Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 14/09/1982
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NOME per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223 L.F. (fatto commesso in Velletri il 27 marzo 2017);
che l’atto di impugnativa consta di quattro motivi;
che in data 30 dicembre 2014 è stata depositata in Cancelleria, tramite PEC, memoria difensiva nell’interesse dell’imputato ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto rivestita dall’imputato e alla distrazione di somme denaro di pertinenza della società fallita, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 8 – 10 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travis (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato, posto che secondo il diritto vivente «L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805), come accertato nel caso di specie (vedasi pagg. 8-11 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati c motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato che la valutazione complessiva della condotta dell’imputato, avuto riguardo alla sottrazione di una somma non esigua del patrimonio della società e della documentazione contabile nonché alla creazione di una società schermo tra l’appaltante e l’appaltatore, non giustificava alcuna mitigazione della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente