Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17819 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Firenze il 10 febbraio 1970;
avverso la sentenza del 17 ottobre 2024 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso, inammissibile nel resto; udito l’avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha insistito p l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestatogli quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20 novembre 2013.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi d’impugnazione, entrambi formulati in termini di vizio di motivazione ed afferenti, il primo, alla sussistenza dell’elemento materiale del reato contestato e, il secondo, all’accertamento del relativo elemento psicologico.
La difesa deduce, sotto il primo profilo, che, a fronte della ritenuta incompletezza della documentazione, desunta dalle sole dichiarazioni del curatore, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto, parallelamente, riferito dal teste COGNOME circa l’avvenuta consegna nelle mani del curatore dei documenti dei quali era depositario, che solo per la parte “avanzata” (e quindi irrilevante) erano stati restituiti all’imputato o alla di lei madre.
Quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo, la difesa contesta la logicità delle argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo specifico, desunto, si sostiene, da elementi equivoci ed inconferenti: la mancanza di liquidità della società, le ritenute consuetudini dell’ultimo periodo di attività (elementi, invece, fisiologici per una socie immobiliare inattiva da tempo sottoposta a sequestro preventivo), le dimensioni dell’impresa, l’esperienza professionale e la nomina di un prestanome (elementi inconferenti rispetto all’accertamento del dolo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Va premesso che al capo A) della rubrica è contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due forme descritte (entrambe) al n. 2 dell’art. 216 I. fall.: la sottrazione delle scritture contabili, per la cui sussistenz necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e la fraudolenta tenuta di tali GLYPH scritture, che, GLYPH invece, GLYPH integra GLYPH un’ipotesi GLYPH di GLYPH reato GLYPH a GLYPH dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Contestazione duplice che si spiega in un contesto di parziale esistenza della documentazione contabile (Sez. 5, n. 47535 del 05/010/2023, Montanino, mm.), ma che si è poi concentrata in quella di bancarotta fraudolenta documentale specifica, concordemente ritenuta dai giudici di merito.
Ebbene, per come costantemente ritenuto da questa Corte, tale ultima fattispecie si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sottratte, appunto, alla disponibilità degli organi fallimentari; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragio
creditorie, a prescindere dall’essersi verificato o meno l’evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione aliunde della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262588).
Ebbene, i giudici di merito hanno dato atto di quanto esplicitamente evidenziato dal curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 I. fall. e del rilevata assenza del libro giornale 2013, dei mastrini e di tutti i documenti di supporto. A fronte di ciò, il ricorrente invoca una rivalutazione delle dichiarazioni rese dal curatore (che, si ricorda, è un pubblico ufficiale: art. 30 I. fall., oggi CCI), asseritamente incompatibili con quelle rese dal teste COGNOME. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell’esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841).
Tanto più che l’asserita incompatibilità è comunque insussistente, atteso che il curatore ha dato atto della presenza di parte della documentazione e che, parallelamente, il teste COGNOME ha riferito di una parte “avanzata” rimessa nella disponibilità, appunto, dell’imputato.
3. Il secondo motivo è invece fondato.
Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per la necessità che la condotta di fisica sottrazione dell scritture sia assistita dal dolo specifico, inteso, appunto, quale scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali; un profilo, quello della intenzionale direzionalità della condotta, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630).
Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento non può che essere desunto
(in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano,
evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del
04/11/2022, dep. 2023, COGNOME Rv. 283983).
Ciò considerato, la Corte territoriale ha desunto la specifica intenzionalità della condotta da una pluralità di elementi: il periodo (ultimo) di vita della società ne
quale erano state sottratte le scritture contabili (ritenuto quello più delicato in c spesso vengono compiuti atti distrattivi e pagamenti preferenziali); le dimensioni
della società, che rendevano necessarie la tenuta e l’aggiornamento delle scritture contabili; l’esperienza imprenditoriale dell’imputato; l’utilizzo di un prestanome.
Circostanze tutte eccentriche e prive di forza inferenziale rispetto al coefficiente soggettivo che, in ipotesi, avrebbe in concreto mosso
l’amministratore, tanto più in assenza di contestazioni di tipo distrattivo astrattamente evidenziabili sulla base della documentazione acquisita fino al 2012.
Si impone, pertanto, sotto tale profilo, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consialiere estensore
Il Presidente