Bancarotta fraudolenta documentale: quando il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso di bancarotta fraudolenta documentale, ribadendo un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente manifestare dissenso rispetto a una condanna per ottenerne la revisione in sede di legittimità.
Il caso di bancarotta fraudolenta documentale
La vicenda riguarda un imprenditore condannato in primo grado per reati fallimentari. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione iniziale, riducendo la pena a due anni e quattro mesi di reclusione e adeguando le pene accessorie. Nonostante la riduzione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l’eccessività della sanzione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La genericità dei motivi di ricorso
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nell’analisi della qualità dell’impugnazione. I giudici hanno evidenziato come il motivo di censura fosse del tutto generico. Un ricorso che si limita a denunciare l’illegittimità della condanna senza contestare puntualmente i passaggi logici della sentenza impugnata non può trovare accoglimento.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che la formulazione delle lamentele era puramente evocativa e priva di un reale confronto con le motivazioni espresse dai giudici di merito. In assenza di argomentazioni specifiche, il ricorso viene considerato manifestamente infondato.
Conseguenze processuali e pecuniarie
L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ma anche sanzioni accessorie per il ricorrente. La legge prevede infatti l’obbligo di rifondere le spese del procedimento e il versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio sul fatto. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione i vizi di legge o le illogicità manifeste della sentenza precedente. Nel caso in esame, la difesa si è limitata a affermazioni apodittiche sulla misura della pena, senza dimostrare errori giuridici concreti commessi dalla Corte d’Appello.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la tutela legale in Cassazione richiede un elevato grado di tecnicismo. La contestazione generica della pena o delle attenuanti, senza un’analisi rigorosa del provvedimento impugnato, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di articolare difese basate su elementi di diritto solidi e specifici.
Perché un ricorso per bancarotta fraudolenta documentale può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi di impugnazione sono generici, ovvero se non contestano in modo specifico e dettagliato le ragioni fornite dal giudice nella sentenza precedente.
Cosa succede se la Cassazione rigetta il ricorso per genericità?
La condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare solo l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma bisogna dimostrare che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione manifestamente illogica nel determinare la sanzione, non bastando una semplice richiesta di riduzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1165 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del GIP di Verona, ha ridotto la pena inflitta nei suoi confronti in relazione al delitto di bancarotta fraudolen documentale, portandola ad anni due e mesi quattro di reclusione, riducendo alla stessa misura anche le pene accessorie fallimentari previste dall’ultimo comma dell’art. 216 I. fa Il.
Considerato che l’unico motivo di censura proposto dal ricorrente ha contenuti del tutto generici che denunciano l’illegittimità della condanna, lamentandosi dell’entità anche della pena inflitta e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcun confronto con le motivazioni del provvedimento impugnato e, in ogni caso, con una formulazione del tutto apodittica e solo evocativa di profili di doglianza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.