Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8615 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8615 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Tivoli del 22 novembre 2022, che condannava COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, ritenute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha assolto l’imputato dal reato ascritto, limitatamente alle distrazioni di euro 818.617,35 di cui al primo e secondo capoverso, e confermato nel resto.
Si contesta all’imputato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistito nell’avere , nella qualità di socio e amministratore al 50% della RAGIONE_SOCIALE, concorso quale extraneus , a più fatti di bancarotta distrattiva, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di gestione del parco acquatico, denominato RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Tivoli del 22 giugno 2015, mediante stipula di contratti di affidamento dei servizi casse e ristoro del parco acquatico con la società RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo percentuali del 10% e del 20% su un fatturato complessivo di euro 1.437.159,41, ritenuto ingiustificato aggravio per la società, in quanto i relativi costi per locali e personale rimanevano in capo alla RAGIONE_SOCIALE, con la finalità di distrarne il corrispettivo in favore dell’imputato e del socio , nonché mediante emissione di numerosi assegni bancari/circolari e bonifici, privi di reali operazioni commerciali giustificative, sul conto personale, per complessivi euro 82.838.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a due motiv i, enunciati ai sensi dell’art.173, comma 1, cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali in punto di concorso nel reato di bancarotta distrattiva.
Si deduce che l a Corte d’appello avrebbe omesso di considerare l’estremo temporale della stipulazione del contratto di servizio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, concernente le annualità gestionali 2010 e 2011, antecedenti di cinque anni rispetto alla data del fallimento, intervenuto nel giugno 2015, epoca in cui non sussistevano neppure i prodromi dello stato di insolvenza, con assenza della finalità distrattiva, in una fase gestionale proficua, caratterizzata da alta redditività di RAGIONE_SOCIALE, con la finalità di risparmio fiscale previo trasferimento di quote di reddito ad altra società, interamente controllata. La valutazione della Corte d’appello sarebbe focalizzata ad una lettura a posteriori del contratto, senza considerare una possibile spiegazione alternativa della sua genesi, che impedirebbe di attribuire prevalenza a quella fatta propria dai giudici di merito in termini esclusivi.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt.110, 216, 219 e 223 L. Fall., e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione e di travisamento del fatto, in quanto, da un lato, assol ve l’imputato per la più sintomatica delle condotte contestate, nel ruolo di collettore delle somme illecitamente sottratte dalle casse di RAGIONE_SOCIALE da parte della madre, COGNOME NOME, disconoscendo valenza di prova al legame familiare, posto a fondamento della imputazione, dall’altro, conferma la condanna per le altre ipotesi di bancarotta, sulla base di argomenti contrari a quelli applicati per la parziale riforma in senso assolutorio, quali la sottoscrizione del contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Si deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto il legame familiare presupposto sine qua non della condotta, ma desunto il requisito fondante il giudizio di responsabilità concorsuale d ell’imputato dal contenuto intrinseco del contratto, ritenuto dannoso per RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione
all’imputato di una condotta agevolatrice colposa del disegno materno nel delitto doloso altrui, sulla base di un obbligo di impedire che la madre potesse avvantaggiarsi di tale relazione contrattuale per conseguire le sue illecite finalità, con sostanziale adesione ad un progetto diventato comune, e ciò in violazione del principio generale in forza del quale la responsabilità colposa presuppone espressa previsione legislativa. I giudici di merito avrebbero fondato l’impianto motivazionale su un argomento presuntivo, non provato, della collaborazione attiva e consapevole con la madre, con immotivata esclusione di un ruolo eventualmente subalterno e di mero esecutore, nell’opposto convincimento di contribuire marginalmente alla migliore conduzione degli interessi economici incentrati sul parco acquatico, autonomamente gestiti e facenti capo sia alla madre che al di lei socio (COGNOME NOME, coimputato, poi deceduto). Si richiama una lettura alternativa del contratto che ne giustificherebbe la stipula e ne escluderebbe la presunta dannosità.
Con riguardo alla distrazione della somma di euro 82.838 dalle casse della società fallita, la motivazione sarebbe tautologica, in quanto, a fronte della contestazione difensiva, incentrata sulla inidoneità della mera annotazione contabile quale prova a carico del ricorrente, la Corte di merito richiama gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sui conti di COGNOME, sebbene, poi, nel pronunciare l’assoluzione dell’imputato per la connessa condotta contestata, abbia ritenuto tali accertamenti inidonei a dimostrare la provenienza certa delle somme esistenti sui conti correnti di questi dalle casse di RAGIONE_SOCIALE Sul punto, la motivazione sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria per la falsa attribuzione di valenza probatoria positiva ad un elemento di indagine, dal medesimo non posseduta e negata dalla stessa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1 La doglianza è inammissibile, non soltanto perché sollecita, in parte, una non consentita rivalutazione del merito, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ma anche perché è manifestamente infondata.
La doglianza, che evoca la c.d. zona di rischio penale, è manifestamente infondata, considerato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata molto tempo prima del
fallimento e quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805).
2.2 Nella specie, considerato che la condotta distrattiva ha riguardato le annualità gestionali tra il 2010 ed il 2011, va evidenziato che, non soltanto non risulta esservi un lasso temporale significativo rispetto alla dichiarazione di fallimento, ma gli atti pregiudizievoli per i creditori, realizzati allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi, prescindono dall’epoca in cui sono stati concretamente posti in essere. Invero, l’epoca del depauperamento può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta di depauperamento della fallita, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nel ricorso la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello riconducibili all’assenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato contestato. Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, investono la valutazione del compendio probatorio, insuscettibile di revisione in sede di legittimità nonché la motivazione della sentenza di appello, nonostante i limiti rivenienti dalla doppia conformità, sono infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello.
3.1 Deve premettersi il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte, secondo il quale nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dall ‘ agente, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento (nel caso di specie nel diritto d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.), può costituire uno strumento per pregiudicare le ragioni dei creditori o frodarli, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sui diritti del ceto creditorio (Sez. 5 , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019, Rv. 279089; Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644; Sez. 5, Sentenza n. 24024 del 01/04/2015, Rv. 263943).
3.2 Alla luce del principio suindicato, con riguardo alla distrazione attuata mediante stipula dei contratti di appalto del servizio casse e del servizio ristoro, tra la fallita e RAGIONE_SOCIALE, la motivazione della Corte territoriale risulta corretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva dell’intera negoziazione è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità di elementi
che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale, chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni della decisione. La ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del COGNOME nella fattispecie del concorso dell’ extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta.
I giudici di merito hanno correttamente individuato (nella reciproca integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, convergenti in una doppia conforme affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta), gli indicatori fattuali della consapevolezza, da parte del COGNOME, del proprio contributo al depauperamento della società fallita, con riguardo al contratto di appalto, la cui esistenza e le cui concrete pattuizioni, anche se non rinvenuto, sono state individuate nella sentenza di primo grado che le dà per pacifiche, stipulato tra la fallita, RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato era amministratore e contitolare al 50%, avente ad oggetto il servizio di cassa e il servizio relativo alle piscine, la mancanza di alcun concreto ed effettivo vantaggio economico certo, predeterminato e controllabile per la fallita, ma un aggravio della sua esposizione debitoria in quanto:
tutti i costi di gestione, relativi al servizio cassa e al servizio piscine, restavano a carico della società concedente, con potenziale vantaggio solo aleatorio, e sottrazione delle somme da riversare e quelle da trattenere a titolo di provvigione, non predeterminate, ma determinate unilateralmente dalla concessionaria senza controllo della concedente, che forniva personale, locali e mezzi, alla quale erano addossati i relativi costi;
-il contratto era privo di autorizzazione del giudice dell’esecuzione , perché l’autorizzazione afferiva ad altra società, RAGIONE_SOCIALE, né il difensore ha dedotto circostanze da inferirne la successione nel contratto autorizzato;
diverse erano le pattuizioni del contratto autorizzato (affitto di azienda, con gestione integrale dell’attività di impresa e trasferimento a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei rapporti giuridici attivi e passivi di RAGIONE_SOCIALE) e gli effetti che ne scaturivano (assunzione del rischio e dei relativi costi e acquisizione degli utili), previo pagamento di un canone fissato dal giudice.
Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che richiama la pronuncia del Tribunale, che ha ritenuto inammissibile perché tardiva oltre che infondata la doglianza, in quanto non risultava dalla consulenza tecnica, ma dedotta solo con una memoria depositata alla prima udienza, secondo cui i costi per il personale sarebbero stati sostenuti da RAGIONE_SOCIALE, in base alla consulenza tecnica di parte.
