Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11577 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Ancona Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato, relativamente al trattamento sanzioNOMErio, la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di motivazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere atto dell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla RAGIONE_SOCIALE omettendo di considerare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei creditori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fallita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre 2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro. Al riguardo la
Corte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedere al concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione, ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per le ragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014 e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indicativo dello stato di crisi.
2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della motivazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla RAGIONE_SOCIALE consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione della somma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possa concretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolosità dell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi elementi allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il loro reciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibrio patrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personale dell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impugnata). La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di imprese entrambe legate alla famiglia COGNOME e che quando l’imputato ha finanziato la RAGIONE_SOCIALE perché questa a sua volta versasse la somma alla RAGIONE_SOCIALE, era consapevole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dalla mancata insinuazione al passivo del fallimento.
Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalla difesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per le ragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consapevolezza di tale pericolo. Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato che nell’anno del finanziamento in favore della RAGIONE_SOCIALE (2003) la RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superiore al passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di un patrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro; si era inoltre evidenziato che il pericolo di un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla luce
dell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestata e il fallimento erano decorsi ben dodici anni.
Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi in considerazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopo di verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia la percezione di essa da parte del COGNOME. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della RAGIONE_SOCIALE senza però porle in correlazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della solidità patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevante ai fini della valutazione sopra indicata. Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempo intercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare preso adeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fatto che la domanda di concordato preventivo per la RAGIONE_SOCIALE sia stata proposta tre anni dopo l’operazione de qua , senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità ab origine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versante soggettivo. Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limita ad affermare che era ‘possibile rendersi conto del rischio’ insito nell’operazione di finanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’indagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera prevedibilità dell’evento del reato.
Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono un nuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso, 04/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME