Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 857 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 857 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME NOME NOME DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio e, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 28/06/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28/11/2019 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano aveva dichiarato NOME COGNOME (quale liquidatore dal 03/11/2010 di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 18/06/2015 e i concorso con NOME COGNOME, amministratore della società fino al 2009 e successivamente amministratore di fatto della stessa) responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione delle somme prelevate da un conto corrente sul quale confluivano i pagamenti dei clienti e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto e distrutto i libri e le altre scritture contabil COGNOME, che veniva, invece, assolto dall’imputazione di causazione dolosa del fallimento, era condanNOME, con la riduzione per il rito, alla pena principale di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento all’imputazione di bancarotta per distrazione, erronea applicazione degli artt. 216 e 219 I. fall. e vizi di motivazione. I documenti prodotti alla curatela e le dichiarazioni di COGNOME dimostrano che COGNOME aveva condiviso con il coimputato il fatto che quest’ultimo proseguisse la gestione dei rapporti con quei clienti che, avendo pregressi contratti in essere, avrebbero potuto chiedere alla società importanti penali in caso di interruzione, sicché tutta la movimentazione del conto corrente era relativa al pagamento a favore della società per le prestazioni rese (in entrata) e al pagamento dei costi relativi ai servizi per la loro effettuazione (in uscita), mentre le uniche ulteriori somme uscite dal conto – nell’ordine di 1.000/1.200 euro al mese – coincidevano con il compenso di COGNOME. Pertanto, è stata raggiunta la prova positiva che l’utilizzo delle risorse transitate sul conto corrente era effettuato per esigenze non estranee alla società, il che smentisce la contestazione. La ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado stima in una somma pari al 30% delle uscite il “profitto”, realizzato negli anni 2010 e 2014, illecitamente dreNOME, ma la conclusione è del tutto apodittica e sconta la totale omessa valutazione della circostanza che la curatrice ha pacificamente ammesso di non aver mai operato una ricostruzione dei movimenti del conto corrente con le fatture messe a disposizione da COGNOME. La sentenza di appello afferma che COGNOME aveva versato sul conto corrente i corrispettivi dei clienti,
prelevando emolumenti per sé e in ciò consiste l’oggetto della distrazione, laddove il pagamento dell’amministratore non può costituire oggetto di distrazione. Rispetto a questo fatto, COGNOME avrebbe fatto una sorta di acquiescenza, ma ciò non coincide con l’utilizzo del conto corrente per esigenze personali degli amministratori di cui all’imputazione, essendo pacifico che il ricorrente non mai ricevuto alcuna somma personalmente e che il coimputato si è limitato a pagare i propri compensi, laddove la prova della consapevolezza in capo a COGNOME di ipotetiche condotte distrattive da parte di COGNOME è del tutto mancante.
2.2. Il secondo motivo denuncia, con riguardo all’imputazione di bancarotta documentale, inosservanza dell’art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. L’unico passaggio dedicato all’analisi dell’elemento soggettivo nel caso di specie è rappresentato dal riferimento ai fatti di bancarotta per distrazione, il che non giustifica la conferma del giudizio di responsabilità, tanto più che la fattispecie contestata richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, pregiudizio di cui non è emersa alcuna prova, laddove il ricorrente ha consegNOME alla curatela tutta la documentazione ricevuta da COGNOME, relativa al periodo anteriore alla liquidazione, mentre, durante il periodo della liquidazione, la contabilità veniva del tutto omessa. Inoltre, il curatore ha ricevuto da COGNOME le fatture emesse dalla società successive al 2010, il che avrebbe permesso di individuare i creditori e ricostruire il movimento degli affari della fallita.
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, I. fall.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Richiamando la sentenza di primo grado, la Corte distrettuale dà atto che sul conto corrente acceso presso Monte dei Paschi COGNOME, nonostante la società fosse in liquidazione, continuava a operare emettendo fatture a nome della società; sulla base degli estratti conto consegnati dalla banca, il curatore aveva accertato che vi erano state ulteriori uscite non giustificate per circa 130 mila euro. Circa l’entità della somma distratta, il giudice di primo grado l’aveva identificata in circa il 20 o 30% del volume degli affari, tenuto conto che si trattava di attività prestata senza il pagamento dei tributi.
Replicando ai motivi di appello, la sentenza impugnata rileva la ripartizione dei ruoli concordata tra COGNOME e COGNOME, per la quale il primo avrebbe cercato di
recuperare i crediti della società, mentre il secondo avrebbe continuato l’attività per onorare i contratti in essere e aveva operato sul conto corrente nonostante la liquidazione della società e versando sulla stessa le somme corrisposte dai clienti e prelevando un compenso per se stesso, il che integrava l’oggetto della distrazione. La Corte di appello condivide la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la somma oggetto della distrazione non coincideva con l’intera somma versata dai clienti, ma in una percentuale del 20 – 30% del volume degli affari, distrazione ascritta anche al liquidatore COGNOME che aveva consentito a COGNOME di operare sul conto corrente fornendogli le credenziali per un periodo di quattro anni dopo la sua nomina quale liquidatore.
2.2. Nei – termini indicati, coglie nel segno la doglianza del ricorrente relativa alla carenza della prova del dolo concorsuale, di cui la motivazione non dà conto, se non richiamando la posizione di garanzia di cui è titolare il liquidatore; riferimento, questo, del tutto generico e inidoneo a rendere ragione dell’elemento soggettivo della fattispecie.
Peraltro, la stessa entità della distrazione ascritta a COGNOME è delineata in termini del tutto generici, poiché non è dato comprendere se il riferimento ai 130 mila euro indichi l’intera somma prelevata dal conto corrente o, come afferma testualmente la sentenza, ulteriori uscite; ipotesi, quest’ultima, in cui però resta non chiarita la somma rispetto alla quale quella indicata risulta “ulteriore”. Tali incertezze si riflettono anche sull’altra indicazione della sentenza di appello circa l’oggetto della distrazione, che non è dato comprendere se riferita ai corrispettivi dei clienti versati sul conto ovvero all’emolumento che COGNOME tratteneva per se stesso. Il che, oltre tutto, preclude la compiuta valutazione dell’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 219 I. fall. invocata dall’imputato anche con i motivi di appello.
Anche il secondo motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata individua il dolo specifico nella volontà dell’imputato di impedire di accertare la destinazione dei beni aziendali e l’esistenza di eventuali altri creditori della società. Tuttavia, mentre il riferimento ai creditori è del tutto assertivo, l sentenza di primo grado segnala che COGNOME si era offerto di consegnare i beni strumentali al curatore, che, però, non li aveva accettati perché privi di valore. Anche sul capo relativo alla bancarotta documentale, dunque, la motivazione della sentenza impugnata non esente dal vizio denunciato.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del
10/02/1998, COGNOME, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano Così deciso il 02/12/2022.