Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5948 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5948 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Bovolone (VR) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Palombara Sabina (RM) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d’appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME COGNOME, che si riporta alla requisitoria scritta in atti e conclude per l’inammissibilità del ricorso; sentito, per gli imputati, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si riporta ai motivi di impugnazione depositati e insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 839 del 10 marzo 2025, ha confermato la decisione emessa in data 2 febbraio 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria per avere cagionato, con operazioni dolose, il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con l a contestazione dei plurimi fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. I detti imputati sono stati condannati, ciascuno, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, r.d. 267/1942.
La vicenda riguarda il fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona del 15 ottobre 2015, della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società operante nel settore delle costruzioni, amministrata dai fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME e da COGNOME NOME. Il Giudice dell’udienza preliminare, sulla base della relazione ex art. 33 r.d. 267/1942, della documentazione contabile acquisita e delle dichiarazioni della curatrice, ha ritenuto: a) la tenuta delle scritture contabili in modo tale da non consentire la puntuale ricostruzione dei movimenti economici e delle posizioni creditorie, con particolare riferimento ai rilevanti finanziamenti erogati dalla fallita a società collegate e al raggruppamento, in conto indistinto, di crediti verso consociate per complessivi euro 1.010.162,48; b) la sussistenza di una pluralità di operazioni dolose, fra cui la sistematica concessione di finanziamenti a società partecipate dagli imputati, privi di adeguata giustificazione economica e documentale, la mancata o inadeguata attivazione per il recupero di crediti significativi (in specie, verso ‘RAGIONE_SOCIALE‘), nonché la vendita di attrezzature a ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società riferibile agli stessi imputati, a prezzo ritenuto incongruo, seguita da contratto di noleggio delle medesime attrezzature (dalla cessionaria alla cedente) a condizioni sbilanciate a sfavore della fallita. Tali operazioni sono state ritenute, dai giudici di merito, espressive di gestione in conflitto di interessi e causalmente collegate al dissesto.
Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, articolando distinti motivi.
2.1. Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. Sostengono che la contabilità sarebbe stata, in realtà, regolarmente tenuta e consegnata alla cu ratrice e che quest’ultima av eva potuto agevolmente ricostruire patrimonio e affari della società, come dimostr ato dall’ analitica indicazione, nel capo di imputazione relativo alle operazioni dolose, del credito complessivo di euro 1.010.162,48 verso le partecipate: tanto che il procuratore generale d’appello aveva fatto richiesta di assoluzione per la bancarotta documentale. Si chiede , in via principale, l’annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto, in via subordinata la sua riqualificazione in bancarotta semplice, da dichiarare estinta per prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa l’ elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato sulla sussistenza del dolo, né specifico né generico, limitandosi ad assumere la ricorrenza di irregolarità formali senza dimostrare la consapevolezza
e volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale o di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto. Richiamano la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di un accertamento puntuale del coefficiente psicologico, deducendo l’omessa valutazione del ruolo d ella COGNOME quale soggetto che, al contrario, avrebbe fornito alla curatela la documentazione richiesta. Si assume che la contabilità sarebbe stata consegnata, con estratti conto e indicazione dei crediti, e che proprio su tale base la curatrice e il Pubblico Ministero avevano ricostruito poste e movimenti, sino a quantificare il credito residuo verso le partecipate in euro 1.010.162,48: ciò escluderebbe la finalità fraudolenta e deporrebbe semmai per una condotta colposa. Si chiede l’annullamento con rinvio per nuovo esame dell’elemento psicologico.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali, per la mancata derubricazione della contestazione di bancarotta documentale nella bancarotta semplice di cui all’art. 217 r.d. 267/1942. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia fornito alcuna risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione, limitandosi a confermare l’imputazione fraudolenta benché le irregolarità rilevate (partitari accorpati, uso di giroconti, lacune nella produzione di fatture) non avrebbero impedito in concreto la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, come dimostrato da ll’attività della curatrice; si sostiene che difetti la dimostrazione di condotte intenzionalmente volte a ostacolare i controlli, con conseguente necessità di operare la detta riqualificazione.
2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione in relazione alla ritenuta operazione dolosa di vendita sottocosto di attrezzature alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (capo 2).
L’operazione, per come ricostruita sin dal primo grado, ha visto la cessione, nel 2009, di attrezzature strettamente necessarie all’attività di impresa (quali ponteggi e gru) al prezzo di euro 25.000,00 alla ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, società di costruzioni amministrata e partecipata da COGNOME NOME, prezzo mai pagato, con successivo noleggio (tre anni dopo) dei medesimi beni alla fallita per complessivi euro 150.000,00.
I ricorrenti denunciano la contraddittorietà tra la sentenza di primo grado, che ha qualificato l’operazione come ‘insensata’ , in quanto la vendita era avvenuta a prezzo esiguo e mai pagato, e quella d’appello, che l’ aveva, invece, ritenuta ‘simulata’, sosten endo la natura fraudolenta del contratto di noleggio successivo.
Si lamenta l’omessa valutazione di prove decisive , ovvero:
-le dichiarazioni difensive dell’AVV_NOTAIO, da cui risulterebbe che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per un credito residuato dopo la
compensazione transattiva dei reciproci crediti;
-la documentazione attestante un credito della ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ verso ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ di euro 229.141,40, superiore all’importo contestato come distratto;
-la risalenza al 2009 dell’operazione, sei anni prima del fallimento;
-la congruità dei prezzi di vendita e di noleggio rispetto ai valori di mercato, comprovata da una fattura del 2014 (inerente il compenso per il noleggio dei cespiti, inferiore a quello medio di mercato per i primi 30 giorni di 7,75 €/mq).
Secondo la difesa, il Giudice dell’udienza preliminare e la Corte d’appello avevano omesso ogni analisi dei rapporti dare-avere fra le società e delle spiegazioni sull’utilità economica dell’operazione, limitandosi ad affermazioni apodittiche e contraddittorie, senza dimostrare alcun nesso tra la vendita del 2009 e il dissesto del 2015.
2.5. Con il quinto motivo si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta impropria, in relazione ai finanziamenti erogati negli anni dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a società partecipate o comunque riconducibili ai medesimi soci.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello sostanzialmente aderito per relationem alla motivazione del Giudice dell’udienza preliminare, senza autonoma valutazione delle doglianze formulate in appello e nei motivi nuovi, e per aver qualificato i finanziamenti come operazioni ‘prive di utilità’ e ‘poste in essere in situazione di conflitto di interessi’ in assenza di una verifica concreta degli elementi di prova. La motivazione sarebbe apparente e carente di ogni esame analitico dei singoli rapporti economici tra la fallita e le società destinatarie delle erogazioni.
La difesa richiama, in primo luogo, il passo della sentenza d’appello (pag. 7), in cui si afferma che gli amministratori avrebbero ‘coscientemente adottato decisioni destinate al dissesto della RAGIONE_SOCIALE‘, reputando tale conclusione arbitraria, priva di riscontro indiziario e contraria alla logica imprenditoriale, atteso che i ricorrenti avevano investito personalmente nella società somme rilevanti (euro 400.000,00 nel 2007 ed euro 150.000,00 nel 2008), segno dell’intento di conservarne la solidi tà e non di determinarne il fallimento.
Si contesta poi l’omessa considerazione delle prove difensive e della documentazione depositata. In particolare:
-la relazione della curatrice, che descriveva la ‘sinergia operativa’ tra ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e le società immobiliari del gruppo, evidenziando
che le seconde acquistavano i terreni e appaltavano i lavori alla prima, coerentemente con il suo oggetto sociale di impresa costruttrice;
-le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME (verbali del 24 settembre 2022) secondo cui i finanziamenti erano funzionali a mantenere la liquidità complessiva del gruppo, a evitare sconfinamenti bancari, insoluti o mancati pagamenti di fornitori e dipendenti, e dunque strumentali alla prosecuzione dell’attività della stessa RAGIONE_SOCIALE;
-la memoria difensiva del 26 febbraio 2021, da cui risulterebbero gli investimenti di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in complessi edilizi affidati in appalto alla fallita, a conferma della natura operativa e non distrattiva dei rapporti finanziari;
-la documentazione relativa all’incarico conferito alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per un piano di risanamento riguardante sia ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicativa dell’intento di preservare le società e non di aggravarne la crisi.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della relazione della curatrice, attribuendole un giudizio di ‘asservimento’ della fallita alle partecipate mai formulato, e avrebbe ignorato che nessuna prova attestava la des tinazione dei finanziamenti a scopi personali o estranei all’impresa.
Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’appello sarebbe, dunque, apparente e contraddittoria: da un lato riconoscendo l’esistenza di una cooperazione economica tra le società del gruppo, dall’altro afferma ndo, senza specifica dimostrazione, la dolosa finalità di depauperamento del patrimonio della fallita . Come detto, la sentenza d’appello trascurerebbe di considerare le somme immesse dagli imputati nella società e le iniziative dirette al salvataggio aziendale.
Il motivo conclude nel senso che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare in modo complessivo il materiale probatorio, limitandosi a deduzioni assertive circa l’inesistenza di utilità economica delle operazioni, e che la sentenza impugnata, priva di autonoma motivazione e fondata su affermazioni congetturali, non chiarirebbe né la concreta incidenza causale dei finanziamenti sul dissesto, né la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si denunciano contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla condotta di bancarotta patrimoniale impropria, con specifico riferimento alla documentazione relativa ai finanziamenti concessi dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alle società partecipate.
I ricorrenti assumono che tanto il Giudice dell’udienza preliminare quanto la Corte d’appello abbiano del tutto omesso di valutare due contratti di appalto, del
12 gennaio 2008 e del 18 settembre 2008, prodotti dalla difesa con la memoria depositata alla Guardia di Finanza il 26 febbraio 2021. Tali atti -allegati al ricorso -dimostrerebbero che i trasferimenti di denaro contestati come ‘finanziamenti privi di gi ustificazione economica’ erano, in realtà, somme funzionali a rapporti contrattuali effettivi, concernenti lavori commissionati a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da società del gruppo impegnate nella costruzione di complessi edilizi.
Secondo la difesa, i contratti in questione, recanti oggetto, importi e termini di esecuzione dei lavori, smentirebbero radicalmente la tesi dei giudici di merito, secondo cui le erogazioni sarebbero state effettuate in assenza di qualunque utilità per la società fallita. L’omessa valutazione di tali documenti avrebbe determinato un vizio strutturale della motivazione, rendendola intrinsecamente incongrua e contraddittoria: la Corte d’appello, infatti, ha qualificato come operazioni ‘antieconomiche e in conflitto d’interessi’ erogazioni che trovavano invece piena giustificazione nell’ambito dell’attività tipica dell’impresa, consistente nella costruzione e ristrutturazione di immobili per conto di società immobiliari committenti.
Il mancato esame di elementi probatori decisivi integrerebbe travisamento della prova e vizio di motivazione, tale da impedire di comprendere le ragioni della ritenuta dolosità delle condotte.
I ricorrenti concludono che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare il contenuto e la rilevanza dei contratti di appalto, la cui considerazione avrebbe imposto una ricostruzione alternativa più persuasiva e compatibile con la buona fede degli amministratori.
2.7. Col settimo motivo si lamenta l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla prova dell’effettiva esecuzione dei finanziamenti e alla loro incidenza causale sul dissesto, nonché alla ricostruzione temporale delle operazioni.
I ricorrenti sostengono che il Giudice dell’udienza preliminare e la Corte d’appello non abbiano in alcun modo chiarito in quale periodo i finanziamenti furono effettuati, né abbiano spiegato se e come essi abbiano concorso a determinare il fallimento del 2015. La curatrice, pur avendo ricevuto dalla COGNOME gli estratti conto bancari, non li avrebbe mai prodotti, impedendo così di tracciare la cronologia delle movimentazioni finanziarie e di accertare l’effettiva provenienza e destinazione delle somme: ciò avrebbe impedito la verifica del nesso causale tra le erogazioni e il dissesto.
La difesa rileva che il ‘raggruppamento’ dei conti operato dalla COGNOME, richiamato nelle imputazioni, risaliva al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, e che, quindi, tutti i finanziamenti dovevano essere già stati effettuati in epoca precedente, in larga parte tra il 2001 e il 2010. In particolare, viene menzionato
un prestito di euro 189.000,00 concesso nel 2001 alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a conferma della distanza temporale di oltre quattordici anni tra l’operazione e la dichiarazione di fallimento.
I ricorrenti aggiungono che due società incluse nel capo d’imputazione (‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘) non risultavano avere debiti verso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, come emerge rebbe dalla stessa relazione della curatrice (pag. 15), sicché il totale dei finanziamenti contestati sarebbe stato gonfiato e avrebbe dovuto essere ridotto. Nessuna delle due sentenze di merito avrebbe considerato tale circostanza.
Si contesta, inoltre, che la Corte d’appello abbia omesso di motivare quale fosse stata la reale incidenza dei finanziamenti sull’aggravamento del dissesto, limitandosi a richiamare l’asservimento della fallita alle partecipate senza verificare se le erogazioni avessero effettivamente inciso in termini di perdita patrimoniale o di sottrazione di liquidità. La motivazione sarebbe dunque ‘apparente’ e fondata su inferenze ipotetiche, in assenza di dati documentali o contabili a sostegno.
2.8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare lo stato di incensuratezza degli imputati, i rilevanti conferimenti personali effettuati in favore della società, la collaborazione processuale, nonché la transazione intervenuta nel 2019 con la curatrice fallimentare per l’importo di euro 15.000 ,00, ritenuta erroneamente inesistente.
2.9. Con il nono motivo, infine, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 28 e 29 cod. pen., dell’art. 216, ultimo comma, r.d. 267/1942, e dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 222 del 2018 e dalle Sezioni Unite n. 28910 del 28 febbraio 2019, nonché vizio di motivazione, sostenendo che la determinazione nella misura di anni cinque delle pene accessorie interdittive sarebbe priva di autonoma e specifica motivazione e sproporzionata rispetto alla pena principale irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alte rnativa, ancorché plausibile come quella sposata nel
provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Anche il travisamento della prova -la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale (“significante”), e non la sua interpretazione (“significato”), sia erroneamente riportato -può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
I primi tre motivi, relativi al reato di bancarotta fraudolenta documentale, sono infondati e, per vero, in larga parte inammissibili.
L’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale ‘generale’ e ‘specifica’.
La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili, con modalità (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321-01) tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movi mento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).
La seconda è insita nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza («in tutto o in parte», come prevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 28467702, in motivazione) ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 27463001; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME COGNOME, Rv. 252992-01).
Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale e può essere integrata anche da libri “lasciati in bianco”: fatto che si differenzia da
quello, caratterizzato invece da dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell’omessa annotazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01).
In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità ‘ingannatorie’ (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di dati veri, in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra l a bancarotta fraudolenta documentale ‘generale’ (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321-01) e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza, con totale assenza di annotazioni, configura bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’, richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).
Siccome non è possibile che i libri contabili non esistano e, al contempo, siano tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (condotta che, si ripete, presuppone l’inattendibilità fraudolenta di scritture esistenti: ancora Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 262915-01, in motivazione; Sez. 5, n. 4352 del 17/01/2023, non massimata), le due ipotesi sono alternative tra loro (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-01).
Entrambe le fattispecie fraudolente, poi, si distinguono dalla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942 (omessa tenuta, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, delle scritture contabili o loro tenuta in maniera irregolare o incompleta), che non richiede né che si impedisca la ricostruzione di affari o patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), né il dolo specifico -correlato alla mancanza della contabilità -di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 26291501), necessario a distinguere l’assenza di contabilità fraudolenta dall’ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01). Insomma, per tale fattispecie è sufficiente che l’agente ometta, anche per mera negligenza, di tenere le scritture.
Alla luce di tali principi, i motivi di ricorso relativi alla bancarotta
documentale, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il primo motivo, volto a contestare l’insussistenza del fatto, si fonda sulla allegata completezza delle scritture consegnate: rilievo, tuttavia, che mira a sovvertire in questa sede, con una rinnovata valutazione di merito, il logico giudizio contrario espresso dai giudici di merito.
Nel caso in esame, infatti, sono state accertate non solo mere carenze documentali e l’ omessa tenuta di documenti chiave (in particolare le fatture relative agli anni 2007-2010 e i contratti di finanziamento), ma è emerso anche e soprattutto l’uso fraudolento di conti unici per ripartire crediti distinti, che ha concretamente ostacolato la ricostruzione patrimoniale e l’accertamento di tutti i crediti della fallita.
La sentenza, in particolare, afferma che «il raggruppamento dei partitari in unico conto ha reso di fatto ‘impossibile l’esame delle singole movimentazioni dal 2011 in poi’» e ha creato una «situazione di opacità». Sebbene la curatrice sia riuscita a ricostruire alcuni (non la totalità, dunque, secondo il giudice d’appello) dei crediti vantati dalla fallita, tanto ha fatto «solo usando una diligenza superiore alla media». Insomma, la modalità di tenuta contabile adottata precludeva «la possibilità di verificare la formazione e la movimentazione di ciascun singolo credito»: sicché la postuma consegna di taluni documenti, da parte della COGNOME, non smentisce, evidentemente, la conclusione cui sono giunti i giudici di merito.
Sulla base di tali evidenze e senza che su di esse sia emerso alcun travisamento (negli stretti limiti in cui è definitivo dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordati), correttamente la Corte d’appello ha ritenuto infondate le doglianze relative alla bancarotta documentale: ribadendo che la modalità di redazione della contabilità adottata precludeva la possibilità di verificare la formazione e la movimentazione di ciascun singolo credito siccome accorpato in un’unica posta comprendente anche tutti gli altri.
Sicché il richiamo a quanto, in effetti, scoperto dalla curatrice non giova nella misura in cui è sempre la Corte d’appello a rimarcare che ciò sia accaduto solo per parte dei crediti e, soprattutto, solo per avere la stessa usato una diligenza superiore alla media.
La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato che proprio l’omessa consegna alla curatela, da parte della COGNOME, delle fatture relative all’anno 2010, aveva impedito alla curatrice “di far valere l’ingente credito vantato dalla CG nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, vale a dire della società partecipata dalla stessa imputata”.
La Corte conclude che le anomalie contabili erano “pienamente consonanti con la natura dolosa delle operazioni” che avevano portato al depauperamento della fallita e che, pertanto, la tenuta delle scritture nel detto modo era la
manifestazione sul piano contabile di quello stesso intento doloso che aveva animato le operazioni dolose di cui all’altro delitto (di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose) contestato. Ciò tanto più considerata la condotta sistematica (omissioni di singole annotazioni contabili e accorpamento di partite) posta in essere dagli imputati, tale da far presumere la menzionata consapevolezza.
Tali argomenti si saldano, poi, a quelli della conforme sentenza di primo grado, secondo cui:
-“il raggruppamento dei partitari in un unico conto ha impedito al curatore la ricostruzione di ciascun saldo e la rilevazione dell’esatto importo del credito del Fallimento nei confronti di ogni società”;
-anche confrontando i “dettagli” inviati dalla liquidatrice con i libri inventari, “non si è rilevata coincidenza alcuna”;
-“la complessiva inattendibilità delle scritture contabili non ha consentito al curatore di ricostruire il patrimonio ed il volume degli affari”.
Dunque, in aderenza ai predetti principi giurisprudenziali, è stato acclarato, dai giudici di merito, che le scritture erano state tenute in modo tale da ostacolare concretamente la ricostruzione di alcune operazioni, peraltro connesse alle operazioni di depauperamento della fallita.
Naturalmente, le dette considerazioni fanno ritenere che correttamente il delitto in esame non sia stato derubricato in bancarotta semplice, che sanziona -come detto -la mera omessa tenuta delle scritture obbligatorie anche per negligenza , in ogni caso senza l’intento di danneggiare i creditori e senza che la loro redazione impedisca la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita: circostanza, questa, come detto, verificatasi nella specie, proprio in relazione ad alcune delle operazioni correlate al suo depauperamento, di cui, secondo i giudici di merito, gli imputati erano perfettamente consapevoli.
In conclusione, i tre motivi di ricorso afferenti la bancarotta fraudolenta documentale vanno respinti.
I motivi concernenti il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ( di cui all’ art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942) sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati e tendenti, in modo palese, a una mera rivalutazione del quadro probatorio.
3.1. Va premesso che, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale
di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).
Sul piano dell’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quello generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un’operazione intrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349-01; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME, Rv. 265510-01 ; per l’affermazione secondo cui il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non poter garantire la conservazione della garanzia del credito e in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice rappresenti, in radice e più propriamente, bancarotta fraudolenta distrattiva e non da operazioni dolose, si veda Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029-01).
In merito, va altresì ribadito, prima ancora, che il ‘gruppo di imprese’ è configurabile solo se sussistono direzione, coordinamento e controllo unitari in capo al soggetto controllante (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018 Rv. 273635-01). La prova dell’esistenza di un ‘gruppo di imprese’ richiede , insomma, direzione effettiva, centro unico di coordinamento e piano imprenditoriale comune: ma nulla risulta in tal senso neanche dedotto in ricorso.
In ogni caso, si ripete, le operazioni infragruppo sono penalmente irrilevanti solo se sorrette da ‘vantaggi compensativi’ che neutralizzano gli svantaggi per la società depauperata. Tali vantaggi compensativi devono essere, dunque, certi, congrui, proporzionati e almeno equivalenti al sacrificio economico (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024 Rv. 287233-01) e riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la società fallita, neutralizzando gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, Rv. 284537-01).
3.2. L’impugnato provvedimento ha fatto buon governo di tali insegnamenti e le censure dei ricorrenti non ne scalfiscono l’ordito motivazionale.
3.3. Quanto alla vendita di attrezzature alla “RAGIONE_SOCIALE” -operazione, per parte ricorrente, congrua e, comunque, risalente nel tempo, scollegata dal fallimento, giudicata diversamente nei due gradi (nel primo, quale operazione
“insensata”, in ragione del prezzo esiguo e mai pagato; nel secondo quale operazione “simulata”) e, infine, effettuata con prezzi di vendita e noleggio congrui rispetto ai valori di mercato -la Corte territoriale ha ben evidenziato il suo pensiero, ritenendo l’operazione palesemente antieconomica e lesiva per la fallita. La stessa rimarca che i beni, necessari all’attività della medesima, erano stati letteralmente svenduti al prezzo di 25.000,00 euro, peraltro mai pagato, inadeguato rispetto al valore accertato dal consulente tecnico di 148.000,00 euro. Operazione complessiva ritenuta ancor più antieconomica dalla Corte territoriale, laddove ha evidenziato che tali beni erano stati successivamente noleggiati alla fallita per un importo sestuplo a quello di vendita, pari a 150.000,00 euro.
Questo, unito alla “tardiva fatturazione dei canoni di noleggio” da parte della “RAGIONE_SOCIALE” (avvenuta solo dopo il deposito dell’istanza di fallimento , ‘oltre tre anni dopo la conclusione del contratto di noleggio’ ), ha logicamente portato la Corte a concludere per la natura simulata del contratto di noleggio, sostanzialmente volto a creare crediti fittizi in capo alla detta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , le cui pretese creditorie erano, pertanto, insussistenti. Tanto non contraddice quanto affermato dalla sentenza di primo grado, che aveva posto in luce l ‘ insensatezza dell ‘ operazione, rimarcata anche dalla Corte territoriale: la quale si è limitata a rilevare -con il riferimento alla ‘ simulazione ‘ -che l ‘ operazione, oltre che economicamente svantaggiosa, mirava a porre al riparo il compendio aziendale dalle pretese creditorie: il che non contraddice, e anzi rafforza, il giudizio di complessiva fraudolenza delle operazioni poste in essere.
Il fatto, poi, che l’iniziale cessione dei beni risalga al 2009 non viene considerato rilevante in senso assolutorio dai giudici di merito, avendo costoro invitato a una visione di insieme di questa e delle altre operazioni contestate ed il sicuro nesso eziologico di tutte almeno ad aggravare il dissesto: essendo essa, in definitiva, un tassello di un modus operandi doloso, costante e protratto nel tempo, tenuto dagli imputati.
Trattasi di motivazione congrua e conforme a quanto costantemente affermato ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, ovvero che non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto (valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen.), né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del
20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).
Del tutto generica e, ancora una volta, certamente estranea al concetto di prova travisata è la deduzione difensiva secondo cui i giudici non avrebbero mai analizzato i reali rapporti di dare-avere tra le due società: laddove, come detto, essi hanno invece qualificato come artefatto il credito della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
3.4. Circa i finanziamenti erogati dalla società fallita alle altre società del gruppo e alla assunta motivazione apparente della Corte territoriale, meramente aderente a quella del Giudice dell’udienza preliminare, si assume che i giudici avrebbero ignorato tutte le prove che spiegavano la logica industriale di quei finanziamenti, insita nella “sinergia operativa” volta a evitarne una crisi di liquidità, la fallita fungendo da braccio costruttore per le altre società immobiliari.
Si contesta vi fosse la volontà dei ricorrenti -che avevano, al contrario, investito ingenti somme personali (per circa 550.000 euro tra il 2007 e il 2008) nel tentativo di salvare la società -di provocare il dissesto.
A tale doglianza, si collega il sesto motivo, che denuncia la totale omissione della valutazione di due specifici contratti d’appalto del 2008, che, secondo i ricorrenti, dimostrerebbero che i trasferimenti di denaro contestati non erano “finanziamenti privi di giustificazione”, ma semplici pagamenti funzionali a rapporti contrattuali effettivi per lavori edili commissionati alla fallita.
E si collega, infine, il settimo motivo, con cui si assume che fosse rimasta ignota l’epoca di questi finanziamenti, lamentando la mancata produzione in giudizio degli estratti conto bancari, la remota datazione di molte operazioni (alcune risalenti addirittura al 2001) e l ‘ esagerata consistenza dell’importo totale erogato, essendosi incluse nel conteggio, per errore, due società (“RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“) che, come ammesso dalla stessa curatrice, non avevano in realtà alcun debito verso la fallita.
La Corte d’appello, tuttavia, con motivazione esente da vizi, disattende la tesi della sinergia operativa, evidenziando che se i finanziamenti a RAGIONE_SOCIALE fossero stati davvero finalizzati a ottenere appalti, poi eseguiti dalla fallita, si sarebbe dovuta trovare una “serie di fatture emesse dalla fallita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE” per tali lavori. Invece, gli accertamenti della curatela avevano portato “all’acquisizione di una sola fattura”, a fronte di lavori fatturabili per oltre 1,9 milioni di euro già nel 2011.
Per la logica visione della Corte d’appello, questo non provava una sinergia, ma al contrario “l’asservimento di CG agli interessi di altre società”.
Di conseguenza, i finanziamenti sono stati correttamente qualificati come “prive della benché minima giustificazione” ed eseguiti senza titolo.
La Corte territoriale, peraltro, sottolinea come la curatrice avesse “reiteratamente interpellato la RAGIONE_SOCIALE per avere contezza dei contratti” che giustificassero quelle enormi uscite, ottenendo però “solo risposte vaghe ed inconcludenti”.
La Corte d’appello affronta, poi, anche l’argomento degli investimenti personali fatti dall’imputato COGNOME NOME per 1,1 milioni di euro (eseguiti negli anni 2007-2008 e solo per metà dall’imputato COGNOME NOME), e li mette in contrapposizione con gli “oltre tre milioni di Euro” ingiustificatamente fuoriusciti dalle casse della fallita: sproporzione tale da non permettere di qualificare quegli investimenti come “sintomatici dell’assenza di dolo” e che, anzi, evidenziava la consapevole violazione dei loro doveri, da parte degli amministratori, che avevano reso il dissesto un “effetto” del tutto “prevedibile” della loro condotta, integrando così il dolo richiesto dalla norma.
Ed ancora, per la sentenza d’appello i finanziamenti alla RAGIONE_SOCIALE non erano stati seguiti da alcuna iniziativa volta a recuperare gli enormi crediti accumulati dalla fallita, assoggettando questa così agli interessi della detta società finanziata, “anche a costo di causarne il fallimento”.
Quanto al nesso causale tra tali condotte e il dissesto, secondo il logico pensiero della Corte d’appello, lo stesso era pienamente provato da ‘ numero delle operazioni contestate ‘ e dalla ‘ entità del pregiudizio ‘.
Pur se la Corte territoriale non tratta dei presunti errori nell’elenco delle società creditrici, la stessa ribadisce la gravità di tali condotte, considerate assieme ad altri finanziamenti anomali (verso RAGIONE_SOCIALE per € 189.000,00 , RAGIONE_SOCIALE per € 417.297,00, RAGIONE_SOCIALE per € 607.503,00: tutte riconducibili agli imputati) per oltre 1,2 milioni di euro: finanziamenti che neppure l’atto d’ appello aveva potuto giustificare, confermando così il quadro generale del depauperamento posto in essere sistematicamente dagli imputati ai danni della fallita.
Trattasi di iter motivazionale congruo, esente da carenze o illogicità manifeste o contraddittorietà e in linea coi menzionati principi di diritto.
Invero, la Corte territoriale ha non solo valorizzato la consapevolezza, da parte degli imputati, della situazione in cui versavano le società destinatarie dei finanziamenti (ciò che, anzi, si rivendica, nello stesso ricorso, come la giusta ragione del loro agire e che, però, relega l’operazione nell’alve o delle operazioni dolose contestate, se non radicalmente distrattive, come anzidetto: Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029-01) e, pertanto, della prospettiva solo virtuale della conservazione del relativo credito, ma ha anche rimarcato che non fosse stato mai chiarito quali sarebbero stati gli effettivi vantaggi compensativi
che sarebbe derivato in capo alla fallita. Anzi, il richiamo a pagamenti funzionali a rapporti contrattuali per lavori edili commissionati alla fallita, fatto dai ricorrenti, appare davvero incomprensibile, almeno in ottica difensiva: posto che, se la fallita avesse davvero svolto lavori commissionati da altre società, avrebbe dovuto, per tali ragioni, ricevere denaro a compenso di detti lavori, non certo, o quanto meno non solo, erogarlo.
In definitiva, i detti motivi da 4 a 7 sono inammissibili per le dette ragioni.
4. Anche le ultime due doglianze sono inammissibili.
La Corte d’Appello ha ritenuto infondati i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio e ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche affermando che “il sistematico ricorso ad operazioni poste in essere in conflitto d’interessi e la rilevante entità del danno cagionato al patrimonio della fallita si presentano recisamente ostativi” a tale riconoscimento.
Inoltre, la Corte ha giudicato la pena inflitta (anni 3 e mesi 2 di reclusione) come “congrua se non mite”, poiché è stata determinata in misura nettamente inferiore alla media prevista, nonostante l’applicazione delle aggravanti contestate.
Anche sulle pene accessorie, la Corte d’appello ha motivato correttamente, stabilendo che la loro entità (fissata in 5 anni dalla sentenza di primo grado) dovesse essere confermata, condividendone la valutazione, in relazione alla indubbia gravità della violazione dei doveri degli amministratori della fallita.
Al riguardo, va ribadito che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione delle pene accessorie, persino laddove il giudice del merito le abbia determinate nella misura massima prevista e senza rapportarle alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856-01; confronta, negli stessi termini: Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286-03, in motivazione).
Analogo principio vale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01), come nella specie: essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente ‘adeguata’ al caso la decisione presa.
In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; così pure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).
Nella specie, il giudice d’appello si è attenuto ai menzionati principi, motivando in modo congruo le singole scelte operate.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME