Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione di condanna di primo grado del ricorrente resa in sede di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Firenze per i delitti di cui ai capi 1) e 5) dell’imputazione.
In particolare, il COGNOME era condannato, per un verso, per il delitto di cui agli artt. 223, commi 1 e 2, n. 1, con riferimento agli artt. 2621 c.c. e 216 I.fall in quanto, nella veste di amministratore unico, dal 3 febbraio 2003 al 15 giugno 2012 e, in seguito, fino al fallimento, di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE cagionava e concorreva ad aggravare il dissesto della fallita per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponendo consapevolmente nei bilancio dal 2008 al 2010 fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (capo 1).
Inoltre, il ricorrente era riconosciuto penalmente responsabile del delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, I. fall., poiché, nelle indicate vesti, determinava per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, in ragione del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, contributive e previdenziali, che alla data del fallimento erano pari all’importo di euro 652.445,08 (capo 5).
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Firenze l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di censura.
2.1. Innanzi tutto, il NOME lamenta, in relazione al capo 1), violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla falsa iscrizione in bilancio di ricavi e all’omessa indicazione dell’importo delle sanzioni erariali.
Premesso che le difficoltà della società, anche rispetto al pagamento delle imposte e dei contributi, dovevano essere ricondotte, come riconosciuto anche dal giudice di primo grado, alla crisi mondiale del settore intervenuta nel 2008, il ricorrente sostiene, riconducendosi ai principi espressi dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1148 del 2024, che le appostazioni di bilancio contestate nell’imputazione hanno carattere valutativo e non già descrittivo, e che, nella specie, stante la genericità dei criteri a tal fine previsti dall’art. 2426 n. 8 cod civ. e dal principio contabile n. 15 dell’OIC, tali appostazioni avrebbero dovuto essere considerate erronee e non false.
COGNOME
ce
2.2. Con il secondo motivo l’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta nella misura in cui la decisione impugnata ha equiparato il forte indebitamento societario alla condotta distrattiva, senza individuare specificamente le condotte finalizzate al pregiudizio del ceto creditorio, considerato che l’ammontare dei debiti verso enti erariali e previdenziali costituisce un inadempimento di natura civilistica, dovuto, peraltro, alla crisi del settore intervenuta dall’anno 2008.
2.3. Mediante il terzo motivo il NOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell’elemento soggettivo poiché la Corte territoriale, pur riconoscendo la situazione di grave crisi dell’anno 2008, individua la causa dell’aggravamento del dissesto nel falso in bilancio, mentre dalla relazione del curatore fallimentare si evince che la liquidità era stata utilizzata per ripianare i debiti, condotta, questa, incompatibile con l’elemento soggettivo richiesto in relazione al delitto di bancarotta.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando alcune pronunce di legittimità e concludendo nel senso che dette circostanze devono essere riconosciute se emergono elementi favorevoli all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Innanzitutto, il NOME non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale che, per le differenti appostazioni di bilancio ritenute false negli anni dal 2008 al 2010, ha evidenziato che le stesse erano finalizzate ad occultare le perdite, per evitare che sorgesse il dovere di porre la società immediatamente in liquidazione (pag. da 5 a 7).
Inoltre, proprio tale mancato confronto con le dettagliate argomentazioni della decisione che hanno portato ad escludere che le appostazioni fossero semplicemente erronee e a ritenere le stesse volte ad occultare perdite e ad indicare ricavi più elevati, fa sì che non possa accedersi alla conseguente prospettazione difensiva per la quale, a fronte di plurime appostazioni di bilancio rivelatesi fallaci, si dovrebbe, in applicazione dei principi sanciti dall giurisprudenza di legittimità, ritenere che le valutazioni operate in bilancio non erano false ma semplicemente errate.
COGNOME
Q
Per vero, così individuato, con congrue motivazioni, il fine perseguito dallo stesso, la Corte territoriale – sul presupposto che la nuova formulazione dell’art. 2621 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, che ha soppresso l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» con riferimento ai «fatti materiali non rispondenti al vero», non esclude la rilevanza penale della esposizione in bilancio di enunciati valutativi falsi, che violano parametri normativamente determinati o tecnicamente indiscussi (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266803) – ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, I. fall. da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, COGNOME e altri, Rv. 268672).
Né è pertinente l’evocata sentenza n. 1146 del 15/11/2023, dep. 10/01/2024, di questa Corte che riguarda la differente fattispecie dell’appostazione in bilancio di crediti come esigibili anche se non lo erano in forza di un’erronea valutazione degli organi societari sulla possibilità di recuperare i crediti stessi, senza che detta erronea valutazione fosse correlata, come nel caso in esame, ad un più ampio disegno volto a celare il reale stato della società affinché questa potesse continuare ad operare e non essere posta, a tutela dei creditori, immediatamente in liquidazione.
È inammissibile (e, in parte, incomprensibile) la censura posta a fondamento del secondo motivo di ricorso per la quale l’omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali costituirebbe non già una distrazione, come avrebbe affermato, nella prospettazione dell’imputato, la Corte d’Appello di Firenze, bensì un inadempimento di carattere meramente civilistico.
In realtà il motivo di ricorso trascura di considerare che già la prospettazione accusatoria (cap. 5) non era certo quella di una bancarotta distrattiva bensì di aggravamento del dissesto per effetto del sistematico inadempimento alle obbligazioni erariali e contributive.
E, invero, per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli
COGNOME
amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (ex multis, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 – 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259997 – 01).
A riguardo, non è superfluo ricordare, che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01), ritraibile nell’ipotesi considerata dall’aggravamento delle posizioni debitorie per l’applicazione degli interessi e delle sanzioni disposte dagli enti erariali e previdenziali.
Il terzo motivo, reiterativo di analoga censura spiegata con l’atto di appello, è, parimenti, generico per il mancato confronto con le articolate argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha disatteso le relative doglianze sulla carenza dell’elemento soggettivo.
Infatti, come è stato congruamente osservato, se la causa scatenante le difficoltà economiche della società è stata la crisi del settore, intervenuta sin dall’anno 2008, il NOME, invece di assumere i provvedimenti necessari onde evitare l’aggravamento della situazione, ad esempio ponendo in liquidazione la società, ha, pur consapevole della gravità della situazione economica dell’impresa, nell’intento (dichiarato del resto dallo stesso) di cercare di superare la crisi, continuato a svolgere l’attività di impresa. E ha dunque inserito false appostazioni nel bilancio allo scopo di evitare che la gravità della situazione economico-patrimoniale della fallita si rendesse evidente.
A fronte di questa logica e articolata ricostruzione, le doglianze dell’imputato che si limita, genericamente, a dedurre che egli non aveva distratto somme ma le aveva utilizzate per ripianare i debiti, non solo non si confrontano con la sentenza della Corte territoriale ma non colgono il senso delle stesse.
Il quarto motivo è inammissibile poiché il NOME, senza fare alcun riferimento né alle ragioni che hanno determinato i giudici di merito a denegargli la concessione delle circostanze attenuanti generiche né ai concreti elementi positivi che avrebbero dovuto indurre gli stessi e, in particolare, la Corte d’appello ad una diversa valutazione, si limita a richiamare la giurisprudenza e la normativa relativa all’art. 62-bis cod. pen.
Nel complesso, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
idente