Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40654 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40654 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 e 99, comma 2, cod. pen. rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato, è generico e non consentito in questa sede, in quanto, contrapponendo un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in risposta al primo motivo di appello, che deduceva la mancata sussistenza del dolo – posto che l’abbandono dell’attività di impresa da parte dell’imputato sarebbe stata giustificata dal suo trasferimento in Brasile a seguito di vicende familiari -, ha ritenuto che, pur ove fosse comprovata, la dedotta vicenda familiare si sarebbe collocata sul piano dei semplici motivi della condotta, pur sempre, tuttavia, cosciente e volontaria, suscettibili di incidere solo sulla determinazione della pena);
– che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 159 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che il delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, ascritto al ricorrente, commesso in data 18/5/2005, verrà ad estinguersi alla data del 18/11/2027, allo spirare, cioè, del termine massimo di prescrizione, pari a 22 anni e sei mesi (pena massima edittale pari a 10 anni; aumentata di un mezzo ai sensi degli artt. 99, comma 2, e 157 cod. pen. con il risultato di anni 15; aumentata di un ulteriore mezzo ai sensi dell’art. 161 cod. pen.);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.