Bancarotta Fraudolenta Documentale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12045/2024, ha ribadito principi fondamentali in materia di bancarotta fraudolenta documentale. La pronuncia offre spunti cruciali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla prova dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Analizziamo come la condotta dell’imputato durante la procedura fallimentare possa diventare un elemento decisivo per dimostrare la sua colpevolezza.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Trieste. L’imputato, ritenuto responsabile di aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare le decisioni dei giudici di merito.
Il Ricorso per Bancarotta Fraudolenta Documentale: I Motivi
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione: Si contestava l’affermazione di responsabilità e la valutazione delle prove, ritenendo il quadro probatorio insufficiente. Inoltre, si lamentava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Carenza dell’elemento soggettivo (dolo): Si sosteneva l’assenza della volontà consapevole di commettere il reato.
Entrambi i motivi sono stati rigettati dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise e rigorose, che chiariscono i limiti dell’ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato giudicato generico. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a una critica generale, ma deve individuare con precisione le lacune e gli errori logico-giuridici della decisione del giudice di merito. Per quanto riguarda la sospensione della pena, la Corte ha evidenziato come la decisione di diniego fosse ampiamente motivata dal fatto che l’imputato avesse già beneficiato di tale misura per ben due volte in passato.
La Prova del Dolo nella Bancarotta Fraudolenta Documentale
Il secondo motivo, relativo alla mancanza di dolo, è stato ritenuto manifestamente infondato. Secondo la Corte, l’intento fraudolento necessario per configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale era stato correttamente desunto da un elemento comportamentale preciso: la scarsa collaborazione prestata dall’imputato agli organi fallimentari. Questa condotta omissiva e ostativa è stata interpretata come un chiaro indicatore della volontà di nascondere la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, integrando così il cosiddetto ‘dolo generico’ richiesto dalla norma.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre due importanti lezioni pratiche:
1. La necessità di un ricorso specifico: Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve formulare motivi dettagliati e pertinenti, che attacchino specificamente la logica della decisione precedente. Critiche generiche sono destinate all’inammissibilità.
2. Il valore probatorio della condotta processuale: Nel contesto della bancarotta fraudolenta documentale, la collaborazione con il curatore e gli altri organi fallimentari non è solo un dovere, ma anche un comportamento che può influenzare la valutazione del dolo. Una condotta non collaborativa può essere legittimamente interpretata come prova dell’intento di frodare i creditori.
In conclusione, la sentenza ribadisce che la responsabilità penale per reati fallimentari si basa non solo su prove documentali, ma anche sulla condotta complessiva dell’imprenditore, prima e durante la procedura concorsuale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico, non contestando specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello, e il secondo motivo era manifestamente infondato.
Come è stato provato il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale?
Il dolo generico è stato dedotto dalla scarsa collaborazione che l’imputato ha prestato agli organi fallimentari, comportamento ritenuto indicativo della volontà di occultare la reale situazione patrimoniale dell’impresa.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione della pena?
Il beneficio della sospensione della pena non è stato concesso perché l’imputato ne aveva già usufruito in due precedenti occasioni, e la decisione dei giudici di merito di negarlo era stata considerata ben motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico. Il ricorso non si confronta con quanto statuito dal giudice di merito, che ha ben motivato sulle ragioni poste a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione della pena. La ratio decisoria fa leva sulla constatazione che il beneficio è stato già concesso due volte;
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è manifestamente infondato, posto che dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado emerge la scarsa collaborazione prestata dall’imputato agli organi fallimentari e dalla quale è stato dedotto così il dolo generico necessario alla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale;
4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente