Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7695 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 261/2026
NOME COGNOME
CC – 10/02/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a San Roberto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, allo stesso ascritto quale imprenditore individuale dichiarato fallito il 1 marzo 2017; mentre ha prosciolto l’imputato dal reato di bancarotta semplice documentale (cos’ riqualificata giˆ in primo grado l’originaria contestazione di bancarotta fraudolenta
documentale), procedendo alla rideterminazione della pena in anni due di reclusione, condizionalmente sospesa.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, COGNOME ha sottratto alla garanzia dei creditori la quota (pari a tre quarti) di un capannone, mediante costituzione, in data 21 gennaio 2014 (quando l’impresa era giˆ in stato di decozione), di un fondo patrimoniale con la moglie.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, proponendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilitˆ dell’imputato.
Anzitutto la difensa contesta che al momento della costituzione del fondo patrimoniale l’impresa si trovasse in stato di insolvenza e ripercorre gli elementi giˆ sottoposti alla valutazione della Corte di appello.
In secondo luogo deduce l’assenza di dolo specifico.
Infine eccepisce il decorso del termine prescrizionale del reato, sul rilievo che, nello specifico caso in rassegna, il reato si sarebbe consumato il 29 novembre 2014, quando l’imputato ha cessato l’attivitˆ e non alla data della dichiarazione di fallimento avvenuta tre anni dopo.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dellÕart. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Parte pubblica e difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte nei termini in epigrafe riportate, supportandole con lÕesposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle stesse.
La memoria difensiva contiene una analitica replica agli argomenti del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e ribadisce: che la censura è Òversata in fattoÓ, perchŽ la sentenza impugnata si sostanzia in una mera narrazione dei fatti di causa; che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta, su consiglio del commercialista, quando lÕimpresa era sana; che anche dopo la costituzione del fondo, NOME ha continuato ad onorare i propri debiti e a chiudere le posizione bancarie aperte; che la costituzione di un fondo patrimoniale non è una alienazione e quindi non comporta la sottrazione dei beni alla garanzia del creditori; che la revocatoria, accolta in primo grado, è ancora oggetto di processo in appello con udienza fissata al 23 aprile 2026.
Il ricorso è infondato.
LÕunico motivo proposto è, nel complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilitˆ.
é infondata la censura che mira a contestare la riconducibilitˆ della condotta al delitto di cui allÕart. 216, comma primo, n. 1, legge fall.
2.1. Il reato oggetto di condanna riguarda la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. ÒpropriaÓ, quella cioè che vede come soggetto attivo lÕimprenditore individuale fallito.
é pacifico che il 21 gennaio 2014 NOME e la moglie, coniugi in regime di separazione dei beni, hanno costituito un fondo patrimoniale in cui è stato conferito un capannone industriale a due piani, di proprietˆ delNOME per la quota di tre quarti (cos’ recita il capo di imputazione) o di due terzi (cos’ è riportato nella sentenza impugnata, a pagina 4) e della moglie per la residua quota.
2.1.1. La costituzione di un fondo patrimoniale da parte dellÕimprenditore poi fallito realizza unÕoperazione distrattiva suscettibile di integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Secondo la disciplina del codice civile, mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, Òciascuno o ambedue i coniugiÓ impongono un vincolo su determinati beni, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 cod. civ.).
LÕesecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non pu˜ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.).
Con la creazione di un fondo patrimoniale si dˆ vita, pertanto, a un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati a una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilitˆ ed espropriabilitˆ.
Secondo la giurisprudenza civile di legittimitˆ, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sŽ, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (Sez. 6 civ., n. 29298 del 06/12/2017, Rv. 646785 – 01).
Anche nel caso di fallimento del soggetto che ha costituito il fondo, la Corte di cassazione civile riconosce che i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poichŽ i beni del fondo, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalitˆ dei creditori (cfr. tra le altre Sez. 3 civ., n. 12264 del 09/05/2019, Rv. 653781 – 01).
2.1.2. Orbene lÕart. 216, primo comma , n. 1 legge fall. punisce la condotta dellÕimprenditore dichiarato fallito che Çha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beniÈ.
E poichŽ ÒdistrarreÓ un bene significa distoglierlo da una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo alla funzione di garanzia generica a favore della generalitˆ dei creditori, deriva che la costituzione di un fondo patrimoniale rientra pienamente nella fattispecie criminosa in esame (cfr. Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, COGNOME, non mass.; nonchŽ in motivazione Sez. 5, n. 50447 del 09/11/2023, COGNOME, che riconosce la distrazione per la stessa natura dell’operazione attraverso cui il bene dellÕimprenditore, conferito nel fondo patrimoniale, viene sottratto alla sua funzione di garanzia).
Ovviamente, secondo i principi generali, essendo il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare un reato di pericolo concreto, la costituzione di un fondo patrimoniale deve risultare idonea a esporre a pericolo l’entitˆ del patrimonio della societˆ in relazione alla massa dei creditori e deve conservare tale attitudine fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Ð 01).
2.2. Nella specie i giudici di merito hanno appurato che, sebbene il fallimento sia stato dichiarato il 1 marzo 2017, giˆ alla data di creazione del fondo patrimoniale (21 dicembre 2014) lÕimpresa individuale delNOME (costituita il DATA_NASCITA ottobre 2002 e avente ad oggetto il commercio allÕingrosso di prodotti alimentari) versava in stato di decozione come evincibile dai seguenti elementi: giˆ dal 2012 si era registrato un notevole ridimensionamento del volume di affari; nel 2013 NOME aveva dovuto affrontare spese ingenti per regolarizzare la situazione rispetto alle irregolaritˆ riscontrate dai NAS; nel marzo del 2014 la Trinacria aveva depositato istanza di fallimento; il 29 dicembre 2014, a distanza di pochi giorni dalla costituzione del fondo, NOME aveva presentato istanza di cancellazione della ditta dal registro dele imprese, istanza respinta dalla RAGIONE_SOCIALE di commercio a causa dei debiti ancora pendenti; da quel momento lÕimpresa non era stata più operativa sul mercato perchŽ non era in grado di far fronte ai debiti accumulati (cfr. pagg. 2 e 7 sentenza impugnata).
Il ricorso contesta la ricostruzione della sentenza nella individuazione del momento di insorgenza della crisi, sulla scorta, per˜, di unÕinammissibile rilettura del materiale probatorio, senza riuscire a individuare effettive cadute logiche nel discorso giustificativo della decisione.
In tale prospettiva è bene rimarcare che lÕindagine di legittimitˆ ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato Ð per espressa volontˆ del legislatore Ð a riscontrare lÕesistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilitˆ di verificare lÕadeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME).
Quanto alla pretesa cesura temporale tra l’atto depauperativo e la dichiarazione di fallimento, il rilievo non coglie nel segno dal momento che ci˜ che rileva per connotare come distrattivo un atto è l’incidenza di esso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, anche se posto in essere ben prima del fallimento, quando la presenza di indici di fraudolenza dia corpo alla diagnosi di pericolositˆ concreta rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori. Ebbene, la costituzione del fondo in un’epoca in cui lÕimpresa manifestava chiari indicatori dell’incapacitˆ di adempiere alle obbligazioni ne contrassegna la fraudolenza nel senso sopra affermato e l’incidenza negativa quanto alle aspettative del ceto creditorio (cos’ Sez. 5, n. 20/06/2023, COGNOME, non mass.).
Infine occorre chiarire che è irrilevante lÕesito dellÕazione revocatoria intrapresa dal curatore.
Il fatto che la costituzione di un fondo patrimoniale possa essere oggetto di revocatoria fallimentare da un lato non esonera l’autore dell’atto dispositivo dalla responsabilitˆ penale conseguente all’avvenuta distrazione, posto che l’azione revocatoria altro non è che lo strumento giuridico messo a disposizione dei creditori dell’imprenditore fallito per recuperare un’attivitˆ che altrimenti sarebbe loro inaccessibile, e, dall’altro lato, sta proprio a dimostrare che senza l’esperimento positivo di quell’azione il bene resta definitivamente precluso alla massa dei creditori (cos’ in motivazione Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, COGNOME, cit.; cfr. anche Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 Ð 01).
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce lÕassenza di .
Secondo l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nŽ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontˆ di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 -01).
Del pari manifestamente infondata è lÕeccezione di prescrizione, che pretende di retrocedere il decorso del termine di prescrizione alla data del 29
novembre 2014 quando NOME Òferm˜ (chiuse) per sempre la sua attivitˆ Ó.
Il ricorso propugna una tesi contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimitˆ secondo cui il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 271114 – 01; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, COGNOME, Rv. 273800 Ð 01; Sez. 5, n. 4814 del 07/10/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.).
Discendono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 10/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME