Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40975 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40975 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per i! rigetto udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi ed insiste nell’accoglirnento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 22 giugno 2022, la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Gela, in data 14 ottobre 2021, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva – perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ponendo in essere condotte distrattive, nella qualità di procuratore speciale e socio della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 21 febbraio 2013, procurava a sé stesso un ingiusto profitto, recando pregiudizio ai creditori – condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si contesta l’inosservanza dell’art. 521 cod. proc. pen., norma processuale stabilita a pena di nullità dall’art. 522 cod. proc. pen., in riferimento alla qualificazione del fatto così come accertato nella sentenza che è differente rispetto a quello contestato nel decreto che dispone il giudizio relativamente alla qualifica soggettiva dell’imputato.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che alio stesso poteva attribuirsi la penale responsabilità per il fatto contestato in quanto amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, poiché, alla luce del capo A) della rubrica e di quanto affermato pacificamente dal Tribunale di primo grado, non vi è alcun dubbio circa la qualifica soggettiva attribuita all’imputato, d procuratore speciale e socio, proprietario di una quota pari al 99% del capitale sociale.
Invero, è evidente, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che i poteri attribuiti al ricorrente dall’amministratore in carica, co la procura speciale di cui al capo A) dell’imputazione, fossero limitati al compimento di specifiche attività, non sovrapponibili ad una gestione effettiva e continuativa dell’impresa, che caratterizzerebbe la posizione di amministratore di fatto mai contestata al medesimo.
In sostanza, si rende evidente la difformità tra l’imputazione di cui al capo A) ed il fatto contestato in sentenza, secondo cui, anche dagli atti del procedimento, sarebbe individuabile il diverso ruolo di amministratore di fatto del COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione alle condotte distrattive ritenute e contestate nella sentenza impugnata.
Il ricorrente rappresenta come la Corte territoriale abbia errato nel ritenere nonostante le prove documentali offerte relativamente alle modalità di pagamento dell’intero prezzo della cessione del ramo di azienda – , quale prova del reato contestato, le sole risultanze delle scritture contabili. Indi si passano rassegna i plurimi elementi che mutuando dalla ricostruzione svolta dal consulente di parte renderebbero manifesto quanto meno il dubbio sul mancato versamento del prezzo che si assume versato attraverso le compensazioni emerse.
Invero, alla luce dell’orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. Pen. Sez. V sentenza n. 52219 del 30.10.2014), si rende evidente come le prove documentali offerte dalla difesa avrebbero dovute essere valutate dalla Corte di appello ai fini della verifica dell’insussistenza della condotta distrattiva contestat laddove essa si è limitata a criticare una parte delle acquisizioni documentali, privilegiando il dato meramente contabile.
2.3. Con il terzo motivo si contesta la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazione alle garanzie patrimoniali offerte dall’imputato per un mutuo ipotecario contratto dalla società fallita idonee ad incidere sulla valutazione del dolo di bancarotta.
Invero, la Corte territoriale avrebbe errato nei ritenere infondata la deduzione della difesa per cui la garanzia patrimoniale offerta dal ricorrente per ottenere un mutuo bancario sia palesemente incompatibile con l’elemento soggettivo del reato contestato, in quanto – afferma la stessa Corte – non sarebbe stata dimostrata l’effettiva consistenza degli immobili ipotecati.
A parere della difesa, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in ordine all’elemento soggettivo del reato di bancarotta, nel caso di specie è stato evidenziato e provato, contrariamente a quanto motivato in sentenza, che il COGNOME, a fronte di un mutuo bancario richiesto e ottenuto dalla fallita – per un ammontare di 2.400.000 euro – ha offerto una consistente garanzia fideiussoria su beni personali di ingente valore, esattamente individuati. Tale garanzia patrimoniale si rende, pertanto, palesemente incompatibile con la volontà di distrarre beni sociali nel medesimo periodo, sicché deve escludersi il dolo generico della bancarotta distrattiva poiché non è ipotizzabile che l’imputato abbia, da un lato, offerto i propri beni per garantire un mutuo bancario e dall’altro abbia distratto dalla stessa società il denaro che egli stesso aveva garantito.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si lamentano vizi di motivazione in relazione al giudizio di quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è aspecifico non confrontandosi con la ben più complessa ed articolata ricostruzione risultante dall’unicum argomentativo delle pronunce di merito che in quanto conformi si integrano costituendo un unitario e solido apparato ricostruttivo motivazionale, oltre che manifestamente infondato nella parte in cui assume che il tribunale, a differenza della corte territoriale, avrebbe affermato la responsabilità penale dell’imputato in virtù della sua qualifica di procuratore speciale laddove già la sentenza di primo grado evidenzia, in più punti della motivazione, la centralità della figura e del ruolo di fatto assunto da COGNOME con riferimento non solo alla società RAGIONE_SOCIALE, oggetto del presente procedimento, ma anche ad altre società che con questa si sono variamente intersecate ritenute parimenti, tutte, riconducibili al COGNOME.
Dalle pronunce di merito si evince, invero, con chiarezza il ruolo di fatto assunto dal COGNOME, di dominus delle vicende societarie in questione – variamente trattate ed esplicitate innanzitutto nella pronuncia di primo grado in cui i complessi intrecci societari, le numerose anomalie contabilmente riscontrate e la loro riconducibilità al COGNOME – poi ripresi anche in quella di appello – sono dettagliatamente descritti e danno tra l’altro conto proprio del fatto che l’imputato, oltre ad avere ampia procura speciale di acquisto, alienazione, permuta o di vendita o acquisto di rami di azienda, ad essere stato anche amministratore della società, era socio al 99 % ed era colui che risultava decidere delle sorti anche delle società che interagirono con la RAGIONE_SOCIALE nei termini illeciti ampiamente descritti dai giudici di merito (oltre che di quelle del RAGIONE_SOCIALE affidate sin dall’inizio al COGNOME, cfr. al riguardo la diffusa motivazione svolta anche dalla sentenza impugnata nell’affrontare lo speculare primo motivo di appello sul tenore dell’imputazione).
Sicché, la circostanza che nel capo di imputazione si faccia riferimento alla sola veste di procuratore speciale di COGNOME, peraltro senza neppure circoscriversi il suo ruolo a quello di extraneus concorrente nella condotta fraudolenta dell’amministratore, non risultando neppure in diritto alcun riferimento all’ipotesi concorsuale che avrebbe richiesto quanto meno l’indicazione dell’art. 110 cod.
pen., non può ritenersi, a ben vedere, dirimente ai fini della preclusione di una sua estensione nei termini ritenuti nelle pronunce dì merito.
D’altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di fatti di bancarotta fraudolenta, di cui all’art. 223 legge fallimentare, il rilascio di u formale procura da parte dell’apparente amministratore della società non esclude che costui sia un “uomo di paglia” e che il vero amministratore sia l’apparente procuratore, ne’ esclude il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta con l’amministratore (Sez. 5, Sentenza n. 5150 del 12/02/1992, Rv. 190060 – 01).
Si è già, per altro verso, condivisibilmente, affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora il soggetto, cui sia stato contestato, in concorso, il reato nella sua qualità di addetto alla sede operativa della società fallita, venga condannato come amministratore di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 25/11/2009 Ud. (dep. 19/01/2010), Rv. 245957 – 01), con la conseguenza che la emersione del ruolo di fatto assunto dall’imputato a fronte del mero riferimento ad una procura speciale contenuta nel capo di imputazione non può ritenersi in alcun modo violativa del principio di correlazione tra accusa e sentenza che il ricorso assume invece violato nel caso di specie.
Non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), d’altra parte, neppure la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5 Sentenza n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779 – 01), e nel caso di specie alcuna immutazione del fatto distrattivo è intervenuta.
1.2. Il secondo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di appello che, a differenza di quanto si assume in ricorso, ha esaurientemente affrontato le questioni poste con riferimento sia alla cessione fittizia di un ramo di azienda della fallita alla RAGIONE_SOCIALE, sia distrazione della somma di euro 842.700,00 mediante l’emissione di assegni circolari tratti sul conto corrente della società fallita in favore della RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla distrazione intervenuta mediante cessione del ramo di azienda senza il versamento dell’intero prezzo pattuito di euro 375.000 ma di soli euro 90.000,00 rispetto alla quale la difesa assume che la Corte di appello non avrebbe considerato i rapporti di debito/credito esistenti tra le due società ovvero le compensazioni intervenute che andavano quindi scomputate rispetto al prezzo
da versare – deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha, a differenza di quanto si assume in ricorso, preso in considerazione la prospettata compensazione ma è giunta alla conclusione che pure a tenerne conto residua(va) un credito della fallita per euro 285.927,00, che ridotto ad euro 253.471, in data 2.1.2012, veniva portato inspiegabilmente a credito inesigibile, quindi azzerato; in più i 90.000 euro risultano essere stati girati su un conto corrente del Credito Siciliano ed incassati dall’imputato quale restituzione di anticipazioni che lo stesso avrebbe medio tempore concesso.
Il tutto mentre, analogamente, ulteriori crediti nei confronti di altra socie collegata, sempre riconducibile al COGNOME al pari della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (anch’essa caratterizzata dal fatto che aveva la propria sede sociale presso il domicilio del COGNOME che aveva una partecipazione societaria pari al 99 ‘ 1/0 e subentrava come amministratore, anche in tal caso, il 28.2.2011) per un complessivo importo di euro 1.334.827,74 venivano, in data 2.1.2012, parimenti spostati nella posta contabile “crediti inesigibili”.
L’impostazione difensiva in via del tutto generica si limita(va) al riguardo ad osservare che, in ogni caso, gli storni effettuati al conto “crediti inesigibili” fur ooerati in vista del concordato richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2012 che avrebbe comportato il riordino delle scritture contabili e la necessità dell’azzeramento di tutti quei crediti che non si sarebbe potuto realizzare nella procedura concordataria, senza offrire, tuttavia, alcuna ulteriore precisazione al riguardo.
Il motivo, come articolato in ricorso, è comunque pure generico perché e di là dell’improprio uso dell’espressione ‘surrogazione nei pagamenti’ – nell’assumere in via generale l’avvenuta ‘surrogazione’ della G.S. nei pagamenti della cedente ha in realtà fatto riferimento anche a casi di pignoramenti sui mandati di pagamento subiti dalla G.S. per debiti contratti dalla RAGIONE_SOCIALE senza consentire di distinguere – come già rilevato anche dalla corte territoriale – se le utili conferite in questi ultimi si riferissero ad attività eseguite dall’una o dall’ società (essendo stati espressamente esclusi i crediti dalla cessione e costituendo tra l’altro oggetto di cessione anche i rapporti di appalto in essere, anche con determinati enti pubblici).
Per altro verso rileva, invero, più in generale, anche se i debiti ineriscono a rapporti esauriti o in essere per i quali è previsto il subentro della cessionaria (che sono invece assoggettati a disciplina diversa da quella di cui all’art. 2560 c.c.; il regime fissato dall’art. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche
l’acquirente dell’azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell’ambito della p generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda).
Alla stessa cessionaria inoltre – si puntualizza congruamente nella sentenza impugnata nell’evidenziare gli ulteriori aspetti erronei dell’impostazione difensiva è stata anche attribuita la titolarità di crediti – quale in particolare qu riconosciuto nei confronti del Comune di Marineo in conseguenza dell’esito vittorioso del giudizio amministrativo – che, facendo applicazione della clausola formalizzata all’art. 2 del contratto di cessione del ramo di azienda (secondo cui dovevano ritenersi espressamente esclusi dalla cessione i debiti e i crediti antecedenti alla cessione medesima, i quali – per accordo tra le parti rimanevano in capo alla cedente), devono invece certamente ricondursi in capo alla RAGIONE_SOCIALE giacché aventi ad oggetto, ratione temporis, attività già espletata in epoca antecedente alla cessione del ramo di azienda (come, nel caso specifico, incontrovertibilmente dimostrato dal fatto che proprio la RAGIONE_SOCIALE ebbe ad assumere la relativa iniziativa nella sede giurisdizionale).
Quanto poi all’ingiunzione di pagamento dei 29 novembre 2011 – avente ad oggetto la somma di euro 215.382, 60, oltre spese legali – si osserva nella sentenza impugnata come ad essa, non avendo la RAGIONE_SOCIALE adempiuto all’obbligazione, non sia possibile attribuire la capacità di rivisitare i termini rapporti di dare ed avere intercorrenti tra le due società.
Si conclude, quindi, nella sentenza impugnata, coerentemente con l’analisi in dettaglio svolta, che vi è prova certa che l’importo pattuito a titolo di prezzo pe la cessione del ramo di azienda – ripetutamente riportato tra i crediti della cedente nei bilanci degli anni 2010 e il 2011 è stato poi per intero distratto in quanto COGNOME ha trattenuto per sé la somma di euro 90.000 – l’unica effettivamente corrisposta dalla cessionaria – mentre il credito residuo è stato incomprensibilmente estinto tramite giroconto al conto “crediti inesigibili”; e che analoghe considerazioni valgono per il saldo attivo, in capo a RAGIONE_SOCIALE, dei rapporti di dare/avere con RAGIONE_SOCIALE immobiliare – i quali tengono conto sia degli effettivi pagamenti dei creditori della cedente che dei trasferimenti di utili comprensivi di quelli riportati nel capo di imputazione a loro volta effettuati dall RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE. – che correttamente ricostruito nella contabilità
v
della società poi dichiarata fallita in euro 285 927,00 è stato dapprima ridotto ad euro 253.471,00 e poi allo stesso modo estinto tramite giroconto al conto “crediti inesigibili”.
