Bancarotta fraudolenta documentale e requisiti del ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della bancarotta fraudolenta documentale, focalizzandosi sulla precisione necessaria per impugnare una sentenza di condanna. Il caso riguarda due soggetti condannati per reati fallimentari che hanno tentato di ribaltare il giudizio in sede di legittimità.
Il cuore della controversia risiede nella corretta formulazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente elencare principi giuridici astratti o citare sentenze passate per ottenere l’annullamento di una condanna. È invece indispensabile che la difesa individui vizi specifici nella motivazione del giudice di merito.
La mancanza di specificità dei motivi
I ricorrenti hanno lamentato un vizio di motivazione riguardo al dolo specifico richiesto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Tuttavia, i giudici hanno osservato che tali critiche erano del tutto aspecifiche. Un ricorso è considerato inammissibile quando non si confronta direttamente con le spiegazioni fornite nella sentenza impugnata.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione dettagliata della responsabilità degli imputati. La difesa, limitandosi a riproporre dubbi generici senza smontare le prove specifiche, ha reso il ricorso inefficace dal punto di vista processuale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite per sottolineare che il ricorso deve essere intrinsecamente determinato. La mancanza di correlazione tra le doglianze della difesa e le ragioni della decisione impugnata impedisce l’esame nel merito. Nel caso di specie, i motivi erano basati su vaghi accenni alla situazione concreta, ignorando le motivazioni espresse dai giudici di secondo grado.
Inoltre, la contestazione relativa alla sussistenza del dolo è stata giudicata parimenti generica. La Corte ha rilevato che trascrivere parti della sentenza senza evidenziare errori logici o giuridici rilevanti non soddisfa i requisiti previsti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
L’inammissibilità dei ricorsi comporta conseguenze pesanti per i ricorrenti. Oltre alla conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali. È stata inoltre inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati.
Questa decisione ricorda l’importanza di una strategia difensiva tecnica e mirata, capace di analizzare criticamente ogni passaggio della sentenza di merito per individuare reali violazioni di legge.
Quando un ricorso per bancarotta è considerato aspecifico?
Un ricorso è aspecifico quando non contesta in modo puntuale le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a citazioni teoriche o generiche.
Cosa si intende per dolo specifico in questo reato?
Si riferisce alla volontà dell’imprenditore di falsificare o distruggere i documenti contabili con lo scopo preciso di recare pregiudizio ai creditori.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11213 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
NOME nato a BRADFORD( GRAN BRETAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 11/03/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.1 e 2 n.2 e 223 e 2 n.2 RD 267/1942.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati, in particolare quanto al specifico della bancarotta fraudolenta documentale – è del tutto aspecifico in quanto fatto gran parte di enunciati giurisprudenziali, con solo vaghi accenni alla situazione concreta, c però non si confrontano affatto con la compiuta spiegazione che si coglie a pag. 5 della sentenza impugnata. A questo riguardo va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di ques Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultin intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con l ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato è parimenti aspecifico in quanto, pur trascrivendo il tratto di motivazione in cui la Corte di merito ha esposto le ra della ritenuta sussistenza del dolo della fattispecie, finisce per enunciare solo generiche ragi di dissenso, senza tuttavia evidenziare vizi della decisione avversata rilevanti ex art. 606 c proc. pen. e, comunque, riproponendo il limite dell’aspecificità di cui al primo motivo di rico
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/03/2026.
Il consigliere estensore
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