3.3 Con riferimento alle censure relative all’assenza dell’elemento psicologico dell’ extraneus , i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo, che ha posto in essere il fatto tipico, nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’ intraneus , nell’incidenza causale dell’azione dell’ extraneus e nella consapevolezza di agevolare l’imprenditore nel frustrare le ragioni dei creditori, depauperando il patrimonio sociale dell’ impresa poi fallita ai danni dei creditori (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804- 01; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, COGNOME, Rv. 278156 -02), non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.
3.3.1 Nella specie, è corretta la valutazione della Corte territoriale che ha desunto la prova dell’elemento soggettivo dai c.d. “indici di fraudolenza” delle condotte, poste in essere nella fase precedente al fallimento, (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), e ritenuto sussistere il dolo dell’ extraneus , nella consapevolezza dei propositi distrattivi degli amministratori della società fallenda (la madre), che hanno posto in essere il fatto tipico, nella piena condivisione del l’intento distrattivo , partecipando alle operazioni, in ragione della ontologica diversità fra contratto autorizzato e quello in concreto stipulato e della evidente incongruità e potenziale dannosità delle clausole contrattuali.
La Corte territoriale ha sottolineato che si è trattato di scelta non ragionevole per la fallita, e con effetto pregiudizievole per i creditori, per la evidente deminutio patrimonii subita dalla fallita, in quanto a beneficio solo della società amministrata dal ricorrente, tenuto conto che la stipula dei contratti di appalto avveniva contestualmente alla esecuzione da parte di Unicredit per un credito significativo, effetto pregiudizievole conosciuto e voluto anche dall’imputato in quanto conseguenza diretta delle pattuizioni.
Quanto al rapporto familiare tra le parti, la Corte territoriale ha precisato che l’intento legittimo dell’imputato di sviluppare l’attività d’impresa , su richiesta della madre, non emerge da nulla e, comunque, è irrilevante ad escludere la natura distrattiva del contratto, che aveva quale unico effetto quello di far confluire risorse economiche vive, idonee a ridurre l’entità dei debiti, verso RAGIONE_SOCIALE e di sottrarle alla fallita.
Nel caso in esame, dunque, viene in rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta , in cui l’estraneo è beneficiario sine titulo dell’atto pregiudizievole compiuto dall’intraneo, e la consapevolezza è desumibile dall’aver conseguito
dall’atto posto in essere dall’amministratore un vantaggio non dovuto in danno della società fallita, in ordine alla quale non è revocabile in dubbio l’indice di fraudolenza e, di conseguenza, la natura distrattiva ed il dolo (Sez. 5, Sentenza n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 -01).
3.4 Con riguardo alla ricezione del complessivo importo di euro 83.000 circa, proveniente – senza causa – dalle casse della fallita, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo, ha sottolineato che trattavasi di fuoriuscite di denaro dalla società, senza alcun titolo, a far data dalla sottoposizione ad esecuzione da parte di Unicredit, comprovate dalle scritture contabili oltre che dall’accertamento della Guardia di Finanza, che dà conto dei corrispondenti versamenti in contanti sul conto corrente dell’imputato, con la consapevolezza che tali fuoriuscite determinavano un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 -01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, COGNOME e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, COGNOME, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, COGNOME e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, COGNOME e altro, Rv. 226973).
L a ricostruzione alternativa prospettata dall’imputato è priva di supporto probatorio, né il ricorso argomenta in relazione ai suindicati accertamenti, congruamente motivati e convergenti nel delineare in capo al COGNOME l’elemento soggettivo del reato contestatogli.
3.5 Con riguardo alla assoluzione per la bancarotta documentale, la valutazione della Corte territoriale, in termini di irrilevanza o comunque di non contraddittorietà con la condanna per la bancarotta patrimoniale, è corretta. Invero, il concorso nel reato di bancarotta patrimoniale come terzo estraneo non implica necessariamente il concorso negli atti della fallita, connotanti gli artifizi contabili diretti ad occultare le distrazioni patrimoniali. Nella specie, gli artifici contabili, riferibili all’amministratore della fallita, erano strumentali e successivi agli atti distrattivi, in quanto finalizzati ad occultare tali consistenti fuoriuscite dal patrimonio della società di somme considerevoli, tra i cui beneficiari vi era lo stesso imputato, figlio della amministratrice della fallita.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME