Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6736 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6736 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (INDIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Venezia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di l ‘ sostituzione della pena, e l’inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 marzo 2025, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato NOME COGNOME, nella sua qualità di amministratore e socio unico della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ dichiarata fallita nel 2019, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto, omettendo del tutto di tenerli, i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza nel reato di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2), legge fall. Secondo il ricorrente, la mancata tenuta dei libri contabili non aveva precluso la ricostruzione della massa passiva e quindi difetterebbe la prova che ciò abbia creato una situazione di pregiudizio per i creditori non rendendo accertabile il passivo. La Corte territoriale non avrebbe motivato le ragioni per cui ha ritenuto raggiunta la prova dell’ elemento soggettivo e, in particolare, che il comportamento dell’imputato fosse finalizzato a pregiudicare i creditori. Sarebbe al più configurabile il reato di bancarotta semplice e conseguentemente la Corte avrebbe violato l’articolo 131 bis cod. pen. perché, derubricando il reato nella fattispecie meno grave, il prevenuto avrebbe potuto usufruire di tale beneficio.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, quantomeno alla luce del fatto che il curatore aveva comunque avuto la possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi dei creditori.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 20bis cod pen. Benché l’imputato avesse avanzato con le note di udienza la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella di dei lavori di pubblica utilità, la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare la mancata concessione della pena sostitutiva.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena, nonché l’inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo è infondato.
2.1. La condotta ascritta a ll’imputato attiene alla omessa tenuta delle scritture contabili, la quale è da ricondurre alla prima delle due ipotesi previste dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, tale fattispecie incriminatrice di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica è
integrata dalla sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili; ad essa è altresì riconducibile l’ipotesi di omessa tenuta (totale o parziale) dei libri contabili , la quale ricomprende anche l’ipotesi di materiale esistenza dei libri contabili, il quali sono però ‘lasciati in bianco’ .
Occorre ricordare che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e ss. cod. civ. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt. 2475 e ss. cod. civ., da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali.
2.2. Ai fini della integrazione dell’ ipotesi criminosa in esame, è necessario che la condotta sia sorretta dal dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
L’accertamento del dolo specifico risulta pregiudiziale ai fini della qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che l’elemento della frode costituisce il discrimine tra tale reato e le figure delittuose di bancarotta semplice -che ne sono prive -previste dall’art. 217, il cui comma 2 incrimina, parimenti, l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza. Invero, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legit timità, l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179 -01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915 -01).
La necessità, ai fini dell’integrazione del reato, della sussistenza del fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la affermata necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga tale volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificare la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Al riguardo, questa Corte regolatrice ha precisato che può venire in rilievo la complessiva ricostruzione della vicenda, le circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazion e del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304 – 01), senza alcun automatismo o semplificazione giustificativa. Sono stati ritenuti
indici adeguati l’esistenza di un passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l ‘ attività distrattiva dei beni aziendali, l’ individuazione di una sede dell’impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità dell’amministratore ( Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 -01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata; Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non massimata).
2.3. Nel caso in esame, la Corte d ‘ appello, con ampia e articolata motivazione, ha spiegato le ragioni dell’ attribuzione psicologica all’imputato del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, a tal fine evidenziando una pluralità di circostanze: il volume di affari della società, desunto anche dall ‘entità del passivo , il mancato versamento dei contributi previdenziali in relazione a 46 dipendenti per un periodo di ben cinque anni, il pagamento degli stipendi di costoro in contanti e la mancata annotazione delle relative partite, i consistenti debiti erariali maturati a fronte di dichiarazioni dei redditi pari a zero. Tutti tali elementi sono stati correttamente valutati nel loro complesso come finalizzati a lucrare gli introiti dell’attività commerciale senza far emergere le reali disponibilità economiche della società e dunque pregiudicare i creditori sociali e, specificamente, l’erario.
A fronte di tale puntuale ricostruzione le censure svolte dal ricorrente appaiono senz’altro generiche, non rilevando ai fini della sussistenza del reato contestato la circostanza che il curatore sia riuscito comunque a determinare il passivo. Invero, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde , poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346 -01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 – 01).
Il secondo motivo, concernente il giudizio di valenza delle circostanze, è manifestamente infondato.
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 -02; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).
Nel caso di specie, la Corte d ‘a ppello ha valutato la reale portata della condotta tenuta dall’imputato, il quale ha ammesso il fatto sotto il profilo oggettivo, definendola non irragionevolmente, di modesta portata e dunque tale da non consentire un giudizio di bilanciamento più benevolo rispetto a quello operato in primo grado.
È invece fondato il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
4.1. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, con riferimento alle impugnazioni rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o in sede di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla disciplina di cui all’art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020 (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell’udienza di discussione (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, COGNOME, Rv. 288585 – 01). Si è invero ritenuto che, nella fase di applicazione della disciplina transitoria, alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate anteriormente alla cd. riforma Cartabia, non trova applicazione il limite derivante dal principio devolutivo, secondo cui è necessario che la questione sia stata devoluta con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi, non avendo il giudice di appello il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello.
Tale principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello .
4.2. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 25 novembre 2021 e l’impugnazione è stata proposta il 6 dicembre 2021, e dunque prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia.
Ne consegue che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo l’orientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d. cartolare, con il quale si è svolto nel caso di specie il giudizio di appello.
Si è infatti condivisibilmente affermato che in tali ipotesi non può trovare applicazione l’ art. 598-bis cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ( cd. ‘ correttivo Cartabia ‘ ). Invero, poiché questo non contiene una disciplina transitoria con riferimento alle norme che qui rilevano, si deve ritenere che secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite Lista (Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537), in applicazione della regola del tempus regit actum , assuma rilievo il tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata e non anche il tempo in cui è stato proposto l’appello o è stata fissata l’udienza per il giudizio di appello. Infatti , l’ introduzione di limiti all’esercizio di facoltà processuali che la legge attribuisce all’imputato deve essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono l’esercizio (Sez. 6, n. 18239 del 03/04/2025).
Il ricorrente ha formulato la richiesta di pena sostitutiva con le note di udienza depositate il 26 febbraio 2025, quindici giorni prima della data del 13 marzo 2025 fissata per l ‘udienza , e perciò tempestivamente, nel termine per la presentazione delle conclusioni scritte che, secondo il rito pandemico (art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020) vigente per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024, era di giorni cinque , non applicandosi il diverso termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’ art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. il quale opera nel rito introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ciò nonostante, la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive avanzata dall’imputato.
Ne consegue che deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente all’istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all’imputato con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d ‘appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME