Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6029 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in AUSTRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di TRIESTE del 25/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 25 marzo 2025, la Corte d’appello di Trieste ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE‘in data 12 marzo 2024, (con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME COGNOME per i reati
di bancarotta patrimoniale e fraudolenta dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, al medesimo ascritti nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 17 giugno 2021) concesso all’imputato le attenuanti generiche prevalenti.
All’imputato è contestata la distrazione di somme, pari ad euro 77.446,75 e relative al pagamento delle fatture, emesse da RAGIONE_SOCIALE a fronte di operazioni ritenute inesistenti, aventi ad oggetto “utilizzo software” e “vendita prodotti omeopatici”, in quanto gli importi bonificati in favore dell’emittente venivano stornati sul conto intestato all’RAGIONE_SOCIALE, ente di cui l’imputato era legale rappresentante, e successivamente prelevati per scopi rimasti ignoti.
Al medesimo è, altresì, contestato di aver eseguito pagamenti preferenziali in favore di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, relativi a canoni di locazione, oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione delle false fattur citate.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’a 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 178, 180, 182 e 420-ter cod. proc. pen. in riferimento al diniego dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento proposta all’udienza del 23 maggio 2023 dal coimputato, a titolo di extraneus, COGNOME, riverberandosi la trattazione del dibattimento sulla posizione difensiva del ricorrente, in considerazione della contestazione concorsuale.
2.2. Con il secondo articolato motivo, si contesta violazione di legge quanto alla condotta distrattiva.
2.2.1. Con un primo argomento, si censura la determinazione temporale dello stato d’insolvenza, assunta dal consulente tecnico del pubblico ministero alla luce delle disposizioni introdotte con d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 189/2012, che, nell’ipotizzare una diminuzione di valore delle immobilizzazioni immateriali relative a formule per preparazioni omeopatiche, soggette a nuova registrazione, ed ai relativi crediti per imposte anticipate, è giunta a conseguenze errate in ordine alla ricostruzione dello stato di insolvenza sin dall’anno 2014.
Contesta, altresì, la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, omettendo la necessaria valutazione di contesto e la verifica di pericolosità in concreto, non ha adeguatamente apprezzato le censure del ricorrente.
2.2.2. Con un secondo ordine di censure, si contesta la valutazione della consulenza tecnica per avere la Corte d’appello ignorato le deduzioni difensive svolte al riguardo, intese a segnalare:
l’erronea retrodatazione dell’insorgenza della crisi, alla stregua dell’omessa valutazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che aveva differito sino al 2018 l’applicazione della disciplina transitori relativa alla registrazione delle formule dei prodotti omeopatici, con conseguente incidenza sul valore delle immobilizzazioni;
l’omessa valutazione della commercializzazione anche di integratori, incidenti sulle vendite nella misura del 65,70%;
in tal modo formulando una valutazione del tutto assertiva sulla datazione del dissesto e sulla pericolosità delle condotte distrattive.
2.2.3. Con un terzo argomento, si contesta la valutazione in merito alla possibilità di compensazione delle perdite fiscali della società con motivazione apparente in merito alla sussistenza del dolo specifico, in violazione di legge ex art. 84, co.1 e 2 TUIR.
Si stigmatizza che la Corte d’appello abbia definito irrilevante e astratta la questione della possibilità di compensazione delle perdite fiscali per l’anno 2014, invece decisiva sul punto del dolo, né risulta accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le fatture di cui si assume la fittizietà siano state considerate ai fini calcolo del reddito d’impresa.
2.3. Il terzo motivo sviluppa censure di violazione di legge e vizio della motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
Il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse.
1.1. Il ricorrente deduce la nullità correlata al rigetto dell’istanza di rinvio legittimo impedimento del coimputato COGNOME, limitandosi a formule assertive sull’inevitabile “riverbero” dell’approccio difensivo del coimputato intraneus su quello dell’extraneus, senza spiegare come abbia inciso concretamente sulla linea difensiva di COGNOME l’assenza del COGNOME all’udienza del 23 maggio 2023, che ha visto l’escussione di due testi del P.M. e di un teste della difesa del COGNOME; e tanto a maggior ragione ove si consideri che, all’udienza del 4 luglio 2023, il AVV_NOTAIO era presente e ha reso l’esame dibattimentale.
In siffatto contesto, non sussiste l’interesse del ricorrente alla deduzione della nullità, che non può essere fondato, sic et simpliciter, sul titolo di responsabilità concorsuale ascritto ai coimputati. Il mero rilievo per cui le responsabilit dell’extraneus si innestino sulle condotte dell’intraneus non trasforma ogni assenza di quest’ultimo in causa automatica di nullità: occorre, invece, chiarire perché, in quella specifica udienza, per quelle specifiche prove, la presenza personale del coimputato fosse indispensabile all’effettivo esercizio del diritto di difesa d ricorrente.
Non può, pertanto, configurarsi un interesse “in re ipsa” del coimputato alla deduzione della predetta nullità, ostandovi sia il tenore letterale dell’art. 182 co proc. pen., che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che esige un pregiudizio individualizzato.
1.2. L’impedimento a comparire dell’imputato, idoneo a giustificare il rinvio d’udienza, e che deve possedere i caratteri dell’assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato medesimo e a lui non ascrivibile (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022), legittima, invero, il differimento dell’udienza a tutela del personale interesse de soggetto impedito; tanto che, nel processo cumulativo, lo stesso impedimento legittima lo stralcio della relativa posizione, in virtù dell’esercizio di un po discrezionale del giudice che, nell’interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di altri imputati non impediti.
In assenza della specifica deduzione di un pregiudizio riflesso sulle posizioni dei coimputati, non sussiste, pertanto, l’interesse di una parte ad eccepire il rigett dell’istanza di rinvio proposta da altro imputato (Sez. 5, n. 39807 del 23/09/2022, Ignomeriello, Rv. 283660 – 01).
Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. Il ricorrente contesta l’accertamento effettuato dai giudici di merito in riferimento all’epoca di insorgenza dello stato di crisi della società, al quale rapportar gli indici di allarme e formulare il giudizio di pericolosità in concreto della condot distrattiva, ma le censure si risolvono in letture parziali delle prove e in obiezio contabili che la Corte d’appello ha già superato con motivazione specifica, coerente e immune dal vizi denunciati.
2.14. Al riguardo, occorre premettere come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024,
Parcesepe, Rv. 286501 – 01) – la bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto, da valutarsi “ex ante”, benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. “zona del rischio penale; area di allarme che, in dottrina, viene comunemente individuata come “prossimità dello stato di insolvenza”, quando l’apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall’agente imprenditore o figura equiparata, è destinato a orientare la “lettura” di ogni sua iniziativa di distacco dei beni nel senso della idoneità a creare un pericolo per l’interesse dei creditori sociali.
Il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare – che è anche l’evento giuridico del reato – va, dunque, letto congiuntamente alla idoneità dell’atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia della “categoria” dei creditori, in caso di apertura di procedura concorsuale, con un’analisi che deve riguardare in primo luogo l’elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l’elemento soggettivo, e che deve essere formulata con valutazione “ex ante”, in relazione alle caratteristiche complessive dell’atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'”anteriorità” di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all’epoca che precede l’atto di apertura della procedura.
Non deve, dunque, confondersi l’esposizione a pericolo, sufficiente per l’integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, requisito non richiesto dalla norma incriminatrice.
2.1.2. Nel quadro così delineato, l’argomentazione svolta nella sentenza impugnata sul punto della datazione dell’insorgenza di una situazione di grave dissesto societario, occultata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, s’appalesa incensurabile.
Il quadro economico al 31 dicembre 2014 è stato, invero, ricostruito sulla base di una puntuale analisi, in chiave tecnico-contabile, di plurimi dati fattuali, com l’erosione del capitale, la complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, i debiti gravanti sulla stessa, l’assenza di investimenti finanziari, la mancanza di un effettivo progetto industriale di ripresa e continuità aziendale, nel quadro dell modalità di occultamento di tale situazione di grave dissesto societario.
La ricostruzione così compiuta nella sentenza impugnata vale a determinare coerentemente la cd. zona di rischio penale rilevante quale momento per la valutazione ex ante del pericolo concreto insito negli atti depauperativi compiuti nel medesimo arco temporale.
Le censure del ricorrente – che rimandano a gravi lacune dell’elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero che, in tesi, avrebbe erroneamente retrodatato l’impatto del d.l. 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni con I. 189/2012, rettificando impropriamente i bilanci, e che contestano la svalutazione della consulenza a discarico – offrono, insieme, una rilettura dei dati tecnici, preclusa a questa Corte di legittimità in presenza di un costrutto giustificati che non evidenzia criticità, ed una visione solo parziale, laddove trascurano i dati di contesto evidenziati.
Da un lato, invero, va ribadito come, in tema di prova scientifica, la Corte di cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informaz utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, C., Rv. 262722 – 01);
dall’altro, deve rilevarsi come le critiche rivolte al metodo avallato dai giudic del merito non si confrontino con gli ulteriori elementi valorizzati, tra i qual rilevanza attribuibile, in termini di distrazione, al pagamento da parte di CSM delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE – società inattiva da anni, priva di beni, dipendenti e software, e quindi incapace di poter rendere prestazioni quali “utilizzo software per verifiche gestionali” e “vendite prodotti” con riversamento sistematico della relativa provvista all’RAGIONE_SOCIALE e, da questa, agli imputati.
Il tentativo di neutralizzare siffatte conclusioni con la tesi del “saldo positivo” per avere RAGIONE_SOCIALE nuovamente trasferito somme, peraltro in misura maggiore di quanto alla stessa pervenuto, è inconferente, poiché la distrazione si consuma con l’uscita ingiustificata dal patrimonio sociale, mentre eventuali rientri, eterogenei o promiscuamente riferibili ad altre causali, non sanano l’offesa, né cancellano il pericolo concreto per la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, COGNOME, Rv. 271922 – 01).
2.1.3. L’argomento relativo a “perdite a riporto”, sviluppato nel terzo punto del secondo motivo, è irrilevante e, insieme, motivatamente confutato:
è irrilevante poiché la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti non è neutralizzata dall’esistenza di perdite compensabili, in
quanto la fattispecie di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 è reato di pericolo, per la c integrazione basta una condotta fraudolenta idonea a ostacolare l’attività di accertamento, non già l’effettivo conseguimento di un vantaggio fiscale;
è confutato in fatto perché la Corte di merito ha valorizzato tracciati e documenti che attestano l’utilizzo contabile delle fatture ITC nel periodo di gestione riferibile a COGNOME, evidenziando come l’intero disegno fraudolento (dalla registrazione, ai pagamenti, al rientro su conti di comodo) renda palese l’elemento psicologico del reato.
Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata offrono una appropriata risposta anche alle deduzioni difensive concernenti i pagamenti dei canoni di locazione in favore di RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del coinvolgimento dell’imputato nella predetta società.
Le ulteriori censure difensive propongono in sede di legittimità una rivalutazione atomistica del materiale probatorio che il giudice di merito ha già coordinato in modo logicamente persuasivo. La Corte territoriale non si è, invero, limitata a recepire la consulenza del pubblico ministero, ma ha costruito un ragionamento probatorio fondato su una pluralità di elementi di convincimento: dati di bilancio depurati dagli artifici, evidenze bancarie dei flussi, inattività struttural fornitore apparente, ruolo attivo dell’imputato nelle scelte gestionali e nei pagamenti, assenza di un piano industriale serio, riscontro oggettivo (il prezzo irrisorio dell formule) sulla vacuità delle poste vantate.
In tal guisa, la motivazione resiste anche alla lettura “costituzionalmente orientata” proposta dalla sentenza n. 35403 del 29 ottobre 2025, citata nella memoria difensiva prodotta per l’odierna udienza, poiché non “schiaccia in termini essertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarott fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale, vale dire: a) il tempo in cui esso avviene: poiché lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e soprattutto quando ~presa o la società sono in bonis, l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni le destinazioni che ritiene utili alla conservazione del valore del patrimonio sociale nel suo complesso, senza che possa essere esasperato il concetto, pur presente nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui l’atto distrattivo rileva in qualsiasi tempo sia stato commesso precedentemente al fallimento (Sez. 5, n. 316 del 27/11/1985, dep. 1986, COGNOME, Rv. .17.1578), La dimensione ermeneutica della zona di rischio penale segna, quindi, la crisi di tale prospettiva e sigla il passaggio definitivo alla visione costituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare; b) la sua
“qualità” oggettiva, e cioè il suo valore economico reale e la sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia che la massa dei creditori, al momento del fallimento, sarà in grado di escutere”.
Il terzo motivo, che concerne la risposta resa dalla Corte di appello al motivo di gravame con cui si invocava l’applicazione di una pena sostitutiva, in particolare il lavoro di pubblica utilità, è, invece, fondato.
3.1. Si legge nella sentenza impugnata che l’istanza di applicazione della pena sostitutiva è stata reputata inaccoglibile “a fronte di una vicenda criminosa che ha uno spessore, strutturata e articolata, con il coinvolgimento di diverse società, e ove il profilo soggettivo del prevenuto non è rassicurante: da medico a omeopata, da immobiliarista a imprenditore bancarottiere, da scienziato a esperto di usura, non offrendo garanzie adeguate ai fini di recupero e reinserimento sociale”.
Trattasi di motivazione assertiva ed eticheggiante che, in ultima analisi, non si rivela coerente con la prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, d contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte, che la relativa valutazione involge (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01).
3.1.1. Nel solco della giurisprudenza più recente di legittimità, che “vede consolidarsi un fronte esegetico che esige un puntuale scrutinio delle condizioni per la sostituzione e un correlato, specifico onere motivazionale allorché si respinga la richiesta di applicazione, in luogo della pena detentiva, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. I. 689 del 1981”, la sentenza citata ha indicato nell’art. 58 della I. 689 del 1981 la norma di riferimento, che individua tre direttrici che debbono orientare lo scrutinio del Giudice di merito:
la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella tradizionale;
l’idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati;
l’insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
In riferimento ai parametri, richiamati attraverso il riferimento operato dall’art. 58 cit. all’art. 133 del codice penale e posta al centro della valutazione funzione rieducativa della pena sostitutiva, la sua idoneità specialpreventiva e la necessaria prognosi circa l’adeguamento del condannato alle prescrizioni, la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti tutti i dati evincibili dal processo che possar, orientare la decisione, proprio in ossequio alla ratio della riforma, che ha inteso
anticipare la delibazione alla fase della cognizione, quale sede privilegiata di conoscenza del fatto commesso dall’imputato e delle caratteristiche comportamentali e personali di quest’ultimo.
Tra i dati valorizzabili nello scrutinio ex art. 58 cit., dunque, possono essere valutate le caratteristiche del fatto sub iudice, la spinta che l’ha determinato e l’animus che ha caratterizzato l’azione, nonché la condotta antecedente e susseguente e, non da ultimi, i precedenti penali da cui l’imputato sia eventualmente gravato; dati che il giudice può ritenere di integrare (cfr. Sez. 4, n. 42847 de 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285358) nell’udienza di cui all’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che pure costituisce una novità della riforma, nella quale il giudicante, anche al fine d «decidere sulla sostituzione della pena detentiva», oltre che ai fini della conformazione della sanzione, può acquisire tramite l’UEPE, ovvero la polizia giudiziaria, «tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato», anche vagliando eventuale documentazione prodotta dall’interessato.
In definitiva, al giudice investito della scelta sulla sostituzione è rimessa una valutazione composita e necessariamente legata al caso concreto e alla personalità dell’imputato, secondo un ordine di priorità non predeterminato, bensì alla stregua della pregnanza dimostrativa circa l’inidoneità rieducativa, la non sterilizzazione del rischio di ricaduta, l’incapacità dell’imputato di osservare gli obblighi ed i li connessi alla sanzione.
3.1.2. E’ stato, altresì, precisato come, dal punto di vista della motivazione, appaia necessario anche tenere indenne il tessuto argomentativo da profili di possibile contraddittorietà, che si insediano in motivazioni che commisurino la pena detentiva in termini particolarmente miti e, poi, in fase di vaglio sulla sostituzion trascurino quegli stessi indicatori positivi che avevano già guidato la dosimetria sanzionatoria (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 01; Sez. 5. n. 15744 del 12/3/2025, n.m.).
Va, invero, qui ribadito come, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 1() ottobre 2022, n. 150 sia tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazione della da infliggere, sia, subito dopo, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2J22, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.
3.2. Alla luce dei principi richiamati, deve ribadirsi come la motivazione resa dalla Corte di appello di Trieste sul punto evidenzi profili di irrisolta contraddittori nella misura in cui il giudice di secondo grado ha, dapprima, applicato all’imputato le attenuanti generiche, alla luce della sostanziale incensuratezza e del ristoro offerto alla curatela, in misura prevalente rispetto all’aggravante fallimentare della pluralit dei fatti di bancarotta, per poi conferire rilievo ostativo alle modalità del fatto ed personalità dell’imputato, reputandone l’inaffidabilità attraverso il riferimen enfatico alla poliedrica personalità, in tal modo rivelando di non avere adeguatamente scrutinato i parametri legali ai quali ancorare la complessa prognosi supra delineata.
La fondatezza del terzo motivo di ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che dovrà riesaminare la doglianze dell’imputato in tema di applicazione della richiesta pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con pie poteri di cognizione sul punto, ma evitando di incorrere nuovamente nei vizi rilevati e fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della denegata applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente