Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10965 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10965 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA Nel procedimento penale in cui è parte civile: Fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9.5.2025, la Corte di Appello di Ancona, all’esito di trattazione cartolare, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che, in sede di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarata colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, e di bancarotta preferenziale, ad essa ascritti, ai capi 1 e 2 dell’imputazione, in qualità di amministratore unico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita con sentenza del 11.1.2022.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, rilevando la mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato e la carenza totale di motivazione.
Il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, e dallo stesso capo di imputazione sub 1 (‘… al fine di recare pregiudizi ai creditori’) è stato desunto dalla mera mancanza delle scritture e/o del dato contabile senza alcuna specifica motivazione sulla sussistenza dello stesso, laddove la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice di cui all’art. 217 l.f. consiste proprio nell’elemento psicologico, che, nel caso di bancarotta semplice, si configura indifferentemente quale dolo generico o colpa, mentre nella bancarotta documentale è integrato dal dolo specifico. La sentenza impugnata lascia intravedere una certa confusione interpretativa sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale quanto alle diverse fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, e al distinguo tra il dolo generico proprio della fattispecie di cui all’ultima parte dell’articolo 216, comma 1 n. 2 e il dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie descritta nella prima parte della predetta disposizione. L’imputazione già riflette una siffatta imprecisione laddove contessa genericamente alla ricorrente l’omessa tenuta delle scritture contabili della società fallita (che, come si dirà, va collocata nell’ambito della cosiddetta bancarotta specifica), collegando tale condotta alla finalità di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (che è invece propria della fattispecie cosiddetta generale).
In riferimento all’ipotesi cd. generale, si deve precisare che in ogni caso l’esistenza dell’elemento soggettivo non può essere desunta dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’articolo 216, comma 1, n. 2 L.F., precisando però che l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale solo qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizi ai creditori, perché, altrimenti, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga, sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 l.f. Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta
fraudolenta bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell’incriminazione in oggetto.
In questa ottica anche le annotazioni incomplete o parziali che incidono sul principio di continuità, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella ‘bancarotta generale’.
Nel caso di specie il fatto ricostruito in sentenza necessita di un elemento soggettivo che va ricercato nel dolo specifico, da ricostruire adeguatamente sulla base degli elementi a disposizione attraverso un esame che deve essere rigoroso, trattandosi di un passaggio fondamentale per tracciare la linea di confine soprattutto con la bancarotta semplice documentale. La sentenza impugnata nella parte emotiva è invece totalmente carente sul punto.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 216, comma 1 n. 2 L.F., nonché la mancanza dell’elemento oggettivo del reato contestato. L’imputata non ha mai falsificato le scritture contabili, in particolare la voce relativa alle rimanenze di magazzino. Nello specifico, non c’è stata alcuna sopravvalutazione delle rimanenze. In particolare, non esiste in atti alcuna prova di sopravvalutazione di rimanenze di magazzino operata negli esercizi pregressi senza un riscontro anche a campione della quotazione delle merci in base ai mercuriali, dal confronto dei prezzi delle fatture acquisto e fatture vendita. Sul punto vi è solo la relazione del curatore ex art. 33 l.f. ma non è stata disposta alcuna perizia o accertamento tecnico al riguardo. La differenza del saldo contabile di magazzino trova giustificazione nel diverso criterio di valutazione delle rimanenze in fase di liquidazione rispetto al normale esercizio, come prescritto dai principi contabili IAS/IFRS.
Non è quindi condivisibile la motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello che non ha apprezzato le censure mosse dalla difesa e ha trascurato che quanto riportato al capo di imputazione n. 1 sub A è basato esclusivamente su di un’interpretazione del curatore, non suffragata da alcuna prova, che peraltro si contraddice anche in alcuni punti della relazione ex art. 33 l.f. Quindi, ritenere la falsificazione della voce relativa alle rimanenze di magazzino senza alcuna prova, si risolve in realtà in una motivazione meramente apparente, ravvisando la condotta ex art. 216 per il solo fatto di una loro diversa valorizzazione contabile.
Del resto, né il capo di imputazione, né la relazione ex art. 33 l.f., prospettano elementi a supporto o di riscontro della tesi accusatoria, basandosi invece semplicemente su di un dato contabile.
Inoltre, sembra veramente disagevole cogliere profili strumentali in un’operazione contabile fraudolenta iniziata addirittura a partire dal 2013 sino al 2018, ovvero quattro anni prima o più del fallimento dichiarato nel 2022. Tale tema è stato del tutto trascurato dalla Corte di Appello, esso veniva in rilievo non tanto e non solo ai fini del periodo concreto di pregiudizio alle ragioni dei creditori, quanto piuttosto e soprattutto nella prospettiva della strumentalità dell’operazione apoditticamente ravvisata.
In realtà, le suddette operazioni contabili erano state regolarmente registrate e pubblicizzate nell’immediatezza, ossia in occasione della redazione dei vari bilanci di esercizio, quindi non sussistono né prove né indizi che l’imputata abbia effettuato un’operazione contabile fraudolenta devalutando i beni in questione, così commettendo il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 c. c., ed eventualmente di bancarotta fraudolenta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n.1 l.f. E non vi è prova nemmeno del dolo sul punto.
In ogni caso la necessità della coscienza e volontà di compiere un atto in pregiudizio dei creditori doveva essere valutata in relazione al contesto, avendo l’imputata dedotto di essersi adoperata, con risorse finanziarie personali, per tentare di appianare la situazione debitoria e soddisfare i creditori (affermazione non contestata dalla Corte territoriale ma ritenuta erroneamente irrilevante, con conseguente difetto motivazionale), ed aveva registrato in modo del tutto trasparente le operazioni contabili nei bilanci societari che erano stati regolarmente depositati e pubblicizzati, e, peraltro, in periodi RAGIONE_SOCIALErali molto distanti dalla data in cui poi la società è stata dichiarata fallita.
Il curatore nella ricostruzione degli affari ha anche calcolato il margine di contribuzione commerciale che avvalora ancora di più come ‘compatibili ed attendibili’ i valori delle rimanenze in bilancio.
La dichiarazione sui margini, come adeguata e fisiologica, avvalora la consistenza delle rimanenze e contraddice o esclude la sussistenza del reato di cui al capo di imputazione n. 1 sub a). Non può quindi ritenersi sussistente il reato contestato per difetto dell’elemento soggettivo e oggettivo dello stesso.
Peraltro, nel caso di specie, come si evince chiaramente dalla relazione ex art. 33 del curatore, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è stata comunque effettuata e non ha necessitato di una particolare diligenza, l’imputata si è messa subito a disposizione del curatore per ricostruire le varie operazioni e fornire tutte le informazioni necessarie. Non può pertanto ritenersi sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale se era stata possibile la ricostruzione della situazione economica della società fallita.
La Corte di appello non ha tenuto in considerazione l’argomentazione difensiva secondo cui se il libro degli inventari non è stato reperito e/o conservato non significa che l’inventario non è stato fatto e che tutte le informazioni contabili non siano pervenute alla curatela per gli obblighi di pertinenza. Peraltro, a comprova della tesi difensiva, vi sono i bilanci che sono stati sempre regolarmente redatti e depositati, e in essi vi erano tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione del patrimonio della società, ivi comprese quelle del libro inventari.
Inoltre, come già esposto, quanto contestato nel capo di imputazione sub 1 ai punti b) e c) non ha comportato alcun pregiudizio né per la procedura né per i terzi, laddove per integrare tale forma di bancarotta è necessario il dolo specifico di recare pregiudizi ai creditori; si richiede cioè che la condotta del soggetto attivo sia sostenuta quantomeno dalla finalità di arrecare pregiudizi ai creditori, e nel caso di specie la motivazione della Corte di appello non ha precisati i contorni tipici del dolo specifico richiesto, limitandosi a ritenerlo provato per il solo fatto dell’irregolare tenuta della contabilità e/o delle altre condotte descritte.
E’ pertanto evidente come non possa sussistere il contestato reato e l’insussistenza di un qualsivoglia tipo di addebito, a titolo di dolo e/o addirittura di colpa in capo all’odierna imputata.
2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge in relazione alla ravvisata fattispecie di cui all’articolo 216 l.f. in riferimento al capo di imputazione sub 2, e la mancanza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato.
Non è condivisibile quanto sostenuto sul punto dalla Corte di appello relativamente alla vendita dei beni strumentali effettuata alla RAGIONE_SOCIALE La insussistenza del reato è anche comprovata dalla rettifica del curatore in sede di controdeduzione alla memoria difensiva in fase di indagini preliminari, che correggeva il valore iniziale della minusvalenza indicato in euro 22.600 indicandolo in euro 2.783,97. Trattasi all’evidenza di valore inconsistente che non può andare ad integrare una distrazione avente rilevanza penale.
In sintesi, il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce non già indifferentemente, sempre, qualsiasi atto di induzione del patrimonio della società ma soltanto quelli che quell’effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione pertanto di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società è in bonis , da non essere capaci di comportare un’alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio.
La difesa dell’imputato aveva richiamato le motivazioni della recente sentenza della Cassazione penale n. 5958/2024, depositata il 09/02/2024, secondo cui l’ipotesi di bancarotta per distrazione richiede l’ulteriore elemento della sistematica
e preordinata vendita sottocosto, o comunque in perdita di beni aziendali. Infatti, in caso di svendita della merce in magazzino da parte di società in crisi e poi fallita per contestare la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre verificare con attenzione quali siano le ragioni di tale vendita, dovendosi escludere il reato in presenza di una liquidazione dell’attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione (in termini oggettivamente inferiori rispetto al passato) appare ampiamente giustificata dalle ragioni economiche dell’azienda.
Inoltre, vi sarebbe la necessità della prova del deprezzamento o della svalutazione della merce oggetto di vendita che non si rinviene in atti; quindi, per quanto riguarda le operazioni di vendita effettuate alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE non è ravvisabile, per come è formulato lo stesso capo di imputazione, alcun tipo di distrazione.
Nel caso di specie – si ribadisce – la stessa formulazione del capo di imputazione riconosce pacificamente il pagamento del corrispettivo della vendita in favore della società e il parallelo, seppur limitato, guadagno. Infatti, il corrispettivo della cessione è stato regolarmente corrisposto e quindi all’esito della vendita l’attivo patrimoniale rappresentato dalle merci di magazzino e dai beni ceduti risulta in concreto sostituito con il relativo prezzo (in astratto maggiormente idoneo a garantire la soddisfazione delle pretese creditorie).
Si contesta inoltre la motivazione in diritto offerta dalla Corte di merito con riferimento al rimborso dei finanziamenti erogati dall’amministratore. Infatti, nel caso di specie trattasi di società cooperative e la regola della postergazione non si applica a tale tipo di società. Nei finanziamenti erogati dal socio ad una società cooperativa la postergazione ai creditori terzi non è direttamente applicabile a differenza delle società a responsabilità limitata, perché la normativa di riferimento per le cooperative (art. 2519 c.c.) le equipara alle sRAGIONE_SOCIALE ed esclude l’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c. in quanto la ratio della norma non è compatibile con le caratteristiche mutualistiche e la base sociale ampia delle cooperative (cfr. tra le altre, Cassazione civile sentenza n. 10509/2016; Tribunale Firenze 12/12/2023).
Inoltre, l’imputata, anziché distrarre somme, ha subito personalmente perdite dell’ordine di centinaia di migliaia di euro tra il prestito personale documentato, fatto dalla predetta alla cooperativa, e le somme che dovrà versare alle banche per le fideiussioni rilasciate (comprovato come da allegato del 12/12/2022 prodotto in atti).
L’imputata ha addirittura versato di tasca propria alla società fallita la somma di euro 126.000, come risulta dalla documentazione prodotta con la memoria del 30 gennaio 2023, e si era accollata, e sta pagando tuttora con il suo conto personale, debiti della società fallita per un importo totale di euro 135.439.
Era stata quindi provata e documentata una situazione dove l’imputata è addirittura creditrice della società fallita.
In sintesi, relativamente ai capi di imputazione contestati sub 2, l’imputata non ha creato alcun pregiudizio alla massa creditoria e quindi non sussiste alcuna violazione dell’art. 216 l.f.
La difesa ritiene infine che la fattispecie sub 2, relativamente all’ultimo capoverso dell’imputazione, nella denegata ipotesi di mancato apprezzamento delle argomentazioni di cui sopra, possa essere riqualificata nel reato di bancarotta preferenziale, tanto più perché nella fattispecie l’amministratore è un creditore della società, sicché l’autoliquidazione di somme a proprio favore potrebbe alterare la par condicio creditorum ma non depauperare la società.
Fermo restando l’eventuale carattere illecito dell’operato dell’amministratore, (conseguente alla violazione della normativa civilistica sul funzionamento della società), la condotta rientra nella previsione dell’art. 216, comma 3, perché altera il principio del paritario concorso dei creditori sui beni del fallito.
In subordine, in caso di mancato apprezzamento dell’argomentazione di cui ai punti che precedono, si chiede che ogni contestazione confluisca nel meno grave reato di cui all’articolo 217 l.f.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputata ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, che presenta tratti di aspecificità, è da ritenere, nel suo complesso, infondato.
Salve le specifiche annotazioni che verranno di volta in volta effettuate analizzando i motivi di ricorso, si osserva che la struttura argomentativa della sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, è del tutto esaustiva, contenendo già risposte adeguate e congrue rispetto alle questioni riproposte col ricorso in scrutinio.
1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che ruotano intorno all’elemento soggettivo e oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, le questioni che essi sollevano, unitamente alla soluzione offerta dal giudice di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contemplate dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
La prima fattispecie (c.d. ‘specifica’) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche ‘parziale’ e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della ‘materiale’ esistenza dei libri contabili che però sono stati ‘lasciati in bianco’.
La seconda fattispecie (c.d. ‘generale’) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
Quanto alla ‘falsificazione’ che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, questa Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la
seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale ‘specifica’ può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generale”, invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità.
In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME).
Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di ‘omessa tenuta’, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi ‘ a dolo generico’ il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni.
Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’ e ‘generale’ e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta ‘generale’ la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta ‘specifica’ l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà.
In questa ottica le annotazioni false o incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella ‘bancarotta generale’ (così in motivazione Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01).
Tanto premesso, si osserva che, a differenza di quanto assume il ricorso, i giudici di merito non hanno affatto confuso le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
Ed invero, già il Tribunale nella sentenza di primo grado, a fronte del riferimento, in imputazione, sia alle condotte di sottrazione o distruzione dei determinati libri contabili che a quella di falsificazione delle scritture contabili, in particolare della voce relative alle rimanenze di magazzino, e di tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari, aveva ritenuto integrata la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. generale (e ciò pure a fronte di quanto afferma la giurisprudenza di questa Corte che non esclude che, a rigore, possano ricorrere entrambe le ipotesi, che possono convivere in relazione non alla medesima condotta ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel RAGIONE_SOCIALE, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa, così, in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01).
Si legge nella pronuncia di primo grado che la mancanza del libro inventari in cui avrebbero dovuto essere annotati analiticamente tutti gli asset aziendali alla fine di ciascun esercizio, ivi comprese le giacenze fisiche di magazzino, non ha aiutato al fine di chiarire la situazione contabile descritta. Per il periodo di gestione dal 1.1.2020 fino al fallimento il curatore ha verificato che alcune movimentazioni contabili registrate non hanno trovato riscontro nei relativi saldi finali degli stessi conti movimentati, così come pure alcuni valori di saldo finale contabile al 31/12/2019 non sono stati riaperti in continuità al 1.1.2020. Pertanto, anche l’ultima situazione contabile ricevuta che l’ex amministratrice indica come riferibile al 17/01/2022, data del fallimento, è stata ricostruita in modo non corretto, incompleto ed indistinto in quanto cumula tre periodi diversi di gestione 2020, 2021, 2022.
