Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46898 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero < in persona d Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedend GLYPH inammis ibilità di entrambi i ricorsi.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
L’avvocato NOME COGNOME insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva le pene principali inflitte ad NOME COGNOME e ad NOME COGNOME, per il primo alla misura concordata fra le parti e, per il secondo, a quella indicata in dispositivo.
Riduceva ad entrambi anche la durata delle pene accessorie e revocava, quanto a COGNOME, le statuizioni civili (avendo raggiunto un accordo transattivo con la parte civile).
Ai prevenuti erano ascritte le condotte punite ai sensi degli artt. 223, comma 1 e 2 n. 2, 219, comma 1 e 2 n. 1, 216, comma 1, legge fall., per avere, in concorso fra loro, quali componenti, dal 1 settembre 2010 al 30 settembre 2014, del RAGIONE_SOCIALE, dichiarata RAGIONE_SOCIALE il 25 giugno 2015:
occultato o distrutto le schede contabili di clienti e fornitori – oltre che il li giornale a partire dal 2013 – così da rendere impossibile la ricostruzione delle posizioni di debito e credito della società ed il movimento degli affari;
concorso a cagionarne il dissesto, non assolvendo ai debiti fiscali e previdenziali per euro 3.856.747,42, provocando così un danno patrimoniale di rilevante entità.
1.1. La Corte territoriale così motivava la propria decisione.
1.1.1. Premetteva quanto segue.
La srl RAGIONE_SOCIALE era attiva nel campo dei servizi finanziari e contabili che svolgeva però solo in favore di altre società del gruppo che faceva complessivamente capo ad NOME COGNOME. COGNOME stesso era amministratore e socio di alcune società del gruppo.
Quanto alla società RAGIONE_SOCIALE, si rilevava come, il 4 luglio 2014 (un anno prima del dichiarato dissesto), l’intero capitale sociale fosse stato ceduto a tale NOME COGNOME COGNOME, rimanendone, i due imputati, amministratori fino al 30 settembre 2014, quando il COGNOME assumeva la carica di amministratore unico della società. Che veniva dichiarata RAGIONE_SOCIALE il 25 giugno 2015 (nello stesso mese in cui COGNOME era deceduto).
Il curatore aveva così convocato i due odierni imputati, come componenti dell’ultimo CdA. Si presentava il solo COGNOME che affermava come la documentazione contabile si trovasse presso alcuni uffici di commercialisti. Il curatore, però, era riuscito a recuperare solo l’ultima dichiarazione dei redditi e gli ultimi tre bilanci, dal 2011 al 2013.
Buona parte della massa passiva, che ammontava a quasi 6 milioni di euro, era composta da crediti vantati da Equitalia.
Nel 2016, il liquidatore della capogruppo (del gruppo COGNOME a cui faceva riferimento la RAGIONE_SOCIALE) rinveniva altra documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE che consegnava al curatore. Mancavano però, ancora, le schede contabili clientifornitori ed il libro giornale del 2013.
I due coimputati si accusavano reciprocamente delle condotte loro contestate (COGNOME ricordando la delega di funzioni accordata al COGNOME; quest’ultimo affermando che il primo era stato il dominus di fatto della società oltre che dell’intero gruppo).
1.1.2. Quanto alle censure proposte da NOME COGNOME, la Corte territoriale, preso atto del raggiunto concordato sulla pena, affermava come, all’esito delle osservazioni fatte dal Tribunale (e riportate per esteso in sentenza), non si potesse configurare alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., avendo, questi, rivestito il ruolo di principale protagonista delle decisioni operative e strategiche della RAGIONE_SOCIALE, come avevano affermato i testi escussi nel dibattimento di prime cure oltre, come si è detto, al coimputato COGNOME.
1.1.3. Quanto alle doglianze argomentate da NOME COGNOME, rilevava quanto segue.
Il capo di imputazione non difettava di specificità, potendo essere correttamente contestato, a titolo di bancarotta impropria, il mancato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali, riportandone la sola somma complessiva, e, quanto, alla bancarotta documentale, si erano indicate le scritture ed i libri mancanti.
Quanto al merito, le emergenze istruttorie consentivano di affermare come COGNOME fosse stato pienamente compartecipe delle scelte operative ed amministrative della società, non certo in una posizione di mera subordinazione ai voleri del COGNOME.
Peraltro, nessuno dei due aveva spiegato al curatore le specifiche ragioni che avevano condotto al dissesto della società (ben prima della sua alienazione ad altro soggetto) e neppure il senso della sua cessione negli ultimi mesi di vita.
Il commercialista della società aveva riferito di essersi consultato più spesso con il COGNOME che con il COGNOME. Altri testimoni avevano riferito come fosse costui ad occuparsi degli aspetti amministrativi e contabili della società e come avesse potere di firma nei rapporti bancari.
Era, comunque, evidente come COGNOME non fosse affatto ignaro dell’operatività amministrativa e finanziaria della RAGIONE_SOCIALE. In plurime riunioni del Cd
era stato anche delegato a rinviare il pagamento delle imposte o a chiederne il ravvedimento operoso.
La delega alle funzioni l’aveva ricevuta e l’aveva esercitata.
Era pienamente consapevole dell’aggravarsi del debito tributario.
Aveva comunque avvallato l’illecita condotta altrui. Ben rappresentandosi il danno che ne sarebbe derivato ai creditori.
Né era necessitata l’emissione delle fatture (alle altre società del gruppo) prima di ottenerne i corrispettivi, dato che avrebbero potuto essere emesse delle note pro-forma.
Il curatore aveva riferito che i debiti erariali erano tutti maturati in ann precedenti al 2012 e ne aveva offerto il dettaglio, diviso per annualità.
Non potevano derubricarsi le condotte contestate nel meno grave delitto di bancarotta semplice, posto che sussisteva quantomeno il dolo eventuale nella bancarotta documentale, anche considerando che non era stata rinvenuto alcun supporto informatico in cui la contabilità fosse riprodotta, così da consentirne la ricostruzione.
Le dimissioni di fine 2013 erano state formalizzate solo nel 2014 quando COGNOME aveva lasciato anche gli altri incarichi ricoperti nel gruppo. Ove era pur sempre rimasto in qualità di socio. E comunque era stato lui a presentarsi al curatore indicando dove si sarebbe potuta rinvenire la contabilità.
Né aveva rilievo il fatto che si fosse poi riusciti a ricostruire la contabilità grazi al lavoro del consulente e del curatore.
In considerazione del complessivo comportamento del COGNOME e tenendo conto del parziale ristoro della parte civile ad opera del coimputato, la misura della provvisionale veniva ridotta.
Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.
2.1. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, ha dedotto, con l’unico motivo, il vizio di motivazione per non avere, il Collegio d’appello, valutato la sussistenza degli elementi che avrebbero potuto condurre al proscioglimento del prevenuto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
La Corte territoriale, preso atto dell’accordo raggiunto fra le parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. pro. pen., infatti, aveva solo genericamente motivato sull’assenza delle condizioni di cui alla norma citata.
Aveva così omesso di considerare sia il contenuto della delega di funzioni al prevenuto conferita dal RAGIONE_SOCIALE il 13 aprile 2005, sia la sentenza del Tribunale di Milano che aveva assolto il ricorrente dall’accusa in tale sede mossagli.
Non si era, dunque, rilevato come COGNOME, Presidente del Cda della RAGIONE_SOCIALE, fosse privo di deleghe operative, in quanto l’amministrazione della stessa era stata interamente affidata all’amministratore delegato NOME COGNOME, dal 13 aprile 2005, appunto, fino alla nomina di altro amministratore, il nuovo socio unico, COGNOME COGNOME.
La ridetta sentenza assolutoria muoveva dal medesimo presupposto, l’assenza di deleghe operative in capo al RAGIONE_SOCIALE.
2.2. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, ha articolato undici motivi di ricorso.
Premetteva che la società RAGIONE_SOCIALE era parte di un più ampio gruppo di cui il coimputato NOME COGNOME era l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e del gruppo a cui questa faceva riferimento; che la RAGIONE_SOCIALE forniva servizi, ma solo alle altre società del gruppo e che questi servizi consistevano nel prestare i propri collaboratori ad altre società del gruppo che, a loro volta, fornivano consulenze di varia natura (particolarmente in campo farmaceutico) a società terze.
NOME era l’esperto del settore e possedeva oltre il 75 % delle quote complessive del gruppo.
La stessa Corte territoriale aveva riconosciuto che le direttive sostanziali erano impartite da COGNOME e che COGNOME, anche quando non le condivideva, se ne adeguava.
La RAGIONE_SOCIALE, nell’ultimo anno, era stata ceduta ad altro soggetto e COGNOME non ne era più stato l’amministratore delegato.
2.2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità dell’ordinanza del Tribunale, del 17 luglio 2018, di reiezione dell’eccezione di nullità dell’imputazione per la sua genericità.
Non erano stati specificati i debiti fiscali e previdenziali che la società, e quindi il ricorrente, non avrebbe assolto. Né si erano precisate se le scritture occultate o distrutte fossero obbligatorie o facoltative e come la loro assenza avesse potuto incidere sulla ricostruzione del patrimonio sociale.
La Corte aveva risposto in modo inadeguato all’eccezione, affermando che si erano indicate le scritture occultate e che si era precisato il titolo dei debit innpagati.
Una motivazione apparente visto che dei debiti non si era precisato alcun ammontare, alcun titolo, alcuna tipologia, ed alcun anno di riferimento (dovendosi anche considerare il limitato periodo di tempo in cui il prevenuto aveva ricoperto la carica di amministratore), come non si erano precisate le scritture che si assumevano distrutte.
Il capo d’imputazione era pertanto del tutto generico e ciò in violazione del disposto dell’art. 429 cod. proc. pen., vizio che determina la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi (Cass. n. 52122/2019, 44609/2019, 43972/2013).
Non si era neppure precisato quali schede contabili mancassero né se le scritture distrutte fossero, come già rilevato, quelle obbligatorie o quelle facoltative, secondo le disposizioni rinvenibili nel codice civile e nella normativa fiscale. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie per predisporre un’adeguata difesa.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per entrambe le condotte (di bancarotta impropria e di bancarotta documentale) ascrittegli.
Era il coimputato COGNOME che decideva quando la srl RAGIONE_SOCIALE avrebbe partecipato alle consulenze fornite dalle altre società del gruppo a società terze. Ed era sempre COGNOME a decidere quanto e quando la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata remunerata.
Così che il pagamento dei crediti di NOME nei confronti di altre società del gruppo negli anni si era sempre più dilazioNOME nel tempo. Ne era derivata l’impossibilità, per NOME, di assolvere ai propri debiti fiscali e previdenziali.
Non si poteva però affermare che fosse stata consumata un’operazione dolosa posto che non si era verificata alcuna diminuzione del patrimonio della società, dal momento che VIVA non versata all’erario non era stata neppure ricevuta dai clienti della RAGIONE_SOCIALE (Cass. 17690/2010, 17355/2015, 14522/2016). Dovendosi, peraltro, considerare anche quell’orientamento giurisprudenziale che nega che al mancato pagamento dei debiti previdenziali consegua la contestata bancarotta impropria (Cass. n. 34386/2017).
Peraltro, il descritto meccanismo aveva determiNOME indubbi vantaggi compensativi alle altre società del gruppo che si erano giovate dei ritardati versamenti dei corrispettivi (Cass. 36764/2006, 49787/2023, 16206/2017).
2.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla omessa considerazione del fatto che la RAGIONE_SOCIALE poteva ricevere i propri compensi solo quando COGNOME l’avesse deciso, senza che potesse emettere delle note pro forma per evitare di corrispondere l’Iva in via anticipata rispetto al pagamento della stessa.
Solo con una pronuncia della Cassazione del 2018, infatti, si era affermato come fosse consentito emettere le note al momento del pagamento piuttosto che al momento della prestazione del servizio.
2.2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al rilievo attribuito alla delega di funzioni conferita all’imputato.
La suddetta delega era, invece, irrilevante rispetto alla dilazione dei corrispettivi perché questa era decisa dalle società debitrici ed in particolare dal RAGIONE_SOCIALE.
Era evidente che si trattava di una delega del tutto formale. Né ciò era smentito dal fatto che fosse stato COGNOME a recarsi dal notaio al momento della vendita delle quote (la vendita era stata decisa dal COGNOME) e dalla circostanza, riferita da alcuni testi, che fosse lui ad occuparsi della gestione amministrativa e contabile della RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, dell’incasso delle fatture emesse.
Era stato lo stesso COGNOME a decidere che RAGIONE_SOCIALE non rispettasse il piano di rientro dei debiti fiscali e previdenziali, preferendo assolvere altre posizioni debitorie.
Non si era poi affatto dimostrato che COGNOME fosse in rapporti con i clienti o con i fornitori o con i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE.
La teste COGNOME aveva riferito che i termini dei contratti erano sempre decisi dal COGNOME, e così tutte le altre decisioni erano prese dal medesimo e che, in qualche occasione, COGNOME si era lamentato di essere tenuto all’oscuro di informazioni necessarie per svolgere al meglio la sua funzione di direttore finanziario.
Tutto ciò era dimostrato anche dalle mai! prodotte.
Così che la delega di funzioni era servita soltanto a coprire le responsabilità del reale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME.
L’informazione data al COGNOME riguardava solo alcuni aspetti dell’amministrazione della società. Né lo si poteva ritenere responsabile per non avere espresso il proprio dissenso nelle riunioni del Cda, posto che si trattava di decisioni che non erano assunte da tale organo ma direttamente dal COGNOME.
Da alcune mail era anche emerso che COGNOME era contrario a preternnettere i debiti verso l’erario.
Era errato affermare che COGNOME fosse stato delegato da diverse delibere del RAGIONE_SOCIALE a provvedere al pagamento dei debiti fiscali e previdenziali. Era stato incaricato soltanto di richiedere finanziamenti e affidamenti bancari (si citavano i brani delle delibere; ad eccezione di un solo verbale del 2008).
Tutte le dichiarazioni tributarie erano a firma di COGNOME (e non del COGNOME).
2.2.5. Con il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alta ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestatigli.
La volontà del COGNOME era sempre stata quella di evitare il dissesto della società e mai quella di provocarlo. Si era già detto della nnail in cui avvertiva COGNOME
come il mancato pagamento delle imposte e dei contributi avrebbe determiNOME conseguenze di carattere penale.
2.2.6. Con il sesto motivo lamenta la violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione delle condotte contestate nei delitti puniti dall’art. 224, n. 2, e 217 legge fall..
Stante la situazione sopra descritta al COGNOME può solo rimproverarsi di non avere chiesto il fallimento in proprio in data antecedente.
Si trattava soltanto di inerzia colpevole (Cass. 41389/2018).
2.2.7. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 216, comma 1, e 223, comma 1, legge fall..
L’imputato non poteva essere chiamato a rispondere della bancarotta documentale perché egli aveva dismesso la carica nel 2013 (formalmente a fine settembre 2014), ben prima della declaratoria di fallimento. La documentazione contabile fino al 2013 era stata regolarmente consegnata al curatore.
COGNOME stesso era poi riuscito a recuperare alcune schede contabili e le aveva inviate al curatore.
La documentazione era stata attestata come regolare fino alla cessione della società a COGNOME, nel luglio 2014. COGNOME era poi deceduto.
Non vi era alcun elemento concreto da cui potersi trarre la conclusione che COGNOME si fosse interessato, di fatto, all’amministrazione della società fino al suo fallimento, come aveva, invece, affermato la Corte.
2.2.8. Con l’ottavo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di ricostruire le posizioni di debito e credito della RAGIONE_SOCIALE.
In realtà il consulente dott. COGNOME le aveva perfettamente ricostruite e l’aveva fatto muovendo dalla documentazione fornita al curatore, da lui rielaborata. Il consulente, peraltro, aveva anche affermato che se COGNOME avesse recuperato i crediti avrebbe potuto far pronte all’esposizione finanziaria che si era creata.
2.2.9. Con il nono motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale.
La Corte territoriale l’aveva desunto dal fatto che non era stata sottoscritto dal nuovo amministratore alcun documento di consegna delle scritture contabili a discarico del COGNOME stesso e dall’assenza di qualsivoglia registrazione telematica che tracciasse i movimenti contabili della società.
Si trattava però di circostanze palesemente inconferenti a dimostrare il dolo della bancarotta piuttosto che, alternativamente, la colpa della medesima.
2.2.10. Con il decimo motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice.
Posto che COGNOME COGNOME aveva affermato davanti al notaio di essere a perfetta conoscenza della situazione contabile della società, era evidente che aveva ricevuto in consegna le scritture contabili.
In ogni caso non si era provato che l’imputato avesse agito intenzionalmente a danno dei creditori.
2.2.11. Con l’undicesimo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al danno riconosciuto alla parte civile e alla disposta provvisionale.
COGNOME non aveva cagioNOME alcun danno alla società e si era dissociato dalle decisioni del COGNOME.
La Corte territoriale aveva diminuito la misura della provvisionale ma non si era pronunciata sul motivo di appello in cui si censurava lo stesso riconoscimento delle ragioni di danno.
La motivazione era del tutto apparente e non poteva quantificarsi il danno con la somma costituente il delitto contestato.
Perveniva a questa Corte l’atto di revoca della costituzione di parte civile nei confronti anche del ricorrente COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME raggiunto accordo tra nsattivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente al contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Nel resto non merita accoglimento.
Quanto ad NOME COGNOME, che aveva concordato la pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., deve ricordarsi che questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di concordato in appello, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della
pronuncia del giudice (o per la già maturata prescrizione del reato: Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quell prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Peraltro, nella prima parte della sentenza impugnata, nell’intera sentenza di prime cure (e, per vero, anche nel ricorso del coimputato) è escluso in nuce che COGNOME potesse considerarsi estraneo alle condotte contestategli in rubrica, risultando, al contrario, che egli ne fosse stato il principale (ancorchè non unico, come si vedrà) protagonista.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Si è detto, invece, che, per quanto riguarda il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, devono considerarsi fondate le sole censure attinenti al delitto di bancarotta documentale,mentre risultano infondate quelle mosse contro l’ulteriore imputazione, di bancarotta impropria, contestata ai sensi dell’art. 223, comma 2 n. 2, per avere, con dolo, cagioNOME il dissesto della RAGIONE_SOCIALE non assolvendo, per anni, i debiti fiscali e previdenziali (per la complessiva somma di euro 3.856.747,42) cagionando alla stessa un danno patrimoniale rilevante.
I motivi di censura proposti nel ricorso COGNOME, per consentire una risposta organica, vanno sintetizzati nei seguenti argomenti: l’indeterminatezza del capo di imputazione, il ruolo rivestito dal COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE, la sua conseguente responsabilità in entrambi i reati contestatigli, l’invocata derubricazione in ipotesi di minore gravità (il danno civile e la provvisionale sono questioni superate dall’intervenuta revoca della costituzione di parte civile).
Le censure spese sulla assunta indeterminatezza del capo di imputazione sono infondate.
Si è, a tal proposito, precisato che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090) non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata degli stessi (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758).
Se ne deduce così che, quanto alla bancarotta impropria, l’indicazione del titolo dei debiti non onorati – fiscali e previdenziali – ed il loro complessiv ammontare – quasi 4 milioni di euro – erano circostanze atte a far comprendere quale accusa fosse mossa al COGNOME.
Tanto più che, nella sentenza impugnata (a pag. 23, richiamando anche quella di prime cure) se ne trova il dettaglio, diviso per annualità, con la precisazione che si trattava di debiti tutti maturati fino al 2012 e, quindi, negli anni in cui il ricorre era l’amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla bancarotta documentale, la stessa appariva perfettamente individuata, rimproverandosi al COGNOME l’occultamento (o la distruzione) del libro giornale dell’anno 2013 e delle schede contabili clienti-fornitori.
Ultronea sarebbe stata, vista l’indicazione specifica delle scritture mancanti, l’indicazione se le stesse dovessero considerarsi, rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, scritture obbligatorie o facoltative.
Anche le censure mosse in relazione al ruolo rivestito dal RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE ed alla conseguente pretesa circa la sua non colpevolezza sono infondate.
Deve, innanzitutto, osservarsi che, anche se questi fosse stato (e non lo era stato, come dimostra la rassegna delle prove dichiarative contenuta nella sentenza impugnata) una mera “testa di legno” del COGNOME, avrebbe dovuto rispondere di quanto contestatogli.
Si è, infatti, costantemente affermato che l’amministratore di diritto di una società RAGIONE_SOCIALE, ancorchè fosse soltanto un prestanome, risponde del delitto di bancarotta documentale quando si sia potuto rappresentate l’irregolare tenuta delle scritture (Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754; Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280) e del delitto di bancarotta patrimoniale (e, quindi, anche di bancarotta impropria per il cagionamento doloso del dissesto) allorchè si sia parimenti potuto rappresentare l’illecita condotta dell’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; e, proprio in tema di bancarotta impropria Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831).
E, sulla perfetta consapevolezza del COGNOME circa le condotte contestate in rubrica (almeno in ordine al mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali), e dal medesimo attribuite al COGNOME, neppure la difesa muove obiezioni.
4.1. In realtà dal complesso delle prove dichiarative, si era potuto evincere come la Corte territoriale aveva concluso, seguendo un percorso argomentativo privo dì manifesti vizi logici – che COGNOME risultava pienamente coinvolto (oltre che del tutto consapevole) nelle decisioni prese, a suo dire, dal solo COGNOMECOGNOME Senza
che mai risultasse una sua condotta oppositiva o contraria (si era sempre “adeguato”), così da doversi concludere, come aveva fatto la Corte d’appello (da pg. 19 a pg. 21; ed ancor prima il Tribunale da pg. 4 a pg. 12), per il suo concorso nei fatti e non per la mera omissione del controllo a lui spettante quale amministratore di diritto.
5. Se ne deduce che anche il COGNOME era a pieno titolo responsabile del delitto di bancarotta impropria per il cagionamento doloso del dissesto per non avere, la RAGIONE_SOCIALE, onorato le pendenze fiscali e previdenziali (che peraltro costituivano, come hanno rilevato i giudici del merito, buona parte della massa passiva).
Una fattispecie concreta che certamente rientra nell’ipotesi astratta di reato contestata dal momento che si è costantemente precisato come, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046).
Nell’odierno caso di specie, COGNOME, come amministratore di diritto (e di fatto) della RAGIONE_SOCIALE, aveva quantomeno condiviso la scelta di non assolvere a tali debiti, conducendo così la società al fallimento.
5.1. Inconferenti sono le ulteriori obiezioni mosse nel ricorso a proposito di tale condotta.
Il mancato assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, infatti, non era certo obbligato dalla politica di pagamento delle fatture che si assume essere stata imposta dal COGNOME. Non si è infatti sostenuto che le fatture della RAGIONE_SOCIALE emesse nei confronti delle altre società del gruppo non fossero state assolte, ma solo che il loro pagamento era dilazioNOME. Ciò, pertanto, non avrebbe potuto comportare altro che un altrettanto ritardato pagamento delle imposte e dei contributi e non il loro inadempimento per una somma prossima ai 4 milioni di euro.
Era allora evidente che le somme che avrebbero dovuto essere versate agli indicati titoli erano effettivamente pervenute alla RAGIONE_SOCIALE, ed erano così entrate nel suo patrimonio, ma erano state destinate ad altro (come emerge in fatto, avendo lo stesso COGNOME rilevato come COGNOME avesse preferito assolvere altri debiti), così costituendo quel debito, erariale e contributivo, che aveva, prevedibilmente,
condotto la società al fallimento. Esito di cui lo stesso COGNOME era perfettamente consapevole.
Né tali condotte potevano dirsi scriminate dai possibili vantaggi compensativi per le altre società del gruppo, posto che:
di “gruppo” si tratti è solo affermato ma non adeguatamente verificato dalla ricostruzione della proprietà delle quote delle varie società;
le società-clienti avevano versato i corrispettivi comprensivi di Iva, pur dilazionandoli, così da non “risparmiare” quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva versato all’erario;
non emerge che la RAGIONE_SOCIALE ne abbia conCOGNOME vantaggio alcuno.
E si è, invece, affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (e, quindi, di bancarotta impropria), per escludere la natura distrattiva (o depauperativa) di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545).
Ciò premesso, in diritto ed in fatto, è evidente la responsabilità anche del COGNOME per la contestata bancarotta impropria e la conseguente inconfigurabilità dell’invocata ipotesi minore, prevista dall’art. 217 n. 4 legge fall., l’aggravamento del dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa.
Si è detto, invece, come siano fondate le censure relative alla responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di bancarotta documentale.
Sul punto, la motivazione della Corte territoriale appare carente.
Sul piano oggettivo, l’occultamento o la sottrazione del libro giornale del 2013 e delle schede contabili clienti-fornitori per essere attribuito al COGNOME, richiede un ulteriore sforzo motivazionale (non essendovi elementi, per i giudici del merito, per affermare che l’ultimo amministratore fosse un mero prestanome e pur tenendo presente che era stato COGNOME ad indicare che la contabilità poteva trovarsi presso determinati commercialisti, consegnandone lui stesso una parte, e pur emergendo che parte della stessa era stata rinvenuta a disposizione di altre società del COGNOME, così da far dubitare che la stessa fosse stata consegnata al nuovo amministratore e socio unico) e, ancor più, sul piano soggettivo, al fine di chiarire
quale fosse stata l’intenzione del COGNOME stesso, così da individuarne correttamente il “dolo” richiesto dal delitto contestato.
Come noto, infatti, le ipotesi di bancarotta documentale punite dall’art. 216, comma 1. n. 2, legge fall. sono due: per chi “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili”o per chi “li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.”.
Ipotesi che si distinguono anche per il tipo di dolo che ciascuna richiede.
Si è così ricordato come:
in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture ch invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650).
Nell’odierno processo è stata contestata al COGNOME la prima ipotesi perché gli si è ascritto di avere occultato o distrutto le indicate scritture contabil L’aggiunta, sempre in imputazione, che tale condotta, di occultamento o distruzione, avrebbe determiNOME l’impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società non riporta l’accusa alla seconda ipotesi, neppure alternativamente, posto che le scritture indicate non sono state affatto rinvenute e non può pertanto contestarsi il non averle, appunto, “tenute in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.
E, difatti, il Tribunale (da pag. 18) aveva concluso che la condotta ascrivibile agli imputati COGNOME e COGNOME, a titolo di bancarotta documentale, era stata proprio quella di occultare le scritture indicate in imputazione – il libro giornale del
2013 e le schede contabili clienti-fornitori – e di averlo fatto con l’intenzione di recare un danno ai creditori perché realizzata al fine di occultare le ragioni di credito eventualmente vantate nei confronti delle altre società del gruppo.
Se questo, però, era il contesto in cui l’accusa si muoveva, l’indicazione, della Corte d’appello, circa la configurabilità quale elemento soggettivo della condotta del COGNOME del solo “dolo eventuale” si scontra con il diverso “dolo specifico” che la norma, invece, richiede, rispondendo, come si è detto, il ricorrente, della sola prima ipotesi dell’art. 216, comma 1 n. 2., legge fall..
Così che sulla bancarotta documentale la sentenza della Corte milanese deve essere annullata per vizio di motivazione. Restano così assorbite le ulteriori questioni poste nel ricorso sempre in ordine al medesimo reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale ascritto a COGNOME NOME, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.