Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1082 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1082 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio con riferimento al motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 15 gennaio 2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME rideterminando la pena nella misura di anni tre e giorni 15 di reclusione a seguito della declaratoria di nullità del capo B), confermando nel resto.
La sentenza di primo grado aveva condannato il COGNOME, in qualità di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE dall’11maggio 2010 sino al fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 4 ottobre 2013, ritenuta l’aggravante dell’aver commesso più fatti di bancarotta, alla pena di anni 3 e mesi 1 di
reclusione per le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale (capo A), nonché di bancarotta semplice (capo B).
La imputazione ha riguardo alla bancarotta distrattiva di immobilizzazioni materiali ed immateriali, nonché la rinuncia ad un credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società interamente partecipata, per un importo pari ad euro 595.200,00 senza alcun corrispettivo; nonché alla bancarotta documentale per parziale occultamento dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione patrimoniale.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta distrattiva e documentale.
La Corte territoriale ha omesso di valutare la profonda differenza di posizione del ricorrente rispetto al precedente legale rappresentante COGNOME, per il quale si è proceduto separatamente, con la conseguenza di una motivazione contraddittoria laddove, pur ritenendo che il ricorrente avesse piena consapevolezza di rilevar una società fortemente indebitata con un patrimonio netto negativo, tuttavia ha egualmente attribuito anche al COGNOME la responsabilità della compromissione delle capacità della società di proseguire nella sua attività.
Al COGNOME non può essere attribuito l’operato antecedente al 2010; né può ritenersi distrattiva la svalutazione delle merci e la svendita a prezzo di realizzo essendo fatto notorio la notevole inclinazione del valore di mercato degli articoli di abbigliamento.
Quanto ai rapporti tra la società fallita e la società partecipata RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata contraddittoriamente riversa sul ricorrente le conseguenze di attività svolte nel 2006, senza considerare che lo stesso curatore ha ritenuto che la società partecipata era ridotta ad un “guscio vuoto” con la conseguenza che la rinuncia al credito rappresentava piuttosto la rinuncia ad una azione “infruttuosa, sterile e costosa”.
In relazione poi alla condotta relativa alla bancarotta documentale, il RAGIONE_SOCIALE ha prodotto la documentazione necessaria a ricostruire la situazione patrimoniale come dimostra il fatto che il curatore proprio grazie al bilancio finale di liquidazione del 30 luglio 2012 è riuscito a ricostruire lo stato patrimoniale comparato.
Egualmente carente la motivazione impugnata con specifico riguardo all’elemento soggettivo del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione operata della condotta contestata.
Lamenta il ricorrente l’omessa motivazione sulla specifica doglianza dell’atto di appello nella parte in cui non ha fornito risposta alla possibile riqualificazion delle condotte nella diversa fattispecie di bancarotta semplice.
CONSIDERATO in DIRITTO
111 ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito.
1.1. Il primo motivo è aspecifico nella parte in cui censura la configurazione da parte della Corte territoriale della bancarotta fraudolenta distrattiva.
Esso risulta aspecifico non censurando compiutamente l’accertamento di alcune condotte distrattive, come la ingiustificata rinuncia ai crediti verso la RAGIONE_SOCIALE, nonché il mancato rinvenimento della merce in magazzino che, sia pure fortemente svalutata per la stagionalità dei capi d’abbigliamento, pacificamente integra la condotta distrattiva e risulta privo di ogni giustificazione contabile.
Tale accertamento è incompatibile anche con la richiesta di derubricazione della condotta in bancarotta patrimoniale semplice di cui al secondo motivo.
1.2. Il motivo risulta in parte anche manifestamente infondato allorquando non si confronta con i contenuti della sentenza.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con motivazione logica e non contraddittoria, evidenzia (p.3) che il curatore, nel corso della istruttoria dibattimentale, ha chiarito che la distrazione è consistita nell svalutazione di beni che non sono stati ritrovati nella loro materialità, né risult che gli stessi siano stati venduti.
Con specifico riferimento alla rinuncia del credito nei confronti della controllata RAGIONE_SOCIALE, la sentenza attraverso approfondite ricostruzioni in fatto condivide la conclusione del Tribunale secondo cui la società, il cui giro di affari era stato nel 2006 interamente creato da soggetti riconducibil alla controllante RAGIONE_SOCIALE, non era gestita secondo criteri di economicità ed era utilizzata per arrecare indebiti vantaggi economici alla società fallita.
La rinuncia al credito vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE costituiva una distrazione di danaro della RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza ha operato buon governo dei principi fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta patrimoniale distrattiva.
“In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, anche con riferimento a beni presenti nella sede sociale al momento della sentenza di fallimento e non rinvenuti successivamente, poichè restano immutati gli obblighi di custodia e conservazione dei beni da parte dell’imprenditore, fino alla consegna di essi al curatore, mediante la redazione dell’inventario. (ex multis, Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Rv. 269721).
2.Risulta fondato il ricorso nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo quanto alla bancarotta documentale.
La sentenza, con motivazione apparente, automaticamente inferisce dal deposito solo parziale dei libri obbligatori, peraltro relativi ad una società rilevat già in forte crisi e in un momento non di molto antecedente al fallimento, la loro distruzione o occultamento e la impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale.
La sentenza, a fronte della indicazione difensiva della documentazione contabile depositata, si limita a sostenere che è proprio quella elencazione a dimostrare la incompletezza della documentazione (p. 5).
Né a fronte di uno specifico motivo di appello con il quale si chiedeva la derubricazione in bancarotta semplice documentale, la Corte risulta avere analizzato tale motivo, neppure implicitamente.
Giova richiamare la indicazione fornita da questa Corte secondo la quale: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l’elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall’art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l’imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un “posterius” rispetto al fatto-reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019,Rv. 276910).
Il principio affermato da questa Corte nella richiamata sentenza offre una indicazione precisa in relazione alla verifica che, a seguito dell’annullamento con rinvio, il giudice del rescissorio sarà chiamato ad operare: approfondire la specifica censura mossa dal ricorrente quanto alla concreta individuazione della condotta materiale contestata (parziale distruzione ed occultamento delle scritture contabili) e la dimostrazione che siffatta condotta abbia intenzionalmente impedito la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari. La valutazione dell’elemento soggettivo comporta consequenzialmente la necessità di una risposta quanto ad una possibile diversa qualificazione, censura contenuta nel secondo motivo.
Va infine evidenziato che, riguardando la imputazione più fatti di bancarotta, è necessario considerare che “In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica,
dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.”; (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019,Rv. 277407). Ne consegue l’interesse della parte a tale accertamento con il conseguente annullamento con rinvio anche in relazione alla rideterminazione della pena.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2022
Il Coestensore
GLYPHIl Presidente