Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43302 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43302 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata ad Andria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inamrnissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Trani del 10 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, dichiarata fallita il 6 marzo 2013, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
A NOME COGNOME si contesta di avere, quale imprenditrice individuale
dichiarata fallita in data 6 marzo 2013, dissipato o comunque occultato e distratto beni per un valore di euro 32.875,84, nonché le disponibilità liquide pari ad euro 4.993,53, risultanti dalla cassa al 31 dicembre 2012.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed airticolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la erronea o contraddittoria motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità.
Deduce di avere segnalato alla Corte territoriale che il curatore fallimentare aveva affermato che i beni di cui si contestava la sottrazione o la distrazione erano detenuti dalla fallita in virtù di un contratto di locazione finanziaria restituiti alla società concedente a seguito del mancato pagamento delle rate e che a tale proposito la Corte di appello, pur non negando tale assunto, ha affermato che anche i beni detenuti in virtù di un contratto di leasing possono costituire oggetto di bancarotta fraudolenta’ in caso di loro sottrazione o distrazione, atteso che in tale ipotesi i creditori risentono, quanto alla garanzia patrimoniale, del permanere dell’obbligazione verso la concedente.
Sostiene, quindi, che tale passaggio motivazionale risulta estremamente contraddittorio, atteso che la COGNOME aveva riferito al curatore fallimentare che i beni erano stati riconsegnati alle concedenti e tale circostanza doveva condurre a ritenere insussistente il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Poiché i beni erano stati restituiti alle concedenti, queste avevano riacquistato la disponibilità materiale e giuridica dei beni stessi e non poteva ritenersi che la fallita avesse commesso alcuna distrazione o sottrazione, essendo la restituzione un atto del tutto legittimo.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge per ale.
Sostiene che affermare che la restituzione dei beni concessi in leasing alla società concedente, in seguito all’omesso pagamento dei canoni scaduti, sia una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale integra una violazione dell’art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, ribadendo che nella situazione poco sopra descritta non è ravvisabile alcuna sottrazione, distrazione o occultamento.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’oi -nessa ed illogica motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Deduce che la Corte di appello, per rigettare l’istanza, ha fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputata, senza considerare che per uno di essi il giudice dell’esecuzione aveva accertato la non esecutività della sentenza di condanna e
che in ogni caso la Corte territoriale ha omesso di rispondere al corrispondente motivo di appello con il quale si chiedeva di ridurre la pena in considerazione della modesta intensità del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che la sottrazione o dissipazione di un bene acquistato a mezzo di contratto di leasing configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto essa si sostanzia in un pregiudizio per la massa fallimentare, che resta privata del valore del bene medesimo e, ad un tempo, è gravata di un ulteriore onere economico, scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione alla società locatrice (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279212; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 272992; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, COGNOME, Rv. 241397).
Anche la cessione a terzi del contratto di leasing può integrare, laddove ricorrano talune condizioni, un atto distrattivo o dissipativo (vedi Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284120; Sez. 5, ord. n. 9427 del 03/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251996; Sez. 5, n. 3612 del 06/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236043), ma è pacifico che nel caso di specie non vi è stata cessione a terzi dei contratti.
Nel caso in esame l’odierna ricorrente ha sostenuto con l’atto di appello che non era configurabile la contestata bancarotta patrimoniale in relazione ai beni per un valore di euro 32.875,84, poiché dall’istruttoria era emerso che questi erano detenuti dalla fallita in virtù di contratti di leasing che, a causa del mancato pagamento dei canoni, erano stati risolti ed i beni erano stati restituiti alle società concedenti.
La Corte territoriale, pur senza aderire alla ricostruzione fattuale prospettata dalla imputata, in realtà diversa da quella risultante dalla lettura della sentenza di primo grado, ha rigettato il motivo di appello affermando che in ogni caso la restituzione alle società concedenti dei beni detenuti dalla fallita in virtù di contratti di leasing risolti in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo di corrispondere i canoni di locazione integrerebbe di per se stessa una condotta distrattiva poiché i creditori vengono ad essere privati dei beni oggetto di tali contratti.
Secondo le sentenze sopra indicate, la distrazione dei beni detenuti in leasing integra una bancarotta patrimoniale poiché la massa viene a subire un pregiudizio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione
del bene verso il concedente che ha diritto al pagamento del valore equivalente in denaro.
Nel caso in cui alla risoluzione del contratto di leasing segua la restituzione del bene al concedente, la massa non subisce alcun pregiudizio e pertanto tale condotta non integra bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La Corte territoriale, fornendo una motivazione contraddittoria, ha erroneamente applicato l’art. 216 comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che accerterà se effettivamente i beni siano stati o meno restituiti alle società concedenti in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale. Il terzo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 15/09/2023.