Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45871 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45871 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BESANA IN BRIANZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
Il difensore della parte civile AVV_NOTAIO COGNOME riportandosi alla memoria depositata chiede rigetto del ricorsi; deposita conclusioni e nota spese, unitamente alla memoria (già in atti).
L’AVV_NOTAIO COGNOME, anche per il coodifensore AVV_NOTAIO COGNOME e nell interesse del
ricorrente COGNOME NOME, si associa alla richiesta del Procuratore Generale; in subordine chiede l’annullamento senza rinvio. Riguardo la richiesta di
rifusione della parte civile chiede il rigetto della stessa.
AVV_NOTAIO per il ricorrente COGNOME, fa proprie le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO, per COGNOME, si riporta integralmente al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03.03.2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato – limitatamente alle pene principali ed accessorie fallimentari, inflitte a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rideterminate, per tutti, in anni uno e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – la pronuncia del 21 settembre 2016 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso i! Tribunale di Livorno che aveva dichiarato, in sede di giudizio abbreviato, i predetti imputati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale, confermando nel resto.
Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
L’imputato COGNOME NOME ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con l’unico motivo articolato, violazione di legge in relazione agli artt.216, 217, 219 e 233 I. fall. e vizio di motivazione p contraddittorietà.
In particolare, la Corte territoriale sembra non aver considerato la condotta di tipo esclusivamente doloso prevista dalla norma incriminatrice di cui all’art.216 I. fall. ch richiede anzi il dolo specifico, per cui sarebbe stato necessario un accertamento rigoroso dell’elemento soggettivo del reato, in modo tale da distinguere l’ipotesi fraudolenta da quella di trascuratezza, che potrebbe diversamente ricadere nella fattispecie di cui all’art.217 I.fall.
Una bancarotta fraudolenta non può essere accertata unicamente sulla base del fatto che la curatela fallimentare non sia stata capace di ricostruire la documentazione, senza operare alcun distinguo tra le condotte degli amministratori che si sono succeduti. Nel caso di specie, tra l’altro, la ricostruzione delle vicende societarie appare chiara; n 2007 al sig. COGNOME era stata lasciata da parte del dott. COGNOME una società sana (con molti crediti e un solo debito verso l’erario all’epoca di soli euro 20.000,00) e nel gestione successiva non compaiono altri debiti se non quelli contratti dal COGNOME stesso per spese personali non inerenti alla società; inoltre fu sempre quest’ultimo a liberarsi dì tutta la documentazione contabile precedente e successiva (consegnatagli e non rinvenuta) e non esiste in generale in capo al soggetto cedente le proprie quote l’obbligo di conservazione.
È stata dimostrata la buona fede del dott. COGNOME desumendola anche dalla collaborazione dal medesimo prestata nella ricostruzione della contabilità in atti.
Nel caso in cui la Corte non avesse voluto credere alla circostanza per cui le scritture contabili fossero in ordine prima dell’intervento del COGNOME, avrebbe dovuto in ogni caso motivare in ordine alla sussistenza di una connessione tra l’omessa tenuta desumendola anche dalle scritture contabili negli anni 2005-2006 e la creazione di un pericolo per le ragioni creditorie, posto che nel 2006 la società era priva di debiti (a esclusione del piccolo debito verso l’erario).
Inoltre, non è neanche stata raggiunta la prova del dolo, né la Corte ha motivato adeguatamente in tal senso.
4, L’imputato COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidando le censure a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo contesta vizio di motivazione in riferimento al capo e ai punti della sentenza relativi alla sussistenza del reato ed alla conferma della dichiarazione di colpevolezza e della condanna dell’imputato per il reato di cui all’art216 comma 1 n.2 I. fai!.
Il giudice di primo grado è arrivato a sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste sia con riguardo alla bancarotta per false comunicazioni sociali per entrambe le annualità, sia con riguardo al reato di bancarotta semplice. Quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale per la tenuta incompleta ed irregolare delle scritture contabili, l’COGNOME è da ritenere, invece, responsabile secondo il G.u.p. poich ha svolto un ruolo attivo nel Consiglio di amministrazione dalla costituzione della società fino al marzo 2007 e dunque gli sarebbe imputabile la inidonea conduzione della società anche sotto il profilo della rappresentazione contabile delle vicende societarie nei bilanci e nelle altre scritture che devono rappresentare la vita societaria a garanzia di soci e di terzi.
La decisione di condanna del G.u.p. trova fondamento proprio nella non corretta tenuta delle scritture contabili, di cui al contrario non ne erano risultate fittizie ovvero inesistenti le voci o poste attive “Fatture da emettere”; quest’ultima circostanza è stata importante ai fini dell’assoluzione per gli altri due reati.
La corte d’appello ha confermato la motivazione del primo giudice che appare viziata da illogicità e contraddittorietà, difatti entrambi i giudici sostengono che la n corretta tenuta dei libri contabili abbia avuto la finalità di nascondere i passag fondamentali che avrebbero consentito di poter verificare la falsità dei bilanci, ma tale percorso logico è possibile solo nell’ipotesi in cui risulta provata la sussistenza del bancarotta per false comunicazioni sociali, reato ritenuto insussistente (con sentenza assolutoria ormai definitiva). La motivazione risulta lacunosa anche in riferimento
all’affermazione secondo la quale parte della documentazione contabile sarebbe stata tenuta in maniera non corretta.
Quindi, la difesa ritiene di dover porre un accento sul contrasto tra le dichiarazioni rese dal Curatore del fallimento e le emergenze documentali; l’elenco sottoposto all’attenzione del Curatore riporta tutte le scritture contabili di per sé idonee e suffici a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE, ma davanti al G.u.p. il Curatore ha sostenuto la mancanza della documentazione necessaria a ricostruire le movimentazioni della società, tra cui anche i partitari, ai quali invece lo stesso Curatore fa espresso riferimento in vari circostanze ne! corso dell’esame.
4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al capo ed ai punti della sentenza impugnata relativi alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato ed alla conferma della dichiarazione di colpevolezza e della condanna dell’imputato per il reato previsto e punito dall’art.216 comma 1 n.2 I. fall.
In riferimento alla sussistenza in capo all’imputato dell’elemento psicologico del reato, l’atto d’appello poneva un tema rispetto al quale, all’epoca, la giurisprudenza non si era ancora determinata in maniera inequivocabile, ossia quello della necessità di un dolo qualificato che debba sostenere l’ipotesi di cui all’art.216, comma 1, n.2 seconda parte I.fall. La Corte di cassazione si è poi espressa a riguardo spiegando che l’ipotesi della irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216 debba essere supportat dal dolo generico, ma non perde di significato il tema così proposto in appello in quanto la corte di appello avrebbe comunque dovuto spiegare perché si poteva ritenere sussistente il dolo generico nonostante il lunghissimo tempo trascorso tra l’epoca in cui COGNOME aveva un ruolo dirigenziale e il momento in cui l’azienda è fallita. L’unica motivazione potrebbe essere che la finalità fosse quella di aumentare fittiziamente i ricavi e non far emergere le perdite del capitale, tema fondante l’altra imputazione in relazione alla quale però gli imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto.
Si dovrebbero dunque prendere in considerazione le differenze che caratterizzano l’ipotesi della bancarotta documentale fraudolenta rispetto a quella prevista dagli artt.224 e 217 comma 2 I.fall. che può essere sorretta sia da dolo che colpa. Dunque si potrebbe in astratto ritenere di ricadere nella diversa e meno grave fattispecie di cui all’art.217 I. fall. poiché non essendo ipotizzabile il default aziendale avvenuto distanza di circa sette anni, non poteva sussistere la consapevolezza e volontà di impedire la ricostruzione dei movimenti e del patrimonio della società. Nel caso in cui si volesse ritenere che vi fossero delle irregolarità nella tenuta delle scrittu obbligatorie, allora esse sarebbero tutt’al più da ascrivere a condotte colpose dell’imputato COGNOME, ma non corrisponderebbe a ciò la punibilità della condotta,
poiché l’art.217 I. fall. ritiene punibili penalmente le condotte compiute nei tre an precedenti al fallimento e non è questo il caso.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento al capo e al punto della sentenza impugnata relativi alla conferma della dichiarazione di colpevolezza e della condanna dell’imputato per il reato previsto e punito dall’art.216, comma 1, n.2 I. fall.
L’imputato dal settembre 2005 al marzo 2007 era tenuto a vigilare sulla gestione ed impedire che altri amministratori compissero atti pregiudizievoli.
Dal marzo 2007 è cessato ogni obbligo di custodia e sorveglianza dei libri e delle scritture contabili e non è dimostrato, né dimostrabile, che eventuali carenze documentali possano essere addebitabili ad COGNOME potendo le stesse derivare da condotte, successive alla sua uscita dalla società, eventualmente imputabili al sig. COGNOME, amministratore dal marzo 2007 al fallimento.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso contesta vizio di motivazione con riferimento al capo e al punto della sentenza impugnata relativi alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.
La corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione sul punto per cui non risulta in alcun modo provato che vi sia un rapporto di causalità tra il danno lamentato dal RAGIONE_SOCIALE e le condotte che hanno portato alla condanna del sig. COGNOME. I debiti possono essere sorti dal marzo 2007 in poi ed a sostegno di ciò le dichiarazioni del sig. COGNOME forniscono indicazione della circostanza per cui, dopo l’uscita dei soci ed amministratori COGNOME e COGNOME, tutti i debiti operativi fossero stati da lui pa integralmente.
L’imputato COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo dei proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidando le censure a sette motivi.
5.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione con riferimento all’art.538 cod. proc. pen.
In particolare, dalla difesa era stata smentita l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale mossa all’imputato; inoltre, durante la discussione orale del processo di appello, nella dialettica tra parte civile e difesa, erano emerse circostanze di contrast e argomenti smentiti dalle evidenze in atti, come ad esempio il fatto che nonostante vi fosse un verbale controfirmato dal curatore di ricezione di copiosa documentazione contabile dall’amministratore unico NOME, parte di tale documentazione non è mai stata rinvenuta né è mai stato consentito all’imputato COGNOME di consultarla, pur avendone fatta richiesta.
La difesa aveva altresì contestato la contraddittorietà delle affermazioni del curatore che da un lato rilevava la mancata tenuta dei partitari e dall’altro faceva riferimento proprio ai loro contenuti a sostegno delle proprie accuse.
il curatore ha fondato la propria pretesa risarcitoria sul presunto passivo fallimentare del quale però non era dato conoscere l’ammontare, attesa l’inesistenza di uno stato passivo definitivo mai prodotto agli atti e al quale la difesa non ha mai potuto avere accesso a causa dello smarrimento del fascicolo.
Rispetto alle censure rilevate nell’atto di appello ed emergenti dagli atti, l motivazione della Corte territoriale è apparente; la gran parte delle doglianze espresse nei motivi d’appello è rimasta priva di risposta.
La difesa ritiene dì aver dedicato alla trattazione della fattispecie della bancarott documentale gran parte dell’atto di appello, che la Corte ha invece ignorato.
La motivazione della Corte territoriale oltre che mancante/apparente, risulta inoltre contraddittoria nella parte in cui sembra discostarsi dalla sentenza di primo grado trascurando che COGNOME per tutti gli ulteriori capi di imputazione è stato assolto.
La responsabilità dell’imputato per il capo di imputazione Al) è stata provata dalla circostanza che lo stesso avrebbe posto in essere condotte per le quali viceversa il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la sua responsabilità (appostazione fittizia di ricavi in modo da non fare emergere le perdite). Se COGNOME COGNOME stato assolto pe determinate imputazioni, è indubbio che non può essere tratta alcuna conseguenza da tali contestazioni.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso contesta violazione di norme processuali con riferimento agli artt.178 comma 1 lett.c) e 190 cod. proc. pen. nonché art.111 cost.
La difesa in appello aveva lamentato la mancanza negli atti della gran parte della documentazione relativa alla procedura fallimentare, indispensabile per valutare le accuse di presunta bancarotta documentale.
In appello si era in particolare evidenziato come fosse stata consegnata una considerevole mole di documentazione al curatore (come emergente dal verbale di consegna di documentazione dall’amministratore unico NOME COGNOME al curatore del 13.11.2013 mai contestato dal curatore e dal medesimo sottoscritto) confluita poi solo in modo parziale nel fascicolo del procedimento penale. COGNOME aveva anche chiesto al curatore di poter accedere alla documentazione, accesso che gli era stato negato perché non facente più parte della compagine societaria da tempo. La difesa ha poi provato a consultare direttamente il fascicolo fallimentare che risultava tuttavia smarrito. L sentenza di primo grado è stata emessa senza che COGNOME fosse stato messo in condizione di verificare la documentazione contabile effettivamente a mani del curatore, sicché la condanna di COGNOME si basa esclusivamente sulle affermazioni del curatore senza alcun supporto documentale.
L’imputato, dunque, non si è potuto difendere in quanto non gli è stato dato accesso al materiale che invece il curatore ha richiamato a base per le proprie accuse; dunque, si configura una violazione sia dell’art.178 comma 1 lett.c) in relazione all’art.190 cod proc. pen., sotto il profilo della violazione del diritto alla prova dell’imput dell’esercizio del suo diritto di difesa, sia dell’art.111 cost. come imprescindibile dir alla formazione della prova nel rispetto del contraddittorio delle parti.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento all’art.216 comma 1 n.2 I. fall. nonché vizio di motivazione in punto di mancanza dell’elemento oggettivo del reato.
La fattispecìe di cui all’art.216 comma 1 n.2 I. fail punisce la condotta di chi h tenuto i libri o le altre scritture contabili della società fallita “in guisa da non r possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”. La Corte territoriale non ha in alcun modo vagliato i motivi di doglianza presentati dalla difesa non ha argomentato in merito alla carenza di elementi a supporto della responsabilità di COGNOME per il reato suddetto.
Non è stato considerato dalla Corte di appello come la documentazione consegnata al curatore dall’amministratore COGNOME fosse numerosa ed esaustiva e sufficiente a ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita per le annualità interessano la posizione di COGNOME (2005-2007). In tal senso, aveva concluso anche il curatore nella relazione ex art. 33 I.f., che nell’esame reso nel giudizio abbreviato ha invece cambiato la sua versione.
Erano stati dalla difesa smentiti i rilievi formulati dal curatore circa la completez della documentazione contabile chiarendo come la documentazione fosse invece completa e si era chiarito come le contestazioni del curatore relative alla presunta annotazione parziale dei libri fossero in realtà un rilievo inconsistente, in quanto annotazioni scarne erano dovute solo alla scarsità dei dati che necessitavano dì essere scritturati.
La mancanza di partitari inoltre veniva smentita dalla loro citazione proprio da parte del curatore. Analoga situazione per le fatture, la cui mancanza è stata lamentata dai curatore che però ha riconosciuto di aver ricevuto il registro acquisti e vendite, sicch aveva comunque avuto a disposizione tutti i dati necessari e sufficienti per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Anche a voler prescindere dunque dalla sussistenza o meno in capo al COGNOME dell’obbligo di consegnare documentazione contabile relativa a un fallimento del 2013, quel che è certo è che il curatore aveva a sue mani documentazione contabile idonea e sufficiente a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso contesta violazione di legge con riferimento all’art.216 comma 1 n.2 I. fall. in relazione all’art.43 cod. pen. nonché vizio motivazione in punto di elemento psicologico del reato.
Il reato di cui agli artt.223 comma 1 in relazione all’art.216 comma 1 n.2 I. fall richiede un dolo intenzionale nel quale l’evento, nel caso di specie l’impossibilità d ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, rappresenta il fine in vista del qu il soggetto è indotto ad agire. La difesa aveva evidenziato come fosse mancata una analisi circa la sussistenza in capo a COGNOME COGNOME dolo richiesto dalla norma; il giudic avrebbe dovuto accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reato in contestazione e avrebbe dovuto fornire in motivazione precisa indicazione dell’iter logico alla base della decisione. Nell’atto di appello si era ribadito come la società RAGIONE_SOCIALE negli anni 2005 e 2006, quando ancora era presente COGNOME, fosse una start-up che aveva appena iniziato producendo ottimi risultati in tema di fatturato. Questa circostanza già sarebbe bastata per escludere per COGNOME la consapevolezza che l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non avrebbe reso possibile la ricostruzione del movimento degli affari atteso che, in quella fase, null poteva far presagire che la società sarebbe andata in default. All’uscita di COGNOME la società non aveva creditori e non si poteva prevedere che la stessa oltre sei anni dopo sarebbe fallita.
Difetta il dolo qualificato richiesto ai fini della integrazione della fattispec di bancarotta documentale fraudolenta contestata nel caso di specie, in mancanza di prova dell’ingiusto profitto o di altro fine perseguito dall’imputato.
Se vi sono state mancanze nella tenuta della contabilità relativa agli anni 2005 e 2006 devono ritenersi eventualmente frutto di una condotta negligente e come tale non integrante una ipotesi di rilevanza penale, in quanto risalenti ad epoca che va oltre i tr anni di cui all’art. 217 I.f. La Corte territoriale non si è pronunciata neanche su questo punto.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento all’art.219 comma 3 I. fall. nonché vizio di motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.
In particolare, nonostante la specifica richiesta formulata in discussione dell’abbreviato il giudice di primo grado non ha concesso tale attenuante senza neppure fornire motivazione e la Corte d’appello ha confermato la mancata concessione senza motivare, concedendo solo le circostanze di cui all’art.62-bis c.p..
Dall’unica traccia documentale dei crediti insinuati nello stato passivo del fallimento reperibile in atti, risulterebbe un credito di 39.530,80 della RAGIONE_SOCIALE (per l’acquisto dell’autovettura in uso a NOME) ed un secondo credito di euro 40.000 degli istituti di credito, obbligazioni sorte entrambe dopo l’uscita di COGNOME dalla socie
Durante il processo il curatore ha sostenuto di poter lamentare un danno ben maggiore senza fornire prove a riguardo. La difesa di COGNOME, dunque, non è mai stata messa in condizione di verificare l’effettiva sussistenza dei danni né soprattutto l’eventuale datazione dei crediti, passaggi entrambi fondamentali per verificarne il nesso eziologico con le condotte dell’imputato, ma anche per accertarne la concedibilità della richiesta attenuante del danno di lieve entità.
L’attenuante di cui al comma 3 dell’art.219 I. fall può essere riconosciuta anche a prescindere dalla consistenza del passivo fallimentare (si riporta giurisprudenza a sostegno, Cass. Sez. V 27.06.2019 n.45136), ma nel caso di specie, lo stesso giudice di primo grado nel condannare COGNOME aveva riconosciuto che si sarebbe trattato di un danno dì modesta entità.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento all’art.175 cod. pen. per la mancata concessione del beneficio della non menzione nonché vizio di motivazione.
La Corte ha negato all’imputato, come il giudice di primo grado, il beneficio della non menzione fornendo in sentenza una motivazione apparente, facendo riferimento alla natura del reato, senza prendere in considerazione gli indici di cui all’art.133 cod. pen. come invece previsto dalla norma di cui all’art.175 comma 1 cod. pen.
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per la concessione del predetto beneficio a COGNOME in quanto è incensurato, la pena detentiva è contenuta entro il limite dei due anni richiesto dalla norma, il suo ruolo è secondario ed il danno non è da ritenersi particolarmente grave.
Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso deduce violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt.185 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
La parte civile ha da sempre avanzato una richiesta risarcitoria priva di qualsivoglia riscontro documentale ed anche durante la discussione avanti la Corte di appello ha lamentato la sussistenza di un danno pari all’importo del passivo fallimentare sostenendo poi la riconducibilità di tale danno anche alle condotte di COGNOME. Di fatto, le richieste della parte civile si rivelano generiche e prive di riscontro probatori Tralascia la parte civile, in riferimento al quantum della domanda rìsarcitoria riallacciata sempre al passivo, le dogiianze mosse dalla difesa di COGNOME sul fatto che in atti non vi è prova alcuna di tale passivo né è stato possibile accertarlo avanti il Tribunale fallimentare di Livorno, dato che il fascicolo era smarrito. Le pronunce di merito si sono limitate ad una condanna generica al risarcimento probabilmente proprio a causa della mancanza di dati certi.
Non è dato sapere a quanto ammonti il debito fiscale nel passivo fallimentare né quando sarebbero sorti i singoli debiti; dunque, le pendenze fiscali del 2005 e 2006
potrebbero essere state saldate dal COGNOME dopo l’uscita degli altri soci, tenuto anche conto che la stessa parte civile nella nota depositata in udienza riconosce che nel 2015 e nel 2016 i debiti fiscali erano rispettivamnete di euro 50.000 e di euro 129.000.
La Corte territoriale ha in definitiva condanNOME COGNOME al risarcimento dei danni in favore della parte civile sulla base della sola argomentazione per cui la condotta in contestazione “è sicuramente generatrice di un danno valutabile in sede civile”, non potendo dedurre l’esistenza di un nesso eziologico tra i debiti fiscali riportati ed fallimento.
Indi si cita la giurisprudenza di questa Corte in tema, in particolare la pronuncia n.16765 del 18.11.2019, secondo la quale, nel caso di condanna generica, viene rinviato al separato giudizio solo l’accertamento in concreto del danno, ma l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an e di essi ne va data la prova, seppure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica.
L’imputato COGNOME NOME, ricorre per cassazione, tramite il proprio AVV_NOTAIO di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con l’unico motivo articolato violazione di legge con riferimento all’art.216, comma 1, n.2 I. fall. e 217, comma 2, I. fall.
L’art.216, comma 1 non prevede la condotta esplicitata nel punto Al) dell’originaria imputazione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini, che contestava – per quanto concerne i ricorrenti – la tenuta delle scritture contabili dal 2005 al 2007 i maniera irregolare o incompleta e comunque con profili di criticità tali da inficiarne l veridicità. Ci si chiede se la fattispecie delittuosa ritenuta violata dal RAGIONE_SOCIALE di Livo non dovesse essere, piuttosto, la bancarotta semplice disciplinata dall’art.217, comma 2 I.fall, in ogni caso inapplicabile in quanto il COGNOME. COGNOME è uscito dalla società sei e mezzo prima della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE,
Si ritiene, invero, che sia stato esteso il capo di imputazione riportato nella sentenza di primo grado con l’aggiunta della frase “in modo tale da non consentire di ricostruire con esattezza l’andamento della società e il reale movimento degli affari” con la conseguenza che il giudice di primo grado è ricaduto nella fattispecie concreta dell’art.216 I.fall.
La Corte d’appello ha fatto proprie le considerazioni del G.u.p. secondo cui era impossibile ricostruire l’andamento degli affari già con riferimento ad operazioni del 2005 e del 2006, ma questo ragionamento nasce sul presupposto errato sopra evidenziato. Né ha spiegato la sentenza impugnata perché non è stato considerato opportuno accertare il dolo specifico richiesto per l’integrazione della fattispecie di cu alla prima parte dell’art. 216 comma 1 n. 2 I.f.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati.
La sentenza impugnata, nella circoscritta parte dedicata ai motivi della decisione adottata, in maniera del tutto generica, approssimativa e sbrigativa si limita ad affermare che, di là delle recriminazioni sull’operato del curatore veramente generiche, rimane ferma la circostanza che parte della documentazione contabile è stata tenuta in maniera sostanzialmente non corretta in modo da aumentare fittiziamente i ricavi e non far emergere la perdita del capitale che già dal primo anno di vita della società falli RAGIONE_SOCIALE avrebbe imposto la messa in liquidazione ex art. 2484, n. 4 c.c., e a concludere che “ciò integra il reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto qu soggettivo, in particolare con riferimento alla seconda parte dell’art. 216, n. 2 L.F. (del cui esistenza tutti gli appellanti sembrano dimenticarsi), laddove si prevede la sanzione finale per l’imprenditore che ha tenuto le scritture contabili in guisa da non render possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”. Null’altro vien argomentato nella pronuncia della Corte di appello che dopo tali brevi considerazioni, passa subito dopo ad affermare, in maniera parimenti lapidaria, la sussistenza del danno da risarcire da valutare in sede civile; per poi passare direttamente al trattamento sanzioNOMErio, ridimensioNOME in virtù delle riconosciute attenuanti generiche in ragione del ruolo secondario attribuito agli imputati (rispetto a quello d COGNOME); veniva tuttavia negato il beneficio della non menzione di cui all’art. 175 c.p. COGNOME – che se ne duole – senza una effettiva motivazione, per mera ragione di non opportunità.
E’ evidente che la suindicata motivazione sulla sussistenza del reato, contestata negli appelli sia dal punto di vista penale che sotto il profilo delle conseguenze dannose, non soddisfi in alcun modo quell’esigenza di esplicitazione delle ragioni del decisum sottesa alla previsione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente il richiamo tout court operato in premessa alla sentenza di primo grado per essersi condivise integralmente la ricostruzione e le considerazioni nella medesima svolte.
Se è vero, infatti, che è possibile la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, è altrettanto vero, però, che essa nel limitarsi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice o che si presentino del tutto generiche, deve pur sempre recepire quanto affermato dal primo giudice in modo critico e valutativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 – 01), dando conto del processo valutativo svolto a monte della ricezione, attraverso segnali esplicativi che
pur nella loro sinteticità siano sufficientemente indicativi dell’autonomia de valutazione che deve contraddistinguere ogni decisione.
La motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legitti atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza d giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto ne provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 – 01); è evidente che nel caso di specie difettano i requisiti di cui ai punti 1 2. Non solo, a ben vedere, nel caso di specie, si sono proprio ignorati gli argomenti svolti negli appelli che avevano comunque sollevato questioni che, sebbene già in parte affrontate in primo grado, meritavano una nuova ponderazione alla luce dei contenuti dei motivi proposti che, come emerge dalla mera lettura degli appelli, non erano, tutti, del tutto generici. La sentenza impugnata si è invece limitata a formulare come motivazione rispetto alle diverse questioni sollevate negli atti di appello, le affermazio sopra riportate adducendo, in premessa, la piena condivisione della sentenza impugnata – senza minimamente entrare nella disamina di esse, liquidate apoditticamente come connotate da ‘apparente articolazione’, laddove esse avevano invece posto censure non affatto generiche anche sull’elemento soggettivo del reato, sia pure in alcuni casi facendo erroneamente riferimento al dolo specifico (inappropriatamente chiamato in causa rispetto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell’art. 216 comma 1 n. 2 I.f., contestata nel caso di specie, che secondo il consolidato, pacifico, orientamento di questa Corte richiede il solo dolo generico (cfr. per tutte Sez. 5, Sentenza n. 5506% del 14/11/2016, Rv. 268867 – 01 che ha anche ben posto in evidenza la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta semplice, affermando che in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del di bancarotta semplice in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scr obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delit bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contab genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
comma secondo, i. fall.. Diverso è, infine, l’elemento soggettivo, costituito nell’ipotes di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall. dal dolo generico.).
D’altra parte, l’accenno alla apparenza dei motivi di appello non ha trovato sbocco in una declaratoria di inammissibilità degli appelli – evidentemente non ipotizzabile alla luce dei contenuti non affatto del tutto apparenti dei motivi in essi articolati – avendo l sentenza impugnata piuttosto ambito ad una decisione nel merito – di conferma della sentenza impugnata – esaurendola, tuttavia, da un lato, nell’indicato richiamo della sentenza di primo grado e, dall’altro, nella considerazione sopra riportata nella sua integrale, scarna, letteralità.
Ciò senza considerare che, come opportunamente evidenziato in alcuni dei ricorsi per cassazione, la lapidaria affermazione, secondo cui la documentazione contabile sarebbe stata tenuta in maniera sostanzialmente non corretta in modo da aumentare fittiziamente í ricavi e non far emergere la perdita del capitale che già dal primo anno di vita della società fallita RAGIONE_SOCIALE avrebbe imposto la messa in liquidazione ex art. 2484, n, 4 c.c. – posta dalla Corte di appello come una sorta di chiosa idonea a concludere il discorso sulla sussistenza del reato affrontato nella pronuncia di primo grado – non è corretta dando adito a non possibili sovrapposizioni ricostruttive quanto al reato di bancarotta impropria, per il quale è intervenuta pronuncia assolutoria, e quello di bancarotta fraudolenta documentale per il quale è intervenuta condanna. Come ben evidenziato nei ricorsi di COGNOME e COGNOME, una volta pervenuti all’assoluzione dal reato di bancarotta impropria per essere rimasta in dubbio la fittizietà delle poste di bilanci riflettenti ricavi in modo da non far emergere le perdite, la Corte di appello non avrebbe potuto argomentare in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale adducendo che parte della documentazione contabile è stata tenuta in maniera sostanzialmente non corretta, in modo da aumentare fittiziamente i ricavi e non fare emergere la perdita di capitale (senza fornire un benché minimo appiglio a tale conclusione, smentita, sul versante del bilancio, da quella stessa sentenza di primo grado che la corte di appello aveva inteso richiamare condividendone in toto il contenuto). Pur avendo il reato di bancarotta impropria ad oggetto il bilancio – le appostazioni di bilancio – una volta che si è esclusa la prova della fittizietà di tali po non si può in maniera generica ed apodittica affermare che le scritture contabili – che teoricamente sono alla base del bilancio – sono state tenute in maniera da aumentare fittiziamente i ricavi in modo da non far emergere le perdite. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed invero, aveva in realtà, piuttosto, inteso evidenziare il giudice di primo grado che certamente la tenuta di una contabilità parziale, omissiva, contraddittoria (basti considerare il libro giornale 2005, che per le prime 30 pagine riporta l’intestazione di altra società) e l’assenza di adeguata documentazione giustificativa delle
appostazioni extracontabili (come sono quelle “fatture da emettere”) costituiscono argomento indiziante di una rappresentazione fittizia della voce in bilancio e dell’inesistenza del sottostante rapporto commerciale, ma che tuttavia in mancanza di accertamenti circa i rapporti della società fallita con i clienti, che avrebbe consentit agevolmente di rilevare l’esistenza reale o fittizia dei rapporti commerciali e delle relative appostazioni in bilancio, non si poteva giungere a conclusioni certe al riguardo. Sicché è, in buona sostanza, rimasta l’affermazione/constatazione sulla inadeguatezza della documentazione contabile ma è stata giustamente non ritenuta sufficientemente suffragata la ipotesi della fittizietà delle appostazioni di bilancio non potendosi ricavar tale fittizietà dal solo fatto che le scritture contabili non fossero esaustive né supportat da adeguata documentazione (al riguardo, afferma il Tribunale che trattasi di indizio e che non può dirsi formata una vera e propria prova proprio perché le scritture contabili non erano state regolarmente tenute e mancavano elementi positivi ai fini di una valutazione in tal senso).
Se è vero che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non ha e non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, I. fa (Sez. 5, Sentenza n. 47683 del 04/10/2016 Ud. (dep. 11/11/2016) Rv. 268503 – 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario), sicché eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono eventualmente integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e conversazione dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientr per l’appunto il bilancio), si deve tuttavia ricordare che quest’ultimo reato può eventualmente concorrere col primo (cfr. Sez. 5, n. 7293 del 28 maggio 1996, COGNOME, IRL 20598701), proprio perché, appunto, si tratta di due distinte fattispecie criminose; sicché la verifica della ricorrenza dei rispettivi portati normativi rimane distint ciascuna delle due fattispecie può integrarsi a prescindere dalla sussistenza dell’altra, pur potendo esservi delle commistioni sul versante della prova; ma nel caso di specie, si ribadisce, non si è creata alcuna osmosi probatoria rispetto alle due fattispecie in argomento, essendo mancata a monte la dimostrazione della fittizietà di quelle poste di bilancio che erroneamente, quindi, la Corte di appello ha inteso richiamare a sostegno della bancarotta documentale.
Alla luce di tali argomenti rimane ancor più evidente la totale insufficienza della motivazione della sentenza impugnata che non ha svolto un adeguato confronto non solo con i motivi di appello ma anche con le stesse ragioni poste a base della sentenza di primo grado che ha inteso confermarefichiamandola; pur avendone probabilmente
condiviso – di là delle inappropriate affermazioni tese a giustificare la conferma – l sostanza, la motivazione impugnata non ha tuttavia esplicitato i passaggi argomentativi del suo convincimento che pure si imponevano a fronte degli articolati motivi di appello che non si presentavano affatto generici e che avrebbero comunque meritato un adeguato approfondimento o quanto meno una congrua risposta; né si potrebbe ritenere soddisfatto l’obbligo motivazionale per il solo fatto che in premessa sia stata riportato in sintesi il costrutto argomentativo della pronuncia di primo grado attraverso il quale il Tribunale ha dato conto della piena sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dei numero 2 dell’art. 216 1.f., in mancanza di riferimenti specifici esplicativi del processo valutativo compiuto, che compete al giudice di secondo grado quale giudice del provvedimento impugNOME.
2.Da tutto quanto sopra osservato, discende che – stante l’autonomia della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale la cui sussistenza, in astratto, non è di per sé inficiata dall’eventuale assoluzione dal reato di bancarotta impropria per false appostazioni in bilancio, ben potendo involgere la bancarotta documentale aspetti diversi o ulteriori rispetto alla fittizietà delle appostazioni contabili – la sen impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà quindi vagliare ex novo i motivi di appello, tenendo anche conto dei principi qui richiamati ed enunciati; assorbiti pertanto gli altri motivi ivi compresi qu sulla qualificazione giuridica del fatto, inerenti al risarcimento del danno, e al benefic della non menzione
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 10/10/2023.