Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 208 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 208 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita in data 2 ottobre 20:13.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del reato.
Il giudice di merito affermerebbe, in maniera apodittica, che l’imputato ha occultato o distrutto le scritture contabili, senza spiegare, però, da quali elementi
trarrebbe la prova che la contabilità sia stata effettivamente istituita per poi essere fatta sparire.
Nulla viene detto circa il dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale che richiede il fine di “recare pregiudizio ai creditori” con la correlativa necessità che l’amministratore di diritto, merci prestanome, sia consapevole dello scopo perseguito dai “reali amministratori”.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice documentale.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO :IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è fondato.
2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative:
-quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l’omessa tenuta-cfr. infra), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi che, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321), che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
2.2. Nel caso in esame va rilevato, anzitutto, che la Corte di appello formula considerazioni apodittiche circa la condotta addebitata all’imputato.
2.2.1. Sostiene che l’imputato non ha consegNOME le scritture contabili al curatore, ergo le ha sottratte o comunque occultate; non spiega da quali elementi tragga il convincimento che le scritture contabili fossero state effettivamente istituite, escludendo l’ipotesi di una omessa tenuta.
2.2.2. A questo errore se ne accompagna un altro: ritenere che l’omessa tenuta sia condotta riconducibile solo alla fattispecie di cui all’art. 217 legge fall..
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari dell’imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell’impresa.
A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi di sottrazione e distruzione riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta d dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell’brnissione (o della sottrazione) sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
2.2.3. Il giudice di merito, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall, opera una “fusione” tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima (laddove afferma che la mancata consegna della contabilità «aveva comportato per la curatela la impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita»); ma soprattutto sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell’una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell’altra.
L’errore è reso palese dal fatto che la Corte di appello individua il fine della condotta in quello di “impedire la ricostruzione dell’andamento gestionale della società” quando invece avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali ritiene provato lo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto p-ofitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Il secondo motivo è assorbito.
Discende l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il giudice di rinvio dovrà emendare i vizi motivazionali rilevati e quindi:
stabilire, in modo argomentato, quale sia la condotta posta in essere dall’imputato (omessa tenuta o sottrazione/occultamento della contabilità);
verificare, nell’uno e nell’altro caso, la ricorrenza del dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 06/10/2022