata è dunque la ricostruzione, proposta dNOME difesa, RAGIONE_SOCIALE natura del dolo di bancarott per distrazione, che il ricorso arricchisce di una specifica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE volontà che g totalmente estranea, laddove la sentenza impugnata ha ricostruito le condotte, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, evidenziando tra l’altro come l’importante flusso economico in uscita fosse accompagnato da profili documentali (privi di riscontri bancari) e sostanzial (anche dal punto di vista delle cointeressenze e dei possibili conflitti di interesse), mentre coloravano di sospetto la complessiva vicenda, segnalavano movimentazioni economiche infragruppo prive di una causale completamente riconoscibile che ammantava di consapevole illiceità i comportamenti che a tali movimentazioni davano origine.
Né la prospettiva potrebbe cambiare ove tale aspetto soggettivo sia riguardato sotto il profilo civilistico – ove si prescinde dNOME prevedibilità del danno.
In deRAGIONE_SOCIALEtiva il ricorso è inammissibile anche perché attraverso i vizi denunciati, si piuttosto NOME inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, fornendo una lettura alternativa delle risultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazion non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine d trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo all Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e pe ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
4.7. Il settimo motivo, da ritenere assorbito nell’epilogo decisorio RAGIONE_SOCIALE prescrizione comunque manifestamente infondato dal momento che, come emerge in maniera evidente dNOME mera lettura RAGIONE_SOCIALE motivazione e dal correlato dispositivo, ciò che si è inteso in rico evidenziare con esso afferisce a un mero errore materiale in cui è incorso il giudic dell’appello nell’avere – come peraltro indicato nello stesso ricorso – a pag. 49 de sentenza impugnata escluso l’aggravante di cui all’art. 216 comma 1 I.f. laddove il riferimento era evidentemente all’art. 219 comma 1 I.f. e nell’aver fatto riferimento al re di cui al capo C del procedimento n.2114/03 – per il quale è invece stata confermata la condanna trattandosi di reato per il quale non è stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 2 del danno di rilevante gravità – invece che a quello del proc. n. 2217/03 rispetto al quale stata infatti dichiarata la prescrizione, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219 comma 1 I.
Da tutto quanto sopra esposto, consegue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per essere i reati ascritti a COGNOME NOME ai capi C e D del proc. n. 2114/03 estinti per prescrizione, in mancanza di elementi che depongano per la pronuncia assolutoria dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non evincibili NOME str delle risultanze RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274); consegue altresì che il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili; e che inammissibile deve essere, infine, dichiarato qu proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi soccombenti agli effetti civili, devono essere condannati NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dNOME parte civile, in persona RAGIONE_SOCIALE curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, liquida complessivi euro 3.686, come richiesto, oltre accessori di legge. COGNOME NOME deve essere, altresì, condannato ai sensi dell’art. 616 del codice di rito al pagamento delle spese procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione NOME entità delle questioni trattate.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di COGNOME vp GLYPH NOME relativamente ai reati di cui ai capi c) e d) del proc. n. 2114/03 R.G. perché esti per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara -inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n presente giudizio dNOME parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori legge.
Così deciso il 19/9/2023.