Bancarotta Fraudolenta Documentale: La Cassazione Chiarisce l’Intento Fraudolento
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Suprema Corte ha confermato che l’intento di frodare i creditori, elemento chiave del reato, può essere provato anche attraverso elementi indiretti, come la sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali, se questa si accompagna alla mancata tenuta delle scritture contabili. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame
Il caso riguarda un amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2017. L’imprenditore era stato condannato in primo grado e in appello per due distinti reati di bancarotta:
1. Bancarotta fraudolenta documentale, per aver omesso la tenuta della contabilità interna, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Bancarotta da operazioni dolose, per aver aggravato il dissesto della società, già palese dal 2012, attraverso la sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali.
L’amministratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata come una più lieve bancarotta semplice documentale e che mancassero gli elementi per configurare le operazioni dolose.
La Prova della Bancarotta Fraudolenta Documentale
Il primo motivo di ricorso contestava l’errata applicazione della legge penale per l’insussistenza degli elementi del reato di bancarotta da operazioni dolose. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, definendola manifestamente infondata. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse ampiamente e correttamente argomentato l’impatto negativo della sistematica omissione dei versamenti fiscali sull’aggravamento del dissesto aziendale.
Il secondo motivo, fulcro della decisione, riguardava la qualificazione giuridica del reato contabile. L’imputato sosteneva che l’omessa tenuta della contabilità dovesse essere considerata bancarotta semplice e non fraudolenta. Anche questa doglianza è stata giudicata infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, l’elemento soggettivo, ovvero l’intento specifico di recare danno ai creditori, può essere desunto da una serie di elementi fattuali e circostanziali. Non è necessaria una prova diretta della volontà fraudolenta.
Nel caso specifico, lo scopo di pregiudicare i creditori è stato logicamente inferito dalla combinazione di due fattori:
* L’omessa tenuta della contabilità: un atto che di per sé impedisce la trasparenza gestionale.
* La sistematica omissione degli obblighi fiscali e previdenziali: una condotta che, secondo la Corte, colora di fraudolenza l’omissione contabile, rivelando la finalità sottesa di occultare le vicende gestionali e la reale situazione patrimoniale dell’impresa.
In altre parole, l’attitudine del comportamento omissivo a nascondere la gestione e a rendere impossibile per i creditori la ricostruzione dell’attivo fallimentare è sufficiente per dimostrare l’intento fraudolento richiesto dalla norma.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che la gestione contabile di un’impresa è un aspetto cruciale per gli amministratori. L’ordinanza sottolinea che la mancata tenuta delle scritture contabili, se abbinata ad altre condotte gestionali illecite come il sistematico mancato pagamento delle imposte, cessa di essere una mera irregolarità per diventare un reato grave. Gli amministratori devono essere consapevoli che il loro comportamento verrà valutato nel suo complesso e che l’intento fraudolento può essere presunto dalla natura e dalle conseguenze delle loro omissioni. La trasparenza e la corretta tenuta della contabilità non sono solo un obbligo di legge, ma anche la principale forma di tutela contro accuse di questa gravità.
Quando la mancata tenuta della contabilità diventa bancarotta fraudolenta documentale anziché semplice?
Diventa bancarotta fraudolenta documentale quando l’omissione è finalizzata a recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti d’affari. Tale intento fraudolento può essere desunto da circostanze concrete, come la sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali.
L’omissione sistematica del pagamento di tasse e contributi costituisce un reato di bancarotta?
Sì, secondo la Corte, la sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali integra il reato di bancarotta da operazioni dolose, in quanto è una condotta che aggrava il dissesto finanziario della società.
Per essere condannati per bancarotta fraudolenta documentale, è necessario provare una sottrazione di beni (distrazione)?
No. La sentenza chiarisce che per questo specifico reato non è necessario provare una distrazione di beni. È sufficiente dimostrare che l’amministratore ha omesso di tenere le scritture contabili con lo scopo specifico di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e, di conseguenza, di danneggiare i creditori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ne ha conferma la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n.2) e 223 comma 1 e 2 n.2) I. fall., commessi nelle qualità di amministratore di diritto e socio unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel 2017.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’insussistenza degli elementi del reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b) d’imputazione è manifestamente infondato e generico, posto che la Corte ha ampiamente argomentato sull’influenza determinata sull’aggravamento del dissesto, già rivelatosi nel 2012, della sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali (v. in particolare p. 6 della sentenza impugnata), mentre, contrariamente a quanto sostenuto, non ha in alcun modo configurato quello ritenuto come reato di pericolo, né ha evocato ipotetiche distrazioni da parte dell’imputato.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) come bancarotta semplice documentale è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali, così come ha fatto la Corte territoriale inferendo logicamente dalla sistematica omissione degli obblighi fiscali e previdenziali la finalità sottesa alla sottrazione della contabili (ex multis Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.