A sua volta la Corte di merito – nel rispondere alla questione qui riproposta, già dinanzi ad essa sollevata, e nella sostanza già ampiamente trattate dal giudice di primo grado – dopo aver dato atto dei documenti contabili non consegnati alla curatela, ha posto l’accento sulle carenze valutative che erano derivate dalle falsità ed irregolarità riscontrate nelle scritture pervenute nella disponibilità della curatore, che non avevano consentito di giungere ad una piana ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (e ciò è sufficiente ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato). Falsità ed irregolarità che per tipologia e pregnanza sono state ritenute anche indicative di una voluta alterazione di volta in volta finalizzata al conseguimento di scopi illeciti ben precisi.
Al riguardo ha, in particolare, rilevato la sentenza impugnata che l’imputata aveva consegnato al curatore due situazioni contabili al 31/12/2019, con risultanze differenti e quindi non attendibili. In particolare, mentre il saldo di magazzino al 31/12/2018 era di euro 405.560, al 1.12019 veniva inspiegabilmente indicato un saldo di euro 182.502,00, con una differenza contabile di ben euro 223.058,00, che contabilmente non trova tuttavia giustificazione e che può essere interpretata – sottolinea la Corte di appello aderendo alla condivisa valutazione del Tribunale – come una sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino operata negli esercizi pregressi fino al 2018 e
finalizzata a presentare un bilancio di esercizio in utile piuttosto che un veritiero risultato negativo (sulle ragioni che hanno fatto propendere per una sopravvalutazione del valore di magazzino finale sistematicamente gonfiato, e non per l’ipotesi di vendite avvenute a nero o con documentazione a prezzo inferiore a quello riscosso, si diffonde la sentenza di primo grado a pag. 4).
Sicché sul versante della fattispecie documentale i giudici di merito concordano nel ritenere integrata quella di bancarotta fraudolenta generica, assistita dal dolo generico, ragionando proprio alla luce dei principi affermati da questa Corte e da ultimo ribaditi nella sentenza, citata in ricorso, Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01 – di cui si è sopra già, più volte, fatto cenno. E hanno, in buona sostanza, ritenuto sussistente tale fattispecie generica, pur non mancando di riscontrare anche l’omessa consegna di diverse scritture/libri contabili (tra le quali spicca il libro inventari fondamentale per la ricostruzione degli asset aziendali di una società), giustamente non ritenuta compensata dalla esistenza dei bilanci di cui fa cenno il ricorso (peraltro anch’essi non del tutto consegnati alla curatela).
La pronuncia di questa Corte citata in ricorso, come già sopra evidenziato, in motivazione ha affermato che nel caso della bancarotta ‘generale’ la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta ‘specifica’ l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà; e ha, in particolare, osservato che ‘n questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella ‘bancarotta generale’ (e non nella bancarotta specifica come riporta erroneamente il ricorso).
In tale medesima ottica, alla luce di quanto sinora osservato, anche le annotazioni false, al pari di quelle incomplete, vanno ad incidere sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, dando la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella ‘bancarotta generale’.
1.2. A ciò si aggiunge che – come analiticamente riportato nella sentenza di primo grado – nel 2020 la società interrompeva definitivamente l’attività commerciale, già nel mese di gennaio chiudeva i propri punti vendita e contestualmente cedeva quasi tutti i beni strumentali (autocarri, attrezzature e scaffalatura varia di magazzino), nonché l’intero magazzino merci in blocco; i
primi vengono venduti in data 21 gennaio 2020 al prezzo di euro 19.892,83, oltre iva, alla società RAGIONE_SOCIALE conseguendo una perdita commerciale (minusvalenza) di oltre euro 22.600 (poi rettificata dallo stesso curatore in euro 2.783,97), mentre l’intero magazzino merci iscritto per euro 219.265 veniva svenduto nella stessa data al corrispettivo di euro 63.863, 48, oltre iva, alla società RAGIONE_SOCIALE con un abbattimento di prezzo di circa il 70% rispetto al valore di costo, determinando una perdita secca commerciale di oltre euro 146.400; l’introito finanziario derivante dalla cessione del magazzino merci veniva utilizzato per euro 49.500 per rimborsare ai soci parte dei finanziamenti effettuati dagli stessi, in prevalenza a favore dell’amministratrice COGNOME NOME, e per la differenza veniva restituito all’acquirente NOME a riduzione di debiti contratti con la stessa per precedenti forniture di merci.
Si tratta, nello specifico, puntualizza il Tribunale, ‘di beni strumentali funzionanti e da subito utilizzabili e di merci non deperibili, non obsolete né legate a fattori di stagionalità e acquistate da un soggetto operante nel commercio di prodotti e materiali edili; in ogni caso la cessione ai prezzi di stralcio non è supportata da alcuna stima che ne giustificasse i valori di realizzo’. E soprattutto evidenzia il Tribunale -‘tale massiccia dismissione di asset aziendali si accompagna alla conRAGIONE_SOCIALEranea costituzione di una nuova società denominata RAGIONE_SOCIALE operante nel medesimo comparto merceologico della fallita e riconducibile all’amministratrice della società fallita, la quale ha interamente sottoscritto e versato i due terzi del capitale sociale di euro 99.000 (vale a dire euro 66.000) ricoprendo la carica di amministratrice anche in tale nuova società’, avente due unità locali, di cui una in Mogliano, già punto vendita della fallita (così si legge alle pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado, che, attraverso la compiuta disamina svolta, aveva, tra l’altro, già escluso la possibilità di una errata valutazione del valore dei beni ceduti ritenendo implausibile, alla stregue delle congrue ragioni espressamente indicate, l’ipotesi difensiva, già in primo grado sostenuta, della falcidia propria di tale tipologia di vendite avvenute in una fase di fatto liquidatoria – che, in tesi difensiva, avrebbe giustificato addirittura un abbattimento superiore al 50%).
Né, d’altronde, è stata ritenuta ragione sufficiente per escludere non solo la rilevanza delle condotte materiali poste in essere ma anche lo stesso elemento soggettivo dei reati, la circostanza che l’imputata avrebbe utilizzato i proventi delle vendite per soddisfare i creditori, solo apparentemente per ridurre il suo credito verso la società per finanziamenti pregressi (cfr. in particolare, la sentenza di primo grado alle pagg. 8 e sgg. in cui vengono analizzate le controdeduzioni già
in quella sede svolte dalla difesa, ritenute non idonee a superare la ricostruzione del curatore).
Appare pertanto evidente, secondo i giudici di primo e secondo grado, che, all’indomani della costituzione della nuova società RAGIONE_SOCIALE, la società poi fallita si è trasformata da aziende in funzionamento in azienda sostanzialmente in stato di scioglimento e liquidazione per cui l’amministratrice avrebbe dovuto tra l’altro adempiere ai propri obblighi rispettando la par condicio creditorum.
In particolare, evidenzia la Corte di appello che ‘quando l’attività ordinaria della società era cessata e la società si trovava in uno stato di più che evidente dissesto – debito verso l’erario e gli enti previdenziali per oltre 110.000 € (dalle istanze di ammissione risultavano debiti ancora più elevati ossia per oltre 170.000), debiti verso dipendenti per quasi euro 50.000, debiti verso le banche per oltre euro 100.000, seppure in riduzione) – l’imputata provvedeva a destinare il ricavato delle vendite di beni strumentali e magazzino al pagamento parziale di debiti maturati verso la RAGIONE_SOCIALE, principale fornitore della fallita e della nuova società (per un importo di circa euro 49.500, verso istituti di credito per circa euro 70.000) e, soprattutto, al rimborso finanziamento soci per euro 74.380 (v. movimentazioni registrate nel 2020).’.
E, quanto all’elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, esso è stato ricavato oltre che dalla consistenza delle condotte nel loro complesso valutate, anche dalla avvenuta costituzione di una nuova società che di fatto aveva continuato l’attività della fallita con lo stesso socio amministratore – la COGNOME – , con la vendita alla stessa dei beni strumentali ancora utilizzabili e funzionanti, dalla svendita dell’intero magazzino, dalla chiusura dei punti vendita della fallita nella contestuale riapertura degli stessi a nome della nuova società, il tutto nel mese di gennaio 2020, con successiva sostanziale trasformazione della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in una società in stato di scioglimento e liquidazione.
Entrambi i giudici di merito pongono l’accento sul fatto che in una situazione di conclamato dissesto con cessazione di fatto dell’attività, anziché porsi, come doveroso, l’azienda in formale liquidazione, si costituiva una nuova società, la RAGIONE_SOCIALE, acquirente dei beni, ‘sottoscrivendo i due terzi del capitale sociale per la cospicua somma di euro 66.000, divenendo altresì amministratrice della neocostituita: cosa di per sé lecita ma il cui investimento finanziario era chiaramente confliggente con le sorti della cooperativa in decozione’ (così testualmente, in particolare, nella sentenza di primo grado).
La Corte di appello non ha mancato infine di evidenziare l’irrilevanza, al fine di scriminare le accertate condotte distrattive, della mancata insinuazione, della COGNOME, al passivo della società fallita, trattandosi di un post factum e di una
scelta attribuibile a varie ragioni, tra le quali, non esclusa, la consapevolezza dell’incapienza dell’attivo.
Le sentenze di merito, in primo e secondo grado, hanno dunque fornito un esame unitario della vicenda che ha interessato la società fallita, che, nel periodo di ormai evidente dissesto, con importanti debiti verso l’erario, gli enti previdenziali, i dipendenti e le banche, cessava l’attività aziendale, trasferendo i cespiti strumentali alla neocostituita società, gestita dalla stessa ricorrente, tacitando il fornitore strategico anche della nuova società e rimborsando parzialmente il finanziamento alla socia amministratrice. Così tracciando le linee della pianificata operazione realizzata, anche grazie alla strumentale confusione documentale, senz’altro pregiudizievole per gli interessi della massa ereditaria e per eventuali azioni recuperatorie (accompagnata all’omessa consegna di documenti rilevanti; e alle ultime situazioni contabili incoerenti e prive di giustificativi).
Quanto, infine, alla contestazione mossa in relazione alla qualificazione del rimborso dei finanziamenti erogati dall’amministratore -comunque, nella sostanza, ritenuto, già dal primo giudice, integrare la fattispecie della bancarotta preferenziale, come contestata al terzo alinea del capo 2 dell’imputazione, stante il precipuo riferimento alla violazione della par condicio creditorum e l’intervenuta condanna per i reati come ‘a lei ascritti’ – è solo il caso di evidenziare che trattasi di censura che nella sua interezza, involgente anche il profilo della natura di cooperativa della società fallita che escluderebbe l’applicazione della regola della postergazione, risulta promossa solo con il ricorso in scrutinio, e che, presupponendo specifiche valutazioni innanzitutto di merito, non può essere oggetto di disamina, per la prima volta, nella presente sede di legittimità (laddove la sentenza di secondo grado, a sua volta, quanto al rimborso finanziamento soci, si limita peraltro a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di violazione della regola della postergazione senza affrontare minimamente l’aspetto fattuale della vicenda che rimane pertanto ancorato alla ricostruzione svolta dal primo giudice già in termini di bancarotta preferenziale, e non oggetto di specifica contestazione in appello, che si limitava a reclamare la qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, adducendo, al più, la violazione della par condicio creditorum; e ciò a fronte della pronuncia di primo grado che si era, come detto, nella sostanza già orientata in tal senso, sussumendo peraltro tale reato nell’aggravante dei più fatti di bancarotta, ritenuta minusvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente COGNOME COGNOME