Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 1° febbraio 2024 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha concluso per l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2024, la Corte d’appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME re-
t
sponsabile, in concorso con NOME COGNOME (titolare dell’omonima ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 22 settembre 2016), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto l’autovettura Alfa Romeo targata TARGA_VEICOLO, acquistandola ad un prezzo vile.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi d’impugnazione
2.1. Il primo attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo e deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto la responsabilità del ricorrente deducendo la piena consapevolezza dell’agire illecito altrui e dello stato di decozione in cui versava l’impresa dal solo rapporto di coniugio; dato afferente alla vita privata e, quindi, del tutto inconferente rispetto alla gestione dell’impresa.
2.2. Il secondo, formulato sotto il solo profilo della violazione di legge, attiene alla sussistenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 219 I. fall., illogicamente negata nonostante l’esiguità del danno in ipotesi arrecato.
2.3. Il terzo, in ultimo, attiene al beneficio della sospensione condizionale della pena che la Corte territoriale, sostiene la difesa, avrebbe potuto concedere in ragione della risalenza e dell’aspecificità dei precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto della tardività dell’istanza di trattazione orale, presentata il 24 giugno 2024, quindi oltre il termine di venticinque giorni liberi prima dell’udienza, fissata per il 10 luglio 2024.
Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
L’extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale, volontario e consapevole, al depauperamento del patrimonio sociale posto in essere dall’intraneus. Del tutto irrilevante, invece, è la specifica conoscenza del dissesto della società, che può, al massimo, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ebbene, non essendo rilevante, per come si è detto, la specifica conoscenza del dissesto della società e non essendo oggetto di censura la sussistenza di un contributo causale del ricorrente (avendo egli acquistato l’autovettura), la consa-
pevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori è ampiamente desumibile dalla oggettiva differenza tra il prezzo di acquisto (5.000 euro) e quello di rivendita (10.300 euro, avvenuta, peraltro, un anno dopo), a fronte di un originario prezzo di acquisto di 16.600 euro; circostanza ampiamente evidenziata dalla Corte.
Da ciò l’infondatezza del motivo prospettato.
2. Il terzo motivo è, invece, indeducibile.
Il ricorrente omette di considerare, da un canto, che l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione della sospensione condizionale, qualora (come in concreto avvenuto) non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); dall’altro, che, alla luce dei plurimi precedenti penali esistenti a suo carico, il beneficio, comunque, non poteva essergli riconosciuto.
3. Fondato, invece, è il secondo motivo.
La speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 va valutata in relazione all’importo della distrazione, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).
La Corte territoriale, invece, ha ritenuto l’insussistenza dell’invocata attenuante limitandosi a dare atto del valore del bene e di un non meglio specificato “contesto” all’interno del quale si sarebbe verificata la distrazione.
Ebbene, da un canto, il valore indicato (10.000 euro) è errato, in quanto l’effettiva diminuzione patrimoniale deve individuarsi nella differenza tra il valore di acquisto (5.000 euro), rispetto al quale non si ipotizza il mancato incasso, e quello di rivendita (10.300 euro); dall’altro, il riferimento al “contesto” fattuale all’interno del quale i fatti vanno inseriti, in assenza di ulteriori specifici riferimenti che diano conto della valenza inferenziale del dato considerato, è apodittico.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sussistenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 219 I. fall., con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
v
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 luglio 2024
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