Nel resto il motivo implica valutazioni in fatto che, com’è noto, non sono compatibili col giudizio di legittimità ; involgendo aspetti fattuali peraltro mutuati dalla ricostruzione di parte mediante un’impostazione selettiva che non dà compiutamente conto delle risultanze processuali dalle quali è tratta.
1.3. Il terzo motivo, che ripropone la tesi secondo cui la garanzia patrimoniale offerta da COGNOME per ottenere il mutuo concesso dalla banca Unicredit alla RAGIONE_SOCIALE si paleserebbe incompatibile con la volontà dello stesso di distrarre, non considera che il dolo richiesto per l’integrazione del reato di bancarotta distrattiva è quello generico, sicché a nulla potrebbe rilevare il fatto che COGNOME, al quale sono imputabili le attività che hanno comportato un oggettivo depauperamento della società fallita in favore di altra società a lui pure riconducibile, abbia potut al contempo, prestare una garanzia per l’ottenimento di un mutuo rispetto al quale peraltro nulla si dice in ordine alla destinazione delle somme ottenute in virtù di esso quando oramai il ramo di azienda era transitato nell’asset di altra società; né esso tiene conto degli esatti contorni della vicenda in cui ebbe ad inserirsi la condotta distrattiva; è vero infatti che in concomitanza della cessione di azienda la RAGIONE_SOCIALE, secondo la prospettazione difensiva, aveva contratto un mutuo per euro 2.400.000,00, ma è altrettanto vero che ciò verosimilmente non si verificò, come assume la difesa, per fronteggiare la transitoria difficoltà ad eseguire pagamenti a causa del mancato pagamento del rilevante credito vantato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, dal momento che dalla complessa ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito si evince piuttosto che la RAGIONE_SOCIALE aià dopo due anni dalla sua costituzione, nel 2010, presentava circa 3 milioni e mezzo di fatture da emettere, credito che rimaneva in bilancio fino al fallimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso il motivo è – anche nella presente sede – generico non precisando gli esatti termini del mutuo, dell’impiego delle somme ottenute in virtù di esso, e della relativa garanzia che avrebbe prestato il COGNOMEe (in particolare, come evidenzia il Procuratore Generale nella requisitoria presentata anche per iscritto, non è emersa la reale e corretta proporzione del valore degli stessi e l’entità della somma ricevuta in prestito pari a 2.400.000 C), né l’evoluzione che esso poi ebbe quanto a pagamento delle relative rate e da parte di chi; tutti elementi che avrebbero potuto invece contribuire a comprendere l’effettivo rilievo di tale garanzia nella dinamica dei fatti rispetto ai quali si reclama – genericamente – la
sua rilevanza (per il solo fatto che oggetto di garanzia da parte di COGNOME sarebbero stati beni ben individuati).
Ciò senza considerare quanto osservato al riguardo dal Procuratore Generale che ha, con ragionamento logico, ad abundantiam, ritenuto comunque di evidenziare come, da un certo punto di vista, il fatto che l’imprenditore ed amministratore di fatto della società abbia utilizzato taluni beni di sua proprietà per garantire un mutuo non pare idoneo ad escludere, di per sé, la sussistenza del dolo di distrazione dei beni sociali che non sono stati rinvenuti dal curatore, potendo, anzi, tale comportamento deporre per il contrario: avendo l’imprenditore ipotecato alcuni beni per garantire un mutuo ricevuto dalla società, ha poi distratto i beni sociali per rientrare da tale perdita (trattasi di osservazione c pur nella sua genericità contribuisce a far risaltare la genericità dell’assunto difensivo nei termini in cui è stato portato all’attenzione del giudice).
1.4. Il quarto motivo risente degli argomenti già svolti al punto precedente quanto alla circostanza della garanzia che si assume prestata da COGNOME, che la difesa vorrebbe che si considerasse guanto meno ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di appello ha, comunque, riguardo al trattamento sanzionatorio, espressamente, già, osservato che la pena – inferiore a quella media edittale pari ad anni sei – dovesse ritenersi congrua e proporzionata alla gravità del fatto e come già evidenziato dal giudice di primo grado – e che le attenuanti generiche non fossero concedibili in mancanza di elementi positivi di valutazione – non potendosi ritenere tale quello della prestazione della garanzia ipotecaria (l’unico dalla stessa difesa evidenziato).
Rimane quindi solo da ricordare che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (per tutte, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01); che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 – 01); e che il giudizio che involge il loro riconoscimento è un giudizio discrezionale che
pertiene al giudice di merito e non è sindacabile nella presente sede ove assistito – come ne caso di specie – da congrua motivazione.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/7/2023