Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41123 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41123 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’
NOME COGNOME si riporta ai motivi del ricorso e insiste per léaccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole – nella sua qualità amministratore unico e socio unico della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con senten 03 aprile 2014 – di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere distratto proprio vantaggio, e in danno dei creditori, sette veicoli pesanti concessi in leasing, stipulando, senza accettazione della società concedente, contratti di noleggio in favore di altra soc riconducibile alla ricorrente ( in quanto amministrata dalla figlia) e all’epoca non ancora la quale ometteva di pagare il canone, peraltro sottostimato, nonché per avere tenuto i libri altre scritture contabili della società in modo da non rendere possibile la ricostruzion patrimonio e del movimento degli affari.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, assistito dai difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, i quali si affidano a due motivi, denunciando erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione.
2.1. Con una prima censura, sostengono che non sarebbero stati individuati, dalla Corte d appello, indici di fraudolenza della condotta distrattiva, finalizzata, nell’ottica dif risanare la società recuperando somme dal noleggio dei veicoli.
2.2. D’altro canto, con riguardo alla bancarotta documentale, si osserva che la ricorrente ave consegnato al curatore in data 2 maggio 2014 tutta la documentazione di cui aveva la disponibilità, di cui era tenutario il consulente della società, che, tuttavia, non venne co dal curatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto che, nella sentenza impugnata, è contenuta una chiara descrizione della condotta distrattiva, essendo stat precisato che gli autocarri appartenenti alla società fallita sono stati sublocati dall’ ad altra società, riconducibile comunque alla famiglia COGNOME, ad un canone inferior quello di mercato e, soprattutto, “mai versato”, anche perché “la nuova società era ancora inattiva nel momento in cui veniva siglato il contratto che consentiva di far fuoriuscire dalla disponibilità di fatto della società fallita”.
1.1. Corretto anche lo scrutinio dell’elemento psicologico del reato. A tal fine la sen impugnata ha annotato come il trasferimento di tutti i beni mobili ad altra società, pe ancora inattiva, fosse avvenuto a ridosso del momento in cui la società stava cessando l’attiv La Corte d’appello, dunque, acclarata la materialità del fatto, correlata alla estromissio patrimonio sociale dei beni ricevuti in leasing, ha motivatamente rilevato come, in ragione della ingiustificata disposizione di beni strumentali da parte di una società non più dinamica, s corresponsione di alcun prezzo, costituisse un indice chiaro di fraudolenza, nel senso c l’imputata si fosse prefigurata la probabile idoneità della sua condotta a inc negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori.
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argomenti spesi dalla sentenza impugnata sono conformi all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costitu dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o conco nell’attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compion patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato, tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, qua la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzi patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti – diversi da quelli di esposiz riconoscimento di passività inesistenti per i quali, invece, è richiesto lo scopo di recare pregi ai creditori e, dunque, il dolo specifico – sul dolo non incide né la finalità perseguit contingente dall’agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recu o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimon il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione.
La versione alternativa dei fatti che il ricorrente pretende di accreditare fonda su argom sostanzialmente assertivi, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebb nuovamente sottoporre all’esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizi motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglian per un verso inconsistenti e, per l’altro, manifestamente prive di fondamento.
2. Del pari infondato il secondo motivo, che afferisce alla bancarotta documentale, giacchè sentenza impugnata ha evidenziato che l’imputata, pur essendosi impegnata a farlo, di fatto non aveva provveduto alla consegna di tutte le scritture contabili obbligatorie della società, co consentire l’agevole ricostruzione dell’andamento societarie. Dal canto suo, il curat fallimentare aveva chiaramente precisato in udienza che la documentazione contabile era “assolutamente carente ed incompleta” e che, “non sono stati consegnati libri contabili e sociali obbligatori”. La Corte territoriale ha quindi tratto del tutto ragionevolmente, dalla condo tenuta dall’imputato, elementi sintomatici della rappresentazione della impossibilità d ricostruzione dei movimenti economici della società, così da non far emergere rendendo di fatto impossibile eventuali distrazioni, dissipazioni, pagamenti ingiustificati effettuati dalla Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha tratto il dolo generico della fattispecie “gene in questione, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non d solo fatto che lo stato RAGIONE_SOCIALE scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzi patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l’elemento materiale del reato è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall’art. 21 comma secondo, legge fall.( Sez. 5 – , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,kricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Cossì deciso in Roma, addì 11 luglio 2023
Il Crisi9liere relatore
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Il Presidente
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Corte Suprema di Casati
Sez. V^ Penale Depositata in C ceneri’, O I T, a23 Roma, lì