Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39674 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39674 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza del 13 novembre 2020, n. 149 – 21, ha riformato la pronuncia del Tribunale di Teramo del 7 febbraio 2018, emessa nei confronti di nenia COGNOME, come parzialmente riformata dalla Corte di appello di L’Aquila, in data 12 luglio 2019, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all’imputata, in quella di anni due, con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado.
1.1.11 primo giudice aveva ritenuto l’imputata colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta per avere, nella qualità di amministratore unico e poi socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Teramo in data 18 dicembre 2013, distratto rilevanti importi monetari, mediante ingiustificati prelevamenti di cassa ovvero dai conti bancari, in contropartita al conto crediti diversi, così determinando un drenaggio di liquidità che aveva comportato il fallimento dell’ente.
Il primo giudice ha riconosciuto l’imputata colpevole limitatamente alle distrazioni intervenute sino all’anno 2010 e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all’art 219, comma 2, legge fall. ha pronunciato condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie nella durata di anni dieci, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Teramo irrevocabile in data 19 luglio 2014, nonché ha assolto l’imputata per i fatti contestati come commessi dal 2011, per non aver commesso il fatto.
1.2.La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza del 12 luglio 2019, in parziale riforma della pronuncia descritta, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari ad anni due, confermando nel resto la decisione di primo grado.
La sentenza fondava sulla circostanza che la condotta posta in essere dall’imputata non era soltanto quella di aver cagionato, con l’insolvenza, il fallimento della società, ma anche quella di aver depauperato l’impresa per averne destinato risorse ad impieghi estranei all’attività.
1.3.La Corte di cassazione con la sentenza rescindente del 13 novembre 2020, ha annullato con rinvio la descritta pronuncia di secondo grado, sottolineando che la sentenza di appello non aveva dato conto con adeguata motivazione dell’intervenuto accertamento del dolo.
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Tanto, pur considerando che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, in quanto i fatti di distrazione, una vol intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Si è, poi, rimarcato che l’elemento soggettivo – del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. u. 22474 del 2016, Rv. 266805, ibidem).
Tale accertamento, infatti, secondo la sentenza di annullamento con rinvio deve rigorosamente svolgersi attraverso una delibazione in concreto e non già come avvenuto nella specie – mediante l’automatico riferimento al titolo di reato, richiamando i principi affermati in tema di fraudolenta distrazione, in cui l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico debba avvenire valorizzando la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (ex multis Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763).
Si tratta di indici che, parametrati alla natura di reato di pericolo concreto della bancarotta, svolgono essenziale funzione selettiva ai fini dell’incriminazione, consentendo di discriminare tra fatti dotati di intrinseca aleatorietà, come tali fisiologicamente riconducibili alle iniziative imprenditoriali e condotte, invece, poste in essere in presenza di concreti indicatori di pericolosità per l’integrità della garanzia patrimoniale generica, di cui il giudice deve dare conto in motivazione, con un onere tanto più stringente quanto più le condotte siano risalenti rispetto alla manifestazione del dissesto, la società abbia subito
avvicendamenti nell’amministrazione o sia stata coinvolta in operazioni straordinarie di trasformazione.
La sentenza rescindente ha notato che, a fronte di specifiche censure, la sentenza avversata aveva omesso di confrontarsi con la natura delle distrazioni, neppure evocate; con l’epoca delle medesime (già circoscritta in primo grado ai primi mesi dell’anno 2011) rispetto all’insorgenza di segnali di criticità economico-finanziaria della società; né riconduce a successive ingerenze profili di responsabilità della COGNOME, una volta cessata la carica di amministratrice, sì da valutare se la specifica conoscenza del dissesto della società possa rilevare, sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.
1.4.La Corte territoriale, in sede di rinvio, nel confermare in punto di responsabilità la pronuncia di primo grado, ha segnalato quali indici di fraudolenza, l’esistenza di un conto “creditori diversi” istituito nel corso del 2007, durante la gestione quale amministratore della COGNOME, protrattasi dalla costituzione e sino all’anno 2011, sul quale erano confluiti sistematicamente plurimi versamenti, di rilevante importo, in contropartita rispetto al conto cassa della società.
Tale prassi contabile viene indicata come costantemente seguita per tutte le annualità successive, sino al 31 dicembre 2012, oltre il periodo di amministrazione riferibile alla ricorrente, dalla quale era derivato il costante drenaggio di liquidità in danno del conto cassa, con motivazioni del tutto generiche (prestito, giroconto, prelevamento) per le singole operazioni.
Si tratta di operazioni indicate come prive di supporto documentale, esplicative delle reali finalità dei prelievi e che si erano tradotte in ripetu costanti prelievi annuali privi di causa.
Quanto al collocarsi dei primi segnali di criticità nella gestione economica nel 2011, come dedotto dalla difesa, quindi in epoca successiva all’amministrazione della COGNOME, la Corte territoriale nota che, comunque, gli utili di esercizio dell’impresa, maturati sino al 2012, erano di modesta entità e che a partire da quell’anno si era verificata una considerevole perdita; sicché le operazioni descritte, pur riferite agli anni pregressi dai 2007 al 2012, in violazione del principio di corretta e trasparente gestione economico finanziaria dell’impresa, erano comunque idonee a integrare la responsabilità per il reato contestato a titolo di dolo.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l’imputata, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, il quale devolve tre motivi.
2.1.Con il primo motivo si insiste per l’assoluzione dell’imputata per difetto di dolo.
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Si evidenziano i motivi a sostegno del ricorso per cassazione che aveva condotto alla pronuncia di annullamento con rinvio, sottolineando che, in quella sede, si era dedotto che la società era stata amministrata dall’imputata sino al 15 febbraio 2011, che l’amministratrice NOME COGNOME, dal 16 febbraio 2011 al 27 dicembre 2011, nonché sino al 18 dicembre 2013 della RAGIONE_SOCIALE (in cui l’impresa fallita si era trasformata), aveva definito la sua posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che il dissesto si era formato a fine 2011 e, poi, si era consolidato nell’anno 2012, quando la COGNOME non aveva più alcun rapporto con la società che, medio tempore, si era trasformata in RAGIONE_SOCIALE
Si sottolinea il carattere fisiologico delle perdite per il primo anno di attivi dell’impresa, nel 2006, come attestato dal curatore, nonché l’esistenza di utili di esercizio, per i successivi anni, fino al 2011, cominciando il dissesto alla fine del 2011, per poi consolidarsi nel 2012, quando la ricorrente non era più amministratore formale dell’ente, risultando, per tutti gli anni in cui la COGNOME era amministratrice, l’inesistenza di insolvenza.
2.2.Con il secondo motivo si deduce che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, stante il comportamento collaborativo della ricorrente dopo la dichiarazione di fallimento, trattandosi, comunque, di beneficio che poteva essere reiterato, in assenza di condanne intermedie rispetto alla prima a pena sospesa, emessa nei confronti della ricorrente per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, per il quale è intervenuta abrogazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia l’intervenuta prescrizione del reato e l’erronea applicazione di legge penale, quanto all’irrogazione delle pene accessorie fallimentari a seguito di annullamento disposto dalla cassazione della prima sentenza di appello.
Il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di Inammissibilità del ricorso, indicando giurisprudenza in tema di dies a quo del reato di bancarotta fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo motivo è infondato.
Invero, la censura non tiene conto del complessivo tenore della motivazione che, ai fini di ritenere la sussistenza del dolo, sottolinea il carattere continuativo e ripetuto delle operazioni di prelevamento dalla cassa, con
annotazione corrispondente in “crediti diversi”, avvenute anche negli anni in cui si colloca l’attività di amministrazione formale della società riferibile al ricorrente, senza mai documentare i prelievi e senza descrivere, come vorrebbe la corretta tecnica di redazione di bilancio, secondo i principi di trasparenza e chiarezza, in modo dettagliato la relativa scrittura.
Peraltro, si osserva che l’importo complessivo dei prelievi, come indicato nella sentenza impugnata, è consistente (supera il milione di euro) e non trova alcuna giustificazione economico-finanziario, né questa viene illustrata, specificamente nemmeno in sede di ricorso per cassazione.
La ricorrente si limita a dedurre che il dissesto è iniziato nella fine del 2011 e si è consolidato nell’anno 2012, tuttavia senza giustificare in alcun modo i prelevamenti di fondi che hanno reso del tutto priva di “cassa” la società al momento in cui è entrata in difficoltà.
La sentenza impugnata, invece, con ragionamento immune da illogicità manifesta, sottolinea che, negli anni precedenti, in cui si colloca l’amministrazione della ricorrente, secondo il curatore fallimentare gli utili raggiunti erano stati di esigua consistenza. Quindi comunque poco prudenti dovevano essere considerati, secondo i normali principi di prudenza e oculatezza della gestione societaria, i prelievi di contanti o da conto corrente, avvenuti senza alcuna giustificazione.
A fronte di tale motivazione, dunque, il motivo di ricorso si appalesa non fondato perché non tiene conto che, sul punto, la pronuncia appare del tutto conforme ai principi interpretativi fissati da questa Corte e richiamati dalla sentenza rescindente secondo i quali, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763).
I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale “indice di fraudolenza”, la condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, il contesto in cui la società operava, l’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
La Corte d’appello ha, infatti, rimarcato l’esistenza di una sistematica prassi che vedeva il costante drenaggio di liquidità in danno del conto cassa della società poi fallita, con motivazioni del tutto generiche (prestito, giroconto, prelevamento) per le singole operazioni, da collocarsi temporalmente in tutto il periodo in cui l’amministrazione risaliva alla ricorrente, operazioni indicate come prive di supporto documentale, esplicativo delle reali finalità dei prelievi, tradotte in ripetuti e costanti prelievi annuali, in sostanza del tutto privi di causa.
Infine, la Corte territoriale evidenzia, con ragionamento non manifestamente illogico, che gli utili di esercizio dell’impresa, maturati sino all’anno 2012, eran di modesta entità e che, a partire da quell’anno si era verificata una considerevole perdita; sicché le operazioni descritte, pur riferite agli anni pregressi, dal 2007 al 2012, quindi anche in un periodo in cui l’amministrazione era riferibile formalmente alla ricorrente, queste erano attuate in violazione del principio di corretta e trasparente gestione economico finanziaria dell’impresa, con condotta, dunque, del tutto consapevole in capo all’amministratore formale dell’ente.
1.2.11 secondo motivo è inammissibile perché generico.
Invero, il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali non è più previsto come reato soltanto se l’importo delle ritenute operate e non versate non supera diecimila euro per annualità, mentre il ricorso, sul punto, nulla specifica quanto all’eventuale mancato superamento delle soglie.
Peraltro, la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti della ricorrente, cui la difesa si riferisce attiene alla contestazione di ritenute no versate per un importo che supera i 26mila euro per il solo anno 2007.
Infine, va notato che la sentenza di primo grado ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Teramo del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile 11 19 luglio 2014.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Come è noto, il termine di prescrizione del reato di bancarotta decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione ‘delle singole condotte distrattive, anche se precedenti a tale declaratoria (tra le altre, Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 271114; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247299; Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004, COGNOME, Rv. 231167).
Ciò, come rilevato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 271114; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018; COGNOME, Rv. 273800).
Il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Teramo n. 17/2014 del 18 settembre 2013.
Sicché, in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto della pena edittale massima e dell’esistenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 7 febbraio 2018), questa si compirà in data 18 marzo 2026, senza considerare eventuali
sospensioni del corso della prescrizione, dunque in data sicuramente successiv alla emissione della sentenza di secondo grado.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamen delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in data 5 maggio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente