Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42608 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42608 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 18 febbraio 2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Imperia nei confronti di COGNOME NOME, rideterminando la pena principale e le pene accessorie.
La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per condotte di bancarotta distrattiva nella sua qualità di amministratore e socio unico della società “RAGIONE_SOCIALE” il cui fallimento era dichiarato co sentenza del Tribunale di Imperia in data 7 dicembre 2018.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciat nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al ruolo svolto dal ricorrente in relazione alla condotta in imputazione.
La contestazione si riferisce alla omessa riscossione di un credito vantato nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” per una indebita compensazione in un periodo in cui il ricorrente non era amministratore.
Diversamente, nel periodo della sua gestione alcuna condotta distrattiva è stata posta in essere con conservazione del patrimonio sociale per un valore di gran lunga superiore al credito non riscosso.
2.2. Con il secondo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Evidenzia la difesa che la sentenza non ha considerato che al momento in cui COGNOME ebbe ad assumere la carica di amministratore della società, la situazione patrimoniale della stessa rendeva poco probabile se non addirittura imprevedibile il rischio del fallimento.
Se è vero che nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile il dolo sotto forma di dolo generico, sussistevano degli elementi di fatto che impedivano siffatta configurabilità.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata non ha considerato:
-la scelta del rito abbreviato;
il deposito di dichiarazioni ammissive in data 14 febbraio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente in quanto relativi alla penale responsabilità del ricorrente dal punto di vista dell’elemento oggettivo e soggettivo, sono manifestamente infondati non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944)
1.1. Gli stessi, in primo luogo, non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per
la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori. (Sez.5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367)
Nel negare la necessità di un collegamento causale tra le condotte distrattive e il dissesto della società, i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio stabilito da questa Corte per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l’esistenza del nesso causale menzionato, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ed a prescindere dalla consistenza del passivo accertato.
L’incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento è infatti un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità reato di bancarotta fraudolenta, il evento è costituito unicamente dalla lesione dell’interesse patrimoniale della massa creditoria già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio RAGIONE_SOCIALE possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell’insolvenza.
Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto; che peraltro, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria.
Si ritiene tradizionalmente che la rappresentazione del fallimento o del dissesto esuli dall’elemento soggettivo del reato, con la conseguente irrilevanza del fatto che nell’agente manchi la consapevolezza di poter fallire, anche perché, oltretutto, siffatta convinzione si risolverebbe in errore su legge extra-penale, richiamata da quella penale.
E nel medesimo senso si è precisato che per la sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, risultando dunque irrilevante che questo si sia o meno già manifestato al momento della consumazione della condotta illecita (Sez.5, n. 3229 del 14 dicembre 2012, COGNOME e altri, Rv. 253932).
1.2. La sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che:
il curatore ha accertato nel corso del 2018, tra gli altri, un prelievo dal conto corrente della società della somma di euro 17.000,00 a titolo di restituzione finanziamento soci rilevando come non vi sia giustificazione documentale di tale finanziamento;
tale condotta, in una situazione di conclamato e clamoroso dissesto finanziario della società, nel suo aspetto soggettivo riverbera i suoi effetti anche sul precedente credito non riscosso rispetto al quale la compensazione con il credito verso soci per finanziamento infruttifero è un evidente ed indebito
espediente contabile per mascherare una ulteriore distrazione dolosa di somme: non risulta documentato nessun prestito e la società RAGIONE_SOCIALE non risultava socia della RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo risulta reiterativo RAGIONE_SOCIALE medesime argomentazioni proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata.
Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito le ragioni per il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche attenuanti.
Ha infatti sottolineato che la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche necessita di ” dati minimamente significativi” che non possono coincidere con la scelta di un rito premiale così come rispetto al comportamento processuale tenuto dal ricorrente la sentenza evidenzia che l’imputato non ha fornito alcun contributo al chiarimento della vicenda non partecipando al giudizio, scelta del tutto legittima, ma valutabile altrettanto liberamente dal giudice a questi fini.
La sentenza ha operato buon governo dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché l valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, RAGIONE_SOCIALE specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato. (Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021, (2022), Rv. 282693).
3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente