Bancarotta Fraudolenta: Per la Cassazione Basta il Dolo Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema cruciale del diritto penale commerciale: la bancarotta fraudolenta per distrazione. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha confermato un principio consolidato, specificando che per la configurazione del reato non è richiesto l’intento specifico di danneggiare i creditori, essendo sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda l’amministratore di una società a responsabilità limitata, la ‘Società Alfa S.r.l.’, successivamente dichiarata fallita. L’amministratore era stato condannato in primo e secondo grado per aver disposto un bonifico di 220.000 euro a favore di un’altra azienda, la ‘Società Gamma S.r.l.’. Quest’ultima, a sua volta, aveva trasferito la medesima somma a una terza società, la ‘Società Beta Sas.’, riconducibile allo stesso gruppo dell’imputato.
La difesa dell’amministratore sosteneva che l’operazione dovesse essere letta nell’ambito di una logica di gruppo societario. Secondo questa tesi, il trasferimento di fondi, sebbene apparentemente svantaggioso per la Società Alfa, sarebbe stato giustificato da ‘vantaggi compensativi’ derivanti dall’appartenenza al gruppo, come previsto dall’articolo 2634 del codice civile.
La Decisione della Cassazione sulla Bancarotta Fraudolenta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. La decisione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali, che demoliscono le tesi difensive.
Il Rigetto della Tesi del ‘Vantaggio Compensativo’
In primo luogo, i giudici hanno smontato l’argomento del vantaggio di gruppo. La Corte ha sottolineato che, per poter invocare tale esimente, il vantaggio compensativo per la società che compie l’atto svantaggioso deve essere ‘concreto’ e ‘fondatamente prevedibile’. Nel caso specifico, invece, non solo non è stata fornita prova di un simile vantaggio, ma i fatti dimostravano il contrario: a soli due mesi dal trasferimento, i fondi erano già considerati inesigibili. Pertanto, l’operazione è stata qualificata come una mera e ingiustificata operazione di spostamento di fondi tra entità distinte, a danno della società fallita e dei suoi creditori.
La Conferma del Dolo Generico per la Bancarotta Fraudolenta
In secondo luogo, e questo è il punto di maggior rilievo, la Cassazione ha rigettato la tesi difensiva sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato. L’imputato sosteneva di non aver agito con ‘l’intenzione di procurare un danno ai creditori’.
La Corte ha ribadito un principio cardine, già sancito dalle Sezioni Unite: il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sorretto dal dolo generico. Ciò significa che per la condanna è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori. L’atto di distrarre un bene dal suo scopo naturale di garanzia patrimoniale integra, di per sé, l’elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e dirette. Il ricorso è stato giudicato generico perché non ha aggredito specificamente le rationes decidendi delle sentenze di merito con elementi concreti e decisivi emersi nel processo. La Corte ha stabilito che la difesa basata sul vantaggio di gruppo non può essere una formula vuota, ma deve poggiare su prove concrete di un beneficio reale e prevedibile per la società che subisce il pregiudizio. Sul piano del dolo, la Corte ha semplicemente applicato un orientamento giurisprudenziale consolidato e autorevole, secondo cui la volontà consapevole di distrarre un bene dal patrimonio aziendale esaurisce l’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante monito per amministratori e imprenditori. La gestione del patrimonio sociale deve essere sempre improntata alla massima correttezza, specialmente in situazioni di difficoltà economica. La giurisprudenza sulla bancarotta fraudolenta è rigorosa: qualsiasi operazione che distolga risorse dalla loro funzione di garanzia per i creditori è potenzialmente un reato, a prescindere dalle intenzioni soggettive dell’agente. La scusante del ‘vantaggio di gruppo’ è una via stretta e percorribile solo a fronte di prove inoppugnabili di un reale e tangibile ritorno per la società sacrificata, un onere probatorio che, come dimostra questo caso, è molto difficile da soddisfare.
Per commettere il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario avere l’intenzione specifica di danneggiare i creditori?
No, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente il dolo generico. Basta la consapevolezza e la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia per le obbligazioni contratte, senza che sia necessario lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
Un’operazione svantaggiosa per una società può essere giustificata se fa parte di un gruppo di imprese?
In teoria sì, ma solo se il sacrificio è compensato da un vantaggio concreto e fondatamente prevedibile per la stessa società, derivante dal suo collegamento al gruppo. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che tale vantaggio non esistesse, rendendo l’operazione illecita.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. L’imputato non ha fornito elementi specifici e decisivi per contestare la decisione dei giudici di merito, e le sue argomentazioni sulla mancanza di dolo e sulla legittimità dell’operazione nell’ambito del gruppo non hanno trovato fondamento nel diritto vigente e nella giurisprudenza consolidata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 24 novembre 2023, che, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 16 maggio 2019, ha confermato la condanna inflittagli limitatamente dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui artt. 110, 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Brescia il 12/02/2013, data della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE.);
che l’impugnativa, sottoscritta dal difensore del ricorrente, consta di due motivi;
che in data 21 giugno 2024 è pervenuta memoria nell’interesse del ricorrente a firma dei suoi difensori;
– che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, per non essere stata ispirata l’operazione di spostamento di fondi dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE dall'<intenzione di procurare un danno ai creditori», è manifestamente infondato, posto che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sorretto dal dolo generic come insegnato dal diritto vivente:«L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolent per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una
destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 de 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l'8 luglio 2024