Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33066 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto in difesa di COGNOME NOME; inammissibilità per il ricorso proposto in difesa di COGNOME NOME.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE, chiede il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME; deposita conclusioni e nota spese;
l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME, rappresenta l’intervenuta prescrizione; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 31 maggio 2023, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per i delitt di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta da reato societario e nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimonia documentale, ha ridotto la pena principale loro inflitta nonché la durata RAGIONE_SOCIALEe pene accessori fallimentari loro applicate, condannando COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per i giudizio di appello dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i menzionati imputati, con distinti atti d’impugnativa.
2.1. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME consta di un solo motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di sua responsabilità.
COGNOME, chiamato a rispondere dei reati ascrittigli nella qualità di componente de consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 14 luglio 2008, dal 20 febbr al 5 maggio 2008, e nella qualità di componente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20 maggio 2009, dal 27 marzo 2007 al 3 febbraio 2009, ne è stato riconosciuto responsabile per avere partecipato in maniera attiva ed informata all gestione RAGIONE_SOCIALEe società fallite, facenti parte del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, riconducibile a NOME COGNOME COGNOME COGNOME era stato strettissimo collaboratore fiduciario, così da essersi ingerito in quelle s strategiche concretizzatesi nelle operazioni di spoliazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEe società falli negli aggiustamenti contabili, trasfusi nei bilanci, atti ad ostendere ai soci ed al pubblic benessere finanziario e patrimoniale RAGIONE_SOCIALEe società stesse difforme dalla realtà.
La sua difesa deduce che la Corte territoriale non si sarebbe compiutamente confrontata con le argomentazioni rassegnate a sostegno del motivo di appello sub 2), in cui erano state puntualmente richiamate testimonianze, raccolte nell’istruttoria dibattimentale, che, se fosser state debitamente esaminate, sarebbero state tali da smentire il convincimento maturato dal giudice di primo grado in ordine al ruolo effettivamente gestorio spiegato dall’imputat convincimento cui quel giudice era pervenuto soffermandosi esclusivamente sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa relazione di consulenza tecnica del P.M., a firma RAGIONE_SOCIALE‘esperto contabile COGNOME, il COGNOME, tutta lungi dal verificare se COGNOME avesse concretamente compiuto atti a valenza gestoria e si fosse di fatto comportato come un amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALEa società, si era basato unicamente su evidenze documentali (ossia, i verbali di assemblea). Le prove dichiarative richiamate con i gravame, invece, avrebbero dimostrato che NOME COGNOME era stato una mera ‘testa di legno’, manovrata da COGNOME, che l’aveva tenuto all’oscuro degli atti gestionali di rilievo pe società, giungendo a falsificarne la firma apparentemente apposta sui verbali RAGIONE_SOCIALEe assemblee; le stesse, ad ogni buon conto, avrebbero meritato di essere vagliate, se non altro per essere
stimate irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione. Donde, il silenzio serbato al riguardo nella se impugnata ne imporrebbe l’annullamento, onde consentire al giudice del rinvio di verificare se COGNOME sia stato o meno nella condizione di esercitare in concreto i poteri discendenti dall carica rivestita, ossia quella di componente dei consigli di amministrazione RAGIONE_SOCIALEe società fallit
2.2. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi.
COGNOME, chiamato a rispondere RAGIONE_SOCIALEe condotte di reato ascrittegli COGNOME concorrente extraneus, per avere da titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonimo studio modenese associato di dottori commercialisti, esperti in ristrutturazioni aziendali di società in crisi, ideato, coordi organizzato la vendita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE), ritenuta operazione dissipativa del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, perché traslativa di beni patrimoniali del valore di oltre tre milioni di euro in assenza prestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘acquirente, che pure versava in precarie condizioni patrimoniali, garanzie del pagamento del loro corrispettivo, e per avere ideato, coordiNOME ed organizzato la registrazione confusa, nelle scritture contabili RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, modo tale da non rendere possibile la ricostruzione analitica dei singoli rapporti ma da crear l’apparenza di inesistenti plusvalenze allo scopo di ottenere anticipazioni bancarie, ne è stato ritenuto responsabile sulla base di plurimi e convergenti elementi probatori attestanti il suo ru di regia e di comando nella complessiva operazione che aveva portato al distoglimento di beni sociali dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEe ragioni dei creditori RAGIONE_SOCIALEa fallita.
– Con il primo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 21 comma 1, nn. 1 e 2, L.F. e il vizio di motivazione con riferimento alla prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza un apporto concorsuale del ricorrente alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie di bancarot fraudolenta, patrimoniale e documentale, di cui al capo 1, punto al) e punto b). Assume, al riguardo, che la Corte territoriale, in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa e travisando il contenuto di prove dichiarative, avrebbe affermato la responsabilità di NOME COGNOME limitandosi a valorizzarne la mera posizione di professionista associato al Dott COGNOME, che si era assunto l’esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ideazione e RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione de contratto di fitto RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa contestuale vendita d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che il ricorrente non vi aveva preso parte perché ammalato. Estraneità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, del resto confermata dalle testimonianze di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ossia di coloro che avevano interesse a che la ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEe societ del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, fornitrici RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ andasse a buon fine. Nondimeno, il giudic censurato aveva frainteso il tenore RAGIONE_SOCIALE‘imputazione di bancarotta documentale elevata nei confronti del ricorrente, perché le registrazioni RAGIONE_SOCIALEe operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, cui egli avr cooperato, non erano riferite alla vendita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (ossia alla condotta di dissipazione ascrittagli), le cui scansioni contrattuali, poteva, pertanto, avere intere
confondere o a dissimulare, ma ad altre iscrizioni contabili del tutto estranee al suo peculi ambito di operatività.
Con il secondo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1, 217, comma 1, nn. 2 e 3, e 224, comma 1, L.F. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice censurato non avrebbe addotto nessun elemento oggettivo e concreto idoneo ad escludere l’errore di valutazione commesso dal professionista, che per mera imprudenza aveva ritenuto che la gestione RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘affittuaria, per effe del mantenimento dei rapporti contrattuali con la RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata tale, tramite l’acquisizio del canone di affitto, da determinare un vantaggio patrimoniale per la RAGIONE_SOCIALE, anche in una prospettiva di continuità indiretta e non di mera liquidazione. Carente sarebbe, poi, motivazione in punto di dolo RAGIONE_SOCIALEa bancarotta fraudolenta documentale ascritta al ricorrente, i assenza di collegamento tra le confuse registrazioni contabili infraRAGIONE_SOCIALE e la condotta distratti addebitatagli.
Con il terzo motivo si eccepisce l’intervenuta estinzione per prescrizione del rea ascritto al ricorrente, questa essendo maturata, pur tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe sospensioni del relativ corso, il 20 settembre 2023.
I ricorsi sono stati discussi oralmente, in accoglimento di tempestiva richiesta trattazione orale avanzata dalla difesa di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito illustrate.
Va preliminarmente evidenziato che, sia per il delitto di bancarotta fraudolenta di c al capo 1), consumatosi il 14 luglio 2008 con la dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2), consumatosi in data 20 maggio 200 con la dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non è ancora spirato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 22 e mesi 6, con l’aggiunta di 66 giorni di sospensione, per l’adesione dei difensori all’astensione collettiva dall’attività professionale i dall’RAGIONE_SOCIALE: questo perché il Tribunale ha ritenuto ed applicato entrambe le aggravanti contestate (cfr. pag. 158, ultimo capoverso, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado), ossia, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1, L.F. (del da patrimoniale di rilevante gravità), che determina un aumento di pena pari alla metà RAGIONE_SOCIALEa pena edittale, e l’aggravante comune di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L.F. (RAGIONE_SOCIALEa pluralità dei f bancarotta).
Pur se subvalente nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1, L.F. non è possibile no
tener conto nel calcolo del termine massimo di prescrizione dei reati contestati. Infatti, l 157, comma 2, cod. pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto del so aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. Proc. Indelicato, Rv. 249664); l’art. 157, comma 3, cod. pen. precisa che non si applicano l disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 cod. pen. e il tempo necessario a prescrivere è determiNOME a norma del secondo comma; la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata” la circostanza aggravante ad effetto specia anche se considerata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275639; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Rv. 274601), posto che: «all’atto del giudizio di comparazione, l’azione RAGIONE_SOCIALE‘applicare la circostanza aggravante effetto speciale si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe st necessario» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044).
Pertanto, per il delitto di cui al capo 1) la prescrizione maturerà il 19 giugno 2027; pe delitto di cui al capo 2) la prescrizione maturerà il 26 aprile 2028: da ciò deriva l’infonda del terzo motivo nell’interesse di NOME COGNOME.
2. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
Nella sentenza impugnata (dalla pagina 47 alla pagina 51) sono state passate in rassegna tutte le evidenze probatorie atte a smentire l’assunto difensivo, già sviluppato con i motivi appello e riproposto con il ricorso per cassazione: ossia, che COGNOME fosse una ‘testa di legno’ un mero factotum di NOME COGNOME, dominus del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte territoriale, invero, dopo avere esamiNOME in maniera approfondita il contenuto non solo RAGIONE_SOCIALEa Consulenza del P.M., a firma RAGIONE_SOCIALE‘esperto COGNOME, ma anche dei «documenti inseriti nei 14 faldoni utilizzati in dibattimento per la decisione», tra questi ricompr relazioni ex art. 33 L.F., a firma dei curatori dei fallimenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto, in esito ad una valutazione globale RAGIONE_SOCIALEe prove dichiarative – segnatamente, del deposizioni dei testi COGNOME, NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME (cfr. pag. 44 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e COGNOME (cfr. pag. 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e RAGIONE_SOCIALE‘originario coimputato COGNOME – e RAGIONE_SOCIALEe prove documentali (queste desunte anche dai sequestri di carteggi riferibili ad operazioni societarie e dall’analisi forense del computer in uso al ricorrente), che NOME COGNOME, che aveva rivestito a lungo le cariche formali consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva
concretamente effettuato atti di gestione RAGIONE_SOCIALEe due società, in autonomia e con piena consapevolezza di essi. Questo perché le dette prove dimostravano che: egli era stato investito di procure ad hoc per determinate operazioni, non contestate nella loro oggettività storica e fattuale, come l’acquisto, per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, ad un prezzo non corrispondente a quello reale del ramo di azienda di Cascina RAGIONE_SOCIALE e come la vendita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, senza pretendere garanzie per il pagamento del corrispettivo (cfr. pag. 48, primo capoverso, pag. 49 e pag. 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); che egli aveva firmato il collaudo RAGIONE_SOCIALE‘impianto I.C.T., oggetto del contratto di leasing stipulato da RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE, ancorché la fornitura del detto bene fosse palesemente inesistente (cfr. pag. 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); che egli era stato destinatario dei rilievi del col sindacale di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, quanto alla valutazione dei crediti verso alcune società del RAGIONE_SOCIALE, nei bilanci 2006 e 2007, e che, ciò nonostante, «aveva raccolto le deleghe del presidente del consiglio di amministrazione e concluso operazioni tacciate di distrazione in odore di decozione del RAGIONE_SOCIALE societario» (cfr. pag. 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); che egli aveva partecipato attivamente a trattative, riunioni e consigli amministrazione (come comprovato dalla corrispondenza a lui indirizzata), non avendo, peraltro, allegato alcunché a sostegno RAGIONE_SOCIALEa dedotta contraffazione RAGIONE_SOCIALEe sue firme da parte di COGNOME (cfr pag. 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Ne viene che, a fronte del riportato argomentare, completo e congruo nel dar conto del ruolo effettivamente gestorio spiegato da NOME COGNOME, COGNOME alter ego del dominus NOME COGNOME, come comprovato dalle procure conferitegli ad hoc, le deduzioni difensive in ordine al mancato esame di testimonianze atte a dimostrare il suo ruolo di mera ‘testa di legno’ si appalesano quantomeno generiche, non essendone stata neppure lumeggiata la decisività. Deduzioni che, peraltro, risultano assolutamente aspecifiche – perché prive di ogni confronto, men che meno critico – rispetto alle argomentazioni rassegnate in sentenza circa il ruolo, d consigliere di amministrazione rivestito dal ricorrente in seno alla RAGIONE_SOCIALE e all RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 49 e 50 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata): ruolo che, essendo egli effettivamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa situazione di decozione RAGIONE_SOCIALEe società e dei termini RAGIONE_SOCIALEe operazioni negoziali, poste in essere in quel frangente, suscettibili di esporre a pericolo interessi dei creditori sociali (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e impianto IRAGIONE_SOCIALE), gli avrebb imposto, comunque, di vigilare sull’operato di NOME COGNOME, COGNOME presidente del consiglio d amministrazione di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due società, nonché ‘dominus’ del RAGIONE_SOCIALE, ed accogliere i rilievi del collegio sindacale sulla tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili e sulla redazione dei bilanci, agend conseguenza (pagg. 44, 48 e 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è fondato per le sole ragioni di seg indicate.
3.1. La Corte territoriale, dopo avere, ancora una volta, passato in rassegna le evidenze probatorie di varia fonte (cfr. pagg. 54 -74 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) atte a dimostrare come la RAGIONE_SOCIALE avesse conferito, in data 4 aprile 2008, al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, commercialista con studio in Modena, e/o ai suoi collaboratori, l’incarico di predisporre un piano ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa società e come il detto professionista avesse effettivamente adempiut – tanto che lo RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fattura del 9 maggio 2008 per Euro 50.000,00 oltre IVA -, prevendo l’acquisizione da parte di una ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del ramo di azienda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Borgaro Torinese, con un contratto di affitto che contemplava il diritto RAGIONE_SOCIALE‘affittuaria di acq entro la scadenza del contratto il predetto ramo d’azienda (cfr. pag. 54 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), ha evidenziato come la partecipazione di NOME COGNOME all’operazione contestata come distrattiva o dissipativa – RAGIONE_SOCIALEa vendita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE), stipulata in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo di azienda, ossia in data 9 maggio 2008, fos comprovata da una serie di elementi di tipo fattuale e logico.
Elementi che davano conto: di come NOME COGNOME, ancorché fosse stato scagioNOME dal suo collaboratore COGNOME, che si era assunto l’esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ideazione RAGIONE_SOCIALEa vendita incriminata, fosse stato, comunque, l’ideatore RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione di ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che si componeva del fitto del ramo di azienda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa vendita del suo RAGIONE_SOCIALE, come dimostrato dalla circostanza che i relativi negoz erano stati sottoscritti nella stessa giornata (il 9 maggio 2008) (cfr. pag. 60 RAGIONE_SOCIALEa sent impugnata); di come lo stesso COGNOME fosse, di fatto, titolare di quote RAGIONE_SOCIALE‘affittuaria D.G.D possedute tramite la RAGIONE_SOCIALE (di cui era socio assieme a COGNOME), e la RAGIONE_SOCIALE (partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE) (cfr. pag. 55 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); di come egli fosse certamente informato dei termini contrattuali RAGIONE_SOCIALE‘operazione, posto che NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 21 luglio 2008 gli aveva scritto per portarlo a conoscenza del valore assegNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (per Euro 2.448.000) «non avendo parlato con lui direttamente RAGIONE_SOCIALEa questione – discussa con COGNOME e COGNOME – anche per dimenticanza» (cfr. pagg. 71 e 72 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); di come lo RAGIONE_SOCIALE, di cui egli era titolare, avesse emesso fattura per l’intera operazione; di come avesse consentito che la RAGIONE_SOCIALE, una volta posta in liquidazione, avesse sede presso il suo studio.
3.2. Alla stregua di tali indiscusse evidenze, non è revocabile in dubbio che NOME COGNOME abbia agito da regista di un’operazione che, lungi dall’essere il portato di un’attivi tipo meramente intellettuale volta a suggerire alla società in crisi gli strumenti per ripian debiti e consentire il rilancio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, si è, invece, tradotta nella predisposizione e con attuazione di meccanismi volti a trasferire alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (la RAGIONE_SOCIALE), nella COGNOME lo stesso ricorrente aveva RAGIONE_SOCIALEe cointeressenze, la parte attiva del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, lasciando a questa tutte le pendenze debitorie. Pendenze RAGIONE_SOCIALEa cui entità egli era certamente informato
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essendo stato specificamente incaricato dal ‘dominus’ RAGIONE_SOCIALEa società, NOME COGNOME, di predisporre un piano di risanamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non potendosi fondatamente ritenere che egli non fosse parimenti consapevole RAGIONE_SOCIALE‘incapacità RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di far fronte al pagamento del corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata dotata la RAGIONE_SOCIALE, divenuta RAGIONE_SOCIALE, di adeguata liquidità e di un ‘capitale di funzionamento’ tali da metterla in condizione di far fronte al fabbisogno RAGIONE_SOCIALEa normale gestion ed agli oneri connessi con l’affitto d’azienda e RAGIONE_SOCIALEo stabilimento di Borgaro Torinese (cfr. pag. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Deve, quindi, concludersi che correttamente è stata ritenuta la responsabilità di NOME COGNOME per il concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1), punto a.1 agendo egli da “extraneus”, ma nella consapevolezza dei propositi distrattivi degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che versava in stato di dissesto, egli non solo aveva fornito loro consigli suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, ma ne aveva anche cura la concreta attuazione, come dimostrato dal suo coinvolgimento nella vendita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non spiegandosi altrimenti la ragione RAGIONE_SOCIALEa ma/I’ con la COGNOME NOME COGNOME lo aveva informato del valore assegNOME al RAGIONE_SOCIALE stesso (Euro 2.448.000) -; vendita il cui contratto non prevedeva che la società acquirente – a lui, peraltro, indirettamente facente cap – dovesse prestare garanzie per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ingente corrispettivo, nonostante gli fosse noto che questa non disponesse di liquidità. Tale conclusione risulta pienamente in linea con l’ermeneusi di questa Corte, che ha costantemente affermato che concorre in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o i consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezz giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativ ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/20 Rv. 281042; Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 267724; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del primo motivo di ricorso, nell parte riferita alla responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraud patrimoniale.
3.2. E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorr deduce che l’attività professionale prestata a beneficio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata animata da dolo ma da colpa per imprudenza, così che i giudici di merito avrebbero errato nel sussumere il fatto contestatogli al capo 1-a.1) nello schema RAGIONE_SOCIALEa bancarotta fraudolenta
patrimoniale, dovendo essere, piuttosto, qualificato alla stregua del delitto di bancaro semplice patrimoniale di cui all’art. 217, comma 1, n. 2 L.F.
Si tratta, invero, di affermazione che non trova conforto nella giurisprudenza di quest Corte, ferma nel ritenere che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. comma 1, n. 2, L.F., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave RAGIONE_SOCIALEa bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per l società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive RAGIONE_SOCIALEa fattispecie incriminatri RAGIONE_SOCIALEa bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall’alea o scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non proporzioNOME alle possibilità di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempr di comportamenti realizzati nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘impresa (Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Rv. 265871; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Rv. 231394).
Nulla ha, inoltre, allegato il ricorrente per dimostrare che l’operazione di vendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fosse stata congegnata per ritardarne il fallimento, così da potersi giustificare la sussunzione del fatto nello schema RAGIONE_SOCIALEa bancarotta semplice patrimoniale di cu all’art. 217, comma 1, n. 3 L.F., risultando, piuttosto, secondo quantos; inc3J3! dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e dalla stessa prospettazione difensiva, che la detta operazione negoziale fosse un segmento RAGIONE_SOCIALEa più generale strategia volta a risanarla, di modo che, sotto questo profilo, la deduzione è generica.
3.3. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso che si appuntano sul concorso del ricorrente nella bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.b).
Tenuto conto del tenore RAGIONE_SOCIALEa contestazione – peraltro tutt’altro che chiara e precisa nel descrizione RAGIONE_SOCIALE‘addebito -, che sembra riferirsi alla registrazione nella contabilità di RAGIONE_SOCIALE di operazioni infraRAGIONE_SOCIALE (in particolare con la RAGIONE_SOCIALE) in maniera tale da non consentire la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe singole operazioni e da far risultare plusvalenze al fine di ottenere anticipazioni bancarie, non è dato comprendere, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa generica motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 77 e 78 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), COGNOME sia stato lo specifico apporto di NOME COGNOME nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta addebito, tenuto conto che egli era stato incaricato, in prossimità del fallimento, soltant predisporre un piano di risanamento societario, articolatosi nel trasferimento ad una ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALEe attività di RAGIONE_SOCIALE, di lì a poco posta in liquidazione.
Tanto comporta, previo annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente al capo 1.b), nuovo giudizio sul punto da parte del giudice del rinvio, che colmerà la carenz motivazionale riscontrata.
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4. Per tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino. Il ric nell’interesse di NOME COGNOME deve essere rigettato nel resto. Va, invece, integralment rigettato il ricorso di NOME COGNOME, con conseguente condanna di questi al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che vengono liquidate in complessivi Euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo lb), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino; rigetta nel resto tale ricorso. Rigetta il ricorso NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi Euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 12/06/2024.