Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25888 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 11/02/1965
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2, 219 co. 1 n. 1, 223 co. 1 L. Fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all’erronea qualificazione dei fatti di reato nell’alveo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e non in quello di bancarotta semplice documentale, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito correttamente ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dell’imputato in relazione alla fattispecie fraudolenta in ragione delle condotte distrattive poste in essere dall’imputato da cui è stato possibile dedurre un coefficiente soggettivo riconducibile al dolo specifico, trattandosi di tipica complementarietà tra le operazioni di acquisizione delle disponibilità e l’impossibilità di tracciarne la postuma destinazione;
Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per la distrazione della fornitura di tubi e altro materiale, pacificamente venduti alla fallita, manifestamente infondato in quanto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804); il ricorrente ha opposto generiche e divaricanti note di dissenso, prive di qualsiasi efficacia infirmante;
Rilevato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia omessa motivazione in ordine alla condotta dolosa e distrattiva ritenuta sussistente dalla Corte di merito, lamentando che il bonifico che lo stesso aveva effettuato in suo favore molti anni prima non potesse ritenersi condotta distrattiva, attesa la mancata prevedibilità di una procedura concorsuale e di una conseguente dichiarazione di fallimento della società di cui era amministratore di diritto, è manifestamente infondato, ribadito il principio di sez. U COGNOME sopracitato, per cui è sufficiente i distacco ingiustificato di risorse societarie che possa recare pregiudizio, come enunciato dalle sentenze di merito, in doppia conforme ed alle quali è possibile coevemente attingere, alla massa creditizia;
e che «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di
fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell’agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo
quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria», come smaccatamente accaduto nel caso in
esame (Sez. 5 – , Sentenza n. 45230 del 16/09/2021 Ud. (dep. 09/12/2021) Rv.
282284 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
Osservato che nulla consente di aggiungere, alle argomentazioni così articolate, il contenuto della memoria difensiva depositata il 16 giugno 2025;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il const q, gstensore
Il Presidente