Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33731 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
Il Procuratore Generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 22 dicembre 2023, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei loro confronti – e di COGNOME NOME, non ricorrente – dal g.u.p. presso il mede
Tribunale in sede di rito abbreviato in relazione al delitto di cui agli all’ art. 223 comma r.d. n. 267/42 – quanto all’COGNOME – e al delitto di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 267/42 – quanto al COGNOME – commessi in qualità di amministratori di diritto della RAGIONE_SOCIALE, l’una dall’aprile 2006 al 22 settembre 2009 e l’altro da tale data al fallim dichiarato il 14 marzo 2017.
1.L’unico atto d’impugnazione si è affidato a 5 motivi, qui richiamati nei limiti strett necessari di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all’assenza di “presa d posizione” della sentenza impugnata sul “passaggio” della sentenza di primo grado relativo all’impossibilità di accertare le cause e le circostanze del fallimento, mentre la Corte d’ap avrebbe ricondotto il dissesto, con argomento inedito, agli inadempimenti fiscali de amministratori succedutisi, COGNOME COGNOME.
1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, anche pe travisamento dei fatti, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 223 2 n. 2 r.d. n. 267/42 nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, perché la sentenza non avrebbe for spiegazione adeguata sulla volontarietà RAGIONE_SOCIALE omissioni dei versamenti erariali, tratta solt dall’aver, gli amministratori, firmato i bilanci della società , senza considerare la margi degli utili percepiti dalla società fallita in rapporto all’imponente debito maturato e infin valutare la possibilità di un coinvolgimento dello studio professionale come responsabil almeno in parte, RAGIONE_SOCIALE operazioni illecite.
1.3.11 terzo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 comm n. 2 L.F. in riferimento agli artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost., perché la Corte d’appel avrebbe condiviso l’interpretazione della norma come a sfondo preterintenzionale, mentre si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva nel quale sarebbe sufficiente la prova nesso di causa tra le operazioni dolose e il fallimento, non consentito dai parame costituzionali. La norma penale sarebbe incostituzionale, secondo la difesa, nella parte in non specifica che le “operazioni dolose” debbano essere diverse da quelle comprese “nell’elencazione tassativa di cui al n. 1”.
1.4.11 quarto motivo ha lamentato vizio di violazione di legge penale in relazione alla manca applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche all’RAGIONE_SOCIALE, alla luce dell’assenza de prova dell’incameramento di rilevanti profitti.
1.5.11 quinto motivo si è appuntato sul vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. pen. e sul vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in relazione all’affermaz di responsabilità del COGNOME, perché non si sarebbe considerato che le scritture contab erano in possesso dei commercialisti resisi irreperibili e che l’imputato si sarebbe adoperato recuperarle; ed in relazione, perciò, anche al mancato riconoscimento a suo favore dell attenuanti generiche.
Considerato in diritto
Il ricorso degli imputati è inammissibile.
1.Le sentenze del duplice grado di merito, che in doppia conforme sulla responsabilità formano un unitario corpo argomentativo e possono essere lette congiuntamente, hanno ampiamente, pianamente e con inferenze logiche illustrato che NOME, resasi irreperibile a curatela del fallimento, socia di maggioranza fino alla cessione RAGIONE_SOCIALE quote a COGNOME amministratrice della società fallita tra l’aprile del 2006 e il 17 settembre 2009, non aveva presentato dichiarazioni tributarie, aveva sottoscritto la ricevuta di avvenuta presentazi RAGIONE_SOCIALE (infedeli) comunicazioni IVA relative al 2007 ed aveva sottoscritto i bilanci societari annualità oggetto di plurime evasioni fiscali, a fini IRES e IVA, contestate dagli avv accertamento emessi nel 2012 dall’RAGIONE_SOCIALE, che aveva esaminato la contabilità all’epoca disponibile e ne aveva registrato l’inattendibilità, per importi ingenti; medesimo torno di tempo la società – in base ai dati dei bilanci del 2006 e del 200 estrapolati dal curatore con l’accesso alla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di documentazione contabile – aveva tuttavia prodotto ricavi significativi, disponeva di rimanenze di magazz liquidità e crediti di consistente ammontare; che la società – accumulato nel period progressivo, corposo debito erariale, che aveva rappresentato la causa del dissesto dell società, come già affermato dal primo giudice (pag.7: “…dato pacifico e non contestato dalla difesa degli imputati, ovvero che l’origine del dissesto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia da all’evasione fiscale accertata all’RAGIONE_SOCIALE con gli avvisi di accertamento del notificati alla societàRAGIONE_SOCIALE era stata intenzionalmente abbandonata dall’RAGIONE_SOCIALE al proprio destino, con la traslazione RAGIONE_SOCIALE quote e della gestione amministrativa al COGNOME, che aveva sua volta, “parcheggiato” l’entità imprenditoriale, ormai inoperativa, con il fo trasferimento di sede a Desenzano Del Garda, in locali incompatibili con l’ipotet prosecuzione di un’attività industriale e non aveva consegnato l’impianto contabile alla curat del fallimento. A quest’ultimo proposito – hanno rimarcato i giudici di merito – all’imputa stata attribuito il reato di bancarotta documentale semplice in relazione all’omessa tenuta libri contabili obbligatori per l’ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di fal successivo, pertanto, a quello di cui il COGNOME aveva narrato, pur invocando pretestuosament e in assenza di appaganti riscontri la responsabilità di terzi, per giustificare l’indisp della documentazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.1.In tale, limpida cornice ricostruttiva, le doglianze dei primi due motivi di ricorso dell e del quinto motivo, relativo all’affermazione di responsabilità del COGNOME, si rivelano, nell’evanescente tecnica espositiva, generici – perché in nulla si confrontano con la ratio
decidendi RAGIONE_SOCIALE decisioni di merito ed omettono di formulare dettagliati rilievi criti rispettive, puntuali argomentazioni – non consentiti in sede di legittimità e manifestame infondati, perché tendono semplicemente, anche con l’improprio richiamo all’indeducibile vizi di travisamento del fatto, a sollecitare il collegio ad una rivisitazione alternativa del com probatorio, non rammentando che esula dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elemen di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U n 6402 del 30/04/1997,Dessinnone). E’ principio altrettanto consolidato, poi, che le operazio dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. – come avvenuto nel caso di spec possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità (ex multis, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492; sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, COGNOME e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684) ed essendo eziologicamente collegate alla causazione o anche soltanto all’aggravamento del dissesto (tra le tante, sez.5, n, 40998 del 20/05/2014, COGNOME, Rv 262189) in quanto strumentali all’incremento dell’indebitamento, sono compatibili con l ridotta produzione di utili imprenditoriali.
2.11 terzo motivo di ricorso, riguardante la questione di costituzionalità dell’art. 223 com n. 2 L.F., per assunta incompatibilità con gli artt. 25 comma 2 Cost. e 27 comma 2 Cost., parimenti aspecifico, è inammissibile per carente illustrazione del requisito della rilevan fini del decidere e manifestamente infondato.
Come già ricordato dalla sentenza impugnata – con i cui enunciati il ricorrente omette misurarsi – analogo scrutinio è già stato ritenuto, con argomenti articolati e convinc manifestamente infondato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione (sez. F, n. 39192 del 20/08/2015, COGNOME, Rv. 264606) sotto il profilo della pretesa indeterminatezza della nozi di operazioni dolose causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminat configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente definita da serie di parametri che rendono conoscibile il precetto. Ancora, quanto al tema del colpevolezza, l’opzione ermeneutica del diritto vivente, costituzionalmente orientata, chiarito che – ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolo non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimen comunque indispensabile il dolo generico, il cui accertamento include la prova della coscienza volontà RAGIONE_SOCIALE singole operazioni e, comunque, della prevedibilità del dissesto com conseguenza della condotta antidoverosa (sez. 5, 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349; sez.5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME, Rv. 265510). Così delineata l’esigibilità della veri della ricorrenza di un ragionevole coefficiente psicologico anche a riguardo dell’evento dissesto conseguente al compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni, deve essere radicalmente esclusa ogni
ipotesi di punibilità del reato a titolo di responsabilità oggettiva. La dedotta questione si infine, del tutto priva di rilevanza nel presente processo, vuoi perché il tessuto espositivo decisioni di merito ha puntualmente apprezzato la prova della preordinazione dolosa RAGIONE_SOCIALE omissioni dei versamenti erariali, collegate all’ineluttabile dissesto economico, vuoi perché è data comprendere l’incidenza di una eventuale pronuncia di incostituzionalità, di t “additivo”, che precisasse che tra le operazioni dolose di rilievo penale, ai sensi dell’a comma 2 n. 2 L.F., non siano da includere quelle di bancarotta c.d. societaria, previst dall’art. 223 comma 2 n. 1 della medesima disposizione, non contestate e non pertinenti all vicenda de quo.
3.11 quarto motivo e parte del quinto, che attengono ai presunti vizi in punto di manc concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche all’COGNOME e al COGNOME, precipitano parimen nell’alveo dell’inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza, dal momento ch secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuant per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, quanto alle atten generiche, la motivazione della sentenza impugnata è parimenti esente da illogicità (pag. 11, riguardo – quanto all’COGNOME – della censurabile connotazione decettiva RAGIONE_SOCIALE modalità del f e dell’entità del passivo, invero ingravescente, accumulato dalla procedura concorsuale a causa di tali comportamenti e – quanto a COGNOME – a riguardo della gravità della condotta e plurimi e significativi precedenti penali; si vedano anche pagg. 10-11 della sentenza di pr grado, in doppia conforme), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a que decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in proposito disattesi o superati tutti gli altri le tante sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento de somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, 03/07/2024
Il consigli e estensore
Il Presidente