Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5704 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5704 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Schio (VI) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Trieste;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio l’impugnata sentenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, con memoria datata 6 novembre 2025, ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 13 marzo 2025, ha confermato la condanna emessa il 4 marzo 2022 dal Tribunale di Pordenone nei confronti di NOME , quale amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (dichiarata fallita nell’ottobre 2017) , per i reati di bancarotta impropria da operazioni dolose (consistite nel sistematico e volontario omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali per un debito complessivo di euro 2.276.671,00) e di bancarotta fraudolenta documentale. Il NOME è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione e sono state, per pari durata, applicate le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
L’imputato è stato, invece, assolto dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Il fallimento era stato dichiarato su istanza di RAGIONE_SOCIALE, atteso che il passivo risultava quasi interamente composto da debiti verso l’ Erario e l’ RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale aveva accertato che l’impresa, sin dagli inizi, si era autofinanziata mediante il sistematico omesso versamento di imposte e contributi, protraendo in modo artificioso l’attività, e che la contabilità risultava mancante dal gennaio 2016.
Il procedimento, iniziato con rito ordinario, dopo l’audizione dei testi del Pubblico Ministero e la modifica del capo d’imputazione ( con l’aggiunta della contestazione per bancarotta fraudolenta documentale), è proseguito con il rito abbreviato.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione de ll’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 e vizi motivazionali (contraddittorietà e manifesta illogicità) in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta da operazioni dolose. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’omesso pagamento dei tributi come causa del dissesto, mentre la crisi di liquidità derivava da fattori esogeni -la contrazione del mercato edilizio -già richiamati dalla relazione del curatore e dalla stessa sentenza impugnata. Si afferma che l’omesso versamento era stata una scelta necessitata, non dolosa, a causa della detta crisi e, ancora, che la sentenza avrebbe travisato le prove, non valorizzando le dichiarazioni del curatore COGNOME (come da verbale allegato al ricorso) sui tentativi di rateizzazione del debito erariale.
2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione de ll’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942 e la contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente censura l’inquadramento giuridico della condotta, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l’omessa tenuta della contabilità contestata come bancarotta ‘generica’, anziché ‘specifica’, la quale richiede il dolo specifico di profitto o di danno ai creditori. Si evidenzia che l a stessa sentenza d’appello ha correttamente richiamato il principio che impone il dolo specifico per l’omessa tenuta, salvo poi contraddirsi, omettendo di accertarlo in concreto. La difesa sostiene che, in assenza di prova del dolo specifico, la condotta può integrare al più la bancarotta semplice ex art. 217 r.d. 267/1942.
2.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si denunciano la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 r.d. 267/1942, nonché vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e illogicità) sulla sussistenza del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Si contesta che la Corte abbia
errato nel ritenere la consapevolezza circa la frammentarietà delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali e finanziari della società, sufficiente a integrare il dolo generico, essendo essa compatibile con la colpa cosciente: omettendo, dunque, di motivare adeguatamente sull’elemento volitivo. Si censura, inoltre, l’illogicità della sentenza per aver omesso di valutare le risultanze dibattimentali (deposizioni COGNOME e COGNOME) che indicavano la causa dell’omessa tenuta non in un disegno fraudolento, ma nelle difficoltà economiche e nel mancato pagamento dei precedenti consulenti. Si lamenta, infine, la contraddittorietà della motivazione laddove utilizza l’attivazione dell’imputato per sistemare la contabilità (incaricando il teste COGNOME) come indice del dolo, anziché come prova della sua assenza.
Con memoria del 6/11/2025, la difesa dell’imputato ha argomentato ulteriormente circa la fondatezza dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo e terzo motivo, nei termini di seguito precisati.
Con il primo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. Deduce: (a) l’erronea individuazione del nesso causale tra l’omesso pagamento dei tributi e il dissesto, attribuendo quest’ultimo a “fattori esogeni” (crisi del mercato edilizio); (b) la natura “necessitata” e non dolosa dell’omissione, proprio a causa della detta crisi; (c) il travisamento delle dichiarazioni del curatore AVV_NOTAIO sui tentativi di rateizzazione del debito erariale e previdenziale.
Il motivo è inammissibile in quanto volto alla mera rivalutazione del giudizio di merito, a fronte di un quadro giurisprudenziale e fattuale chiaro e ben delineato dai giudici di merito.
2.1. Giova premettere che, in aderenza ai principi costantemente affermati da questa Suprema Corte, il giudizio di legittimità esclude una “rivalutazione del fatto”. Come statuito dalle Sezioni Unite, alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il controllo di legittimità ha per oggetto la struttura logica della motivazione, non la correttezza della decisione (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01). Il vizio di cui all’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente, pertanto, di sindacare la scelta probatoria operata dal giudice di merito, ma solo la coerenza logica del suo apparato argomentativo, purché questo non sia né mancante né meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, ove quest’ultima confermi la prima (come nella specie), si integrano a vicenda, costituendo un “unico complessivo corpo argomentativo” (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).
Nello specifico, quanto alla configurabilità della fattispecie di bancarotta impropria da omesso pagamento degli oneri tributari e previdenziali, il Collegio intende ribadire l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 possono consistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337-01; Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, COGNOME Rv. 287977-01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046-01). Il debito fiscale e previdenziale viene, in tal modo, trasformato in una forma illecita di autofinanziamento, finalizzato alla protrazione artificiosa dell’attività d’impresa, con conseguente e prevedibile aumento dell’esposizione debitoria (in ragione degli accessori -sanzioni, interessi e spese -e degli ulteriori debiti che maturano): insomma, si sanziona la sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo per aver omesso di attivarsi nei termini previsti a seguito dell’azzeramento del capitale sociale, continuando illecitamente l’attività d’impresa con correlato incremento dell’esposizione debitoria (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 27712501).
Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e il dissesto né la preesistenza di una causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259051-
Sul piano dell’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quello generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349-01, proprio in un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME, Rv. 265510-01).
Infine, n on v’è, allora, alcuna contraddittorietà tra l’esclusione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e il contestuale accertamento del dolo generico in relazione a singole operazioni (come il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali/previdenziali) che hanno determinato il fallimento. Anzi, proprio poiché il dissesto non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra il compimento di operazioni dolose, per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento, e l’interesse mostrato dall’agente nei riguardi della società poi fallita, ben potendo coesistere la consapevolezza e prevedibilità del futuro dissesto, quale conseguenza delle dette operazioni dolose, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti per l’impresa (Sez. 1, n. 3942 del 13/12/2007, dep. 2008, Muratori, Rv. 238367 -01).
Sicché anche le richieste di rateizzazione dei debiti e l’immissione di risorse nelle società non contraddicono affatto la conclusione circa la ritenuta sussistenza del delitto ex art. 223, comma 2, n.2, seconda parte, r.d. 267/1942.
A tal proposito, coerentemente, è stato asserito che la fattispecie de qua ricorra pure nel caso in cui l’intento non sia quello di apprendere risorse risparmiate evadendo gli oneri fiscali e contributivi, bensì quello di “autofinanziamento”, che descrive gli effetti di breve periodo, senza per questo far venir meno quelli di medio-lungo periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito erariale (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME e altri, Rv. 26551001 e Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv. 261684-01, entrambe in motivazione).
Tali considerazioni, in conclusione, escludono la rilevanza dell’assenza di prova di volontà distrattive o, comunque, dirette al fallimento della società, in capo al ricorrente, o, addirittura, la rilevanza di condotte volte, nel contempo, a ‘salvare’ la società: si ripete, del tutto compatibili col delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose.
2.2. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi.
Con motivazione congrua, logica e che si integra a quella conforme di primo grado, hanno accertato i seguenti dati fattuali: a) la società “RAGIONE_SOCIALE” è stata dichiarata fallita nell’ottobre 2017 su istanza di RAGIONE_SOCIALE; b) il passivo risultava quasi interamente composto da debiti verso l’Erario e l’RAGIONE_SOCIALE;
l’esposizione debitoria complessiva per omesso versamento di imposte e contributi ammontava alla cifra abnorme di euro 2.276.671,00; d) il Tribunale, con statuizione confermata in appello, ha accertato che l’impresa, sin dagli inizi, si era “autofinanziata mediante il sistematico omesso versamento di imposte e contributi, protraendo in modo artificioso l’attività”.
A fronte di tale imponente e univoco quadro fattuale, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che tale sistematica e patologica accumulazione di debiti fiscali, frutto di una precisa scelta gestionale, costituisse essa stessa la causa efficiente e preponderante del l’aggravamento del dissesto, aumentando esponenzialmente il debito tributario e previdenziale, integrando pienamente l’ipotesi dell’operazione dolosa.
Le censure specifiche mosse dal ricorrente sono, come detto, inammissibili e, comunque, prive di pregio.
La doglianza relativa ai “fattori esogeni” (crisi di mercato) determinanti l’omesso pagamento delle imposte è inammissibile, in quanto si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (si veda, al riguardo, oltre la giurisprudenza anzidetta, anche Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01). La Corte d’appello, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, ha preso in considerazione la relazione del curatore e i fattori di crisi, ma ha (logicamente) ritenuto che una delle cause del fallimento -intervenuto, si ribadisce, su istanza di RAGIONE_SOCIALE -fosse l’accrescimento esponenziale del debito (pressoché esclusivamente verso il settore pubblico per oltre 2,2 milioni di euro), anche a causa delle maggiorazioni (per sanzioni, interessi e spese) correlate all’omesso pagamento, e non solo la generica contrazione del mercato.
Peraltro, quand’anche la crisi di mercato avesse agito come concausa, ciò sarebbe giuridicamente irrilevante ai sensi della disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., non essendo emerso (né essendo stato dedotto) alcun fattore eccezionale, atipico e imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra l’operazione dolosa (l’omesso pagamento sistematico dei debiti tributari e previdenziali) e il dissesto, rilevando anche solo il suo aggravamento, come detto, nonché l’inerzia dell’amministratore nell’adottare le doverose contromisure, convocando l’assemblea dei soci per decidere se ricapitalizzare la società o porla
in liquidazione prima di un ulteriore aggravamento del dissesto.
La censura relativa al “travisamento” della prova, sui tentativi di rateizzazione, è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e per essere completamente versata in fatto.
Il vizio di travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile solo ove si introduca nella motivazione un’informazione probatoria inesistente o si ometta la valutazione di una prova decisiva che, se correttamente esaminata, avrebbe comportato un esito processuale diverso (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01). La censura del ricorrente è priva del requisito della decisività. Il fatto che il curatore COGNOME abbia riferito di tentativi di rateizzazione del debito erariale non solo non è -per quanto anzidetto -in contraddizione con l’impianto accusatorio, ma è irrilevante anche solo ai fini del dolo. Tali tentativi – intervenuti, peraltro, quando il debito milionario era già stato patologicamente accumulato – non elidono in alcun modo né la natura dolosa della scelta gestionale precedente, né l’efficienza causale di tale scelta nel condeterminare lo stato di insolvenza.
Infine, la censura relativa alla assunta scelta necessitata è manifestamente infondata e, invero, si risolve persino in un ‘ ulteriore conferma della natura dolosa dell’operazione . Affermare che si è scelto consapevolmente di non pagare l’Erario (per pagare, presumibilmente, i creditori privati -fornitori, dipendenti ecc. -e così continuare l’attività, seppur generando debiti) è l’esatta descrizione della consapevole scelta gestionale posta in essere in spregio ai menzionati doveri gravanti sull’amministratore, che implica la prevedibilità del l’aggravamento del debito e, dunque, del dissesto, integrante, come detto, il dolo generico della fattispecie.
Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale.
Il ricorrente lamenta, in sintesi, una palese contraddizione logica nella sentenza impugnata: la Corte territoriale, pur riconoscendo in diritto che l’omessa tenuta della contabilità richiede il dolo specifico, ha poi confermato la condanna applicando i criteri del dolo generico, qualificando erroneamente la fattispecie come “generale” anziché “specifica”.
La doglianza coglie nel segno.
La motivazione della Corte d’appello di Trieste è affetta da un’insanabile aporia logico-giuridica che ne impone l’annullamento in parte qua .
3.1. Occorre ribadire la distinzione strutturale tra le due ipotesi di bancarotta
fraudolenta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942.
La prima ipotesi (bancarotta specifica) riguarda la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili. A tale ipotesi è equiparata dalla giurisprudenza prevalente l’omessa tenuta tout court o la mancata istituzione delle scritture. Questa fattispecie richiede indefettibilmente il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Tale fine è necessario perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella -analoga sotto il profilo materiale -di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915-01).
La bancarotta fraudolenta documentale ‘generale’ è, invece, integrata dalla tenuta della contabilità -che, dunque, esiste -in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita. Questa fattispecie presuppone una contabilità esistente, ma tenuta in modo fraudolento: si realizza, infatti, mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di dati veri (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01) e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650-01).
3.2. La sentenza impugnata incorre in una manifesta contraddizione proprio sulla corretta applicazione di questi principi al caso di specie, caratterizzato -come pacificamente accertato in fatto -dalla totale omessa tenuta della contabilità per il biennio 2016-2017.
In una prima parte della motivazione, la Corte territoriale dimostra di conoscere e condividere il corretto principio di diritto, affermando testualmente: “Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2 legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall.” (sentenza impugnata, pag. 8).
Tuttavia, nel prosieguo della trattazione, la Corte d’appello oblitera tale premessa e applica all’imputato lo statuto della bancarotta a dolo generico.
Anzitutto, qualifica erroneamente la condotta di omessa tenuta come fattispecie “generica”: “Nel caso di specie NOME è imputato del reato di bancarotta fraudolenta documentale ‘generica’, in quanto si contesta l’omessa tenuta della contabilità per gli anni 2016 e 2017… L’elemento materiale è stato sicuramente accertato” (sentenza impugnata, pag. 10).
Successivamente, e in modo ancor più dirimente, la Corte ritiene sufficiente ai fini della condanna la mera consapevolezza dell’evento (dolo generico), in aperto contrasto con la necessità del dolo specifico precedentemente affermata: “Per integrare tale fattispecie, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene necessario e sufficiente l’elemento psicologico del dolo generico, bastando ad integrarla la consapevolezza che la lacunosa o confusa o in parte omessa tenuta delle scritture contabili possa impedire la ricostruzione…” (sentenza impugnata, pag. 12).
Tale iter argomentativo è viziato.
Avendo accertato in facto che la condotta consisteva nella totale “omessa tenuta” (cfr. pag. 13 sentenza: “consapevole di non aver curato l’aggiornamento della contabilità … non sono stati trasmessi i documenti”), la Corte avrebbe dovuto verificare la sussistenza dello scopo di pregiudizio ai creditori o di ingiusto profitto (dolo specifico), unico elemento discriminante rispetto alla bancarotta semplice.
Al contrario, la sentenza si è limitata a desumere il dolo dalla mera “consapevolezza” che l’assenza di scritture impedisse la ricostruzione dei movimenti dell’impresa : “Da ciò si ricava la consapevolezza che la frammentarietà delle scritture contabili impedisse, come in realtà verificatosi, la ricostruzione dei movimenti patrimoniali e finanziari della società” (sentenza impugnata, pag. 13).
Tale “consapevolezza” integra unicamente il dolo generico, insufficiente -per quanto anzidetto e per espressa deduzione della stessa Corte territoriale -a sostenere una condanna per bancarotta fraudolenta nel caso di omessa tenuta.
La motivazione risulta, dunque, perplessa e contraddittoria, avendo accertato la omessa tenuta della contabilità senza acclararne l’elemento soggettivo tipizzante.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il rinvio è disposto ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti. In particolare, accertata la materialità dell’omessa tenuta, il giudice di rinvio dovrà verificare se tale condotta sia stata sorretta dal dolo specifico (scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare ingiusto profitto). In difetto
di tale prova, dovrà valutare la riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice documentale ex art. art. 217, comma 2, r.d. 267/1942.
Quanto alla prova del menzionato dolo specifico di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, r.d. 267/1942, la stessa, come di regola è, non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza»: cosicché anche il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata); ed ancora, pure il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture», nell’ambito di una ingentissima esposizione debitoria, sono stati ritenuti idonei all’uopo (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 -01, in motivazione).
Si tratta, evidentemente, di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro e adeguato conto nella motivazione da parte del giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME