Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41742 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41742 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 03/10/2022, la Corte di appello di Napoli, applicate le circostanze attenuanti generiche e rideterminate in melius la pena principale e le pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 29/10/2020 con la quale il Tribunale di Nola, per quanto è qui di interesse, in relazione a RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 27/11/2012, aveva dichiarato NOME COGNOME, quale amministratore di diritto – dal 02/07/2011 al 08/01/2012 – di RAGIONE_SOCIALE (poi ridenominata RAGIONE_SOCIALE e amministrata di fatto da NOME COGNOME), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché la fallita, già in stato di insolvenza, conferiva a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda (in pratica, consistente in tutte le attivit di RAGIONE_SOCIALE) relativo alla somministrazione al pubblico di cibo e bevande, al prezzo sottodimensioNOME di 90 mila euro, non corrisposti senza che fosse praticata la prevista risoluzione contrattuale, condannandolo alle pene poi riformate in appello e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivi di un ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del materiale probatorio in relazione alla responsabilità dell’imputato.
La motivazione della sentenza impugnata è erronea in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo concorsuale, ravvisato esclusivamente nel rapporto tra COGNOME e il ricorrente (genero), che assunse la carica di amministratore solo qualche mese prima della cessione del 10/10/2011, sicché è irragionevole pensare che COGNOME abbia affidato l’atto distrattivo al genero e non a un qualunque prestanome, laddove l’assoluzione di COGNOME, che aveva redatto la perizia di valutazione del ramo d’azienda, alimenta dubbi circa la responsabilità del ricorrente, che ha firmato un atto di cessione redatto e valutato da un esperto.
Il dolo dell’extraneus richiede la consapevolezza dello stato di generica difficoltà economica della società poi fallita, laddove le condotte asseritamente illecite di COGNOME sono state commesse in un periodo successivo e lontano rispetto alla commissione delle condotte illecite dell’intraneus.
L’individuazione del momento consumativo delle condotte è decisiva in quanto le condotte dell’extraneus erano cronologicamente e casualmente lontane degli atti distrattivi da parte dell’amministratore della società fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Le doglianze relative alla dedotta inverosimiglianza del coinvolgimento da parte di COGNOME del genero NOME è manifestamente infondata, fondandosi su una mera congettura che in nessun modo rivela vizi logico-argomentativi nella motivazione della sentenza impugnata. Quanto all’assoluzione di COGNOME, la Corte distrettuale ha spiegato come essa non abbia alcun effetto sulla posizione di NOME, che ha ricevuto in cessione il bene, in frode ai creditori, quale amministratore di diritto della società cessionaria, senza alcun versamento a favore della cedente (e senza che questa desse corso alla prevista risoluzione contrattuale, come precisa la sentenza di primo grado) e concorrendo a realizzare la sua distrazione: le censure articolate al riguardo dal ricorso sono aspecifiche, in quanto del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Le doglianze sul dolo dell’extraneus non sono fondate. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell’extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02).
Le censure imperniate sull’epoca delle distrazioni sono, invece, inammissibili. La sentenza impugnata ha chiarito che è proprio con la cessione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si verifica, contestualmente, la distrazione del bene rispetto alla pretese dei creditori della cedente: le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2023.