Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22380 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22380 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il 22/01/1963
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe/ la Corte di Appello di Leccex confermava la pronunzia del Tribunale di Brindisi del 18.11.2020 / che condannava COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brindisi del 3.11.2016, per avere tenuto, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili in guisa da
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, consegnando al curatore fallimentare solo i registri IVA relativi agli anni 2012 e 2013 ed omettendo di predisporre, negli ultimi cinque anni di esercizio della società, il relativo bilancio, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la suindicata sentenza/l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME affidato a due motivi qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo che la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta ,,. ciLii docunnentale,Argéirriénto soggettivo, e non avrebbe tenuto conto del ruolo di prestanome del COGNOME, che avrebbe riferito al curatore solo fatti di sua conoscenza, A chiedendo qualificarsi il fatto nel reato di cui all’art.217 L.F. di bancarotta semplice.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o violazione della legge penale, in relazione agli artt.95 D. Lgs n.150/2022, 545 bis cod. proc. pen. e 58 L.689/1981, nonché vizi motivazionali in punto trattamento sanzionatorio, in relazione alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo di quella carceraria, formulata in appello allegando nota dell’8.02.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione, omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del
28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01).
Deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179 – 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 01).
2.1.1 Specificamente, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’ amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
2.1.2 Nel caso in esame, a fronte di una formulazione della imputazione con contestazione di condotte di bancarotta documentale, quali la omessa consegna al curatore e, quindi, l’occultamento dei libri e delle scritture contabili della società fallita, ad eccezione del registro IVA anni 2012 e 2013, la Corte territoriale, pur rilevando non soltanto un disordine contabile ma anche una rilevante omessa tenuta delle scritture, per il periodo contestato sino alla data del fallimento, ha ritenuto accertata la responsabilità dell’imputato solo per la irregolare tenuta delle scritture contabili, in modo da rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio della società.
Entrambi i giudici del merito hanno ricavato la consapevolezza dell’imputato dell’attività illecita svolta non dal ruolo formale di amministratore, dallo stesso rivestito, bensì dalla condotta dello stesso (possesso della documentazione contabile della società per due anni e mezzo), dai lavori effettuati dalla società e dagli importi delle fatture emesse, a fronte di generiche giustificazioni fornite in ordine alla mancanza del tempo materialmente necessario per rendersi conto della reale situazione della società, smentite dai dati obiettivi indicati, dunque sulla base delle concrete conoscenze da parte dello stesso, valorizzate dalla Corte territoriale.
Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto non regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte
d’appello non ha motivato l’attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili (ovvero il loro occultamento), in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
In punto di elemento soggettivo, limitatamente alla condotta di tenuta irregolare della documentazione della società fallita, la Corte di merito ha motivato sul dolo generico, che individua nell’avere l’imputato impedito alla curatela di ricostruire la storia economico e patrimoniale della società anche per assicurarsi l’impunità per le condotte distrattive commesse (emissione di assegni ed operazioni bancarie dai conti della fallita ai conti di altre società, di cui egli era legale rappresentante), in modo che non venisse scoperta la destinazione data al patrimonio della fallita.
Va, però, considerato che i giudici di merito hanno fatto pure riferimento alla condotta di mancata consegna delle scritture contabili per il periodo successivo al 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento.
A fronte di una inequivoca contestazione di omessa consegna dei libri e scritture contabili, la scelta della Corte territoriale di ritenere sussistente responsabilità dell’imputato in relazione alla sola ipotesi di bancarotta documentale per la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, caratterizzata dall’esistenza del dolo generico, non risulta sorretta da adeguata motivazione, in quanto, da un lato, ha ritenuto provata la consapevolezza dell’imputato che la irregolare tenuta delle scritture contabili rendesse impossibile la ricostruzione delle vicende della società, dall’altro, ha ritenuto superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di omessa consegna dei libri e delle altre scritture contabili, anch’essa contestata.
Sul punto, la motivazione risulta carente, in primo luogo perché la sentenza non chiarisce la compatibilità di tale condotta con quella di bancarotta generica e, poi, perché non si rinviene alcun accenno agli elementi probatori fondanti la sussistenza del dolo specifico che, come si è detto, è necessario per la configurabilità del reato di bancarotta documentale c.d. specifica di cui all’art. 216 comma primo, n.2, legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
Ne consegue che i fatti come ricostruiti dai giudici di merito non consentono di comprendere se ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarotta fraudolenta documentale specifica o in quella generica, oppure se ricorrano entrambe le ipotesi (così peraltro non contestate), che possono configurarsi in
relazione non alla stessa condotta ma a condotte diverse susseguitesi nel tempo, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa.
In assenza di questi dati fattuali, la cui valutazione nel merito spetta al
Corte territoriale, non è possibile stabilire se il caso in esame richieda il dolo specifico o solo quello generico cui ha fatto unicamente riferimento la sentenza
impugnata.
2.1.3 Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di
Lecce che dovrà accertare, la compatibilità delle condotte contestate di omessa consegna dei libri e delle scritture contabili, per il periodo successivo al 2012 e
fino alla dichiarazione di fallimento, con quelle di bancarotta generica, nonché
l’elemento soggettivo del dolo specifico.
2.2 Il secondo motivo di ricorso, è assorbito nell’annullamento.
3. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma il 12/12/2024.