Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46753 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella veste di amministratore di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 23 maggio 2013;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso (illustrato ai punti 1, A, B e C), che deduce la violazione di legge processuale per il riconoscimento della “aggravante” dei “più fatti” di bancarotta in assenza di formale contestazione, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l’utilizzazione dell’istituto si risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/202, Rizzo, Rv. 283253 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso (illustrato al punto 1 D), che eccepisce la nullità della sentenza impugnata (quindi di quella di appello) perché alla deliberazione non avrebbero concorso i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, è manifestamente infondata, posto che il giudizio di appello si è svolto in un’unica udienza dinanzi al collegio che, nella medesima composizione, si è ritirato in consiglio per deliberare la decisione poi assunta;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso (illustrato ai punti 2, A, B e C) è manifestamente infondato, poiché formula una tesi, sulla sindacabilità ad opera del giudice penale della dichiarazione di fallimento, che si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso (illustrato al punto 2 D), che eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore del falliment oltre a porsi in contrasto con i pacifici arresti di legittimità (tra le altre Sez. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 è generico poiché non chiarisce l’incidenza di dette dichiarazioni sul complessivo compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416).
Considerato che il quinto motivo (rubricato al punto 2 E ed F), concernente la sussistenza degli elementi del reato, si risolve in mere doglianze di fatto insuscettibili di ingresso nel perimetro del giudizio di legittimità;
Ritenuto che il sesto motivo (rubricato al punto 2 G), che contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per non essersi l’imputato prefigurato “la possibilità effettiva del fallimento, è manifestamente infondato, poiché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805 – 01);
Considerato che il settimo motivo (illustrato al punto 3, A B C) – che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della destrezza – è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 25), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Vista la memoria trasmessa il 24 ottobre 2023 dal difensore del ricorrente che è tardiva e, in ogni caso, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; al riguardo si precisa che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il decreto di assegnazione in settima ha riguardato, cumulativamente, tutti i motivi di ricorso senza specificazione e non il solo primo motivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023