Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1372 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proRAGIONE_SOCIALEo da: COGNOME nato a ANZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato – limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. – la decisione del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione delle scritture contabili, in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarat con sentenza del Tribunale di Velletri del 10 agosto 2010. L’imputato era stato amministratore della società fallita dal 22 novembre 2006 al 27 ottobre 2008, quando gli era subentrato NOME COGNOME fino alla messa in liquidazione della società, avvenuta il 10 novembre 2008. L’imputato è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione.
Contro la sentenza predetta, l’imputato ha proRAGIONE_SOCIALEo ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale specifica. Sostiene il ricorrente che, non essendo egli amministratore in carica al momento del fallimento, la condotta avrebbe potuto essergli imputata solo quale amministratore di fatto, qualifica sulla quale, però, non vi è alcuna riflessione in sentenza. Sarebbero congetturali le riflessioni circa la natura di mera testa di legno dell’amministratore di diritto che era succeduto all’imputato e che rappresentava la società al momento del fallimento. Prosegue l’impugnativa osservando che, anche a voler ritenere non effettiva l’assunzione della carica da parte del NOME, nulla suggerirebbe che il predetto fosse stato collocato a capo della società proprio dall’imputato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego del beneficio era caratterizzato da un deficit argomentativo a dispetto della corrispondente, specifica censura contenuta nell’appello, che fondava sull’atteggiamento collaborativo dell’imputato. La commisurazione della pena, poi, era stata improntata a marcata severità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso – che si dice rivolto a contestare il giudizio circa il coefficiente soggettivo della condotta, salvo poi dirigere le censure verso la ritenuta qualità di amministratore di fatto dell’imputato al momento del fallimento – è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata motiva in termini non manifestamente illogici sulla qualità di testa di legno del NOME, desunta dal fatto che egli era un mero autista della società di noleggio pullman gestita dai NOME ed era privo delle necessarie competenze tecniche per amministrare la società. Dalla circostanza che l’ultimo bilancio depositato era del 2005, la Corte distrettuale ha altresì ricavato la volontà di non tenere la contabilità e di avviare la società all’estinzione. Considerato, quindi, che NOME era un amministratore solo formale, la Corte distrettuale ha ricavato – secondo un costrutto privo di falle logiche – che era inverosimile che egli avesse ricevuto le scritture contabili,
evincendone che esse dovevano essere rimaste nella disponibilità di NOME, che le aveva sottratte o distrutte invece che fornirle alla curatela.
Quanto al dolo specifico della fattispecie, se la sentenza impugnata è carente, è anche vero che il ricorso – insistendo piuttosto sul ruolo di COGNOME e su quello dell’amministratore di diritto – non si sofferma specificamente sull’argomento. Peraltro anche l’appello non era specifico su questo, divagando anche sulla non contestata bancarotta fraudolenta distrattiva, mentre la sentenza di primo grado aveva affrontato il tema, asserendo che il coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale emergeva dalla prosecuzione dell’attività fino al 2008 mentre l’ultimo bilancio era del 2005; dalla sussistenza di debiti di rilevante importo, anche da lavoro, rimasti impagati; dalla circostanza che, nella sede della fallita, fosse rimasta ad operare altra società dei NOME COGNOME, circostanza reputata indicativa del fatto che la chiusura della RAGIONE_SOCIALE era stata determinata non già da difficoltà economiche, ma dalla volontà di liberarsi dei debiti gravanti su tale società, proseguendo l’attività con altra impresa.
Il secondo motivo di ricorso – che investe il trattamento sanzionatorio e la reiezione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e aspecifico.
Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente trascura che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (precedenti penali dell’imputato) che hanno imRAGIONE_SOCIALEo di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Quanto al trattamento sanzionatorio, basti osservare che la pena è attestata sul minimo edittale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2022.