Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 02/09/1966 avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d’appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto del ricorso; U dito il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 19 novembre 2024, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, ha concesso all’imputato l a circostanza attenuante di cui all’art. 219, ult. comma Legge fall., rideterminando la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione, riducendo per la medesima durata le pene accessorie di cui all’art. 216 ult. comma legge fall.
Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione , perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 216 comma 1
1 e 223 legge fall. limitatamente alla distrazione dell’autovettura Toyota Cor olla oggetto di cessione in suo favore, da parte dell’amministratore della società fallita, senza alcun corrispettivo per quest’ultima , quale extraneus in concorso con COGNOME Roberto amministratore della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita nel dicembre 2012).
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore, avv. NOME COGNOME affidato a due motivi.
2.1. Con primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione deducendo la mancanza dei presupposti integrativi della fattispecie, ed in particolare: che la fuoriuscita dell’autovettura non potrebbe essere considerata come condotta distrattiva in ragione dell’esiguo valore del bene anche considerata la sua vetustà ; la mancanza di elementi da cui ritenere che l’imputato fosse consapevole che l’acquisto dell’autovettura avrebbe potuto determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Si duole, inoltre, che la Corte di appello non abbia motivato in relazione alla ricostruzione alternativa prospettata con i motivi di appello e non abbia indicato sulla base di quali elementi ha ritenuto integrata la fattispecie concorsuale, in mancanza di prova che il ricorrente abbia agito sulla base di un accordo criminoso con il soggetto qualificato e fornendo un contributo concorsuale efficace, oltre che con dolo, avendo avuto conoscenza dello stato di decozione della società. Le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria (l’acquisto effettuato otto mesi prima del fallimento nell’ambito di un’operazione di permuta , la successiva restituzione del bene dopo avere appreso dell’esistenza del fermo amministrativo) non sarebbero idonee a fornire la prova della consapevolezza di concorrere in un’operazione distrattiva.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. La stessa Corte di appello aveva ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 219, ult. comma, legge fall. in considerazione delle condizioni del bene e dell’esiguità del suo valore, senza chiarire, tuttavia, in che modo il ricorrente potrebbe avere avuto la consapevolezza e volontà di arrecare un danno al patrimonio della società fallita
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Sono infondati entrambi i motivi sostanzialmente riconducibili ad unica doglianza collegata alla dedotta mancanza degli elementi integrativi della fattispecie contestata. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi consolidati espressi da questa Corte secondo cui, in tema di concorso in
bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell’ extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’ intraneus , con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez.5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 -02; Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481 -01; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123 -01; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262905 -01; Sez. 5, n.16579 del 24/03/2010, Rv. 246879). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell ‘ art. 216 legge fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa, posto che, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entità dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162).
1.1. Sotto altro profilo, con riferimento alla specifica deduzione difensiva secondo cui dal valore dell’autovettura (ammontante ad euro 2.000 e definito ‘esiguo) dovrebbe evincersi la mancanza di dolo, va considerato che la bancarotta per distrazione è un reato di pericolo concreto e di mera condotta. L’elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo ( Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).
In tema di accertamento del dolo occorre procedere sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa: tali indici postulano una disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata oltre che la necessità di tenere conto del contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763, in motivazione)
D’altra parte, ove vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l’atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori e la successiva procedura concorsuale, la manifestazione dei presupposti storici di questa (nella forma della crisi di impresa o in quella della insolvenza o del dissesto) rende particolarmente agevole la ricostruzione della fattispecie normativa con riferimento al caso concreto, poiché diviene del tutto evidente la natura non solo pericolosa ma anche concretamente depauperativa dell’azione e la rimproverabilità soggettiva del suo autore (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019).
1.2. Infine, anche la distrazione di beni di modesto valore può integrare il reato, se inserita in un contesto più ampio di spoliazione del patrimonio e cronologicamente vicina al la crisi o all’insolvenza . Secondo l’insegnamento di questa Corte anche un bene avente un valore esiguo, ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale. E, sotto tale profilo, la consistenza economica del bene (che, comunque, va valutata in sé, nel suo valore assoluto), deve, semmai essere rapportata non già alle dimensioni dell’impresa, ma all’incidenza (della relativa sottrazione) sugli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 16414 del 19/04/2024, in motivazione).
1.3. Il riferimento a tali principi vale a confutare, nella fattispecie in esame, i rilievi difensivi sulla supposta mancanza di consapevolezza e volontà dell’imput ato di concorrere ad una condotta distrattiva ove si considerino le specifiche circostanze messe in evidenze dalle sentenze di merito, conducenti verso opposta direzione e, in particolare: che a fronte dell ‘atto di compravendita dell’autovettura, del 2 aprile 2012 (coincidente con la data di cessazione dalla carica di amministratore di diritto della società fallita da parte del COGNOME), al prezzo di euro 2.000, non risulta pagato alcun corrispettivo; che la dichiarazione del COGNOME, secondo cui il trasferimento di tale autovettura era collegato ad una diversa operazione di permuta, risulta contraddetta dalla successiva intestazione di altra autovettura del COGNOME in favore, tuttavia, del COGNOME, e non della società. Particolare rilievo è stato, altresì, dato alle tempistiche dell’operazione, in quanto posta in essere in prossimità del fallimento ( circa otto mesi prima); alla pregressa conoscenza fra l’odierno imputato ed il COGNOME ( avendo il primo aiutato a sgomberare i capannoni della società fallita nel settembre 2011); alla circostanza che proprio il COGNOME abbia presentato al COGNOME il nuovo amministratore NOME COGNOME destinato a svolgere il ruolo di ‘testa di legno’ nella fase terminale della società.
Rispetto a tale stringente e logica valutazione, le doglianze difensive appaiono generiche in quanto lambiscono la motivazione senza attingerne il fulcro ricostruttivo, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza
impugnata e senza prospettare alcuna ricostruzione alternativa, contrariamente a quanto dedotto in ricorso.
I motivi, in altri termini, mirano a scardinare la ricostruzione accusatoria attraverso passaggi argomentativi privi di pregio per la loro visione atomistica e parcellizzata del quadro probatorio, meramente indirizzata a sminuirne la portata mediante lo svilimento della condotta posta in essere dal ricorrente, finendo col risolvendosi in una prospettiva difensiva destinata ad infrangersi sull’efficienza del costrutto del giudice di merito che in quanto tale non è suscettibile di essere scalfito.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 03/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME